24.05.2010 - question time sulla inefficienza di Informatica Trentina
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 19 maggio 2010
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
(art. 155 del Regolamento interno del Consiglio)
In ordine ai problemi tecnici di divulgazione dei dati elettorali afferenti alle recenti elezioni comunali, Informatica Trentina ha addotto come giustificazione l’inefficienza operativa della Insiel Mercato, società affidataria del contratto di erogazione del servizio tecnico – applicativo. Ciò posto, pare necessario sapere se il software rilasciato dalla Insiel Mercato sia stato testato da Informatica Trentina prima dell’applicazione e se quest’ultima avesse riscontrato delle anomalie di funzionamento. Laddove Informatica Trentina non si sia preoccupata di verificare la bontà del predetto programma informatico, nulla avrebbe da pretendere nei confronti della società affidataria. In tal caso si paleserebbe, ictu oculi, una grave responsabilità esclusiva di Informatica Trentina. Si chiede, pertanto, all’Assessore competente se Informatica Trentina abbia testato il software rilasciato dalla Insiel Mercato, se abbia riscontrato delle anomalie di funzionamento in sede di verifica e quali accorgimenti tecnici abbia approntato per eliminare i predetti difetti, inoltre, siccome ad Informatica Trentina vengono destinati ingenti soldi pubblici ed è non nuova ad inefficienze, quali provvedimenti intende porre in essere al fine di ovviare a situazioni simili pro futuro.
Cons. Prof. Bruno Firmani
24.05.2010 - Bambino strappato alla madre dagli assistenti sociali
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 15 maggio 2010
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Esecuzione di un provvedimento di allontanamento del figlio dalla propria madre da parte degli assistenti sociali
Nei giorni scorsi ha avuto grande eco sulla stampa locale la notizia di un decreto di allontanamento di un minore dalla casa materna, emesso dal Tribunale per i minorenni di Trento, in ragione delle modalità con cui è stato posto in esecuzione dagli assistenti sociali, che, come tosto verrà lumeggiato, sono assolutamente da censurare.
Prioritariamente preme premettere che con la presente interrogazione non si vuole assolutamente entrare nel merito del provvedimento giurisdizionale de quo, attualmente al vaglio della Corte d’Appello di Trento, ma stigmatizzare il modo in cui è avvenuta l’esecuzione dello stesso.
Ciò posto, onde perimetrare con esattezza la tematica sollevata, occorre brevemente dare contezza dei fatti in questione.
In data 19 aprile 2010 il Tribunale dei Minorenni di Trento in un procedimento a favore di un minore, emetteva un decreto, in forza del quale, ai sensi degli artt. 333 e ss. c.c. e 737 c.p.c. disponeva:
1) l’allontanamento del minore dalla casa familiare ed il suo inserimento in idonea struttura residenziale,
2) la presa in carico del minore e dei genitori da parte del Servizio di Psicologia dell’APPS;
3) mandato al Servizio Sociale, di intesa con il Servizio di Psicologia e con il responsabile della struttura prescelta, di regolamentare gli incontri del minore con la madre e di operare per la graduale ripresa dei rapporti con il padre.
Il giorno 20.04.2010 il Servizio delle Attività Sociali del Comune di Trento dava esecuzione al decreto de quo, in assenza di alcuna comunicazione preventiva all’avvocato della madre del bambino per avvisarlo dell’esecuzione.
Con una semplice telefonata veniva avvertita soltanto la madre del piccolo.
Si evidenzia energicamente che il provvedimento veniva posto in essere verso le ore 10,30 mentre l’ignaro e povero bambino si trovava a scuola.
Il piccolo veniva prelevato con la forza dalle assistenti sociali - accompagnate dalle forze dell’ordine - durante l’ora di lezione, strappandolo dalle braccia della madre che nel frattempo si era precipitata a scuola.
L’incredibile e straziante scena si svolgeva innanzi agli occhi attoniti ed impauriti dei compagni di classe del bimbo, i quali alla loro tenera età, loro malgrado, hanno assistito, probabilmente per la prima volta, a dei veri e propri atti di violenza.
Si auspica vivamente che i contegni perpetrati dalle assistenti sociali non abbiano ripercussioni negative su questi fanciulli, che la scena traumatica di cui sono stati forzatamente spettatori non abbia riflessi traumatici sul loro sviluppo psichico.
Conseguenze pesanti ed invalidanti, che invece, purtroppo, si riverberanno sul piccolo “scippato” dalle braccia della madre.
Un bambino che viene strappato improvvisamente con violenza dall’amore della madre, contro la propria volontà, per di più a scuola (che assieme alla propria casa familiare è il luogo di riferimento e di sicurezza per un infante) e viene forzatamente caricato su di un’autovettura, subisce senz’ombra di dubbio un grave trauma, che sicuramente lo segnerà a vita, ne condizionerà in peius l’esistenza anche nell’età adulta.
Con freddezza maniacale, è bene evidenziarlo, gli assistenti sociali con l’aiuto delle forze dell’ordine hanno posto in essere il decreto in parola, sordi ai pianti strazianti del bimbo ed alle sue inutili grida d’aiuto, assolutamente indifferenti alla possibilità di cagionare dei nocumenti psichici nell’infante.
Il bambino veniva portato al Villaggio del fanciullo in località Gocciadoro a Trento ove si assisteva ad una scena ancora più straziante: il bimbo si trovava a terra dietro il cancello d’ingresso, ove, piangendo, protendeva invano la braccia verso la madre, alla quale veniva impedito con la forza di accedere alla predetta struttura.
Il tu
La drammatica scena testè tratteggiata pare quella di un carcerato che riceve la visita di un parente.
Ma vi è di più.
Ai sensi del programma predisposto dagli assistenti sociali, la madre attualmente può andare a trovare il proprio figlio solamente un’ora a settimana.
Invero, gli assistenti sociali - probabilmente colti da resipiscenza per come avevano agito –dichiaravano di essere disponibili ad aumentare la frequenza degli incontri tra la madre ed il figlio.
Purtroppo, ancora adesso, la madre può vedere il proprio figlio una volta a settimana per una sola ora.
Da ultimo si rammenta che il bambino ha sempre avuto ottimi voti a scuola ed è stato capace in fase diacronica di instaurare ottimi e solidi rapporti con i suoi compagni. Tali circostanze sono documentabili per tabulas, basti controllare le valutazioni degli insegnanti nonché la stessa relazione dei servizi sociali.
Ad onta di quanto visto, il bambino è stato costretto a non frequentare più le lezioni scolastiche, ad interrompere ogni rapporto con i compagni di scuola.
Avuto riguardo a quanto illustrato è di palmare evidenza come le modalità di esecuzione del provvedimento siano da censurare in maniera assoluta.
Esse hanno trasmodato la correttezza nell’espletamento del proprio incarico, trasceso la diligenza propria degli operatori sociali, travalicato il rispetto e la dignità della persona.
Gli assistenti sociali hanno agito privi di quella sensibilità particolare propria di un operatore sociale: non si sono minimamente curati degli effetti deleteri promananti dalla loro azione nei confronti del bambino e dei suoi compagni di classe.
Perché gli assistenti sociali con l’aiuto della forza pubblica sono andati a prelevare il bambino a scuola durante un’ora di lezione?
Non si poteva porre in essere l’esecuzione del decreto in parola con altre modalità, più rispettoso della persona del bimbo e della dignità della madre?
Perché non si è eseguito un protocollo che garantisse un allontanamento graduale, un distacco dalla casa materna meno traumatico, che scongiurasse l’uso della forza e della violenza?
La singolare invasività dell’operato degli assistenti sociali ha eliso l’assistenza affettiva e psicologica che sempre deve essere assicurata al minorenne, minandone, potenzialmente, la crescita psico-sociale.
Il fine dell’allontanamento dalla casa familiare risiede nell’assicurare una sana ed armonica evoluzione psicologica al bambino, invece, nel caso di specie, al contrario si è palesato un grave pregiudizio del percorso educativo dell’infante.
Come può iniziare un percorso di crescita bio-psico-sociale un bambino se ab origine sussiste un evento drammaticamente traumatico come quello testè riferito?
E’ agevole intuire come l’allontanamento eseguito in tale deplorevole modo, ha la valenza di cagionare un rilevante nocumento per una sana ed armonica evoluzione psicologica e morale del piccolo.
Potrebbe costituire un ostacolo al processo di maturazione psicologica ed affettiva del bambino.
E’ veramente arduo cercare di rinvenire una ratio sottesa alle modalità di esecuzione de quibus.
Pare assurdo, irrazionale, a meno che non venga fatta rientrare in una negligenza da parte degli assistenti sociali.
Occorre, pertanto, avere contezza se il caso delineato nella presente interrogazione sia un fatto eccezionale, isolato, un unicum, oppure rientra nel consuetudinario ed ordinario sistema di azione degli assistenti sociali.
Pare opportuno sapere se ci si trova innanzi ad una singolarità o ad una prassi consolidata che si estrinseca in un modo d’agire assolutamente dannoso per il bambino, che dovrebbe essere maggiormente e con più cura tutelato dai servizi sociali.
Se si riscontrasse la seconda ipotesi prospettata, occorrerebbe senza indugi impegnare ingenti risorse per riformare il servizio delle attività sociali, rieducare in toto gli assistenti sociali, nonchè rivedere completamente il servizio da loro espletato.
Tutto ciò premesso,
si interroga
l’Assessore competente al fine di sapere:
1) se abbia contezza dell’increscioso fatto oggetto della presente interrogazione;
2) se sia a conoscenza delle ragioni che hanno portato gli assistenti sociali a porre in esecuzione il decreto durante l’ora di lezione a scuola e quali esse siano;
3) come reputa l’operato degli assistenti sociali nel caso di specie oggetto della presente interrogazione;
4) se non sia il caso di censurare l’operato degli assistenti sociali nel caso di specie;
5) come mai non è stato adottato un protocollo d’intervento volto a scongiurare traumi per il bambino;
6) in caso si dovesse appurare negligenza da parte degli assistenti sociali che hanno posto in essere il decreto in parola, se verranno adottati provvedimenti nei confronti dei predetti operatori;
7) se solitamente gli assistenti sociali operano con le stesse modalità adottate nel caso di specie;
8) quali provvedimenti idonei reputa opportuno adottare al fine di prevenire situazioni simili a quella di specie;
9) se il programma stilato dagli assistenti sociali possa essere rimodulato, in ragione del trauma psichico subito dal bambino, consentendo alla madre di vistare il proprio figlio con maggiore frequenza;
10) a quali interventi il minore è attualmente sottoposto al fine di superare il traumatico e tragico distacco dall’ambiente familiare e scolastico a cui è stato sottoposto.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
18.05.2010 - CONTRIBUTI PER LE CURE TERMALI IN FAVORE DEGLI INVALIDI
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 11 maggio 2010
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Contributi in favore dei disabili per soggiorni alle terme
Stante l’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge 323/2000, stipulato in data 29 luglio 2009 fra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (rappresentata dal Presidente della Regione Emilia Romagna), la Commissione Salute (rappresentata dall’Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana) e la Federterme (Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque minerali Curative, rappresentata dal Presidente), la Giunta provinciale in forza della delibera n. 3177 di data 22 dicembre 2009 aveva disposto:
1) di recepire l’“Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge 323/2000”, come riportato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di recepire le tariffe delle prestazioni termali recate nell’Accordo di cui al precedente punto 1) per gli anni 2008 e 2009, come riportate nell’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che per quanto riguarda a) “le prestazioni complementari e/o accessorie in favore degli assistiti INPS e INAIL”, b) “le prestazioni erogabili dagli stabilimenti termali convenzionati con il Servizio sanitario provinciale”, nulla è innovato rispetto a quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1748/2007;
3) di disporre che le tariffe di cui al precedente punto 2) trovano applicazione anche ai fini della compensazione della mobilità sanitaria interregionale, per la determinazione delle quote di compartecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria, ai fini dell’azione di rivalsa ed in ogni caso in cui sia previsto l’addebito ad enti ed istituzioni varie;
4) di dare atto che la spesa aggiuntiva a carico del Fondo Sanitario Provinciale derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria secondo le modalità recate in premessa;
5) di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, che eventuali eccedenze di spesa riconosciute dall’Azienda rispetto al budget di cui al precedente punto 3), verificate in sede di rendicontazione, saranno recuperate dagli Stabilimenti termali nell’esercizio successivo;
6) di autorizzare l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ad eseguire i conguagli rispetto alle tariffe di cui al precedente punto 3);
7) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, agli Stabilimenti Termali del Servizio Sanitario Provinciale, all’I.N.P.S., all’I.N.A.I.L. e alle Regioni.
Ciò posto, in ordine alle sovvenzioni economiche per l’effettuazione delle cure termali, permane tuttora una profonda discrasia tra l’entità del contributo economico erogato in favore di un invalido di guerra (fino a 51 euro al giorno) e l’ammontare di quello elargito ad un disabile civile (fino a 11 euro al giorno).
Pare opportuno, pertanto, parificare l’entità dei predetti contributi, innalzando a 51 euro al giorno il contributo massimo previsto per un invalido civile che intenda sottoporsi a cure termali
Tutto ciò premesso,
si interroga
l’Assessore competente al fine di sapere:
1) come mai gli invalidi civili percepiscono un minore contributo per le cure termali rispetto agli invalidi di guerra;
2) se non sia il caso di parificare l’entità dei contributi economici per le cure termali di cui al punto 1, innalzando a 51 euro al giorno il contributo massimo previsto per un invalido civile.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
18.05.2010 - FARMACI ABORTIVI E MARCATO NERO
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 11 maggio 2010
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Farmaci abortivi e mercato nero
Nell’ultimo periodo si sta sempre più diffondendo il fenomeno dell’aborto farmacologico clandestino, in ragione della grande facilità con cui si reperiscono nei “mercati neri” sia la famosa RU486 che altri medicinali con effetto abortivo.
Su internet si registra la presenza di una pletora di siti che offrono precise e accurate informazioni su come abortire con metodi non ufficiali e ove è, altresì, possibile acquistare i farmaci testè menzionati.
Nei mercati neri delle città (come ad esempio la stazione di Milano) vengono spacciati medicinali antiulcera contenenti il principio attivo misoprostolo, una prostaglandina, che può esplicare anche un’azione abortiva.
Per non parlare, poi, delle varie cliniche (abortive)clandestine presenti in maniera quasi capillare sull’intero territorio nazionale.
Occorre evidenziare energicamente, inoltre, che farmaci autorizzati per l’utilizzo contro l’lulcera gastrica e dotati anche di effetto abortivo, come il Cytotec, per mezzo della semplice prescrizione medica possono essere reperiti in farmacia per pochi euro.
L’assunzione di tali farmaci, in modo inappropriato e senza la supervisione medica, potenzialmente può cagionare danni gravissimi per la salute delle donne: ex multis, emorragie, convulsioni, dolori addominali, palpitazioni, vertigini e cefalee.
Si tratta di facili scorciatoie messe a disposizione per chi non può o non vuole sottoporsi al nuovo
protocollo previsto per la somministrazione della RU486.
Un fenomeno che ricade in modo particolare, come è facile intuire, soprattutto sulle ragazze minorenni, che, per motivi di privacy, non intendono fare sapere ad alcuno, in primis ai propri familiari, la loro intenzione di abortire.
Non bisogna, poi, dimenticare che sussiste una grandissima confusione sul tema in oggetto, alimentata da una grande disinformazione e propaganda veicolata da varie associazioni e movimenti, nonchè dai alcuni organi di stampa.
Occorrerebbe, pertanto, far partire una massiccia campagna di informazione avente ad oggetto:
• l’importanza della prevenzione;
• le modalità di somministrazione della RU486 secondo le linee guida internazionali e italiane in regime di ricovero ospedaliero;
• pillola del giorno dopo e differenza con la RU486;
• informazione sui vari contraccettivi;
• i gravi rischi per la salute della donna in ordine all’assunzione delle varie pillole abortive spacciate su internet o nei vari “mercati neri”
Tale campagna di educazione sanitaria dovrebbe interessare tutti gli istituti scolastici di secondo grado della Provincia, in modo tale che le nostre ragazze prendano reale coscienza del fenomeno in parola e delle gravissime conseguenze per la salute che possono subire in caso di utilizzo improprio e non legale di pillole abortive.
Tutto ciò premesso,
si interroga
l’Assessore competente al fine di sapere:
1) se si hanno dati in ordine alla diffusione dell’aborto clandestino (anche quello farmacologico) nella nostra provincia;
2) se siano stati adottati dei provvedimenti per contrastare il fenomeno di cui al punto 1);
3) se non sia il caso di promuovere un’incisiva e massiccia campagna informativa che interessi tutti gli istituti scolastici di secondo grado della nostra provincia avente ad oggetto informazioni sulle modalità di somministrazione della RU486, sulle differenze con la pillola del giorno dopo, sui gravi rischi per la salute che può cagionare l’aborto clandestino, nonché sui vari contraccettivi;
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
30.04.2010 - contributi per l\'acquisto di parrucche per i chemioterapici
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 28 aprile 2010
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Contributi per l’acquisto di parrucche in favore di soggetti sottoposti a chemioterapia residenti in Trentino
Come è noto, la chemioterapia (somministrazione di farmaci anticancro citotossici, antiblastici) oltre ad aggredire le cellule neoplastiche va ad incidere, altresì, sulle cellule sane tra cui i bulbi piliferi provocando la caduta dei capelli.
La predetta alopecia può determinare altre ricadute psicologiche negative in aggiunta a quelle già importanti, eziologicamente derivanti sia dalla consapevolezza di avere un cancro che dalla predetta gravosa terapia.
Si tratta, infatti, di un’ulteriore fonte di stress e di ansia per il paziente, soprattutto se donna, che non avendo più capelli, può avere serie difficoltà ad intraprendere relazioni sociali ed interpersonali, di talchè si trova costretto ad acquistare una parrucca e di conseguenza a dover fare fronte ad una spesa impegnativa.
Ciò posto, è evidente come la parrucca sia una protesi necessaria, non voluttuaria, per il malato oncologico sottoposto a chemioterapia.
Pare paradossale, ma allo stato attuale non sussiste alcun contributo per i predetti pazienti che intendano acquistare una parrucca.
Si evidenzia, altresì, che vi sono benefici economici per persone che hanno perduto i capelli ma solo a causa di patologie non tumorali.
Considerato, quindi, che per altre malattie sono previsti dei sostegni economici, non è possibile che per i malati oncologici non vi sia alcun sussidio in ordine all’acquisto della parrucca.
S’impone, pertanto, un intervento della Giunta che abbia ad oggetto l’erogazione di contributi per l’acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia residenti in Trentino.
Ad esempio, i soggetti de quibus, al fine di ricevere il rimborso, potrebbero presentare un’autocertificazione di essere sottoposti a chemioterapia unitamente alla ricevuta d’acquisto.
La predisposizione del predetto contributo farebbe parte del percorso di riabilitazione e cura per il malato oncologico.
Si tratterebbe di un gesto di enorme sensibilità volto a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici nei processi relazionali ed interpersonali.
La struttura sanitaria farebbe sentire ancora di più la propria vicinanza, il sostegno, l’aiuto al paziente in questione, garantendogli maggiormente l’assistenza nel difficile e duro iter curativo.
Giova sottolineare, altresì, che l’erogazione del contributo in oggetto è già previsto in alcune regioni come il Piemonte, l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche.
Tutto ciò premesso,
si interroga
l’Assessore competente al fine di sapere:
se non sia il caso di prevedere un contributo per l’acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici residenti in Trentino che hanno perso i capelli a causa della chemioterapia.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
30.04.2010 - Contributi per disabili per l\'acquisto di veicoli
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 29 aprile 2010
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Contributi in favore di disabili per l’acquisto di veicoli
In forza dell’articolo 5 della L.P. n. 14/2000 che ha sostituito l’articolo 19 della L.P. n. 1/91 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento) la Provincia ha:
1) facoltà di rimborsare ai soggetti portatori di minorazione le spese necessarie per l\'acquisto e l\'adattamento di veicoli a motore, guidati dagli stessi portatori di minorazione in quanto possessori di patente speciale;
2) facoltà di concedere contributi per l\'acquisto e l\'adattamento di veicoli a motore destinati, con prevalenza, al trasporto in forma privata dei portatori di minorazione con impossibilità permanente alla guida;
3) facoltà di rimborsare ai soggetti portatori di minorazione le spese necessarie per l\'acquisto e l\'adattamento di veicoli a motore, guidati dagli stessi portatori di minorazione senza il possesso della patente.
La Giunta provinciale in data 23/11/2007 con delibera n. 2611 ha stabilito dei nuovi di criteri di attuazione delle summenzionata legge prevedendo:
a) un contributo provinciale pari al 100% della spesa sostenuta per la modifica dei veicoli;
b) per l’acquisto del veicolo, invece, viene corrisposto un contributo pari ad una piccola percentuale dell’intero prezzo del mezzo di trasporto, variabile da 500 a 1.500 euro (si tratta di una significativa riduzione rispetto al passato).
La ratio sottesa alla diversa entità del contributo, ad avviso della Giunta - che ritiene ragionevole una limitazione all’incentivo sulla spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo - risiede nel progressivo aumento nel tempo delle possibilità di trasporto di persone diversamente abili fornito da “sistemi ad hoc” alternativi ai mezzi pubblici, nonché nell’avvenuta eliminazione delle barriere da parte di quest’ultimi, nella consistenza del contributo provinciale rispetto all’intero ammontare del costo dei veicoli presenti sul mercato, così determinata poiché l’effettiva disparità di costo rispetto ai mezzi non adattati è da attribuirsi agli ausilii volti a superare le difficoltà dovute a minorazioni anatomiche e/o funzionali, ed infine nell’ammontare contenuto delle risorse finanziarie a disposizione.
Occorre rammentare che alcuni disabili non hanno bisogno di modifiche alla propria automobile, ma a causa delle loro invalidità (ad esempio devono trasportare la carrozzina) sono costretti, loro malgrado, ad acquistare un’automobile più grande, più spaziosa e quindi più costosa per poter adeguatamente viaggiare.
I predetti soggetti, pertanto, in ragione della loro disabilità, devono sostenere, oltre alle molte spese cui già cercano di far fronte, costi onerosi per l’acquisto di una automobile più comoda.
Un piccolo incentivo come quello previsto poc’anzi non può certamente aiutare tali soggetti nell’acquisto di un veicolo.
Ciò posto, pare che la delibera in parola non abbia preso adeguatamente in considerazione le esigenze di tale categoria di portatori di handicap.
Avuto riguardo a quanto illustrato pare opportuno rivedere i parametri attuativi della legge così come adottati nella delibera n. 2611/2007.
Tutto ciò premesso,
si interroga
la Giunta provinciale, al fine di sapere:
1) se non sia opportuno riformulare i parametri attuativi della legge provinciale n. 1/91 così come adottati nella delibera di Giunta n. 2611/2007;
2) in ogni caso, se non sia opportuno predisporre degli ulteriori incentivi a favore di disabili per l’acquisto di autoveicoli.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
30.04.2010 - Contrasto al fenomeno doping
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 22 aprile 2010
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Azione di contrasto al fenomeno doping nella provincia
Ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376 il doping consiste nella somministrazione o nell’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e nell’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
Nonostante le predette siano attività penalmente rilevanti – sanzione penale come extrema ratio per porre un argine alla diffusione dilagante del fenomeno doping – l’uso e la somministrazione di sostanze dopanti coinvolge sempre più persone.
Una delle cause può essere ravvisata nella scarsa divulgazione di informazioni in ordine agli effetti collaterali del doping sulla salute degli atleti.
E’ bene rammentare che stimolanti come amfetamine, cocaina, efedrina che provocano una falsa percezione della fatica, innalzamento anomalo della pressione e della frequenza cardiaca, cagionano gravissimi danni come l’infarto del miocardio, ictus, morte e disturbi psicologici.
Gli anabolizzanti invece, come il nandrolone, sono cancerogeni e possono modificare i caratteri sessuali di chi li utilizza.
Molto praticata è anche la trasfusione di eritropoietina che fa aumentare il rischio di trombosi del 400%.
Pare che tali sostanze si possano acquistare abbastanza agevolmente attraverso dei siti internet oppure all’interno di palestre, le quali costituiscono dei veri e propri punti di spaccio.
Vi è, poi, un altro fatto sconcertante e gravissimo: sovente i prodotti dopanti vengono spacciati e somministrati agli ignari atleti per semplici integratori, per sostanze addirittura benefiche per l’organismo.
Bisogna sottolineare, infine, che l’uso di sostanze dopanti va scardinare i principi etici ed i valori morali positivi di cui è portatore lo sport. Infatti, il doping va ad eludere il rispetto delle regole e dell’avversario, induce a farsi gioco dell’onestà del concorrente, della lealtà della competizione, a travolgere la regolarità della gara.
Si tratta di mezzi meschini e fraudolenti di cui ci si avvale con il precipuo scopo di raggiungere la vittoria a tutti i costi, senza alcun scrupolo, nell’affannosa ed esasperata ricerca del successo personale.
Purtroppo la modificazione artificiale del risultato sportivo trova sempre più il terreno fertile per crescere e diffondersi nella società attuale, ove sono opacizzati e calpestati i veri valori, in cui pare non grave la distorsione delle regole, dove è continuo il disancoraggio dai valori positivi.
In Trentino il fenomeno doping, così come suffragato da operazioni di polizia, è diffusissimo, andando ad interessare sia gli atleti che praticano un’attività a livello agonistico che i soggetti che svolgono un’attività amatoriale.
Ciò posto, e’ necessario che le istituzioni locali si facciano carico di tali problematiche, sovente dimenticate, al fine di adottare un’incisiva azione di contrasto del fenomeno doping nella nostra provincia.
Occorrerebbe, pertanto, predisporre del materiale informativo da distribuire nelle palestre, nelle scuole, nelle piscine, presso i campi sportivi e le sedi delle società sportive, o in occasione di manifestazioni sportive, costituire seminari ad hoc, organizzare incontri periodici nelle scuole per studenti ed insegnanti con personale specializzato in materia di sostanze dopanti.
Bisogna divulgare con impegno incessante una cultura dello sport “pulito” promuovendo e sponsorizzando una pratica sportiva priva delle facili scorciatoie offerte per raggiungere la vittoria in una determinata gara, stigmatizzando pesantemente ed incisivamente non solo i danni alla salute eziologicamente derivanti dall’uso di sostanze dopanti, ma altresì, il carattere truffaldino, deplorevole di chi pratica il doping.
E’ d’obbligo cercare di instillare nei ragazzi i principi ed i valori che uno sport pulito può offrire, facendo capire loro che l’impegno, la dedizione, il sacrificio che comporta l’attività sportiva non possono essere in alcun modo sostituiti dall’uso di sostanze dopanti.
Si potrebbe istituire, altresì, un apposito sportello internet informativo inerente alla tematica doping sul portale del’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con relativo link sul sito della Provincia.
Nella Provincia di Modena, ad esempio, è stato avviato il progetto “Tallone d’Achille” che da anni sta svolgendo un’importante ed efficace azione di contrasto al doping.
Le principali attività svolte dal Progetto Achille sono le seguenti:
a) istituzione di un “telefono pulito” che nel corso degli anni ha ricevuto migliaia di telefonate;
b) istituzione di un sito internet con approfondimenti ed informazioni;
c) ricerche sul doping;
d) centinaia di incontri educativi nelle scuole.
Prendendo spunto dal modello modenese - ma moltissimi altri esempi possono essere rinvenuti nel resto d’Italia - anche nella nostra provincia si possono percorrere le seguenti strade:
• promozione della cultura della salute e della sua tutela;
• azione massiccia di contrasto all’uso di sostanze dopanti;
• promuovere l’attività sportiva “pulita”,
• formazione degli operatori sportivi;
• diffusione di codici di comportamento per gli sportivi;
• prevenzione.
Tutto ciò premesso,
si interroga
l’Assessore competente al fine di sapere:
1) se si hanno dati in ordine alla diffusione del fenomeno doping nel territorio provinciale;
2) se siano stati adottati dei provvedimenti per contrastare il fenomeno doping;
3) se non sia il caso di promuovere un’incisiva e massiccia azione di contrasto all’uso di sostanze dopanti, favorendo una cultura della salute e della sua tutela;
4) se non sia il caso di promuovere seminari ed incontri con personale specializzato in sostanze dopanti nelle scuole, nelle palestre e presso le sedi delle società sportive;
5) se non sia il caso di istituire dei corsi sul fenomeno doping per operatori sportivi ed allenatori.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
19.04.2010 - più borse di studio agli studenti trentini fuori provincia
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 20 aprile 2010
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Borse di studio a studenti trentini iscritti a corsi di laurea in atenei del restante territorio nazionale
La delibera di Giunta Provinciale n. 3107 di data 22/12/2009 ha previsto delle borse di studio in favore degli studenti residenti in provincia di Trento iscritti a corsi di laurea in atenei del restante territorio nazionale.
Per poter accedere ai predetti benefici gli studenti devono risultare idonei al bando di conferimento di borse di studio istituito presso l’ente per il diritto allo studio del proprio ateneo e non aver beneficiato di alcuna borsa di studio a causa dell’esaurimento dei fondi.
Purtroppo, a causa delle soglie economiche stabilite dagli altri atenei per poter usufruire dei benefici de quibus (in genere più basse di quelle adottate dall’Opera Universitaria di Trento) e a cagione dal numero elevato di iscritti nelle grandi università, i ragazzi trentini difficilmente riescono ad usufruire di benefici economici, sobbarcandosi ogni tipo di spesa (vitto, alloggio, iscrizione, ecc..).
Si rammenta che nell’anno 2008/2009 solo 8 trentini iscritti in facoltà fuori provincia hanno beneficiato delle borse di studio messe a disposizione dell’Opera universitaria per un totale di € 21.747,00.
E’ di palmare evidenza come si tratti di un numero di studenti veramente esiguo a fronte della pletora ragazzi che optano per un’università fuori provincia.
Avuto riguardo a quanto illustrato, molti studenti sono impossibilitati ad iscriversi al corso di laurea che vorrebbero frequentare e, quindi, di intraprendere successivamente la carriera professionale che sognano da anni, perché, da un lato, tale percorso universitario non è attivato in Trentino, dall’altro, le loro famiglie, già subissate dalle gravose spese ordinarie, non dispongono delle risorse economiche necessarie a sostenere i loro studi fuori provincia.
Pertanto, per coloro che decideranno di non ripiegare su corsi universitari presenti nel nostro ateneo è inibita ab origine la possibilità di proseguire gli studi.
Al fine di garantire maggiormente il diritto allo studio di ogni soggetto, secondo gli artt. 2, 3, 33, 34 della Costituzione, è necessario rivedere il sistema di erogazione di borse di studio in parola.
Ciò posto, si potrebbe consentire anche gli studenti trentini, iscritti in atenei del restante territorio nazionale, la partecipazione agli stessi bandi di concorso istituiti dall’Opera Universitaria per il conferimento di borse di studio per gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trento.
In ogni caso, qualora la strada testè prospettata non sia percorribile, occorre rinvenire un’altra soluzione, differente da quella oggetto della delibera di Giunta dianzi menzionata e che concretizzi con maggior compiutezza il diritto allo studio costituzionalmente garantito.
Tutto ciò premesso,
si interroga
la Giunta al fine di sapere:
1) se non sia il caso di consentire anche gli studenti trentini, iscritti in atenei del restante territorio nazionale, la partecipazione agli stessi bandi di concorso istituiti dall’Opera Universitaria per il conferimento di borse di studio per gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trento.
2) in caso di riscontro negativo al punto 2, se non sia opportuno, in ogni caso, rivedere il sistema di erogazione delle borse di studio agli studenti trentini iscritti nelle Università fuori provincia, per meglio garantire il loro diritto allo studio ai sensi degli articoli 2, 3, 33, 34 della Costituzione.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Cons. Prof. Bruno Firmani
08.04.2010 - question time sulla pillola RU486
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 08 aprile 2010
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
(art. 155 del Regolamento interno del Consiglio)
Pare che nei prossimi giorni verrà imposto il regime di ricovero ordinario per la somministrazione della pillola RU486. Invero, dopo decenni di sperimentazioni e di protocolli sanitari collaudati, l’aborto mediante RU486 viene praticato in tutto il mondo (e sinora anche a Trento) attraverso il day hospital, garantendo lo stesso livello di sicurezza per la salute della donna offerto dal ricovero ordinario. Giova rammentare che il ricovero in day hospital a differenza di quello ordinario comporta una serie di vantaggi (ex alteris: non si assiste ad un inutile occupazione di posti letto in ospedale, minor impiego di personale sanitario, riduzione dei costi per l’APSS). Inoltre il day hospital garantisce maggiormente la tutela della privacy della donna, visto che la propria degenza ospedaliera è limitata a sole poche ore, a fronte dei tre giorni del ricovero ordinario. In forza di questi motivi, eminenti studiosi come il primario di ginecologia dell’Ospedale S. Chiara, dott. Arisi, caldeggiano il day hospital per la RU486, reputando il ricovero ordinario assolutamente ingiustificato sotto il profilo medico-scientifico. Avuto riguardo quanto lumeggiato occorre avere contezza delle solide evidenze scientifiche internazionali, ormai ridondanti, che indicano il day hospital quale migliore pratica clinica possibile. Pertanto, si chiede all’Assessore competente di addurre evidenze scientifiche altrettanto solide per giustificare la scelta del ricovero ordinario.
Cons. Prof. Bruno Firmani
06.04.2010 - question time sul trasferimento del ctc a Verona
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 17 marzo 2010
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
(art. 155 del Regolamento interno del Consiglio)
In forza delle delibere n. 902/2008 e n. 770/2009 la Giunta provinciale ha finanziato con euro 4.065.862,78 il nuovo sistema di controllo centralizzato del traffico ferroviario (CTC) sulla tratta Trento – Bassano. Ad onta dell’enorme spesa sostenuta dalla Provincia, entro maggio/giugno 2010 RFI trasferirà il predetto CTC a Verona. Preme stigmatizzare come la Provincia abbia speso, anzi regalato, più di 4 milioni di euro senza ricevere alcuna utilità. Il paventato trasferimento del CTC, poi, modificherebbe fatalmente in peius la vita dei sei addetti al CTC di Trento, i quali trasferiti a Verona, dovranno subire inevitabilmente i disagi connessi agli spostamenti quotidiani sul tratto Trento – Verona. Vero è che i CTC delle linee Bolzano-Merano e Fortezza-San Candido sono stati anch’essi trasferiti a Verona, ma non risulta che siano stati finanziati dalla Provincia di Bolzano. E’ agevole intuire che se la Provincia avesse sospeso il finanziamento o avesse minacciato di farlo probabilmente avrebbe inibito il trasferimento del CTC a Verona, ma ciò inspiegabilmente non è avvenuto. Pertanto, si chiede all’Assessore competente come mai la Provincia non si sia opposta al trasferimento e come intenda porre rimedio alla situazione testè tratteggiata: ossia quali strategie opportune ritenga di porre in essere al fine, da un lato, di recuperare i 4 milioni spesi dalla Provincia, e dall’altro, di tutelare i sei addetti trentini del CTC.
Cons. Prof. Bruno Firmani
06.04.2010 - rimborso dell\'iva sulla tariffa di igiene ambientale
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 31 marzo 2010
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Rimborsi IVA sulla Tariffa Igiene Ambientale
In forza della sentenza n. 238/2009 la Corte Costituzionale ha sancito che la Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) disciplinata dall\'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 è un’entrata di natura tributaria, pertanto, ne discende la non assoggettabilità al regime IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 DPR 633/1972.
Nell’arresto giurisprudenziale de quo la Corte Costituzionale, seguendo la giurisprudenza consolidata in materia (ex plurimis: sentenze n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005) nella TIA ha rilevato i seguenti caratteri, qualificanti come tributari alcuni prelievi indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi:
a) doverosità della prestazione;
b) mancanza di un rapporto sinallagmatico tra ente gestore e soggetto obbligato parti;
c) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante;
d) criteri di commisurazione simile a quelli della TARSU.
Esaminando un vero e proprio coacervo legislativo la Corte Costituzionale ha evidenziato la natura autoritativa e non contrattuale della fonte del prelievo.
Le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA rendono palese come tale prelievo non sia inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest\'ultima.
Ne discende che anche le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA, hanno natura tributaria e la loro cognizione è attribuita alle commissioni tributarie ad opera della disposizione denunciata, rispettando l\'evocato parametro costituzionale.
Avuto riguardo a quanto acclarato, essendo la TIA una vera e propria tassa, non una tariffa, risulta illegittima la tassa applicata sinora sulla TIA.
Dalla sentenza summenzionata si evince come i Comuni, che, attraverso gli enti gestori come la Trenta, in questi anni hanno percepito l’IVA sulla TIA, lo avrebbero fatto indebitamente. Pare essersi configurato un vero e proprio indebito arricchimento in capo all’amministrazione pubblica.
Colui che in questi anni ha versato l’IVA sulla TIA (è come se avesse pagato un’imposta su una tassa) è legittimato a chiedere il rimborso di quanto indebitamente percepito dall’ente pubblico.
E’ controverso se il rimborso possa essere richiesto per i 5 anni antecedenti alla presentazione dell’istanza (secondo il dettato dell’art. 1 comma 164 l. 296/2006 la prescrizione non è quella ordinaria di 10 anni, bensì quella quinquennale) o per i due anni precedenti all’istanza (ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546).
Ma a chi devono formulare l’istanza di rimborso i cittadini?
Secondo quanto stabilito dalla risoluzione del 30/04/1991 n. 445195 del Ministero delle Finanze, e dalla giurisprudenza maggioritaria (ex alteris: Cass. 30/05/2005 n. 11457 e Cass. 02/03/2005 nr. 4416) i cittadini non sono legittimati a chiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso di quanto indebitamente pagato. Infatti, sono gli enti gestori, come la Trenta s.p.a., ad avere la facoltà di presentare istanza all’Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso.
Pertanto, i cittadini hanno facoltà di presentare istanza di rimborso agli enti gestori, i quali, poi, a loro volta, dovranno formulare la richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Si tenga presente che tantissime persone non hanno alcuna contezza della questione in parola, considerato che tale notizia non pare sia stata adeguatamente veicolata dagli organi di stampa e che molti soggetti, come gli anziani non avvezzi a pratiche burocratiche, difficilmente presenteranno un’istanza per ottenere il rimborso.
E’ di palmare evidenza, quindi, come i legittimi diritti di queste persone saranno facilmente disattesi.
E’ necessario, pertanto, pervenire ad una celere ed adeguata soluzione della questione che tuteli le legittime istanze di tutti i cittadini che hanno diritto ad ottenere il rimborso di quanto pagato.
Ciò posto, la Provincia potrebbe celermente sollecitare i comuni (il Consorzio dei comuni) o gli enti gestori, come la Trenta, a predisporre in tempi brevi (per non incorrere nelle more della prescrizione) il rimborso automatico per coloro che hanno versato l’IVA sulla TIA, oppure a procedere alla compensazione delle somme da rimborsare in riduzione di futuri versamenti.
Nella denegata ipotesi in cui non fosse attuabile un rimborso automatico, i Comuni o gli enti gestori potrebbero informare debitamente tutti gli utenti della possibilità di chiedere il rimborso inviando loro un apposito modulo - istanza da compilare per ottenere il rimborso.
Le soluzioni poc’anzi prospettate, potrebbero, da un lato, tutelare tutti i cittadini, anche quelli poco informati come dianzi menzionato, e, dall’altro, prevenire la gemmazione di una pletora di ricorsi alle Commissioni tributarie laddove i Comuni e/o gli enti gestori dovessero respingere le istanze.
Si aggiunga, poi, una elemento di non poco momento: in caso di soccombenza (probabile) innanzi alle Commissioni tributarie, oltre al pagamento del rimborso, gli enti potrebbero essere condannati a rifondere le spese di giudizio oltre agli interessi legali maturati nel corso degli anni precedenti alla presentazione dell’istanza del rimborso.
Tutto ciò premesso,
si interroga
la Giunta al fine di sapere:
1) se i Comuni della provincia o gli enti gestori come la Trenta, in presenza della sentenza della Corte Costituzionale non assoggettino più ad IVA la Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) e, in caso di riscontro negativo, se non sia opportuno sollecitare i predetti enti a sospendere tale imposta;
2) se non sia il caso di sollecitare i comuni e/o gli enti gestori a formulare un interpello alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate di Trento per avere un parere sulla questione in parola;
3) se non sia opportuno che la Provincia solleciti rapidamente i comuni del Trentino (il Consorzio dei comuni) e gli enti gestori, a predisporre in tempi brevi il rimborso automatico per coloro che hanno versato indebitamente l’IVA sulla TIA (per i cinque anni precedenti all’istanza, se si dovesse applicare l’art. 1 comma 164 l. 296/2006, per i due anni precedenti all’istanza, se si dovesse applicare l’art. 21 del Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546). In alternativa, i comuni e/o gli enti gestori potrebbero procedere alla compensazione delle somme da rimborsare in riduzione di futuri versamenti;
4) in caso di riscontro negativo al precedente punto, se non sia opportuno che la Provincia solleciti rapidamente i comuni del Trentino (il Consorzio dei comuni) e/o gli enti gestori ad informare debitamente tutti gli utenti della possibilità di chiedere il rimborso inviando presso i domicili dei predetti un apposito modulo - istanza da compilare per ottenere il rimborso.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
18.02.2010 - question time sull'eliminazione delle barriere architettoniche
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 29 gennaio 2010
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
(art. 155 del Regolamento interno del Consiglio)
La legge provinciale n. 1 del 07/01/1991 è rivolta all’eliminazione delle barriere architettoniche nella Provincia di Trento, al fine di assicurare ai portatori di minorazione motoria, sensoriale o psichica una migliore vita di relazione. Ad onta della legge de qua, in tutto il Trentino, purtroppo, sono tuttora innumerevoli le barriere architettoniche presenti negli edifici pubblici ed aperti al pubblico, nonché negli spazi aperti al pubblico, che inibiscono ai portatori di handicap di condurre una vita, per quanto possibile, normale. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 7 della legge in parola, il sindaco, per poter rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della stessa legge provinciale n. 1/1991. Avuto riguardo a quanto menzionato e stante l’istituzione dell’Ufficio provinciale per l’eliminazione delle barriere architettoniche - che gestisce le attività necessarie per la rimozione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, dagli edifici e dagli spazi privati aperti al pubblico esistenti - si chiede all’Assessore competente di conoscere quali siano le ragioni ostative alla piena applicazione della legge provinciale n.1/1991 e come intende ovviare a tale grave situazione.
Cons. Prof. Bruno Firmani
18.02.2010 - question time tutela dei lavoratori degli esercizi commerciali
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 18 febbraio 2009
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
(art. 155 del Regolamento interno del Consiglio)
I centri commerciali della nostra Provincia rimangono aperti quasi tutti i giorni festivi dell’anno. Invero, molti negozi non dispongono delle risorse umane sufficienti per sostenere gli incessanti ritmi lavorativi, tanto da non riuscire ad alternare i propri dipendenti nel lavoro durante le festività. Tale situazione va ad incidere negativamente sulla qualità della vita dei predetti lavoratori, che, sovente, sono costretti a lavorare senza soluzione di continuità (domeniche comprese) per più settimane consecutive. Alla circostanza testè descritta, si accompagnerebbe anche un altro fatto sconcertante: ai lavoratori de quibus nei giorni festivi non verrebbe corrisposta l’indennità oraria per il servizio festivo, essi percepirebbero solo l’ordinaria retribuzione senza quel quid pluris previsto dalla legge. Il quadro testè tratteggiato potrebbe espandersi in tutta la Provincia visto che con la riforma del commercio si prevedono fino a 40 deroghe di chiusura domenicale per i comuni ad attrazione commerciale. Avuto riguardo a quanto detto, si interroga l’Assessore competente per sapere se sia a conoscenza dei fatti dianzi descritti e quali provvedimenti ritenga opportuno adottare per la tutela dei lavoratori.
Cons. Prof. Bruno Firmani
21.01.2010 - Borse di studio per studenti universitari trentini fuori sede
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 14 gennaio 2010
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Borse di studio a favore di studenti residenti in Provincia di Trento che si iscrivono a corsi di studio non attivati in provincia, attivati da istituti universitari nel restante territorio nazionale
L’art. 78 della legge provinciale n. 5 del 2006 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” al secondo comma recita: “Possono essere erogate borse di studio a favore di studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono a corsi di studio non attivati in provincia, attivati da istituti universitari e da istituti superiori di grado universitario nel restante territorio nazionale; i medesimi benefici possono essere erogati anche a studenti residenti in provincia di Trento che non siano stati ammessi alla frequenza dei corsi di studio attivati in provincia di Trento. Inoltre possono essere erogate borse di studio a favore di studenti residenti in provincia di Trento che frequentino analoghi corsi di studio di grado universitario presso università europee e straniere.”
Tutto ciò premesso,
si interroga
l’Assessore competente al fine di sapere:
1) se vengano erogate borse di studio a favore di studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono a corsi di studio non attivati nella nostra provincia ma attivati da istituti universitari e da istituti superiori di secondo grado;
2) in caso di riscontro positivo al punto 1), quante borse di studio sono state erogate nel corso dell’anno accademico 2008/2009;
3) come funziona il sistema di erogazione di borse di studio in parola.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
21.01.2010 - Ammissibilità dei docenti di religione ai concorsi per dirigenti
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 15 gennaio 2010
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Concorso per dirigenti scolastici ai sensi della delibera di Giunta n. 2454 di data 16 ottobre 2009
In forza della delibera n. 2454 di data 16 ottobre 2009, la Giunta ha indetto un corso – concorso per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento.
Ai sensi dell’art. 4 del bando del corso – concorso de quo, rubricato “Requisiti per l’ammissione”, viene ammesso a partecipare il personale docente in servizio a tempo indeterminato in possesso di diploma di laurea di durata almeno quadriennale, che ha maturato almeno sette anni di servizio effettivo, anche a tempo determinato, nelle scuole statali o provinciali di istruzione e formazione professionale.
Il concorso deliberato il 16 ottobre 2009 è in linea con quanto disposto dall’art. 100 della legge n. 5/2006 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” il quale recita:
Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è effettuato mediante un concorso selettivo che comprende anche un corso di formazione, indetto dalla Provincia per la copertura dei posti di dirigente relativi alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo. Al corso-concorso è ammesso il personale docente in servizio a tempo indeterminato, in possesso di diploma di laurea, che ha maturato almeno sette anni di servizio effettivo, anche a tempo determinato, nelle scuole statali o provinciali
Alla preselezione del concorso in parola hanno partecipato anche dei docenti di religione cattolica e ciò ha scatenato varie polemiche, come riportato dalla stampa locale, in ragione del fatto - si asserisce- che i docenti di religione cattolica non avrebbero un vero e proprio titolo di abilitazione equipollente a quello del docente ordinario. Gli insegnati di religione, infatti, possiedono un certificato d’idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, mentre l’abilitazione per l’insegnamento ordinario è di matrice statale.
Ciò posto, si assume che gli insegnanti di religione non sarebbero idonei a partecipare al concorso in oggetto.
Invero, il bando di concorso, come visto dianzi, tra i requisiti richiesti non specifica che si debba avere esclusivamente l’abilitazione all’insegnamento ordinario, ma postula esclusivamente il presupposto indefettibile di “almeno sette anni di servizio”, pertanto, s’impone di focalizzare l’attenzione sulla natura del servizio espletato, in particolare si deve verificare se quello fornito da un insegnate di religione cattolica sia equivalente a quello erogato da un docente ordinario.
Onde perimetrare con esattezza la tematica emarginata, prioritariamente occorre analizzare la disciplina normativa per successivamente passare in rassegna l’atteggiarsi della giurisprudenza sul punto.
L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole non universitarie di ogni ordine e grado è impartito in ossequio all’impegno assunto dallo Stato Italiano in forza dell’art. 36 del Concordato del 1929 e dalla legge n. 125/1985 (legge di ratifica delle modificazioni introdotte dal concordato medesimo).
Per quanto concerne la Provincia di Trento, l’insegnamento della religione cattolica viene disciplinato dal d.P.R. n. 405 del 15/07/1988. Segnatamente l’art. 21, evidenzia l’importanza della cultura religiosa, quale retaggio e patrimonio storico tradizionale della Provincia di Trento e l’impegno ad assicurarne l’insegnamento nell’ambito della programmazione educativa e didattica della scuola e, per quanto attiene l’insegnamento, richiama quanto ha sancito l’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la CEI (a cui ha dato esecuzione il d.P.R n. 761/1985) secondo cui “è impartito da appositi docenti che siano sacerdoti o religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall’ordinamento diocesano, nominati dall’autorità scolastica competente d’intesa con l’ordinario stesso”.
La legge n. 186 del 18 luglio 2003 detta delle apposite norme sul particolare stato giuridico dei docenti di religione, con previsione di dotazioni organiche a livello regionale ed uno speciale concorso riservato, per titoli ed esami, per la prima immissione in ruolo.
In ordine all’abilitazione all’insegnamento della religione cattolica, ai sensi del DPR n. 751/1985 gli insegnanti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
• titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
• attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
• diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
• diploma di laurea valido nell\'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
Si rammenta poi, che la Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero della pubblica istruzione l\'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli.
Da ultimo occorre evidenziare come la suindicata legge provinciale n. 5/2006, segnatamente all’art. 96, detta delle disposizioni particolari per il personale docente di religione cattolica. Tra le varie disposizioni dettate dall’articolo de quo si rinviene che:
1) l\'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dalla Provincia d\'intesa con l\'ordinario diocesano di Trento;
2) per tutti i posti non coperti da docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Provincia provvede mediante contratti a tempo determinato stipulati dalla competente autorità scolastica d\'intesa con l\'ordinario diocesano di Trento. Analogamente si provvede per le sostituzioni dei docenti assenti;
3) la mobilità professionale è subordinata al superamento del concorso relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell\'idoneità rilasciato dall\'ordinario diocesano competente per territorio e all\'intesa con il medesimo ordinario. La mobilità territoriale dei docenti di religione cattolica in provincia di Trento è subordinata al possesso del riconoscimento dell\'idoneità rilasciato dall\'ordinario diocesano di Trento e all\'intesa con il medesimo ordinario;
4) ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell\'idoneità da parte dell\'ordinario diocesano, divenuta esecutiva a norma dell\'ordinamento canonico;
5) al fine dello svolgimento delle funzioni ispettive relative all\'insegnamento della religione cattolica la Provincia conferisce per la durata di cinque anni, rinnovabili, un incarico ispettivo a uno dei docenti di religione cattolica ritenuto idoneo dall\'ordinario diocesano di Trento;
6) la formazione in servizio e l\'aggiornamento professionale del personale docente di religione cattolica sono effettuati nel rispetto dell\'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985 e d\'accordo con l\'ordinario diocesano di Trento.
Avuto riguardo a quanto lumeggiato, già ad una prima lettura acritica delle fonti normative, si evince agevolmente che lo status del docente di religione è differente da quello dell’insegnante ordinario.
Una volta tratteggiato brevemente il quadro normativo (prevalenti esigenze di sintesi non consentono al sottoscritto di riportare l’intero assetto normativo) , si può passare ad esaminare gli arresti giurisprudenziali più significativi sulla vexata quaestio.
La giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato (ex multis: C.d.S. n. 4447/2004; C.d.S. n. 5153/2001; C.d.S. n. 530/2001; C.d.S. n. 756/1994) costantemente ha evidenziato la peculiarità dello status del docente di religione in rapporto ai differenziati profili di abilitazione professionale richiesti, alle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, nonché alla specificità dell’oggetto di insegnamento, che non consentono l’omologazione agli insegnanti in posizione ordinaria.
A tale proposito, la sentenza del Consiglio di Stato di data 4 aprile 2007 aggiunge che “si tratta, quindi, di un insegnamento che non ha corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli ordinari e che non trova collegamento con una individuata classe di concorso, requisiti che devono entrambi caratterizzare l’anzianità didattica richiesta per l’ammissione al concorso”.
Sul tema in oggetto, pare dirimente quanto afferma il Consiglio di Stato nella sentenza n. 447/2004, su un caso sollevato in Provincia di Trento, secondo cui gli insegnanti di religione cattolica non hanno “una posizione omologa a quella dei docenti ordinari con ogni effetto ai fini dell’inserimento nelle graduatorie per l’accesso agli incarichi ed alla nomina in via definitiva. Deve quindi ribadirsi – anche con riguardo alle insegnanti di religione cattolica nelle scuole elementari della Provincia Autonoma di Trento” – l’indirizzo giurisprudenziale che ha costantemente riconosciuto il carattere di specialità della posizione dei docenti di religione, in relazione ai differenziati profili di abilitazione professionali richiesti, alle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, alla peculiarità dell’oggetto del’insegnamento, che non ne consentono l’omologazione agli insegnanti in posizione ordinaria.”
Riecheggia in tale arresto giurisprudenziale il principio dell’evidente non omogeneità dei servizi resi nella qualità di insegnante ordinario di scuola primaria e di insegnante di religione.
Viene evidenziato come l’attività di insegnante di religione cattolica, nei suoi obiettivi di apprendimento dei principi della dottrina della Chiesa Cattolica, ha un oggetto specifico, del tutto distinto dalle materie e dai programmi scolastici della scuola primaria.
Il Consiglio di Stato evidenzia, altresì, la diversità e non omogeneità della fattispecie messa a confronto in relazione ai differenziati sistemi di reclutamento dei docenti:
1. per quanto riguarda i docenti ordinari, in forza della legge n. 124/1999 vengono verificati i requisiti di idoneità degli insegnanti per precedente prova selettiva e per l’affinamento professionale derivante dall’insegnamento pregresso nel posto in cui si concorre;
2. per quanto attiene ai docenti di religione, la l.p. n. 5/2001 rende stabile la posizione dell’insegnante di religione nei limiti degli istituiti posti di ruolo.
Ne discende, pertanto, una differenziata regolamentazione dei titoli di carriera suscettibili di valutazione.
Un diverso regime giuridico che, vieppiù, non è passibile di illegittimità costituzionale. Vero è che, sul discrimen tra docenti ordinari e docenti di religione in passato sono stati sollevati rilievi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 11 della legge 27 dicembre 1989, n. 417 (esattamente: del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Tali dubbi, però, sono stati fugati dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 343/1999, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sancendo che: “… insegnanti di religione, il cui servizio è prestato sulla base di specifici profili di qualificazione professionale (determinati con l\'intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana, cui ha dato esecuzione il d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751), i quali, di per sé, non costituiscono titolo di accesso ad altri insegnamenti … Risulta così esclusa la discriminazione ipotizzata dall\'ordinanza di rimessione o la irragionevolezza, prospettata anche per argomentare la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione”.
Alla stregua dei principi enunciati dalla giurisprudenza menzionata sinora e accedendo alla latitudine ermeneutica illustrata, si deduce che i docenti di religione non possano essere parificati ai docenti ordinari in ragione della diversa qualifica, del differente titolo di studio, delle diverse modalità di assunzione e selezione, nonchè della dissimile risoluzione del rapporto di lavoro. Le abilitazioni non risultano essere equipollenti e, così come sancito dal Consiglio di Stato, i docenti di religione cattolica non hanno “una posizione omologa a quella dei docenti ordinari con ogni effetto ai fini dell’inserimento nelle graduatorie per l’accesso agli incarichi ed alla nomina in via definitiva”.
Muovendo da quanto testé osservato e provando a calare nella concreta fattispecie in esame gli insegnamenti giurisprudenziali emersi, se ne deduce agevolmente che il “servizio” prestato da un docente ordinario risulta ontologicamente diverso da quello espletato da un insegnante di religione. Di talchè, il parificare i due servizi, come sembra implicitamente fare il suindicato bando di concorso e, parimenti, l’art. 100 della legge provinciale n. 5/2006 (non essendoci un’espressa esclusione dei docenti di religione), è un’operazione che potrebbe presentare dei vizi di legittimità e di conseguenza può prestare facilmente il fianco a possibili ricorsi amministrativi.
Ad onta di quanto testè dedotto, pare che l’Assessorato, secondo quanto riportato dalla stampa locale, abbia già affrontato tali problematiche e non sembra che abbia ritenuto rilevanti i predetti rilievi critici, così fugando ogni dubbio sulla legittimità del concorso de quo.
Occorre, quindi, avere contezza delle motivazioni addotte in ordine all’asserita immunità da vizi di legittimità del concorso stesso.
Alla luce di quanto argomentato,
si interroga
l’Assessore competente al fine di sapere:
1) quale siano le motivazioni addotte in ordine all’asserita immunità da vizi di legittimità del corso – concorso deliberato in data 16 ottobre 2009, anche in riferimento alla legge provinciale n. 5/2006;
2) se abbia affrontato le problematiche e i rilievi critici sollevati nella presente interrogazione;
3) in caso di riscontro positivo al punto 2) come sono stati risolti i punti di criticità;
4) per puro scrupolo, se non sia il caso di rideterminare il concorso onde prevenire ricorsi amministrativi per illegittimità contro la Provincia.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
21.01.2010 - Parcheggi blu per i disabili a titolo gratuito
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 20 gennaio 2010
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Parcheggi gratuiti per i portatori di handicap nei comuni della provincia
Già nel dicembre 2004 il Comune di Trento aveva stabilito che i portatori di handicap, aventi il “contrassegno invalidi” possono parcheggiare gratuitamente, oltre che negli spazi gialli riservati esclusivamente ai disabili ai sensi del D.P.R. n. 503/1996, art. 11, comma 5, anche nelle aree di sosta delimitate dalle strisce blu a pagamento.
In tal modo, per un disabile munito del predetto tesserino, che parcheggia la propria automobile in uno stallo a pagamento a causa dell’indisponibilità dei parcheggi gialli riservati ai portatori di handicap, la sosta è gratuita.
Si è trattata di una positiva risposta alla legittima richiesta formulata nel lontano 2001 da tutte le associazioni dei portatori di handicap.
Costituisce un importante atto di progresso in tema di civiltà e sensibilità, volto a migliorare la mobilità e la sosta dei portatori di handicap nella città e rappresenta a tutti gli effetti, un’attuazione dell’art. 3 della Costituzione.
Pare, però, che ancora oggi molti comuni del Trentino non abbiano seguito la summenzionata linea tracciata dal Comune di Trento, peraltro già ampiamente diffusa nel resto d’Italia.
Ad esempio pare che ad Arco – uno dei maggiori centri della provincia - ai portatori di handicap non sia consentito parcheggiare gratuitamente nelle aree di sosta delimitate dalle strisce blu anche laddove gli spazi gialli a loro destinati siano occupati.
Ciò posto, si va a comprimere l’autonomia, la libertà di mobilità di una fascia debole della popolazione, spesso trascurata dalla pubblica amministrazione, la quale così come nel caso di specie, pare sovente miope, se non addirittura cieca, innanzi alle esigenze dei disabili.
Si evidenzia che l’onerosità dei parcheggi blu a carico anche dei disabili muniti di tesserino potrebbe violare la disciplina posta a tutela dei portatori di handicap, segnatamente gli artt. 11 e 12 del D.P.R. DEL 24/07/1996 \"Regolamento recante norme per l\'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici\", n. 503 e l’art. 381 del D.P.R. n. 495 datato 16/12/1992 \"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada\".
Giova riportare di seguito quanto precisato il 28 aprile 2005 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “se un disabile trova occupato il posto riservato ha diritto ad occuparne gratuitamente uno diverso. Non si ritiene di dover far pagare al disabile la tariffa quando utilizza uno stallo diverso, che è di per sè più scomodo e quindi rende più difficoltosa l\'entrata e l\'uscita dal veicolo\". Lo stesso Ministero il 6 febbraio 2006 aggiungeva che: “Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancanza di previsione, da parte dell\'Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati\".
Alla luce di quanto illustrato, la Provincia dovrebbe sollecitare tutti i comuni del Trentino a predisporre i provvedimenti più idonei al fine di consentire ai portatori di handicap di parcheggiare gratuitamente nelle aree di sosta delimitate dalle strisce blu, laddove vi sia l’indisponibilità degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili ai sensi del D.P.R. n. 503/1996, art. 11, comma 5, affinchè non siano presenti nel territorio provinciale difformità di applicazione della medesima legge.
Tutto ciò premesso,
si interroga
la Giunta al fine di sapere:
1) se sia rispondente al vero che in alcuni comuni del Trentino non sia consentito ai portatori di handicap muniti di tesserino parcheggiare gratuitamente nelle aree blu di sosta a pagamento nonostante le aree gialle a loro destinate siano già occupate;
2) quali siano i comuni di cui al punto 2);
3) stante la competenza comunale in materia, se non sia opportuno che la Provincia solleciti, comunque, tutti i comuni del Trentino ad adottare i provvedimenti più idonei (come già avviene nella città di Trento ed in moltissimi comuni italiani) per consentire ai disabili di parcheggiare gratuitamente nelle aree di sosta delimitati dalle strisce blu, laddove vi sia l’indisponibilità degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili ai sensi del D.P.R. n. 503/1996, art. 11, comma 5.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
21.01.2010 - proposte inerenti alla riforma Dalmaso
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 18 gennaio 2010
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Modifiche alla riforma sulla scuola
Per quanto concerne la riforma provinciale sulla scuola, per mezzo della presente interrogazione si chiede all’Assessore competente se non sia il caso di prestare attenzione ad alcune proposte volte a migliorare l’impianto complessivo.
Prima di entrare nel merito dei suggerimenti, s’impone prioritariamente di stigmatizzare il metodo di divulgazione e di presentazione ai Consiglieri della riforma de qua.
Ad avviso dello scrivente, senza voler sminuire il ruolo e le competenze della Giunta, sarebbe stato preferibile illustrare e condividere l’assetto normativo in oggetto ancora quando era in fieri, gradualmente, attraverso diversi passaggi, suddividendolo in vari steps.
Sarebbe stato opportuno, cioe’, presentare dapprima lo scheletro, la cornice della riforma, accogliendo gli eventuali suggerimenti anche delle categorie interessate e del Consiglio provinciale per poi passare per gradi, attraverso fasi successive, a tratteggiare all’interno della predetta cornice i contenuti della riforma, offrendo costante contezza dello svolgimento dei lavori.
I Consiglieri, invece, hanno avuto piena cognizione della riforma solo nella fase finale, innanzi al prodotto ormai completo e definitivo.
Lo spirito di collaborazione e di condivisione, nonché il recepimento degli opportuni suggerimenti, avrebbe giovato senz’altro all’intero impianto normativo.
Occorre recuperare e rafforzare un vero e proprio rapporto dialogico tra Giunta e Consiglio provinciale, ovviamente senza trascendere le proprie competenze, non valicando il perimetro circoscritto dalle proprie funzioni.
Ciò posto, si auspica che in futuro venga modificato il metodo di lavoro sinora adottato che è volto ad inibire, ab origine, la possibilità per i Consiglieri di formulare proposte e modifiche.
Una volta premessi dei brevi cenni in ordine al metodo di lavoro adottato, si può passare ad illustrare brevemente delle piccole proposte.
1. Educazione fisica durante l’ultimo anno degli istituti superiori
Il progetto di riforma della scuola in questione, prevede l’irragionevole espunzione dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione fisica dai corsi del quinto anno degli istituti di secondo grado.
Occorre rammentare che l’attività sportiva riveste un ruolo fondamentale per la salute dei ragazzi: come è noto moltissime sono le ricadute positive sulla crescita, sullo sviluppo fisico, sulla crescita delle qualità fisiche e coordinative, sulla prevenzione di varie malattie nonché sull’aspetto psicologico dei ragazzi.
Molti ragazzi purtroppo non praticano sport, l’unica occasione per svolgere attività sportiva è costituita dalla lezione di educazione fisica.
Non si comprende come si debba privare l’ultimo anno degli istituti superiori della lezione de qua. Qual è la ratio sottesa a tale decisione. Come mai vi è questo discrimine?
Si chiede, pertanto, di introdurre nell’ultimo anno di corso degli istituti di secondo grado l’insegnamento obbligatorio dell’educazione fisica.
Pare che si sia addotta come giustificazione il potenziamento delle ore di educazione nei primi anni con tre ore settimanali invece delle canoniche due ore, circostanza, si è asserito, che compenserebbe la perdita dell’insegnamento in parola nell’ultimo anno di studio. Come è facile intuire, però, una distribuzione del corso in parola articolata su tutti i cinque anni risulta essere una soluzione più felice ed idonea a perseguire i fini della saluta fisica rispetto a quanto proposto dalla riforma.
2. Scuole professionali
Non pare affatto felice la scelta di cancellare gli istituti professionali trasformandoli in istituti tecnici.
Molti studenti, che si iscriverebbero ai tradizionali istituti professionali, per svariate ragioni non sarebbero idonei o attratti dal frequentare i corsi degli istituti tecnici.
Di talchè, in caso, sarebbe meglio trasformare tutti gli istituti professionali della provincia in centri di formazione professionale, con la conservazione degli indirizzi già esistenti. Tali scuole, inoltre, recheranno il nome di scuole professionali provinciali e non di centri di formazione professionale.
Ne discende che, dal punto di vista sostanziale, la natura dei corsi e degli indirizzi sarà quella propria dei centri di formazione professionale, invece, formalmente le scuole de quibus verranno chiamate scuole professionali provinciali.
3. Differenziazione del biennio tra istituti tecnici e licei ed introduzione del latino
Occorre differenziare il biennio tra i licei e gli istituti tecnici, introducendo il latino nel biennio dei licei.
L’insegnamento della lingua latina è da sempre il corso che contrassegna i vari licei. Il non prevederla nel biennio rappresenta un’evidente distorsione della preparazione liceale, una distonia troppo acuta con l’assetto scolastico tradizionale.
Ovviamente il biennio previsto per i licei deve avere i medesimi corsi curriculari in tutti i licei della Provincia, non devono esservi differenze tra un liceo di Trento, ad esempio, ed uno di Cles.
Parimenti deve dirsi per ogni altro istituto di secondo grado, in modo da non ostacolare il trasferimento da una scuola ad un’altra presente sul territorio provinciale, avente il medesimo indirizzo.
4. Orientamento dell’ultimo anno delle superiori alle facoltà universitarie
Orientare i corsi dell’ultimo anno degli istituti di secondo grado ai corsi universitari che vorrebbe frequentare lo studente presenta delle problematiche di non poco momento.
La più evidente è quella di carattere organizzativo, occorrerà dividere le classi? Alcuni alunni seguiranno determinati corsi perché vorranno iscriversi ad ingegneria, altri discenti della stessa classe frequenteranno delle diverse lezioni perché avranno l’obiettivo di immatricolarsi a giurisprudenza, parimenti è a dirsi per chi vorrà iscriversi a scienze motorie o ad astrofisica (chissà quali corsi verranno approntati per colui che è intenzionato a frequentare il Dams o l’Accademia delle belle arti).
Vi è poi un altro aspetto che è stato sottovalutato, se non completamente ignorato.
Le statistiche ci indicano che un numero considerevole di studenti, la maggior parte, durante l’ultimo anno di scuola non sa ancora in quale indirizzo universitario si iscriverà.
Le scelte solitamente maturano l’estate dopo l’esame di maturità, se non addirittura in limine alla scadenza fissata per l’immatricolazione all’università.
E’ da considerare, infine, la possibilita’ del mancato superamento delle prove di selezione, per i corsi di laurea a numero chiuso, eventualita’ che potrebbe costringere un giovane a cambiare il corso di laurea di iscrizione e con esso le sue aspettative di vita.
Alla luce di tutto quanto dedotto, al fine di migliorare il futuro impianto scolastico provinciale, sarebbe opportuno considerare una sospensione momentanea della riforma, vagliando e recependo le varie proposte provenienti dai Consiglieri provinciali.
Tutto ciò premesso,
si interroga
l’Assessore competente al fine di sapere:
1) se, pro futuro, in caso di riforme importanti, non sia opportuno divulgare maggiormente i propri progetti normativi, nonché coinvolgere in maggior misura il Consiglio provinciale, migliorando, in tal modo, il rapporto collaborativo tra organo legislativo ed organo esecutivo;
2) se non sia opportuno che, nella riforma provinciale della scuola, sia previsto l’insegnamento obbligatorio dell’educazione fisica anche nell’ultimo anno delle superiori;
3) se non sia opportuno non trasformare gli istituti professionali in istituti tecnici, ma costituire delle scuole di formazione professionali al posto degli istituti professionali;
4) se non sia il caso di introdurre nel biennio del liceo l’insegnamento fondamentale del latino;
5) se non sia opportuno che tutti gli istituti di secondo grado della provincia aventi il medesimo indirizzo debbano prevedere gli stessi corsi di insegnamento;
6) se non sia opportuno rivedere il sistema di orientamento all’Università previsto per l’ultimo anno degli istituti di secondo grado;
7) se non sia opportuno considerare una sospensione momentanea della riforma provinciale sulla scuola, vagliando i vari suggerimenti provenienti dai Consiglieri provinciali e dal mondo della scuola al fine di migliorare la riforma stessa;
8) se non sia il caso di istituire un organismo intermedio tra Giunta ed Istituzioni scolastiche, che permetta di affrontare le varie problematiche emergenti nel corso del tempo, al fine di salvaguardare maggiormente l’autonomia scolastica.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
21.01.2010 - question time sulla proposta di riduzione dei prezzi immobiliari
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 21 gennaio 2010
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
(art. 155 del Regolamento interno del Consiglio)
Pare che l’ITEA sia intenzionata ad acquistare immobili dai costruttori privati. Si tratta di una felice
intuizione in ragione della attuale stasi del mercato, ma occorrerebbe evitare il probabile meccanismo speculativo che andrebbe ad innescarsi. Prioritariamente, infatti, bisogna tenere presente che ad un aumento della domanda corrisponde sempre un innalzamento dei prezzi, soprattutto nei sobborghi, dove i prezzi sono più bassi; secondariamente andrebbero evitati degli ingiustificati “regali” ai costruttori. Al fine di scongiurare i rischi paventati testè, nelle compravendite in parola, i costruttori potrebbero applicare ad ITEA uno sconto variabile dal 20 al 30% del valore di mercato. Tale soluzione avrebbe in primo luogo l’effetto di calmierare i prezzi e di conseguenza, innanzi a prezzi più bassi e pertanto più favorevoli per i possibili acquirenti, potrebbe ripartire la domanda sull’invenduto, con ricadute economicamente positive sugli stessi imprenditori edili nel lungo periodo. In secondo luogo spingerebbe i proprietari di vetusti appartamenti, da ristrutturare e rimasti invenduti, ad alienare tali immobili. Alla luce di quanto illustrato si chiede alla Giunta se non sia il caso di considerare la proposta suggerita con la presente interrogazione nonchè di conoscere quali strumenti antispeculativi intenda adottare.
Cons. Prof. Bruno Firmani
09.12.2009 - Question time sulla centrale idroelettrica dell\'Altissimo
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 27 novembre 2009
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
(art. 155 del Regolamento interno del Consiglio)
All’inizio del 2009 la E.Va Energie Valsabbia di Brescia aveva presentato al Servizio opere idrauliche della Provincia il progetto per la costruzione di una centrale idroelettrica, dalla potenza di 1.350 MegaWatt, scavata nel Monte Baldo. I lavori di costruzione durerebbero cinque anni per un costo complessivo di un miliardo di euro e comporterebbero milioni di metri cubi di scavi, tra cui 16 km di gallerie per 11 metri di diametro, equivalenti a 1,51 milioni di metri cubi di roccia, a cui verrebbero sommati altri 1,50 milioni di metri cubi di scavi per la costruzione di cuniculi. E’ di palmare evidenza come i lavori de quibus andrebbero ad intaccare le molti sorgenti sussistenti nella zona e come il pompaggio dell’acqua da parte della centrale potrebbe, poi, riverberarsi fatalmente sull’intero sistema della biocenosi del Lago di Garda. Ciò posto, i paventati danni ambientali potrebbero ripercuotersi con effetti deflagranti sul turismo dell’intera zona e di conseguenza sull’economia trentina, di talchè la prognosi, avente ad oggetto il contemperamento tra vantaggi economici ricavabili e possibili danni eziologicamente derivanti dalla realizzazione dell’impianto in parola, deve essere resa pubblica. Al momento non si ha alcuna contezza dello stato in cui versano i lavori di progettazione della centrale. Avuto riguardo a quanto detto, si chiede alla Giunta di conoscere quale sia l’attuale stato dei lavori dell’opera in questione.
Cons. Prof. Bruno Firmani
09.12.2009 - Dismissione del servizio noleggio della Tte
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 2 dicembre 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Dismissione del servizio noleggio della Trentino trasporti esercizio
La Trentino Trasporti Esercizio, operativa dal 1 gennaio 2009, gestisce i servizi di trasporto pubblico della Provincia.
Tra le prestazioni che fornisce, ex multis, figura il servizio di noleggio di pullman.
Il predetto servizio è da sempre una peculiarità d’eccellenza della Trentino Trasporti: se la Trentino trasporti viene considerata una delle aziende di trasporto italiane più efficienti lo deve anche al proprio servizio di noleggio.
Moltissime associazioni, società sportive, agenzie di viaggio, istituti scolastici nonché privati cittadini, hanno sempre usufruito del servizio di noleggio in parola con un grado di soddisfazione altissimo. In tal modo la Trentino trasporti ha garantito costantemente in fase diacronica, grazie ad un servizio di assoluta qualità e a prezzi contenuti, gite e viaggi per tutta la popolazione trentina.
Occorre, inoltre, rammentare che il servizio di noleggio in rilievo costituisce una fonte continua di utili e che la Trentino Trasporti Esercizio non riceve finanziamenti pubblici per l’erogazione di tale prestazione.
Ad onta di quanto poc’anzi visto, ci sono pervenute moltissime segnalazioni di sdegno da parte delle categorie summenzionate in ragione dell’imminente dismissione del servizio di noleggio de quo da parte della Trentino Trasporti Esercizio.
Per quanto tosto verrà lumeggiato, la scelta di dismettere il servizio di noleggio in parola appare del tutto irrazionale; risulta, infatti, veramente arduo ravvisare una ratio sottesa a tale decisione.
In primis occorre stigmatizzare come la dismissione del servizio de quo cagionerà un aggravamento dei costi del TPL e di conseguenza una perdita di bilancio per la Trentino Trasporti Esercizio.
Tale scelta inevitabilmente andrà, poi, a riverberarsi sull’occupazione, promanando fatalmente i suoi effetti deleteri sui dipendenti della Tte adibiti al servizio noleggio ed andando, di conseguenza, ad incidere con conseguenze deflagranti nella loro sfera economica.
E’ di palmare evidenza, infatti, come dalla dismissione de qua deriverà una diminuzione del personale.
Dove verranno occupati i dipendenti che oggi sono adibiti nel servizio noleggio?
Senz’altro verrà limitato il turn-over per cercare di assorbire il predetto personale.
La dismissione in rilievo accentuerebbe, quindi, le dinamiche negative del deterioramento congiunturale in cui si versa in questo momento, accrescendo il quadro di perdurante stagnazione sussistente in ogni settore dell’economia.
Per quanto di seguito viene illustrato, l’assenza della Trentino trasporti esercizio nel noleggio dei pullman non avvantaggerebbe neanche le imprese private.
La Tte riveste il ruolo di calmeriatrice dei prezzi, pertanto laddove essa non ci fosse, i prezzi stabiliti dai privati si discosterebbero l’uno dall’altro come monadi impazzite e nello sconvolgimento del mercato potrebbero insinuarsi imprese non trentine come le lombarde o lo venete, in grado di occupare pian piano fette di mercato rilevanti. La nostra provincia diverrebbe agevolmente terra di conquista per imprese forestiere.
E’ bene evidenziare energicamente che gli stessi imprenditori trentini paventano tale ipotesi.
Occorre, poi, tenere debitamente presente che mezzi come quelli messi a disposizione dalla Tte, per qualità, caratteristiche tecniche, comfort assicurato, non hanno eguali in Provincia. La Tte è in grado di evadere qualsiasi tipo di richiesta e parimenti non è a dirsi per le altre imprese trentine del settore.
E’ utile a tal proposito fare un breve esempio.
I pullman della Tte risultano essere gli unici mezzi dotati di speciali lettini per disabili, offrendo, in tal modo un utilissimo ed indispensabile servizio per i portatori di handicap.
Laddove non sarà più possibile noleggiare i predetti pullman come potranno spostarsi determinati disabili? Verrà loro negato il diritto di poter organizzare gite e viaggi? Potrebbero, forse, trovare una soluzione andando a stipulare contratti di noleggio con aziende non trentine, e ciò rappresenterebbe un altro colpo per la nostra economia.
In ordine alla dismissione in oggetto, un ultima questione, di non poco momento, s’impone di affrontare.
I pullman della Tte circolano in tutta Italia ed in tutta Europa veicolando il nome del Trentino, il marchio della nostra meravigliosa Provincia in ogni anfratto del continente.
Si tratta di un’operazione pubblicitaria, non onerosa, ma completamente gratuita, che, in termini di ritorno d’immagine non ha eguali per il nostro territorio.
In ragione del fatto che in futuro non vi saranno più pullman della Tte in giro per l’Italia e per l’Europa si andrà a perdere una rilevante fonte di pubblicità per la nostra Provincia nonché il relativo ritorno economico che ne deriva.
Come già stigmatizzato dianzi, moltissimi privati, società, associazioni, si stanno lamentando della questione in oggetto e ne hanno ben donde: essi non troveranno più, pro futuro, un servizio di eccellenza, di qualità, che li ha sempre supportati, accompagnati con dedizione a cui si sentono legati quasi indissolubilmente.
Un servizio, in ragione della bontà delle prestazioni erogate, intimamente connesso con la soddisfazione dei clienti.
Avuto riguardo a quanto acclarato sinora, si deve tenere debitamente in conto una pletora di conseguenze negative eziologicamente derivanti dalla dismissione del servizio noleggio da parte della Trentino trasporti esercizio.
Nella programmazione economica - politica occorre avere un’ottica politica di lungo respiro, che non sia miope e pertanto rivolta solo al presente, ma deve, altresì, guardare, lontano, al futuro, predisponendo un programma di sviluppo, di ricostruzione che inglobi ogni ambito. Bisogna puntare maggiormente sulla valorizzazione delle proprie risorse, andare a scovare le potenzialità che può offrire il territorio, basarsi sui precipui punti di forza, in modo da tenere testa ai cambiamenti repentini del mercato attuale.
Il servizio noleggio della Trentino trasporti, essendo, da un lato fonte di utili e, dall’altro, ausilio per la popolazione trentina, non può non rappresentare un punto di forza della nostra realtà economico sociale.
E’ agevole intuire come la decisione di dismettere il servizio noleggio non sia linea con quanto detto testè, e non sia, altresì, in asse con una scelta di politica razionale. Si dirige verso una direzione opposta rispetto alle linee e alle idee politiche che hanno guidato la manovra anticongiunturale del 2009.
La latitudine ermeneutica adottata al fine di interpretare i dati fattuali, la realtà del mercato, posta alla base della dismissione emarginata, sembrerebbe non assistita dai criteri di efficienza, efficacia ed economicità che devono informare l’attività amministrativa, in ragione di chissà quale nebuloso disegno sottaciuto al dominio pubblico.
Occorre, infine, per tale motivo, fugare ogni dubbio su potenziali conflitti di interesse che potrebbero sussistere tra dirigenti del servizio e imprenditori nel servizio del noleggio di pullman.
Alla luce di quanto lumeggiato, s’impone di rivedere la decisione di dismettere il servizio noleggio della Tte, coinvolgendo nella questione tutte le forze politiche del Consiglio provinciale e i rappresentanti delle categorie coinvolte. A tal fine occorre posticipare la deliberazione inerente alla dismissione de qua prevista per il 4 dicembre 2009.
Tutto ciò premesso,
si interroga
l’Assessore competente al fine di sapere:
1) se non sia il caso di rivalutare la scelta adottata, coinvolgendo i membri del Consiglio provinciale e i rappresentati delle categorie coinvolte, pertanto la deliberazione prevista per il giorno 4 dicembre 2009 dovrà essere necessariamente posticipata;
2) quale sia la ratio sottesa alla decisione di dismissione del servizio noleggio erogato dalla Tte; segnatamente si richiede di ricevere con dovizia di particolari tutte le motivazioni addotte;
3) quale sia, nei dettagli, il beneficio economico per la Provincia derivante dall’operazione in oggetto;
4) se abbia contezza del fatto che a seguito della dismissione emarginata vi potrà essere un aggravamento dei costi del TPL (servizi extraurbano e urbano di linea) e al contempo una perdita di bilancio della società;
5) quali siano i provvedimenti idonei a contrastare quanto paventato nel punto 4)
6) se crede che il servizio offerto agli utenti migliorerà e in che termini;
7) se abbia contezza delle problematiche occupazionali che verrebbero a delinearsi con la dismissione in oggetto;
8) in riferimento alla tematica di cui al punto 7), quali prospettive verranno offerte ai lavoratori della Tte attualmente impiegati nel servizio noleggio;
9) se abbia valutato il probabile ingresso nel mercato del noleggio di società non trentine;
10) se sia a conoscenza che la Tte è l’unica società in possesso di mezzi con speciali lettini per disabili;
11) quali provvedimenti si adotterebbero per agevolare la mobilità dei disabili in caso di soppressione del servizio noleggio della Tte
12) quali siano le imprese private che possono garantire un servizio di noleggio di qualità - prezzo pari a quello assicurato dalla Trentino trasporti esercizio;
13) se abbia valutato l’enorme perdita pubblicitaria della nostra Provincia, visto che il nome del Trentino viene divulgato, gratuitamente, non solo in tutta Italia, ma altresì, in tutta Europa, dai pullman della Tte;
14) quali siano i provvedimenti che verranno posti in essere al fine di tamponare la perdita pubblicitaria delineata nel punto precedente e di conseguenza quale costo importeranno per le casse provinciali?
15) in ragione del fatto che il servizio noleggio offerto dalla Trentino Trasporti è da sempre ritenuto un punto di riferimento in Trentino per scuole, agenzie di viaggio, dalle associazioni, dalle società sportive nonchè dai privati cittadini, se sono pervenute all’assessorato rilievi critici, lamentele e ogni tipo di segnalazione in ordine alla decisione di dismettere il servizio de quo;
16) per pura trasparenza dell’attività amministrativa, se vi siano conflitti di interessi tra dirigenti dei servizi trasporti della Provincia ed imprese private preposte al servizio noleggio, ed in caso di riscontro positivo quali essi siano.
17) quali siano le società private trentine in grado di sostituire la Tte nel servizio di noleggio, nonché quali siano i nomi dei propri soci e amministratori.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
09.12.2009 - Carta a scalare della Trentino Trasporti
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 1 dicembre 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Carta a scalare della Trentino Trasporti
La Trentino Trasporti ha introdotto di recente la famosa ed utilissima “carta a scalare”.
Si tratta di una tessera elettronica ricaricabile contenente un titolo di viaggio che consente all’utente di utilizzare tutti i mezzi di trasporto pubblico provinciale.
Pare, però, che la carta in oggetto possa essere acquistata e ricaricata solo presso le biglietterie della Trentino Trasporti e di Trenitalia, nonché, presso le Casse rurali.
Per una maggiore diffusione della carta a scalare sarebbe opportuno iniziare ad incrementare il numero dei punti vendita della tessera in oggetto, coinvolgendo, ad esempio, le edicole e le tabaccherie.
Tutto ciò premesso,
si interroga
l’Assessore competente al fine di sapere:
1) se sia già ampiamente utilizzato il sistema della carta a scalare;
2) se siano previsti per il prossimo futuro ulteriori servizi inerenti alla carta a scalare;
3) se non sia il caso di affidare anche agli esercizi commerciali - come tabaccherie ed edicole – la vendita della carta a scalare.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
05.11.2009 - Crisi economica dei negozi e apertura di centri commerciali
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 4 novembre 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Apertura di un nuovo centro commerciale a Lavis e tutela dei piccoli commercianti
L’apertura di un centro commerciale, se da una parte porta indubbi vantaggi, come la comodità di trovare nella stessa struttura ogni tipo di negozio durante tutta la settimana compresa la domenica, la certezza di trovare un parcheggio, lo stare in un ambiente chiuso al riparo dagli eventi atmosferici, dall’altra, arreca un significativo danno al normale andamento dell’economia commerciale insistente su un determinato territorio, minando la concorrenza del mercato.
Sovente, infatti, un grande shop center va scardinare l’intero assetto commerciale presente su una zona territoriale, travolgendo fatalmente ed inevitabilmente l’economia dei i piccoli negozi, i quali sono già pesantemente martoriati dalla crisi economica: il loro volume d’affari, in genere, viene notevolmente ridotto.
Molti negozi cosiddetti “di vicinato” sono costretti a chiudere, non avendo alcuna possibilità di reggere il confronto con la schiacciante presenza di uno centro commerciale di notevoli dimensioni dotato di negozi appartenente a grandi catene commerciali.
La situazione testè tratteggiata può essere ravvisata anche nella nostra Provincia.
Si rammenta che in Trentino, in fase diacronica, il continuo susseguirsi di aperture di centri commerciali ha influito sulla chiusura non solo di piccoli esercizi commerciali, ma anche di negozi dalle grandi dimensioni come il “Marcato” che aveva la propria sede in via Maccani a Trento.
Nonostante quanto detto, nel Comune di Lavis la Giunta comunale ha deciso di realizzare un nuovo grande centro commerciale che sorgerà nell’area ex Vantini e che si articolerà in 21 mila metri quadrati di superficie, distribuiti su tre livelli, più due piani sotterranei.
A Lavis molti cittadini stanno procedendo alla raccolta di firme contro l’opera costruenda, suffragando la loro protesta con la non peregrina ed assolutamente non destituita di fondamento paura di vedere il centro storico svuotato sia di negozi che, di conseguenza, di vita sociale. Ad avviso dei cittadini lavisani, con la progressiva chiusura dei negozi e delle botteghe, si assisterà ad un inesorabile sgretolamento della vita sociale cittadina.
Si tenga presente, infatti, che la diffusa presenza di piccoli esercizi commerciali sul territorio rende più vivibile e accogliente il tessuto urbano, va a valorizzare maggiormente una determinata piazza o una via di paese o di città, “ogni città, strutturalmente ben ordinata, richiede un centro vivo e dinamico, che viene in effetti reso attivo e palpitante proprio dal movimento dei negozi” affermava K. Gatz nel suo “Negozi moderni. Negozi, grandi magazzini, centri di vendita” . L’esistenza di negozi rappresenta una garanzia di presenza di residenti e di vita cittadina.
Probabilmente l’apertura del centro commerciale di Lavis avrà altre ricadute negative sulla popolazione locale in termini di posti di lavoro, traffico ed inquinamento, ex alteris: le arterie stradali che porteranno al nuovo shop center risulteranno sempre più intasate.
Un dato, di non poco momento, non deve essere assolutamente trascurato: nell’arco di pochi chilometri vi sono vari grossi centri commerciali, uno a Pergine, uno a Rovereto e due a Trento, vicinissimi all’edificando centro commerciale di Lavis, oltre a grandi negozi di catene commerciali a Trento Nord ed a San Michele all’Adige.
In Trentino, pertanto, non si avverte l’esigenza di avere un nuovo centro commerciale, stante la vasta offerta attualmente presente. Qual è allora ratio sottesa all’apertura di un nuovo centro commerciale?
Occorrerebbe, invece, attuare una politica che rivitalizzi il commercio tradizionale dei vari comuni trentini, che dia nuova linfa vitale al tessuto commerciale sia dei centri storici che di periferia con particolare riguardo ai piccoli negozi piuttosto che perpetuare costruzioni di immensi shop center.
Vi è l’esigenza di tutelare maggiormente e con più incisività i piccoli esercizi commerciali, dal panificio al negozio di vestiti, dalla bottega del calzolaio al mercato tradizionale, al fine di non farli scomparire, di non determinare la loro morte.
Ovviamente vi deve essere una politica collaborativa tra la Provincia ed i Comuni, mirando ad esempio alla riduzione dei canoni di affitto anche per arrestare la cosiddetta invasione dei franchising, che a differenza dei piccoli commercianti paiono non risentire della crisi economica.
Gli shop center delle multinazionali, ad esempio, riescono tranquillamente a sostenere le spese di gestione e di affitto che sono ormai divenute insostenibili per i negozi e le botteghe tradizionali.
Si potrebbe optare, così come ha fatto la Regione Lazio, ad un censimento delle botteghe e dei negozi storici ed al successivo finanziamento di quelle in crisi.
Al contempo, bisognerebbe reperire le risorse necessarie, per dare un concreto ausilio ai piccoli esercizi commerciali di recente apertura.
Tutto ciò premesso,
si interroga
la Giunta per sapere:
1) quali siano le politiche economiche volte a tutelare e sostenere le botteghe e piccoli negozi delle città e dei paesi trentini di fronte alla crisi economica;
2) se e come interverrà economicamente la Provincia nella costruzione del nuovo centro commerciale di Lavis;
3) se la Provincia abbia contezza delle ragioni che hanno condotto la Giunta comunale di Lavis a realizzare un nuovo centro commerciale e in caso di riscontro positivo quali esse siano;
4) se sia possibile, di concerto con i Comuni, intervenire sugli affitti di locali da adibire ad attività commerciali.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
05.11.2009 - Sportello disabili sui siti della Provincia e deI Comuni
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 5 novembre 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Sportello disabili sui siti internet della Provincia e dei Comuni
Nei siti ufficiali di molti comuni e regioni italiane vi è la presenza di un link ad uno “sportello per disabili” volto a dare informazioni utili ai portatori di handicap, a farli interagire direttamente con gli uffici delle amministrazioni pubbliche, nonché a facilitare la conoscenza delle normative, delle sovvenzioni e dei servizi a sostegno dei diversamente abili.
Tramite lo sportello in parola i predetti enti locali assicurano un collegamento, un contatto diretto tra le pubbliche amministrazioni e i soggetti disabili, per rispondere nel modo più celere, quasi istantaneo, alle istanze relative alle problematiche dei soggetti portatori di handicap.
Un ponte utilissimo nel quale il disabile può reperire immediatamente le informazioni di cui ha bisogno, un luogo dove può inviare le proprie richieste, le proposte per migliorare i servizi, segnalare e sollevare ogni tipo di questione afferente la disabilità.
L’amministrazione dall’altra parte della porta virtuale, in stretto contatto con il portatore di handicap, potrà intervenire ed evadere le richieste da quest’ultimo avanzate.
Duole constatare che né il sito della Provincia Autonoma di Trento, né quello del Comune di Trento, così come quasi tutti i portali dei Comuni trentini non contengono una “finestra” per le problematiche dei portatori di handicap.
I vari enti locali dislocati sul territorio dalla Provincia ai Comuni, se fossero dotati di un semplice ma operativo sportello disabili via internet, potrebbero avere immediata contezza dei problemi particolari che affliggono un determinato portatore di handicap o di un ostacolo da rimuovere che va ad inficiare ed inibire una normale vita sociale per un soggetto disabile.
Per rendere meglio l’idea occorre fare ricorso ad un breve esempio.
Sovente una barriera architettonica come un marciapiede posto innanzi ad una biblioteca o ad un negozio, costituisce un muro insormontabile per un disabile costretto a muoversi per mezzo di una sedia a rotelle.
Succede spesso che la scarsa sensibilità della gente non porta a segnalare la presenza di una barriera architettonica alle autorità competenti, e, pertanto, questa non verrà rimossa.
Con l’istituzione di uno sportello disabili posto sui siti dei vari Comuni, della Provincia, invece, sarà lo stesso portatore di handicap a poterlo segnalare. I tecnici che curano il sito immediatamente inoltreranno, senza indugi, la segnalazione o l’istanza agli uffici comunali o provinciali competenti e deputati a rispondere o a risolvere il caso.
Le domande con le relative risposte poi potranno rimanere pubblicate sul sito in una sorta di archivio al fine di dare un ausilio a tutte quelle persone che versano in una situazione simile a quella denunciata.
E’ agevole intuire come le segnalazioni avranno ad oggetto non solo la negligente amministrazione ma, altresì, proposte ed iniziative pro disabili che grazie al pubblico dominio potranno essere opportunamente riprese da varie amministrazioni comunali ed attuate.
Inoltre, sul portale potranno essere inserite tutta la documentazione e la modulistica utile da poterla scaricare e non costringere i portatori di handicap a recarsi presso i vari uffici.
Il link “disabili” della Provincia e di ogni comune potrebbe contenere:
1) la mappa dei comuni con la segnalazione dei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
2) i servizi di trasporto ed autonoleggio;
3) servizio consulenza;
4) servizio contributi;
5) l’assistenza domiciliare;
6) strutture e servizi per disabili;
7) le iniziative pro disabili;
8) le associazioni dei portatori di handicap;
9) le problematiche lavorative (agevolazioni, inserimento nel mondo lavorativo, tutela);
10) alloggi (agevolazioni, assegnazioni);
11) la dislocazione dei vari Caf autorizzati dalla Provincia per il calcolo dell’Icef;
12) gli assegni di cura e di accompagnamento;
13) le sovvenzioni;
14) agevolazioni fiscali per protesi;
15) prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;
16) rimborso per spese di trasporto;
17) sostegni economici per gli acquisti di veicoli e altri mezzi di locomozione;
18) sostegni economici per l’adattamento di mezzi locomozione;
19) i presidi sanitari;
20) bacheca domande e risposte più frequenti;
21) l’archivio delle segnalazioni dei cittadini;
22) barriere architettoniche;
23) soggiorni e villeggiature speciali per portatori di handicap;
24) amministratore di sostegno;
25) trasporti;
26) modulistica;
27) normativa di settore.
Tale iniziativa rientra nella garanzia del diritto di tutti i cittadini ad avere una corretta e completa informazione, ai sensi della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104.
Si tratta, pertanto, di soddisfare le esigenze dei portatori di handicap e dei loro nuclei familiari, fornendo informazioni utili sui servizi che vengono erogati, offrendo consulenze in ordine all’esigibilità dei diritti, all’integrazione e alla qualità di vita del disabile, nonché alla sua partecipazione sociale nella società.
La Provincia e i Comuni devono prevenire e rimuovere le cause che possano ostacolare le persone disabili nella realizzazione del proprio percorso formativo e lavorativo, impedire fenomeni di emarginazione, assicurare l’accessibilità alle strutture, garantire la fruibilità dei servizi e delle prestazioni.
Per la funzionalità del servizio in oggetto dovranno necessariamente esserci degli operatori, sia professionali che volontari, che costantemente e quotidianamente aggiornano lo sportello internet offrendo con assoluta competenza soluzione ai quesiti posti.
Alla luce di quanto visto, per mezzo degli sportelli via internet che si realizzeranno verranno offerti ai portatori di handicap maggiori servizi e canali per interagire con le amministrazioni pubbliche in modo diretto ed esaustivo.
I disabili potranno ottenere informazioni sui servizi e le agevolazioni che li riguardano e segnalare problematiche afferenti il mondo della disabilità al fine di abbattere i muri ed elidere le distanze che regnano tuttora tra i vari uffici ed il portatore di handicap.
Si tratta, pertanto, di un servizio utilissimo, già presente in molte realtà d’Italia come Bolzano, rappresentante un’importante tappa di progresso e civiltà della nostra realtà sociale.
Ad avviso di chi scrive si deve ritenere che l’istituzione di uno sportello per disabili su internet rappresenta uno strumento in più per poter garantite il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia del soggetto con handicap e per promuovere la piena integrazione di quest’ultimo nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Si potrà perseguire meglio il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e predisporre con maggiore precisione interventi volti a superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
Tutto ciò premesso,
si interroga
la Giunta per sapere:
1) se non sia il caso di predisporre un funzionale link ad uno “sportello disabili” nel sito della Provincia, che diverrà un collegamento diretto tra il cittadino e gli uffici dell’amministrazione comunale, al fine di migliorare i servizi in favore dei portatori di handicap;
2) per il fine di cui al punto 1) , se non sia opportuno che la Provincia inviti e solleciti i vari Comuni del Trentino a predisporre sui propri portali internet uno sportello disabili, per migliorare e facilitare la vita dei portatori di handicap.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
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05.11.2009 - Contributi provinciali agli Schutzen
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 3 novembre 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Contributi provinciali per le manifestazioni degli Schutzen
Nel Comune di Lavis, durante il mese di ottobre, sono state organizzate varie manifestazioni per ricordare Andreas Hofer e le sue gesta, ex multis: il 25 ottobre 2009, in piazza Loreto è stato inaugurato il cippo marmoreo - progettato dall’architetto Andrea Brugnara, il figlio del Vicesindaco di Lavis Claudio Brugnara - in memoria dei difensori Schutzen fucilati dai francesi dopo la battaglia del 2 ottobre 1809.
Tutto ciò premesso,
si interroga
l’Assessore competente al fine di sapere:
1) quanto abbia speso la Provincia per le manifestazioni in oggetto organizzate nel Comune di Lavis;
2) a quanto ammontano i contributi che la Provincia ha erogato dall’inizio dell’anno per tutte le attività inerenti agli Schutzen nel territorio provinciale.
3) in caso di riscontro positivo al primo punto, per mera trasparenza amministrativa, se lo stesso Assessore abbia accertato che vi sia stata una pubblica gara per l’affidamento della progettazione del cippo;
4) se non sia il caso di erogare contributi provinciali per la costruzione di opere d’arte nei comuni, solo laddove vi sia stata una commissione di esperti che abbia approvato le predette opere;
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
28.10.2009 - question time sulla mappatura dei siti contenenti amianto
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 29 ottobre 2009
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
(art. 155 del Regolamento interno del Consiglio)
Com’è noto, nel secolo scorso, l’amianto è stato diffusamente utilizzato negli edifici e negli impianti industriali. Il predetto minerale naturale fibroso, può provocare, mediante l’inalazione delle fibre che lo compongo, gravi danni alla salute come il mesotelioma. Occorre rammentare che la legge n. 257/92 ha dato inizio al processo di dismissione dell’uso dell’amianto in Italia e che già nel 2003 il Ministero dell’Ambiente, mediante il D. M. n. 101/2003, in riferimento all’art. 20 della legge n. 93/2001, aveva indicato la necessità di avere una mappatura dei siti con presenza di amianto per poi procedere alla loro bonifica o messa in sicurezza. A distanza di sei anni, con notevole ritardo (si tenga presente che regioni come il Piemonte e l’Emilia Romagna hanno avviato la mappatura già nel 2004), la Provincia ha finalmente conferito ad una ditta, la Blom Cgr di Parma, la realizzazione della mappatura delle zone del territorio provinciale interessate dalla presenza di amianto a fronte di un compenso di 54.000 euro. Si chiede all’Assessore competente di sapere, ove sia fissata, quale sia la data d’inizio dei lavori e quanto sia indicativamente lungo l’arco di tempo utile per eseguire la mappatura completa, visto che urge la bonifica dei siti contenenti amianto e non è più possibile perdere tempo.
Cons. Prof. Bruno Firmani
22.10.2009 - question time su digitale terrestre
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 14 ottobre 2009
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
(art. 155 del Regolamento interno del Consiglio)
A partire dal 15 ottobre 2009 in Trentino viene completata la transizione dal sistema televisivo analogico a quello digitale. In forza della mozione n. 13 della presente Legislatura, avente ad oggetto agevolazioni finanziarie per l’acquisto di decoder da parte di categorie a basso reddito, in data 25/02/2009 il Consiglio Provinciale aveva impegnato la Giunta ad adottare i provvedimenti più idonei ed opportuni al fine di favorire la transizione al digitale da parte di soggetti economicamente o socialmente disagiati. Visto che proprio in questi giorni, come dianzi menzionato, si sta completando il passaggio dal sistema analogico a quello digitale, è di palmare evidenza che i predetti provvedimenti in favore delle categorie più deboli dovrebbero essere già stati posti in essere. Invero, in ordine all’attuazione della mozione de qua non si è avuta più alcuna notizia, nonostante un’interrogazione a risposta scritta di data 10 luglio 2009, formulata dal sottoscritto al fine di sapere a che punto fosse lo stato dei lavori. Di talchè, si chiede alla Giunta, nuovamente, se si sia dato corso alla mozione in parola e, in caso di riscontro negativo, di esporre le ragioni ostative all’adozione.
Cons. Prof. Bruno Firmani
22.10.2009 - DELUCIDAZIONI SUL CALCOLO ICEF
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 19 ottobre 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: DELUCIDAZIONI IN MERITO AL CALCOLO DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEI NUCLEI FAMILIARI CON COMPONENTI INVALIDI
Da pochi mesi sono in vigore i nuovi criteri per il calcolo dell’Indicatore della Condizione Economica Familiare (Icef), in base al quale si valuta il diritto di accesso alle agevolazioni pubbliche.
Per quanto concerne il calcolo della condizione economica dei nuclei familiari aventi persone non autosufficienti, la disciplina da poco novellata prevede un doppio binario di detrazioni, infatti, si articola in due diverse direzioni prevedendo alternativamente:
• una detrazione forfettaria, computata rispetto al grado di non autosufficienza, oscillante da un minimo di 1.350 euro – che rappresenta ¼ di della quota base che è di 5.400 euro– fino ad un massimo di 10.800 euro – costituente il doppio della quota base;
• una detrazione per le spese per l’assistenza (necessarie ad esempio per la fruizione di servizi di assistenza domiciliare o per i servizi semiresidenziali) effettivamente sostenute fino ad un massimo di 10.800 euro.
Va evidenziato, inoltre, che in ordine all’assegno di cura è prevista l’espunzione dal calcolo della condizione economica dell’indennità di accompagnamento, oltre che dell’assegno di cura percepito.
Il sistema basato sull’indicatore Icef è stato diffusamente pubblicizzato dalla Provincia come più vantaggioso per i soggetti non autosufficienti rispetto all’Isee.
Infatti, per quanto visto testè, vengono escluse dal reddito familiare le prestazioni per l’invalidità civile ed in tal modo si riducono le entrate del nucleo familiare di un importo maggiore rispetto “alle prestazioni concesse a titolo della sola minorazione”.
Ad onta di quanto sinora visto, ci sono pervenute diverse segnalazioni da parte di alcuni disabili, denuncianti la non equità nei loro confronti del nuovo sistema di calcolo Icef, che, per quanto tosto s’illustrerà, paiono pienamente giustificate.
I predetti invalidi, già risiedenti in un alloggio ITEA, hanno chiesto ai CAF autorizzati di calcolare il proprio Indicatore della condizione economica familiare, sia al fine di mantenere il diritto a risiedere nel loro appartamento, che per calcolare il canone che devono debitamente versare per la conduzione dell’alloggio.
Con grande stupore, queste persone si sono viste computare nel calcolo Icef, anche l’assegno di accompagnamento.
L’indennità in questione, ovviamente, si è riverberata fatalmente sul coefficiente Icef, innalzandolo.
E’ agevole intuire che tali soggetti, i quali dovrebbero ricevere maggior benefici in virtù dei nuovi criteri per il calcolo Icef, così come è stato reclamizzato, in realtà dovranno versare un canone di locazione maggiore rispetto a quello degli anni scorsi.
Come funditus illustrato dianzi, l’assegno di accompagnamento non dovrebbe fare reddito al fine del computo Icef, visto che si tratta di un indennizzo.
Tale latitudine ermeneutica, però, non pare essere stata accolta dai Caf, o almeno da alcuni di essi. Ciò posto, potrebbero verificarsi molte altre situazioni in cui dei soggetti, che in ragione della propria situazione economica avrebbero il diritto di accedere ad agevolazioni pubbliche, a causa di un semplice errore di calcolo dell’Icef, si vedrebbero privati delle predette sovvenzioni provinciali.
Alla luce di quanto illustrato, e’ d’obbligo chiedersi se il nuovo calcolo Icef tuteli realmente e maggiormente le categorie sociali più deboli, così come pare anche al sottoscritto e, pertanto, siano i Caf a non aver recepito correttamente la nuova disciplina.
Tutto ciò premesso,
si interroga
l’Assessore competente per sapere:
1) se, ai sensi della nuova normativa, effettivamente l’assegno di accompagnamento venga calcolato come reddito nel computo del coefficiente Icef;
2) in caso di riscontro positivo, la ratio sottesa all’operazione di cui al punto 1) e se non sia il caso di riconsiderare tale sistema di calcolo, migliorandolo ulteriormente, avendo riguardo maggiormente alla complessiva situazione economica di un disabile nonchè a tutte le problematiche che vi gravitano attorno;
3) qualora, invece, si dia un riscontro negativo al primo punto, e, pertanto, si tratti di puri errori materiali dovuti ad un’inesatta applicazione della nuova normativa, se non sia il caso di controllare meglio e nel modo più opportuno l’operato dei Caf autorizzati, sollecitandoli, altresì, ad adeguarsi alla disciplina novellata, al fine di evitare spiacevoli, e a volte gravi, inconvenienti per gli utenti.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
12.10.2009 - Assunzione del dott. Samaden
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 3 settembre 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Assunzione con contratto a tempo determinato del dott. Federico Samaden con l’incarico di dirigente dell’Istituto di formazione professionale macrosettore alberghiero. Delibera della Giunta Provinciale 2135 del 28 agosto 2009
E’ notizia di questi giorni che essendo prossimo alla scadenza l’incarico affidato al professor Bruno Villotti, in qualità di sostituto dirigente dell’Istituto professionale di cui in oggetto, incarico assegnato con deliberazione 2218 del 5 settembre 2008, si provvede alla surroga del professor Bruno Villotti, con la nomina del dottor Federico Samadem.
Premesso che la legge provinciale 5, del 7 agosto 2006, nota come legge Salvaterra, prevede, come si evince dal testo di legge, che: ”Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolasti-che e formative provinciali avvenga tramite un concorso selettivo, che comprende anche un corso di formazione, indetto dalla Provincia per la copertura dei posti di dirigente relativi alla istituzioni scolastiche e formative di primo e secondo livello\".
Premesso inoltre che la suddetta legge, unico testo attualmente in vigore in materia di istruzione e formazione professionale, sancisce anche quanto segue: “Al corso-concorso è ammesso il personale docente in servizio a tempo indeterminato, in possesso di diploma di laurea, che ha maturato almeno sette anni di servzio effettivo, anche a tempo determinato, nelle scuole statali e provinciali …” , si rende noto che al Gruppo Consiliare di italia dei Valori sono pervenute numerose richieste da parte di cittadini, i quali chiedono, in prima istanza, di essere messi a conoscenza delle motivazioni per le quali la Giunta Provinciale non abbia bandito un concorso per la surroga del dirigente scolastico, come prevede la legge. Successivamente le richieste sono indirizzate a sapere se in dottor Federico Samadem possiede i requisiti specifici ed imprescindibili, cui la legge fa riferimento e precisamente un percorso professionale con almeno sette anni di servizio effettivo, anche a tempo determinato nelle scuole statali e provinciali.
A quanto riferisce la stampa regionale infatti, la persona nominata, risulta avere svolto il proprio percorso professionale, indubbiamente qualificato, nelle strutture di assistenza sociale e non nelle strutture scolastiche.
La nomina del dottor Samadem pertanto, per quanto sicuramente effettuata in base a positive valutazione di carattere morale o valoriale, potrebbe escludere dal novero delle candidature altre figure professionali in possesso dei requisiti di legge.
E’ opportuno inoltre rimarcare che per essere assunti come insegnanti precari nell’istituto professionale alberghiero è obbligatorio, preliminarmente, sostenere un esame, mentre per ottenere la qualifica di “insegnante” si deve successivamente superare un concorso ed attendere l’immissione in ruolo, immissione che puo’ avvenire anche dopo numerosi anni di precariato.
Risulta pertanto difficile, per il cittadino, comprendere perché, per l’assunzione di un dirigente, per evidenti motivi di equanimità, non si proceda per concorso.
Tutto ciò premesso,
si interroga
l’Assessore competente, al fine:
• di conoscere il motivo per il quale non è stato indetto un corso-concorso per l’assunzione nella posizione dirigenziale di cui all’oggetto, in ottemperanza alla legge 5 del 7 agosto 2006 in materia di Istruzione e Formazione Professionale.
• di avere conferma che il profilo professionale del dottor Federico Samadem, comprenda i requisiti richiesti dalla suddetta legge, ovvero di almeno 7 anni di esperienza, in servizio effettivo, anche a tempo determinato, nelle scuole statali o provinciali.
• di sapere se e’ da ritenere sufficiente, per la copertura di un incarico che prevede la diri-genza di un Istituto pubblico che annovera 70 docenti, 30 figure professionali nel comparto amministrativo e circa 500 allievi, la partecipazione della persona designata, ad alcuni progetti nell’ambito della formazione professionale, indetti e gestiti dalla PAT.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
12.10.2009 - Diffusione del virus influenzale A/H1N1
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 10 settembre 2009
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
(art. 155 del Regolamento interno del Consiglio)
Le dichiarazioni del governo in merito al diffondersi del virus influenzale A/H1N1, sono ondivaghe e contraddittorie. Qualche settimana fa, all’incirca prima di ferragosto, venne lanciato un severo allarme sulla diffusione del contagio. A distanza di pochissimo tempo, nella conferenza stampa del 9 settembre scorso, il viceministro Ferruccio Fazio si affrettava a minimizzare, dichiarando che “i casi aumentano ma non in modo esponenziale”. Nel frattempo però, le regioni italiane, come del resto gli stati membri dell’UE, si sono approvvigionate di vaccini e di farmaci anti influenzali. Il dubbio è sia in atto una speculazione da parte delle case farmaceutiche, le quali diffondono un eccessivo allarmismo, per produrre e vendere sia gli anti influenzali, che i vaccini, come peraltro avvenne con l’influenza nota come “ aviaria”. A tal proposito Italia dei Valori chiede, anche in vista dell’imminente apertura delle scuole, come si sta organizzando la Provincia di Trento, se è stato già predisposto un protocollo di vaccinazioni, per quali soggetti e in che proporzione. Ed in seconda istanza se, a fronte di un iniziale visuale catastrofica della pandemia e sulla virulenza del contagio, il nostro servizio sanitario provinciale non sia stato costretto ad acquistare un numero eccessivo di dosi di anti virali e di vaccini, con un consistente impiego di denaro pubblico.
Cons. Prof. Bruno Firmani
12.10.2009 - Discarica Monte Zaccon
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 06 ottobre 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Problematiche sulla salubrità ambientale inerenti all’ex cava di Monte Zaccon e alle modalità di smaltimento dei rifiuti
Le gravi vicende che coinvolgono la discarica di Monte Zaccon riaprono il delicato tema sulla salubrità ambientale.
Nella predetta discarica pare che siano state depositati ex alteris:
scorie d’acciaieria, idrocarburi, fanghi organici delle cartiere, lo stirene (altamente cancerogeno), antimonio, arsenico, piombo, cromo e benzene.
Tali materiali risultano essere veri e propri veleni aventi la valenza di contaminare i terreni limitrofi e veicolare pericolosissimi agenti inquinanti e patogeni tra la popolazione locale.
Ad avviso del perito della Procura di Trento, il dott. Iacucci, il 98% dei campioni prelevati nel sito in questione risulta incompatibile con la discarica di Monte Zaccon. Segnatamente:
• nel 2007 sono stati depositati 90 milioni di chilogrammi di rifiuti non idonei su 108 milioni;
• nel 2008 sono stati depositati 250 milioni di chilogrammi di rifiuti non idonei su 311 milioni.
Si parla, pertanto, di una vera e propria “bomba ecologica” ed è pienamente giustificata l’apprensione e la preoccupazione manifestata dalle popolazioni locali in ordine alla salubrità ambientale della Valsugana.
Vi sono attività imprenditoriali intrinsecamente pericolose, come quella dello smaltimento dei rifiuti, che vengono legittimate, consentite dall’ordinamento in ragione del fatto che sono indispensabili per la vita sociale.
Risultano esservi vari interessi contrapposti: si scontrano i diritti lesi dall’attività pericolosa, ma facoltizzata, e la libertà d’azione dell’attività pericolosa espletata.
E’ agevole intuire che l’esercente un’attività, pericolosa per sua natura o per i mezzi utilizzati, debba adottare tutte le misure idonee ad evitare eventi dannosi.
Ne discende che l’imprenditore deve mirare alla massima sicurezza possibile, adottando ogni accorgimento che la tecnica più evoluta gli offre.
Qualora un danno si verifichi nonostante il diligente svolgimento delle attività in questione, manca il disvalore tipico del fatto commesso. Infatti, ad onta delle precauzioni adottate, laddove il danno si verifichi lo stesso, dovrà considerarsi imprevedibile e pertanto inevitabile.
Nell’esercizio di attività pericolose devono esservi delle misure precauzionali molto stringenti e rigide, nonchè il controllo preventivo volto ad imbrigliare le situazioni di pericolo generabili dall’attività imprenditoriale.
Le norme contengono una specifica finalità cautelare, idonea se rispettata, a scongiurare e a prevenire incidenti, onde escludere la colpa di chi abbia materialmente contribuito alla verificazione del risultato dannoso.
Nel formulare le norme de quibus il legislatore effettua ex ante un giudizio di probabilità sul verificarsi degli effetti dannosi che possono essere cagionati da un’attività imprenditoriale pericolosa, una sorta di prognosi in ordine al fatto che l’evento dannoso debba apparire improbabile con l’espletamento di quella determinata attività.
Il fatto dannoso, quindi, per non essere imputabile, come già spiegato testè, non deve essere in alcun modo prevedibile.
Ciò posto, risulta inibito qualsiasi giudizio di riprovevolezza e di conseguente rimproverabilità da parte dell’ordinamento giuridico a carico di una determinato soggetto se l’evento dannoso cagionato con la propria condotta non poteva essere in alcun modo previsto.
Nel caso di specie, invece, nell’ex cava di Monte Zaccon pare si siano violate le norme cautelari, poste proprio a presidio della non verificazione dell’evento dannoso. Sono stati depositati materiali non consentiti, dall’alto potenziale inquinante che potrebbero aver cagionato una grave lesione irreversibile all’ambiente circostante.
Al di là della responsabilità dei titolari della discarica, che sarà oggetto di accertamento da parte della magistratura, sicuramente non ha funzionato il sistema dei controlli deputato a prevenire una situazione come quella in oggetto.
Risulta, infatti, inopportuno che, così come è già stato stigmatizzato energicamente dalla relazione dell’Ordine dei Chimici della Regione Trentino Alto Adige di data 06/04/2009, chi produce emissioni con la propria attività si avvale di modalità di autocontrollo al fine di dimostrare la legittimità e la compatibilità ambientale della stessa attività.
In questo modo vi è una vera e propria commistione tra controllore e controllato.
Una corretta indagine sull’attività antropica, invece, dovrebbe risiedere nella totale autonomia delle attività di analisi, nonché, forse, nello sganciamento dal controllo degli organi politici.
Solo alla stregua di controlli certi e completamente autonomi, viene pienamente e debitamente soddisfatta l’esigenza del rigore nelle indagini. In tal modo le attività in questione saranno necessariamente suscettive di un controllo obiettivo.
Non si può essere appagati dai controlli sinora condotti nella nostra Provincia stante il verificarsi di situazioni come quella dell’ex cava di Monte Zaccon.
Forse sarebbe opportuna l’istituzione di un organo terzo, autonomo, svincolato da qualsiasi tipo di influenza ed ingerenza, indipendente, così come suggerito dal Procuratore Dragone, volto ad investigare in ordine alle problematiche ambientali.
Avuto riguardo a quanto argomentato, è di palmare evidenza che le modalità di controllo adottate, volte a scongiurare eventi dannosi, si sono rivelate del tutto insufficienti.
Occorre fare autocritica, modificare la politica ambientale, ravvisare ed analizzare accuratamente le rationes che hanno portato alla situazione descritta nell’interrogazione de qua, di talchè pare opportuno rivedere tutti i sistemi di controllo afferenti lo smaltimento dei rifiuti.
In ordine, poi, ai possibili effetti dannosi cagionati dalle discariche come quella di Monte Zaccon, si rileva che i danni alle persone e all’ambiente potrebbero palesarsi solo a distanza di anni dalla verificazione delle condotte illecite di smaltimento.
Pertanto, bisognerebbe monitorare meticolosamente, nel corso degli anni, tutti i siti della Provincia potenzialmente inquinati da sostanze tossiche.
Tale operazione di screening potrà essere effettuata tramite carotaggi, prelievi del terreno, campionamento delle acque ed ogni altro mezzo peritale volto ad accertare lo stato dei luoghi in fase diacronica sotto il profilo fisico, chimico e biochimico, nonchè con continui controlli sul latte dei bovini che pascolano nelle aree potenzialmente inquinate.
Alla stregua di tali modalità, in sede epistemologica, si potrà accertare o escludere, con un giudizio sia di probabilità scientifica che di probabilità logica, un possibile nesso di causalità tra i rifiuti depositati e le significative alterazioni della biocenosi o, comunque, la presenza di radioattività e di sostanze inquinanti nelle matrici ambientali.
La probabilità statistica si estrinseca nella spiegazione causale di un evento richiamando una legge scientifica, statistica, ossia si fa riferimento alla probabilità che ad ogni antecedente di un certo tipo segua un determinato risultato.
Dopo aver accertato il coefficiente di probabilità dettato dalla legge statistica occorrerà effettuare un giudizio di probabilità logica, cioè escludere la presenza di possibili spiegazioni alternative che hanno prodotto quel determinato evento.
Inoltre, sarebbe opportuno sottoporre un numero di persone – campione (ovviamente previo loro necessario consenso) annualmente ad accertamenti medici onde rintracciare possibili patologie o altre affezioni morbose eziologicamente riconducibili al materiale depositato nelle discariche.
Bisognerà, poi, rilevare una serie di relazioni significative tra i fenomeni: elevati casi di patologie alle persone alla fauna e alla flora del luogo, le coincidenze degli avvenimenti attuali e futuri con quelli antecedenti alla aperture della discarica, comparazione con zone lontane dalle aree circoscritte, tali dati dovranno essere necessariamente suffragati da criteri di prova sperimentali.
Occorre, infine, sottolineare che nella summenzionata relazione dell’Ordine dei Chimici si era altresì asserito che:”In tutte le Agenzie ambientali d’Italia i chimici, insieme alle altre figure delle scienze fisiche e naturali quali fisici e biologi, rivestono ruoli di primaria importanza fino ai più alti livelli dirigenziali. Non è così nella Provincia autonoma di Trento. Da più di dieci anni la Pat esclude sistematicamente i chimici oltre che dall’assegnazione di incarichi direttivi nei settori delle materie ambientali, della tutela della prevenzione dell’ambiente dall’inquinamento (per analogia, è come escludere i medici dalla sanità pubblica), privilegiando altri professionisti; probabilmente perché è naturale appoggiarsi alla vicina Università di Trento, che non ha una facoltà di chimica…la stessa cosa si può dire, oltre che per tutti gli altri incarