18.05.2010 - RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMUNI E SOPPRESSIONE DELLE COMUNITA\' DI VALL
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 13 maggio 2010
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
PROPOSTA DI MOZIONE N.
OGGETTO: Procedimento graduale di riduzione del numero dei comuni del Trentino e soppressione delle comunità di valle
In forza della presente mozione, si intende vincolare la Giunta a predisporre un progetto di razionalizzazione degli enti locali, prevedendo entro i prossimi dieci anni, come di seguito verrà acclarato, da un lato, la riduzione del numero dei comuni del Trentino, e, dall’altro, la soppressione delle Comunità di Valle.
1) Riduzione del numero dei comuni della Provincia autonoma di Trento
Come è noto, l’amministrazione pubblica è una macchina burocratica lenta, farraginosa, costosa, obsoleta, inefficiente, improduttiva, che non privilegia il cittadino e le esigenze dello stesso.
La recente crisi economica, inoltre, che ha coinvolto pesantemente l’euro ed alcuni stati europei, ha mostrato chiaramente come l’indebitamento pubblico sia ormai da ridurre drasticamente per scongiurare effetti drammatici.
Il Trentino, da sempre laboratorio politico di alto livello, non può e non deve sottrarsi alle sfide che attendono l’Italia e l’Europa nei prossimi anni. Occorre quindi introdurre nuovi sistemi amministrativi che coniughino l’efficienza e l’economicità.
Vero è che, negli ultimi tempi vi è una sensibilità politica diversa, più attenta alla gestione della cosa pubblica in ordine ai costi e in relazione all’efficienza della stessa. Molti, infatti, sono i provvedimenti che a livello provinciale sia il Consiglio che la Giunta stanno ponendo in essere volti alla riduzione della spesa pubblica.
Tanto, però, vi è ancora da fare in moltissimi settori dell’attività amministrativa locale, pertanto s’impone di continuare una seria e scrupolosa riflessione sugli eccessivi costi e le esorbitanti spese della pubblica amministrazione.
Uno dei campi, ex plurimis, ove è d’obbligo intervenire è quello costituito dell’impressionante numero dei comuni presenti in Trentino (dal 1 gennaio 2010 sono 217).
Si tratta di un’esorbitante quantità di comuni, spesso composti da poche centinaia di persone (la dimensione demografica media è inferiore a 2.000 abitanti se si escludono i comuni di Trento e di Rovereto.
I comuni con più di 7.000 abitanti sono solo 9, ossia il 4,15% del totale, rappresentanti il 45,6% della popolazione o dalla ridottissima estensione territoriale (ad esempio il Comune di Fiera di Primiero con soli 0,15 kmq è il comune più piccolo d’Italia).
I piccoli comuni non possono fornire ai propri abitanti un significativo supporto amministrativo né grandi servizi e, per tal motivo, fioriscono forme collaborative sovracomunali con ulteriori costi a carico dei contribuenti.
Si deve ritenere, pertanto, che i piccoli comuni non hanno alcuna causa giustificativa per esistere, in ragione, principalmente, dei due seguenti ordini di motivi.
a) Costi di gestione più alti per i piccoli comuni
Innanzitutto preme rammentare che un piccolo comune registra dei costi di gestione più alti, perché i comuni più piccoli mirano a garantire lo stesso numero di servizi di quelli più grandi ma ad un costo necessariamente più alto.
Tale asserzione è suffragata da copiose ricerche condotte in tutto il territorio nazionale, le quali dimostrano che la spesa pro capite è più alta per le fasce demografiche con minore popolazione: la spesa corrente pro capite va da un massimo di 1.225 euro per i comuni con popolazione sotto i 500 abitanti ad un minimo di 700 euro per i comuni fra i 3 mila e 5 mila abitanti.
Un recentissimo rapporto dell\'Ifel attesta che vi è una minore autonomia finanziaria dei piccoli comuni e di conseguenza un maggiore livello di dipendenza dalle risorse trasferite. Viene evidenziato come i comuni sotto i 500 abitanti hanno un\'autonomia finanziaria pari al 50,17% a fronte di una dipendenza da entrate trasferite del 49,17%.
Altro dato significativo da tenere in debita considerazione è rappresentato dagli enormi oneri economici che gravano sulle casse pubbliche per mantenere in piedi l’attività dei vari consigli e giunte comunali. Ogni comune, anche il più piccolo, ha un sindaco, assessori, consiglieri, segretario comunale ed impiegati comunali a cui bisogna pagare stipendi ed indennità.
Per non dimenticare, poi, i vari servizi pubblici gestiti da ogni comune.
E’ d’obbligo ridurre senza indugi la spesa concernente gli amministratori e gli eletti dei predetti enti locali.
Se si desse corso ad un programma di accorpamento, di graduale fusione tra i vari comuni limitrofi, si ridurrebbero significativamente tutti i costi sinora menzionati che subissano pesantemente le casse pubbliche.
A tal proposito giova osservare come l’abolizione dei 203 comuni più piccoli comporterebbe minori oneri, per la collettività, per almeno 14-15 milioni di euro l’anno. Somma che potrebbe consentire, ad esempio, la costruzione di circa 200 alloggi di case popolari.
b) Maggiore efficienza ed efficacia dei comuni più grandi
I piccoli comuni del Trentino inferiori ai duemila abitanti hanno sempre più maggiori difficoltà nell’attuare decisioni importanti per i cittadini.
Gli abitanti giustamente pretendono tutti i servizi (trasporti, palestre, auditorium, piscine ecc.) che innervano la vita dei comuni più grandi.
E’ agevole intuire, però, come i piccoli centri non abbiano sufficienti risorse da allocare per soddisfare debitamente tali esigenze. E’ veramente arduo istituire per poche centinaia di persone un articolato sistema di servizi a loro disposizione.
Con molta più facilità la predetta popolazione vedrebbe soddisfatti i propri interessi se fosse parte di un comune più vasto, di talchè l’unica soluzione può essere rinvenuta nell’accorpamento di più comuni limitrofi in uno dalle maggiori dimensioni demografiche e territoriali.
Si tratta di una sinergia, un’unione di forze comuni tesa a migliorare la vita dei cittadini locali, al fine di concretizzare le legittime aspettative dei cittadini.
In tal modo si raggiungerà gradualmente una distribuzione omogenea e capillare dei servizi pubblici in tutta la provincia.
Razionalizzando in tal modo la realtà amministrativa locale, si creeranno enti locali più efficienti, efficaci, si produrranno nelle varie zone del trentino in modo omogeneo rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali.
Ciò posto, bisogna riformulare l’approccio sul tema in rilievo, con una visione maggiormente pragmatica, al fine di migliorare il sistema amministrativo locale.
Per dare una risposta a queste esigenze occorre un processo di razionalizzazione degli enti locali, attraverso la gestione associata di funzioni da parte dei piccoli e piccolissimi comuni che può trovare il suo naturale sbocco nell’accorpamento dei vari piccoli comuni limitrofi, nella fusione dei questi centri in un comune di maggiori dimensioni.
Sarebbe, pertanto, opportuno ridurre il numero dei comuni del Trentino, favorendo l’accorpamento dei comuni di minore ampiezza demografica in quelli più grandi, passando in fase diacronica dai 217 attuali a soli 30.
Tale significativo processo di razionalizzazione porterebbe, senza ombra di dubbio, a gestioni della cosa pubblica molto meno costose e, al contempto, più attente a soddisfare bisogni dei cittadini.
Ovviamente prima di dare inizio a tale progetto di graduale accorpamento dei comuni occorrerà dapprima vagliare e risolvere le seguenti problematiche:
- denominazioni e sedi dei nuovi comuni;
- definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali;
- regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni;
- identità e rivalità spesso accese tra i vari comuni limitrofi.
La Provincia, poi, dovrà predisporre un programma di modifica di fusione dei piccoli comuni assicurando adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Giova rammentare che ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 142/1990, al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono.
Come esempi e modelli di procedimenti di accorpamenti di comuni si potrebbe seguire la strada tracciata di recente dall’istituzione di due nuovi comuni in Trentino:
• Comune di Comano Terme, costituito dall’unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso;
• Comune di Ledro, costituito dalla fusione dei comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra.
Avuto riguardo a quanto lumeggiato occorre superare il localismo e dare un forte impulso al processo di accorpamento dei comuni del Trentino, al fine di fornire migliori servizi alla popolazione locale, programmando meglio interventi strutturati e, al contempo, ridurre significativamente le gravose spese.
2) Soppressione delle comunità di valle
Medesima riflessione sulla riduzione dei costi dell’attività amministrativa di cui al punto 1) può essere estesa alle comunità di valle ex legge provinciale n. 3/2006.
Giova sottolineare che le comunità di valle, con la progressiva riduzione dei comuni trentini così come tratteggiata dalla presente mozione, non avrebbero più alcuna causa giustificatrice per esistere.
Si propone, pertanto, sempre nello stesso procedimento di razionalizzazione in rilievo, di eliminare le comunità di valle entro dieci anni dall’approvazione della presente mozione.
Alla luce di tutto quanto illustrato,
il Consiglio impegna la Giunta provinciale
1) a porre in essere un procedimento volto alla graduale e progressiva riduzione dei comuni della Provincia di Trento, attraverso un processo di accorpamento dei centri più piccoli in quelli dalle dimensioni demografiche maggiori, al fine di raggiungere, entro le elezioni comunali e di Comunità di Valle previste per il 2020, al numero massimo di trenta comuni in tutto il territorio provinciale;
2) a porre in essere un processo teso alla soppressione graduale e progressiva delle Comunità di Valle, da completarsi entro l’anno 2020.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
18.02.2010 - Digitalizzazione dei referti medici della A.P.S.S.
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 15 febbraio 2010
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
PROPOSTA DI MOZIONE N.
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI DIGITALIZZAZIONE DEI REFERTI MEDICI DELL’A.P.S.S.
Un paziente, dopo essersi sottoposto ad una qualsiasi analisi o visita medica deve attendere alcuni giorni per i risultati diagnostici.
Il predetto soggetto, pertanto, è costretto a recarsi nuovamente - oppure a chiedere ad altra persona di recarsi - presso la struttura sanitaria ove ha effettuato l’esame (citologico, istologico ecc.) per ritirare il referto medico, dove, oltre a non trovare posto nei parcheggi, inevitabilmente incorrerà in file d’attesa, a volte davvero estenuanti, che si traducono in perdite di tempo e di denaro per il paziente (capita sovente, poi, che l’utente in questione risieda in un comune diverso da quello in cui è sito il presidio ospedaliero ove ha eseguito l’accertamento clinico).
Occorre altresì evidenziare che, per un malato, un disabile, o un anziano, il ritornare presso la struttura sanitaria può costituire un inconveniente di non poco momento.
Ovviamente si può richiedere l’invio per posta a domicilio del referto medico, ma ciò comporta, da un lato, la dilatazione dei tempi di visualizzazione del documento da parte del paziente e, dall’altro, il pagamento delle spese di spedizione che per molte persone risultano gravose, visto che si sommano a quelle inerenti al ticket sanitario.
Al fine di migliorare la situazione testé tratteggiata, occorrerebbe istituire un sistema di refertazione on line, attraverso la posta elettronica certificata, con l’introduzione di un vero e proprio libretto sanitario elettronico, così come verrà acclarato di seguito. In questo modo, il paziente, o chi per lui, potrà prendere visione direttamente dal proprio personal computer – da casa o da qualsiasi altro posto – del contenuto del referto medico, eliminando le attese agli sportelli.
Prima di illustrare il predetto sistema, s’impone prioritariamente di premettere dei brevi cenni sul funzionamento della posta elettronica certificata.
La posta elettronica certificata presenta gli stessi vantaggi del sistema email in termini di economicità ed immediatezza della trasmissione e al contempo garantisce, come la raccomandata con ricevuta di ritorno, una forma di comunicazione sicura, immune da ogni tipo di falsificazione dei dati rappresentati dal documento. La posta elettronica certificata, infatti, è tesa ad assicurare la certezza, il valore legale, l’invio e la consegna della comunicazione email.
Oltre ad offrire lo stesso servizio della raccomandata con ricevuta di ritorno presenta i seguenti vantaggi:
• semplicità ed economia nell’archiviazione;
• facilità di invio contemporaneo ad una moltitudine di destinatari;
• possibilità di consultazione da vari pc e in ogni momento della giornata;
• notevole riduzione dei costi;
• significativa diminuzione dei tempi inerenti alle pratiche burocratiche.
Avuto riguardo a quanto illustrato, si potrebbe impiegare il sistema di posta elettronica certificata per inviare i referti medici in formato digitale agli utenti dell’azienda sanitaria, oppure a persone appositamente designate, nella propria casella di posta elettronica certificata.
Il medico appone la propria firma digitale in calce al referto che potrà essere visualizzato o scaricato dall’utente da qualsiasi personal computer immediatamente dopo la validazione e certificazione del medico. Al referto digitale verrà assicurata ogni validità legale al pari di quello cartaceo.
Occorre, a tal fine, sviluppare un sistema digitale di gestione dei documenti sanitari, in modo da sostituire gradualmente la gestione cartacea degli atti clinici, mantenendo, al contempo, inalterata la validità legale dei documenti de quibus.
Inoltre sarebbe opportuno creare un vero e proprio libretto sanitario on line, ossia una sorta di archivio digitale personale ove vengono conservati i referti medici, che il paziente ed il proprio medico possono visualizzare in ogni momento, 24 ore su 24.
Tale sistema di refertazione digitale è già attivo, ad esempio, presso le ULSS 7 e 9 della Provincia di Treviso, che hanno stipulato una convenzione con Postecom (società di innovazione tecnologica gestita del Gruppo Poste Italiane).
Presso le ULSS 7 e 9 di Treviso si sono raggiunti i seguenti obiettivi:
1) visualizzazione dei referti medici tramite qualsiasi personal computer;
2) riduzione dei tempi di refertazione;
3) eliminazione del periodo di latenza tra la firma del referto e la visione da parte del destinatario;
4) razionalizzazione dell’impiego del personale amministrativo;
5) eliminazione dei problemi legati agli errati invii e agli smarrimenti;
6) visualizzazione del referto in tempi molto brevi per iniziare precocemente una determinata terapia;
7) i pazienti si recano presso le strutture sanitarie solo effettuare per le viste mediche, non devono più ritirare i referti;
8) riduzione dello spazio occupato dagli archivi cartacei.
Presso l’Azienda ULSS 9 di Treviso è attivo, altresì, un servizio di comunicazione che informa con un sms il paziente dell’arrivo di un nuovo referto nel proprio libretto sanitario elettronico.
Ad avviso del dott. Claudio Dario, direttore generale della ULSS 9 di Treviso, attualmente il 72% dei referti medici emessi dalla predetta azienda sanitaria viene inviato ai pazienti via email. Inoltre, in ordine alle spese sostenute, il dott. Claudio Dario ha affermato che a fronte di un finanziamento iniziale di 500 mila euro è stato prodotto un risparmio pari al triplo del valore dell’investimento iniziale.
Alla stessa stregua delle ULSS della Provincia di Treviso, anche la nostra Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, mediante l’attivazione di un efficiente sistema di digitalizzazione dei documenti sanitari, potrebbe beneficiare di notevoli vantaggi in ordine alla comodità per gli utenti, nonchè alla riduzione significativa dei tempi e dei costi di trasporto dei referti clinici.
Giova ricordare che la digitalizzazione dei referti non sarebbe altro che una concretizzazione della delibera di Giunta n. 2727 del 24 ottobre 2008 “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 8 c. 1. legge provinciale 21 dicembre 2007 n. 23, finalizzate al contenimento dei costi dell’amministrazione provinciale nella dotazione e nell’uso della posta elettronica e della telefonia fissa e mobile” ove veniva evidenziato che:
“…Rilevato che ogni operatore dotato di personal computer ha già in uso una casella di posta elettronica personale e che tutte le strutture provinciali sono dotate di una casella di posta elettronica di struttura (casella istituzionale), e dato atto altresì che sono già stati predisposti gli adempimenti tecnologici e amministrativi necessari per l’attivazione da parte delle strutture medesime di caselle di posta elettronica certificata (PEC), si ritiene che la distribuzione complessiva di tale strumento abbia già raggiunto un livello ottimale. In tale contesto è dunque possibile, oltre che opportuno, che tutte le comunicazioni interne all’amministrazione provinciale avvengano - di regola - in modalità elettronica, ricorrendo al mezzo di volta in volta più indicato (casella di posta assegnata al personale o casella di posta istituzionale assegnata alla struttura, sia tradizionale che certificata) in relazione al carattere “ufficiale” o meno della comunicazione, alla dimensione e tipologia della documentazione allegata, nonché alla rilevanza giuridica e/o probatoria da attribuire alla stessa, secondo le indicazioni applicative specificate nell’allegato A) al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale … E’ evidente quindi che, allo stato attuale, la posta elettronica certificata (PEC) - mediante la quale la trasmissione di documentazione in formato elettronico acquista valore giuridico attraverso una certificazione dell’invio e della consegna dei contenuti trasmessi - rappresenta il sistema di posta elettronica privilegiato che le strutture provinciali dovranno utilizzare sia nei rapporti istituzionali con le altre amministrazioni (art. 47 del decreto legislativo n. 82/05) che nei rapporti con i cittadini che ne abbiano fatto richiesta e abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (artt. 6, 45 e 65 del decreto legislativo n. 82/05), oltre che nelle comunicazioni interne ai propri uffici nei casi in cui le stesse debbano assumere una specifica valenza giuridica e probatoria. Con il presente provvedimento si propone pertanto di consentire l’attivazione presso ogni struttura provinciale di primo e di secondo livello ed equiparata, nonché, laddove tale strumento sia indispensabile in relazione ai compiti assegnati, presso le strutture di terzo livello, di una casella di posta elettronica certificata (PEC), il cui indirizzo dovrà essere pubblicato sul portale istituzionale della Provincia, demandando altresì al servizio competente in materia di organizzazione ed informatica la definizione e la diffusione delle specifiche modalità operative per l’attivazione.”
Alla luce di tutto quanto illustrato,
il Consiglio impegna la Giunta provinciale
1) ad attivare, mediante la posta elettronica certificata, un efficiente sistema informatico, di gestione, trasmissione, estrazione e conservazione dei referti medici dell’A.P.S.S.;
2) a creare un libretto sanitario on line dei pazienti dell’A.P.S.S. riportante la storia clinica degli utenti;
3) all’attuazione dei programmi di cui al punto 1) e 2) si darà inizio entro 120 giorni dall’approvazione della presente mozione.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
09.12.2009 - Ordine del giorno alla finanziaria
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 9 dicembre 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO N.
AI DISEGNI DI LEGGE N. 71/XIV
\" Disposizioni per l\'assestamento del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009).\"
N. 72/XIV
\"Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l\'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento.\"
Premesso che
Nella prassi scolastica si è sempre ritenuto, irragionevolmente, che il diritto e l’economia dovessero essere insegnate solo negli istituti tecnici e professionali.
Vero è che negli anni novanta il progetto Brocca introdusse lo studio del diritto e dell’economia in alcuni Licei, anche se, è bene evidenziarlo, con la perdurante e irrazionale assenza delle due discipline dal Liceo Classico e dal Liceo Scientifico.
Nella relazione al “Progetto Brocca” veniva ravvisata la fondamentale importanza dell’insegnamento del diritto e dell’economia nei seguenti termini:
”Proprio per coprire una lacuna della formazione di base del cittadino in quanto tale è stato inserito l’insegnamento di Diritto ed Economia, cui è anche parzialmente assegnato il compito di un’educazione civica che, per altri aspetti non strettamente cognitivi, riguarda trasversalmente tutte le discipline e anche le dinamiche relazionali… L’introduzione dell’insegnamento di diritto e di economia nei primi due anni della secondaria superiore risponde a una esigenza di formazione del cittadino in quanto tale”.
E’ d’obbligo menzionare, altresì, una raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo di data 18 dicembre 2006 concernente l’apprendimento permanente, segnatamente il punto n. 6 rubricato “Competenze sociali e civiche” materie che“includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica”.
Poi viene sottolineato che per un’efficace partecipazione sociale ed interpersonale è essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere generalmente accettati in diversi ambienti e società (ad esempio sul lavoro). E,’ altresì, importante conoscere i concetti di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione tra i sessi, la società e la cultura.
Inoltre, la competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale.
Si è affermato che la raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli stati membri a potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità.
Di conseguenza, per promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità. “Diviene essenziale saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente, nonchè il riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio”.
Ad onta di quanto sinora esposto, con la famosa “Riforma Gelmini”, in forza della legge 169/2008, si va verso una vera e propria espunzione dagli ordinamenti scolastici delle lezioni di diritto ed economia.
Vero è che la predetta riforma prevede il corso di “Cittadinanza e Costituzione”, ma si tratta solo dell’insegnamento della Costituzione, impartito non da giuristi ma da insegnanti abilitati all’insegnamento della storia e della geografia o all’insegnamento della lingua e letteratura italiana.
Per colmare tale lacuna a livello provinciale, in forza della presente mozione, si intende impegnare la Giunta ad inserire tra i programmi curriculari di tutti gli istituti di secondo grado della Provincia, gli insegnamenti del diritto e dell’economia.
Come già specificato innanzi, tali discipline sono di fondamentale importanza per aiutare gli studenti a comprendere meglio il mondo in cui essi vivono, la società che li circonda.
Il diritto e l’economia costituiscono gli strumenti idonei a rendere i ragazzi consapevoli che ogni loro azione può produrre una modificazione della sfera giuridica ed economica propria e altrui, che gli effetti dei loro contegni si riverberano inevitabilmente e fatalmente nella realtà in cui sono immersi.
Gli insegnamenti in parola forniscono, senz’altro, degli input, delle valide indicazioni agli studenti per orientare meglio le loro condotte quotidiane, nonchè una maggiore capacità di discernimento nell’optare per una decisione o per un’altra.
Tali materie, in particolar modo il diritto, offrendo maggior consapevolezza su ciò che è consentito fare dall’ordinamento e ciò che invece ne è vietato, vanno ad incidere positivamente sulla capacità di autodeterminazione dei discenti, sulla loro capacità di dirigere consapevolmente le proprie azioni verso determinati fini.
Si mira a consolidare una maggiore capacità di autocontrollo dei freni inibitori e, al contempo, a far maturare e a sviluppare un giudizio di autoresponsabilità.
Quindi, in virtù dell’insegnamento delle materie in oggetto, si cerca di irrobustire il processo di sviluppo morale, conoscitivo e volitivo che coinvolge un ragazzo.
Con l’introduzione dell’insegnamento del diritto in tutti gli istituti scolastici della Provincia si intende veicolare agli studenti la consapevolezza di essere titolari di diritti da far valere e, allo stesso tempo, di dover rispettare dei precetti.
Si rendono edotti i ragazzi del fatto che essi fanno parte di un sistema giuridico che non deve essere leso e dell’eventuale disvalore sociale derivante da un’azione da loro perpetrata.
Il patrimonio conoscitivo che si offre agli studenti andrebbe ad estendere i propri effetti positivi in diversi ambiti.
In primis creerebbe e veicolerebbe una cultura della legalità.
Infatti, si instillerebbero, in soggetti ancora in fieri, i principi di onestà, di non sopraffazione, di solidarietà, di giustizia sociale, del rispetto degli altri individui, dei diritti e dei beni altrui.
Il comprendere appieno il significato etico, sociale, giuridico del proprio comportamento significa sviluppare adeguatamente la propria coscienza morale.
Ovviamente, ed è qui che risiede la novità assoluta, l’insegnamento del diritto dovrebbe avere ad oggetto oltre alle canoniche materie del diritto pubblico e del diritto privato, altresì, i lineamenti del diritto penale.
A tal proposito si rammenta, così come affermato da eminenti studiosi come il Prof. Fiandaca, che “quanto più il cittadino è posto in condizione di discernere senza ambiguità tra le zone del lecito e dell’illecito, tanto cresce il suo rapporto di fiducia partecipativa nei confronti dello Stato e delle sue Istituzioni.”
I concetti oggetto delle lezioni in parola, per essere meglio appresi, dovranno avere vari continui appigli e richiami alla realtà, saranno, pertanto, arricchiti da copiosi esempi provenienti da casi concreti.
Solitamente una persona non avvezza alla dialettica giuridica non riesce a percepire ed interpretare la ratio, il significato di un testo legislativo o di un semplice atto normativo come un contratto scritto, stante la non facile decifrazione del profilo semantico impiegato, la difficile intelligibilità dei termini utilizzati.
Con gli strumenti adeguatamente e diligentemente impartiti, le generazioni future avranno basi solide per poter effettuare delle semplici operazioni ermeneutiche di testi di legge, di un atto giuridico, o di qualsiasi rapporto contrattuale, di talchè essi potranno carpirne l’autentico significato ed evitare tutte quelle insidie giuridiche in cui è agevole cadere.
Così come testè visto per il diritto, anche lo studio e l’insegnamento dell’economia porta considerevoli vantaggi agli studenti delle scuole superiori.
Ogni soggetto, infatti, anche uno studente, rappresenta nella nostra società un attore economico.
La conoscenza delle categorie economiche della macro e micro economia permette di comprendere una pletora di problematiche ed offre i mezzi per risolvere tali questioni, nonché di capire tutta una serie di processi e fenomeni attinenti all’economia che influenzano la vita umana.
Avuto riguardo a quanto argomentato, gli insegnamenti in oggetto potranno permettere a tutti gli studenti di secondo grado della Provincia di:
1) acquisire le nozioni fondamentali del diritto e dell’economia;
2) assimilare ed utilizzare il linguaggio tecnico giuridico ed economico di base;
3) riuscire a reperire, consultare ed interpretare le varie fonti del diritto e dell’economia;
4) applicare in concreto le nozioni acquisite;
5) la capacità di risolvere le problematiche giuridiche ed economiche che si incontrano comunemente ogni giorno.
Ad avviso degli insegnanti, i corsi di diritto e di economia – laddove siano stati attivati - hanno sempre suscitato il vivo interesse degli studenti: i discenti si sono sempre approcciati alle materie de quibus con curiosità ed entusiasmo.
Per tutte le considerazioni suesposte, lo studio del diritto e dell’economia in tutti gli istituti scolastici secondari della Provincia ha il precipuo scopo di formare lo studente al fine di renderlo in grado di interpretare la realtà sociale in cui vive, nonchè di renderlo partecipe al progresso della società con maggiore consapevolezza.
Occorre soggiungere che la conoscenza degli elementi base del diritto e dell’economia risulta di fondamentale importanza per permettere agli studenti di affrontare meglio alcuni tra i percorsi universitari più frequentati:
le facoltà di Giurisprudenza e di Economia sono da sempre ai primi posti tra le Università per quanto concerne il numero di immatricolazioni.
Ma vi è di più: la maggior parte dei concorsi pubblici ha ad oggetto la conoscenza di nozioni giuridico – economiche.
Gli studenti che giungono all’Università digiuni di qualsiasi nozione giuridico - economica sicuramente faranno più fatica a superare gli studi e a concludere l’iter accademico.
Parimenti è a dirsi per colui che, privo dei fondamenti del diritto e dell’economia, si accinge ad affrontare un concorso pubblico.
Ciò posto, ne discende che i corsi in oggetto potranno, da un lato, offrire agli studenti strumenti idonei per poter affrontare più agevolmente determinati studi universitari, e, dall’altro, un valido mezzo per preparare meglio un concorso pubblico.
Per tutto quanto illustrato, si ritiene opportuna l’istituzione, presso tutti gli istituti scolastici di secondo grado della Provincia, di corsi di diritto ed economia tra gli insegnamenti curriculari.
Al fine di rendere più proficuo l’apprendimento del diritto e dell’economia, i corsi in oggetto potranno essere integrati da seminari e conferenze tenute da magistrati, avvocati e commercialisti.
Da ultimo, oltre all’insegnamento del diritto e dell’economia, pare opportuno diffondere negli istituti scolastici la cultura dell’antimafia.
Si potranno svolgere, a tal proposito, seminari e corsi aventi ad oggetto il tema della mafia e delle altre organizzazioni criminali, nonchè i mezzi e gli strumenti per contrastarle.
Tali lezioni “antimafia” verteranno:
• sulla storia della mafia;
• sugli intrecci e le contiguità tra mafia, politica, società civile ed apparati economici;
• sulle finalità che le organizzazioni criminali perseguono;
• sui mezzi di contrasto alla mafia;
• sull’educazione alla legalità;
• sulla cultura della non violenza.
Con l’introduzione degli insegnamenti del diritto e dell’economia, nonché della cultura antimafia in tutti gli istituti di secondo grado della Provincia, si prepareranno le generazioni future ad affrontare meglio alcune insidie delle vita e, al contempo, si formerà una nuova società civile ispirata ai criteri della legalità, dell’onestà, della solidarietà, della tolleranza, della non sopraffazione, del rispetto e della giustizia.
Alla luce di tutto quanto lumeggiato,
il Consiglio impegna la Giunta provinciale
1) ad inserire nel piano di studi di tutti gli istituti scolastici di secondo grado della Provincia gli insegnamenti del diritto e dell’economia;
i predetti corsi scolastici avranno ad oggetto le tematiche che la Giunta provvederà ad individuare e dovranno essere impartiti nelle modalità che la Giunta riterrà più opportune;
2) a prevedere, tra le tematiche oggetto di insegnamento del diritto di cui al punto 1) i lineamenti del diritto penale;
3) a prevedere che i corsi di cui al punto 1 siano tenuti da laureati in giurisprudenza ed in economia, nonchè, per specifiche lezioni, da magistrati, avvocati e commercialisti;
4) ad istituire presso tutti gli istituti scolastici di secondo grado della Provincia dei corsi, dei seminari, nonchè delle conferenze, aventi ad oggetto il tema della mafia e dei mezzi per contrastarla, al fine di diffondere tra i giovani la cultura dell’antimafia;
5) ad utilizzare, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti, le risorse finanziarie previste sulle corrispondenti unità previsionali di base.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
10.07.2009 - Implementazione della diagnosi e della prevenzione del cancro al seno
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 10 luglio 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Mozione n.
Oggetto: Implementazione della prevenzione e della diagnosi del carcinoma alla mammella
Nei paesi occidentali il tumore al seno costituisce la prima causa di morte per le donne dai 35 ai 65 anni.
In Italia la predetta neoplasia viene diagnosticata a 40 mila donne ogni anno ed è responsabile del decesso di 11 mila.
L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari da qualche anno ha avviato un programma di screening per la diagnosi precoce e la prevenzione del tumore al seno.
Tale programma si basa su uno screening mammografico offerto a tutte le donne residenti nella Provincia di Trento di età compresa tra i 50 ed i 69 anni e si articola in una mammografia eseguita gratuitamente ogni due anni.
Laddove, poi, si riscontrino delle masse sospette o segni clinici che facciano presagire la presenza della patologia in parola si ricorre ad esami clinici più approfonditi: l’ecografia e l’ago aspirato con conseguente esame citologico che sono in grado di differenziare le lesioni benigne da quelle maligne nel 95% dei casi.
La finalità è quella di diagnosticare la presenza di neoplasie prima che queste raggiungano una fase avanzata e quindi acquistino rilevanza clinica. La diagnosi precoce, infatti, permette di procedere ad un intervento conservativo nel 90% delle pazienti con l’elevatissima probabilità di guarigione.
Per quanto di seguito si acclarerà, occorre, senza indugi, implementare il programma di prevenzione e diagnosi precoce del carcinoma alla mammella.
1. Esame ecografico del seno
La mammografia, così come suffragato da trent’anni di studi, resta il metodo più affidabile nella diagnosi precoce del tumore alla mammella.
Invero, in alcuni casi, sempre più numerosi, la mammografia, in ragione della particolare morfologia della neoplasia o per via della densità delle mammelle (la presenza di una ghiandola mammaria di elevata radiopacità impedisce il riconoscimento dei segni radiologici del tumore), purtroppo, non riesce a fotografare e segnalare la presenza del carcinoma.
Le casistiche più recenti, infatti, registrano che il 10-20% delle lesioni neoplastiche mammarie non vengono diagnosticate attraverso lo studio mammografico: il referto medico risulterà negativo pur essendoci la presenza di un potenziale tumore.
In queste situazioni le conseguenze potrebbero risultare drammaticamente devastanti:
il cancro verrà scoperto solo quando avrà raggiunto dimensioni tali da mettere in serio pericolo di vita la donna ed a quel punto ogni intervento potrebbe rivelarsi inutile.
L’ecografia, invece, al contrario della mammografia, permette di vedere esattamente i contorni delle predette lesioni tumorali, differenziando le cisti ripiene di liquido dalle lesioni solide.
Inoltre è da preferire rispetto alla stessa mammografia come strumento di controllo nelle giovani donne, che hanno un seno denso e pertanto meglio esplorabile con l’ecografia.
In particolare si rammenta che:
l’ecografia evidenzia noduli solidi o liquidi (cisti) e permette di controllare i linfonodi;
la mammografia evidenzia le micro calcificazioni, primo possibile indizio di un tumore;
Da quanto detto, è di palmare evidenza come la mammografia e l’ecografia siano due esami complementari.
Entrambi sono necessari per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno, di talchè l’esame ecografico non può essere relegato a strumento conoscitivo di secondo grado, da effettuare solo laddove vi sia un sospetto emerso dalla mammografia.
Giova ancora rammentare che se il tumore de quo viene diagnosticato precocemente, quando ha ancora un diametro inferiore al centimetro, vi è il 95% della possibilità di guarire e per raggiungere tale risultato occorre implementare la fase di diagnosi precoce con la sinergia data dall’utilizzo sia della mammografia che dell’ecografia.
Il più efficace metodo di diagnosi si raggiunge con l’effettuazione periodica di controlli specialistici nel corso dei quali la paziente verrà sottoposta a:
a) esame clinico;
b) mammografia;
c) ecografia.
L’ecografia al seno, pertanto, non deve costituire un esame di secondo grado ma deve accompagnare la mammografia già nello screening di base.
2. Anticipazione della soglia di età per entrare nel programma di screening
Come già esposto dianzi, nello screening mammografico vengono coinvolte le donne dai 50 ai 69 anni.
Purtroppo negli ultimi anni si registra un notevole incremento del numero di tumori al seno ad insorgenza precoce.
Giova, a tal proposito, riportare i dati pubblicati dal British Journal of Cancer:
• dal 1994 al 2001 i casi di carcinoma in donne di età inferiore ai 40 anni è rimasto costante: 19,7 casi su 100.000;
• dal 2001 al 2004 i casi di carcinoma in donne di età inferiore ai 40 anni sono più che raddoppiati rispetto all’arco di tempo preso in considerazione nel punto precedente: 53,9 casi su 100.000.
Occorrerebbe, pertanto, fissare una soglia inferiore a quella dei canonici 50 anni per potere entrare nel programma di screening in parola.
La Giunta regionale della Lombardia, ad esempio, ha approvato un documento “Regole per il funzionamento del servizio socio-sanitario assistenziale della Regione Lombardia” in forza del quale gli esami gratuiti per la diagnosi del cancro al seno sono anticipati a 45 anni.
Il Prof. Massimo Bellomi, direttore della divisione di radiologia dell’Istituto europeo di oncologia ha così commentato l’approvazione del predetto documento: “E’ un passo importante, anche se l’indagine dovrebbe cominciare a 40 anni. I dati dimostrano infatti che l’età in cui il tumore colpisce si sta abbassando, ma sta aumentando il numero delle donne colpite con età inferiore ai 50 anni. In Lombardia ogni anno si registrano 7.300 nuovi casi di cancro al seno, il 28 per cento di tutti i casi di tumore diagnosticati. La mortalità è in diminuizione ma occorre coinvolgere maggiormente le donne nella diagnosi precoce, utilizzando la mammografia e l’ecografia”.
Sarebbe auspicabile che anche in Trentino si anticipasse l’età per partecipare agli esami di screening.
Migliorare l’attuale metodo di diagnosi precoce del tumore al seno significa intervenire in modo ancora più efficace e tempestivo nella fase iniziale della malattia. Quanto più piccolo sarà il tumore rilevato con gli strumenti diagnostici tanto più alte saranno le possibilità di guarigione per la donna e che sia sottoposta ad un intervento conservativo del proprio seno.
L’abbassamento della soglia per partecipare allo screening e, al contempo, l’affiancamento dell’ecografia alla mammografia come strumento di diagnosi di primo grado, ridurrà maggiormente la mortalità per tumore alla mammella.
Preme evidenziare, da ultimo, come gli oneri derivanti dall’approvazione della mozione in oggetto siano ampiamente giustificati dall’alta finalità che si mira a raggiungere con il presente atto.
Alla luce di tutto quanto lumeggiato,
il Consiglio impegna la Giunta provinciale
1) ad affiancare l’ecografia alla mammografia nel programma di screening contro il tumore al seno come primo strumento di diagnosi del carcinoma alla mammella.
L’esame ecografico sarà eseguito gratuitamente ogni due anni su tutte le donne residenti in Provincia di Trento che fanno parte del programma di tutela alla salute basato sullo screening mammografico;
2) ad anticipare la soglia di età con cui si entra nel programma di screening mammografico di prevenzione del cancro al seno.
3) in ogni caso, qualora non sia possibile modificare i protocolli canonici previsti per lo screening al seno, ad adottare gli strumenti più idonei ed efficaci al fine di migliorare ulteriormente la prevenzione e la diagnosi precoce del cancro al seno.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
22.04.2009 - Emendamenti alla mozione n. 8 per la nomina di rappresentanti di enti
EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI MOZIONE N.8
“INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI PRESSO
AZIENDE, ENTI ED ISTITUZIONI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA”
Al punto n. 1) della mozione rubricato “Pubblicità e trasparenza”
“Assicurare la massima trasparenza nella presentazione delle candidature, adottando idonee iniziative per la pubblicizzazione degli incarichi e delle procedure di scelta.
Fatto salvo quanto disposto dalla legge provinciale 22 luglio 1980, n. 21, provvedere a pubblicare e aggiornare periodicamente l’elenco delle nomine e designazioni in scadenza con congruo anticipo, in modo da consentire la presentazione delle candidature.
Tra le altre forme di pubblicità prevedere un apposito spazio sul portale internet della Provincia autonoma di Trento, dove sono inserite le nomine e le designazioni effettuate, i relativi compensi e le scadenze”
deve essere inserita, in calce, la seguente frase:
i curricula dei candidati (emendati dei dati sensibili e/o che non risultino inerenti alla candidatura), la menzione dei proponenti alla nomina, i componenti dei collegi deputati allo scrutinio, stralcio del verbale di nomina, ed indennità di qualsiasi titolo
il punto in parola, pertanto, risulterà modificato in tal modo:
“Assicurare la massima trasparenza nella presentazione delle candidature, adottando idonee iniziative per la pubblicizzazione degli incarichi e delle procedure di scelta.
Fatto salvo quanto disposto dalla legge provinciale 22 luglio 1980, n. 21, provvedere a pubblicare e aggiornare periodicamente l’elenco delle nomine e designazioni in scadenza con congruo anticipo, in modo da consentire la presentazione delle candidature.
Tra le altre forme di pubblicità prevedere un apposito spazio sul portale internet della Provincia autonoma di Trento, dove sono inserite le nomine e le designazioni effettuate, i curricula dei candidati, la menzione dei proponenti alla nomina, i componenti dei collegi deputati allo scrutinio, gli stralci dei verbali di nomina, relativi compensi ed indennità di qualsiasi titolo e le scadenze”
Ratio dell’emendamento:
Viene garantita maggiormente la trasparenza della procedura di tutto l’iter decisionale con tanto di curricula e valutazioni.
Al punto n. 2) rubricato “Presentazione delle candidature”
“Nel rispetto della legislazione provinciale favorire la presentazione delle proposte da parte di un ampio spettro di soggetti, il più possibile rappresentativo dei settori coinvolti.
Nella presentazione delle candidature promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, con riferimento al numero complessivo delle nomine e al numero complessivo delle presidenze di enti, agenzie, aziende.
Prevedere congrui termini per la presentazione delle proposte.”
si inseriscono i seguenti incisi:
- Qualunque cittadino in possesso dei requisiti richiesti può proporre la propria candidatura
- Per quanto possibile
Il punto n. 2), dunque risulterà cosi’ modificato:
“Qualunque cittadino in possesso dei requisiti richiesti può proporre la propria candidatura.
Nel rispetto della legislazione provinciale, favorire la presentazione delle proposte da parte di un ampio spettro di soggetti, il più possibile rappresentativo dei settori coinvolti.
Nella presentazione delle candidature promuovere, per quanto possibile, le pari opportunità tra uomini e donne, con riferimento al numero complessivo delle nomine e al numero complessivo delle presidenze di enti, agenzie, aziende.
Prevedere congrui termini per la presentazione delle proposte.”
Al punto n. 3) “Requisiti dei candidati”
“Devono essere nominate persone di provata competenza e professionalità. Le persone da nominare o designare, oltre ad avere i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:
a) un titolo di studio adeguato all’attività dell’organismo interessato;
b) una significativa esperienza scientifica o professionale, oppure esperienza in incarichi di lavoro dirigenziale o di presidente o di amministratore, maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale simile a quella dell’ente interessato dallo svolgimento dell’incarico.
I requisiti devono essere supportati da un\'idonea documentazione.”
vengono inseriti in calce le seguenti frasi:
- I requisiti postulati per ricoprire la carica devono essere pubblicati.
- L’organo deputato alla nomina può chiedere ai candidati informazioni ulteriori rispetto a quelli suindicati.
Il punto in rassegna, dunque, risulterà cosi’ modificato:
Requisiti dei candidati
Devono essere nominate persone di provata competenza e professionalità. Le persone da nominare o designare, oltre ad avere i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:
c) un titolo di studio adeguato all’attività dell’organismo interessato;
d) una significativa esperienza scientifica o professionale, oppure esperienza in incarichi di lavoro dirigenziale o di presidente o di amministratore, maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale simile a quella dell’ente interessato dallo svolgimento dell’incarico.
I requisiti devono essere supportati da un\'idonea documentazione. I requisiti postulati per ricoprire la carica devono essere pubblicati.
L’organo deputato alla nomina può chiedere ai candidati informazioni ulteriori rispetto a quelli suindicati.
Al punto n. 4 “cause di esclusione”:
“ Bisogna verificare l\'assenza di cause d\'esclusione previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo a queste fattispecie:
a) stato d\'interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese, ai sensi dell’art. 2382 del codice civile;
b) condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
c) condanna con sentenza definitiva, o sottoposizione a misure di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale)”.
Occorre apportare varie modifiche:
- All’inciso iniziale occorrerà inserire la clausola: ” salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 166 c.p.” :
Ratio dell’inserimento:
Il secondo comma dell’art. 166 c.p. dispone che la condanna sospesa non possa mai, di per sé sola, portare all’applicazione di misure di prevenzione, né condizionare negativamente l’accesso ai posti di lavoro pubblico e stabilisce l’illegittimità del diniego di provvedimenti amministrativi necessari all’espletamento del rapporto lavorativo. La ratio sottesa a tale norma va ravvisata nella necessità di estendere il regime della sospendibilità delle pene accessorie che inciderebbero negativamente sulla possibilità di recupero e di reinserimento del reo.
Avuto riguardo a quanto detto occorre espressamente menzionare tale effetto della sospensione condizionale della pena.
- In calce alle ipotesi di cui lettera c) inserire l’inciso:
“fatti salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’art. 15 . 3 agosto 1988, n. 327, e dall’art. 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55”.
Ratio: Tali articoli fanno riferimento all’istituto della riabilitazione: è un istituto che ha lo scopo di favorire l’emenda del condannato. Esso elide alcune conseguenze penali del reato commesso, le quali minorando la capacità giuridica, costituiscono un ostacolo per il normale svolgimento delle attività dell’individuo nella comunità. In conseguenza della riabilitazione il condannato recupera la capacità di avere e di esercitare le facoltà giuridiche perdute in seguito alla condanna.
(Si riportano di seguito i testi dei predetti articoli a cui si fa riferimento:
Art. 15 l. 3 agosto 1988: “Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l’interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che dispose l’applicazione della misura di prevenzione o dell’ultima misura di prevenzione.
La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.
Si osservano in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.”
Art. 14 l. 19 marzo 1990 n. 55 co. 2 : “la riabilitazione prevista dall’art . 15 l. 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione”).
Occorre poi inserire un’altra ipotesi di causa di esclusione, la lettera d):
condanna con sentenza definitiva per violazione della l. n. 17, 25 gennaio 1982 (Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata la Loggia P2).
Da ultimo, in calce al presente punto inserire la seguente frase:
Nel caso in cui la condanna definitiva avvenga dopo la nomina, il soggetto decade dalla carica immediatamente.
Avuto riguardo a quanto sinora spiegato il punto n. 4 sarà cosi’ modificato:
“Bisogna verificare l\'assenza di cause d\'esclusione previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo a queste fattispecie, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 166 c.p. :
a) stato d\'interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese, ai sensi dell’art. 2382 del codice civile;
b) condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
c) condanna con sentenza definitiva, o sottoposizione a misure di prevenzione con provvedimento definitivo, (in relazione alle situazioni richiamate dall’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55) : (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale) fatti salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’art. 15 . 3 agosto 1988, n. 327, e dall’art. 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55”.
d) condanna con sentenza definitiva per violazione della l. n. 17, 25 gennaio 1982 (Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata la Loggia P2).
e) nel caso in cui la condanna definitiva avvenga dopo la nomina, il soggetto decade dalla carica immediatamente.”
Il punto n. 5 rubricato ”Incompatibilità e conflitto d’interesse”
“Se la normativa non prevede specifiche cause d\'incompatibilità, evitare che ricoprano gli incarichi coloro che si trovano in conflitto d\'interesse con riferimento agli incarichi stessi.
Funzionari e dirigenti pubblici non possono essere nominati in enti e società posti sotto il controllo della provincia, con esclusione delle società c.d. in house.”
risulta troppo generico, occorre, pertanto dividerlo in due punti nonché individuare precipuamente le varie ipotesi sia di incompatibilità che di conflitto di interesse:
dunque i due punti risulteranno cosi’ modificati:
5) Incompatibilità
Salvo le incompatibilità sancite da leggi specifiche, non possono ricoprire gli incarichi in oggetto:
a. i membri del parlamento nazionale ed europeo nonché i componenti del consiglio e della giunta regionale, del consiglio e della giunta provinciale;
b. i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina si riferisce;
c. i magistrati ordinari, amministrativi o contabili;
d. gli avvocati e procuratori dello Stato;
e. gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
f. il difensore civico.
2) Conflitto d’interesse
Non possono ricoprire gli incarichi in oggetto coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi. In particolare:
a) non può ricoprire un incarico chi abbia contenziosi civili od amministrativi pendenti nei confronti dell’ente interessato alla nomina;
b) fermo restando quanto disposto dall’art. 2391 c.c., non può essere nominato in un ente pubblico o società, chi ricoprire cariche dirigenziali in enti privati (ad es. istituti bancari) che abbiano rapporti economici rilevanti con l’ente pubblico stesso;
c) funzionari e dirigenti pubblici non possono essere nominati in enti e società posti sotto il controllo della provincia;
d) rappresentanti sindacali e di categorie che abbiano rapporti con la provincia non possono essere nominati in enti e società posti sotto il controllo della stessa.
e) colui che abbia il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso che prestano servizio a qualsiasi titolo per l’ente.
f) colui che, in caso di nomina, con le proprie deliberazioni possa andare ad incidere sul proprio assetto patrimoniale con danno per l’interesse pubblico, salvo che l’atto stesso riguardi intere categorie di soggetti.
g) colui che ha parte (o che la hanno il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado) in attività imprenditoriale commerciale o professionale concernenti l’ente cui si riferisce la nomina e che possa trarre vantaggio diretto dalle deliberazioni del predetto organismo.
h) colui che ha prestato opera di consulenza a favore dell’ente cui si riferisce la nomina nei 12 mesi precedenti.
i) colui che è coniuge, parente o affine entro il secondo grado dei consiglieri provinciali, del Presidente della Giunta Provinciale, del Consiglio Provinciale e degli assessori provinciali.
l) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la provincia ovvero verso società od azienda da essa dipendenti è stato legalmente messo in mora;
m) colui che è alle dipendenze di un’impresa o società, comunque denominata, che ha debito liquido ed esigibile, rispettivamente verso la Provincia ovvero verso società od aziende da essa dipendenti, la quale è stata legalmente messa in mora;
n) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi dell’ente cui si riferisce la nomina;
o) i dirigenti di istituti di credito che hanno rapporti di finanziamento con enti o aziende provinciali.
Al Punto 6) che diventa 7) rubricato “Pari opportunità”
“La Giunta deve tendere alla parità di genere nelle nomine, con riferimento sia al numero complessivo di esse, sia al numero complessivo delle presidenze di enti, agenzie, aziende”.
aggiungere la clausola “per quanto possibile” pertanto il punto sarà cosi’ modificato:
“La Giunta, per quanto possibile, deve tendere alla parità di genere nelle nomine, con riferimento sia al numero complessivo di esse, sia al numero complessivo delle presidenze di enti, agenzie, aziende”.
Al punto 8) “Cumulo di cariche”, che diventa n. 9
“Evitare che lo stesso soggetto cumuli più di due incarichi o designazioni.
Gli iscritti al registro dei revisori contabili non sono chiamati a svolgere incarichi in più di due enti contemporaneamente e comunque per più di tre mandati.”
Inserire la clausola: salvo che si versi in casi di carenza di candidature
Pertanto il punto risulterà in tal modo modificato:
Evitare, salvo che si versi in casi di carenza di candidature, che lo stesso soggetto cumuli più di due incarichi o designazioni
22.04.2009 - Installazione di Led nelle lanterne semaforiche della Provincia
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 18 marzo 2009
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO N.
AI DISEGNI DI LEGGE N. 10/XIV
\" Disposizioni per l\'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009).\"
N. 11/XIV
\"Assestamento del bilancio di previsione per l\'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento.\"
Premesso che
La maggior parte dei semafori della Provincia utilizzano tuttora lampade a filamento incandescente.
Si tratta, ormai, di una tecnologia obsoleta, inefficiente e non economica principalmente per tre ordini di motivi:
1. inefficienza luminosa: le lampade ad incandescenza generano una luce bianca che, filtrata per generare i tre colori canonici del semaforo, perde gran parte della propria energia risultando in tal modo poco luminosa.
2. inefficienza energetica: le lampade a filamento incandescente producono molto calore rispetto alla scarsa illuminazione che creano.
3. effetto “phantom” (fantasma): nel caso in cui la lanterna sia orientata in direzione est oppure ovest, quando il sole si trova basso sull’orizzonte può risultare difficile percepire quale delle tre lampade semaforiche sia accesa perchè i raggi solari attraversano la lente colorata, si riflettono sulla parabola e, fuoriuscendo nuovamente dalla lampada, danno l’impressione che questa sia accesa.
Con l’impiego di lampade a Led è possibile eliminare l’effetto “phantom” (fantasma) perché la luce viene emessa direttamente senza l’uso di parabole riflettenti.
Occorre poi sottolineare che la durata del filamento incandescente ha un tempo di vita limitato (qualche migliaio di ore) e pertanto, ai fini della sicurezza stradale, le lampade semaforiche a incandescenza vengono cambiate regolarmente ogni 6 mesi, con una incidenza di spesa sulle casse della Provincia. Basti pensare che in una città come Trento, il consumo dei semafori incide sul dieci per cento della pubblica illuminazione e la spesa di manutenzione supera quella del consumo elettrico.
Ai predetti inconvenienti si potrebbe ovviare utilizzando la tecnologia Led.
I Led (diodo ad emissione di luce), sono dispositivi che sfruttano le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre luce.
A differenza delle lampade a filamento incandescente, emettono un fascio luminoso a bassissimo assorbimento di energia, e pertanto, portano ad un sensibile risparmio di energia elettrica.
Inoltre, non hanno bisogno di filtri per generare luce colorata, in quanto, grazie al colore del materiale con cui sono costruiti, possono emettere la luce di un qualsiasi colore.
La luce emessa dai Led è altamente direzionale ed uniforme, di talchè l’efficienza luminosa risulta elevatissima anche a quaranta gradi sotto zero. Ciò posto, ne deriva che anche in condizioni di visibilità scarsa, in ragione ad esempio della nebbia, viene assicurata comunque una perfetta visibilità dei segnali semaforici.
Garantisce, altresì, un ottimo contrasto di luce in giornate ad alta luminosità.
Esistono diverse tecnologie di lampade a Led.
In certi casi, su una sola lampada vengono montati fino a 200 dispositivi luminosi in parola, pertanto, se anche alcuni di questi dovessero non funzionare, i Led residui garantirebbero un sufficiente raggio luminoso, a differenza della lampada a filamento incandescente, che, come visto innanzi, in caso di danneggiamento si spegne immediatamente.
Tali aspetti vanno ad incidere positivamente, come è agevole intuire, sulla sicurezza stradale e sui costi di manutenzione.
La vita media di una lampada a Led è di dieci anni, a fronte dei sei mesi della lampada tradizionale.
Per di più, le case produttrici offrono una lunga garanzia in ordine al corretto funzionamento delle lampade a Led.
E’ d’obbligo aggiungere che le lampade a led non emettono alcun raggio nocivo (non vi è la presenza di componenti IR e UV) e vi è la totale assenza di elementi inquinanti come piombo e mercurio.
Alla luce di tutto quanto detto, è evidente che l’impiego della tecnologia Led in tutti i semafori della Provincia porterebbe a:
• un notevole risparmio energetico ed economico superiore all’80 % per i consumi elettrici;
• una riduzione di oltre il 70% dei costi di manutenzione e dei materiali di consumo;
• migliore luminosità anche in situazioni critiche (assenza dell’effetto “phantom”);
• maggiore sicurezza stradale;
• maggiore durata media;
• riduzione dell’inquinamento.
Il costo per l’acquisto di Led per lanterna semaforica si aggira intorno agli 800 euro e tale spesa verrebbe ammortizzata in soli quattro-cinque anni.
Sussiste, inoltre, la possibilità di procedere alla sostituzione senza oneri aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioni in quanto alcune ditte specializzate nel settore offrono l’installazione gratuita, chiedendo soltanto, per alcuni anni, un compenso pari ai costi dei consumi risparmiati.
La tecnologia Led, pur attraversando tutt’ora una fase di pieno sviluppo tecnologico, da anni ormai è impiegata con successo in molti paesi (ex alteris: Germania, Giappone, Svizzera) ed anche in varie città italiane.
Gli studi condotti su tali realtà dimostrano che, in fase diacronica, si è avuto un sensibile risparmio economico per le casse degli enti locali.
Avuto riguardo a tutto quanto detto, i vantaggi in termini di efficienza, efficacia, sicurezza stradale, inquinamento, nonché di razionalizzazione delle spese per gli anni futuri sono fortemente significativi.
Tutto ciò premesso,
Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento
Impegna la Giunta provinciale a:
1. a promuovere interventi finalizzati alla sostituzione delle lampade ad incandescenza dei semafori delle strade comunali e provinciali con quelle a tecnologia led;
2. a realizzare un\'adeguata campagna informativa sui vantaggi connessi alla sostituzione delle lampade ad incandescenza dei semafori delle strade con quelle a tecnologia led, rilevanti non solo sotto il profilo del risparmio energetico, del contenimento dell\'inquinamento e della sicurezza della circolazione dei veicoli, ma anche sul piano della riduzione dei relativi costi di manutenzione;
3. a valutare la possibilità di appaltare la realizzazione degli interventi di cui ai punti 1 e 2 senza onere finanziario per gli enti pubblici; in subordine a stanziare risorse adeguate per la realizzazione degli interventi di cui ai punti 1. e 2.;
4. ad utilizzare, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti, le risorse finanziarie previste sulle corrispondenti unità previsionali di base.
5. a riferire, entro 60 giorni dall’approvazione del presente atto, alla Commissione competente in ordine all’attuazione degli interventi suindicati.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
22.04.2009 - Realizzazione di RSA con aree per animali domestici e pet therapy
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO ITALIA DEI VALORI
Trento, 18 febbraio 2009
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
PROPOSTA DI MOZIONE N. 31
OGGETTO: realizzazione di case di riposo socio assistenziali per anziani e residenze protette per persone con disagio psico- fisico con aree destinate al ricovero di animali domestici ed incentivazione della Pet Therapy
Per una persona anziana il trasferimento in una casa di riposo spesso costituisce un evento traumatico.
Il predetto soggetto, infatti, dopo avere trascorso tutta la vita nella propria casa, circondato dagli affetti più cari, si vede portato, suo malgrado, in una struttura a lui sconosciuta, non familiare. L’anziano rimane totalmente spaesato: viene catapultato in un mondo diverso, in una dimensione nuova, dove fa fatica ad orientarsi e ad ambientarsi. Non ha più attorno quel perimetro domestico che gli ha sempre conferito sicurezza e tranquillità.
Solitamente l’insorgenza di una depressione, di disturbi del comportamento, del sonno, nonchè dell’appetito nell’anziano, risulta intimamente connessa con il suo trasferimento in una casa di riposo. L’ansia, la paura, la solitudine per la permanenza definitiva fuori dalle mura domestiche infatti, sconvolgono la vita di tale soggetto, il quale, notoriamente, è restio a qualsiasi cambiamento di vita.
Oltre alla propria casa, poi, deve forzatamente abbandonare il suo stile di vita, e, perfino, l’animale domestico a cui è molto affezionato.
Un cane, un gatto, o un qualsiasi altro animale per il soggetto anziano che vive da solo rappresenta il compagno di vita.
Essere costretti, quindi, ad abbandonare anche il proprio animale, può rendere ancora più lacerante il trasferimento in una casa di riposo.
A tale situazione si potrebbe agilmente ovviare se vi fossero delle case di riposo aventi aree destinate ad accogliere gli animali domestici dei propri ricoverati. L’anziano ospitato in casa di riposo, in virtù dell\'instaurazione di relazioni affettive e canali di comunicazione privilegiati con il proprio animale domestico, viene stimolato da energie positive tali da rendergli più accettabile il disagio per il trasferimento nell’istituto.
Vi è poi da considerare un altro dato di particolare momento.
Gli animali hanno una valenza terapeutica per i soggetti anziani. A tal proposito si parla di pet therapy (nata negli Stati Uniti nel 1961 ad opera dello psichiatra Boris Levinson), cioè di una terapia mediata dalla presenza dell’animale domestico, abbinata alle terapie tradizionali. Il termine pet therapy indica una serie complessa di utilizzi del rapporto uomo-animale in campo medico e psicologico. Nei bambini con particolari problemi, negli anziani e in alcune categorie di malati e di disabili fisici e psichici, il contatto con un animale può aiutare a soddisfare bisogni quali: affetto, sicurezza, compagnia e recuperare alcune abilità che queste persone possono aver perduto.
È stato rilevato, da studi condotti già negli scorsi decenni e oggi comprovati da sempre più numerose esperienze, che il contatto con un animale, oltre a garantire la sostituzione di affetti mancanti o carenti, è particolarmente adatto a favorire i contatti inter-personali offrendo spunti di conversazione, di felicità, di serenità e di gioco, l\'occasione, cioè, di interagire con gli altri.
Il Ministero della Salute in un rapporto sulla Pet Therapy ha affermato che :”si è osservato che a periodi di convivenza con animali è corrisposto un generale aumento del buon umore, una maggiore reattività e socievolezza, contatti più facili con i terapisti. Un miglioramento nello stato generale di benessere per chi spesso, a causa della solitudine e della mancanza di affetti, si chiude in se stesso e rifiuta rapporti interpersonali”.
Occorre rammentare, poi, che il 28 febbraio 2003 per mezzo del Decreto del Presidente dei Ministri rubricato “Recepimento dell\'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy” la pet-therapy è stata riconosciuta come una terapia ufficiale per la cura degli anziani.
Detto ciò, giova fare un esempio significativo inerente alla pet therapy sperimentata nelle case di riposo.
L’Università di Udine ed il Comune di Pordenone hanno condotto degli esperimenti in alcune residenze socio - assistenziali per anziani. Ogni settimana sono stati introdotti in una casa di riposo dei cani (pastori tedeschi, labrador e golden retriver) opportunamente addestrati. In tal modo, si è appurato scientificamente, che si è risvegliato il vissuto degli ospiti dei ricoveri, recuperando sensazioni accantonate e scoprendone di nuove, si è facilitato il loro dialogo e la loro partecipazione alle attività ricreative. La pet therapy ha, addirittura, in alcuni casi, consentito gradualmente la diminuzione di farmaci concorrendo ad agire sull’aspetto terapeutico oltre che benefico.
Alla luce di tutto quanto detto,
il Consiglio impegna la Giunta provinciale a
- creare delle case di riposo socio assistenziali per anziani e delle residenze protette per soggetti con disagio pisco – fisico contenenti aree destinate ad accogliere gli animali domestici degli ospitati, o, nelle strutture già esistenti – laddove vi siano le condizioni logistiche - degli spazi idonei che garantiscano il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene, ove favorire la presenza di animali domestici,
- incentivare, in ogni caso, la diffusione della Pet Therapy nelle residenze socio assistenziali per anziani e per soggetti con disagio psico - fisico.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
22.04.2009 - Digitale terrestre per disabili e pensionati
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO ITALIA DEI VALORI
Trento, 23 gennaio 2009
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
PROPOSTA DI MOZIONE N.
OGGETTO: CONTRIBUTI PROVINCIALI PER L’ACQUISTO DI DECODER IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE DISAGIATI
Con il 15 febbraio 2009, centoquattro comuni della Provincia di Trento trasmetteranno due canali televisivi - RaiDue e Rete4 - esclusivamente in via digitale, pertanto, solo coloro che si saranno dotati di un decoder digitale terrestre potranno ricevere i programmi offerti dalle predette emittenti televisive.
Il passaggio dal sistema di trasmissione analogico a quello digitale rappresenta, indubbiamente, un’importante fase di sviluppo, con tangibili risvolti positivi per l’utente (maggior numero di programmi disponibili, migliore qualità immagine / audio, interattività, possibilità di utilizzare la televisione per servizi di informazione di pubblica utilità ora accessibili solo con personal computer ecc.)
Per agevolare questa fondamentale fase di passaggio alla nuova tecnologia, il Ministero per lo Sviluppo economico eroga dei contributi - 50 euro ad ogni abbonato residente nella Provincia di Trento - per l’acquisto di un decoder digitale presso tutti i rivenditori che aderiscono al’iniziativa.
I contributi consistono in una riduzione di cinquanta euro del prezzo complessivo del decoder.
La predetta sovvenzione statale, però, è prevista esclusivamente per l’acquisto dei decoder più costosi (dal prezzo superiore ai 50 euro stanziati).
E’ di palmare evidenza come i contributi de quibus risultino insufficienti al fine di fronteggiare le spese per comprare un digitale terrestre.
Occorre, poi, stigmatizzare un altro aspetto di non poco rilievo.
Requisito indispensabile per potere usufruire dei predetti contributi consiste nell’avere un’età eguale o superiore ai settantacinque anni.
Invero, come risulta agevole intuire, tali erogazioni, già di per sé insufficienti, vanno ad incidere solo su una piccola fetta del bacino d’utenza.
Vi sono categorie di persone, le cosiddette economicamente o socialmente disagiate - ad esempio i pensionati di età inferiore ai settantacinque anni, con una pensione minima o le persone diversamente abili, che risultano totalmente ignorate da qualsiasi aiuto economico.
Eppure, si deve sottolinearlo energicamente, si tratta di categorie che maggiormente potrebbero ricavare benefici ed utilità dall’avvento della televisione digitale.
Si pensi, infatti, ai pensionati, che, soprattutto nelle stagioni fredde, sono soliti trascorrere molto tempo della loro giornata davanti alla televisione.
Per un soggetto con pensione minima, risulta gravoso l’acquisto di un decoder, essendo già oberato da altre spese a cui difficilmente sa fare fronte.
Costui, o sarà costretto ad affrontare una spesa seriamente impegnativa, oppure, essendo impossibilitato ad acquistare un decoder, non potrà più ricevere il segnale di RaiDue e Rete4, ed in futuro, anche tutti gli altri canali televisivi che verranno trasmessi solo per via digitale.
Avuto riguardo a quanto testè detto, tali cittadini, che dovrebbero essere quelli deputati a ricevere il maggior beneficio dall’avvento dell’era digitale, paradossalmente, si troverebbero ad essere gravemente penalizzati dalla predetta riforma tecnologica, con ripercussioni negative ed invalidanti sulle loro abitudini di vita.
In mancanza di alcun sostegno economico in favore delle fasce della popolazione più deboli, pertanto, la televisione digitale farà insorgere nuova povertà, nonchè forme di esclusione e di discriminazione sociale con violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Verrebbe a crearsi, in tal modo, una disuguaglianza tra la popolazione, che andrà a ledere, altresì, il diritto, costituzionalmente garantito, all’informazione (art. 21 Cost.) .
Avuto riguardo a quanto detto sinora, la transizione dall’analogico al digitale può costituire un prezzo socialmente alto per i soggetti più deboli economicamente.
Costituisce un obbligo morale ed etico, oltre che giuridico, aiutare le componenti più deboli del tessuto sociale, cercando di attutire la loro posizione di vulnerabilità, che va a profilarsi nei confronti della transizione digitale.
Gli unici aiuti, peraltro flebili, come già menzionato innanzi, sono erogati dallo Stato esclusivamente in favore degli ultra settantacinquenni.
Sussiste, dunque, la forte esigenza a predisporre immediati interventi di sostegno per i soggetti più deboli, al fine di riequilibrare una situazione di fatto svantaggiosa per le persone meno abbienti.
Misure idonee ad offrire una risposta alle esigenze dei soggetti con basso profilo reddituale.
Pare opportuno, pertanto, che la Provincia intervenga per manifestare, alle fasce più deboli della popolazione locale, una significativa solidarietà, concedendo loro in comodato un digitale terrestre, oppure erogando un contributo economico sufficiente all’acquisto per chi già gode delle agevolazioni statali.
Alla luce di tutto quanto lumeggiato,
il Consiglio impegna la Giunta provinciale
1) ad adottare i provvedimenti, che questa riterrà più idonei ed opportuni, al fine di favorire la transizione al digitale da parte di soggetti economicamente o socialmente disagiati che appresso si va ad elencare:
a) invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari delle provvidenze economiche erogate a tali categorie, ai sensi della L.P. n. 7 del 15 giugno 1998, da parte dell’Agenzia Provinciale per l’Assistenza e la Previdenza Integrativa, che a tale scopo potrebbe inviare agli interessati il bonus per l’acquisto del decoder;
b) Invalidi civili ultrassessantacinquenni riconosciuti dalla commissione sanitaria provinciale con il “codice 08” (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età);
c) pensionati percettori di pensione sociale o assegno sociale;
Tali categorie di persone devono:
- non essere inseriti, in regime residenziale o semiresidenziale in alcuna struttura pubblica o privata;
2) ad individuare le necessarie risorse economiche per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto.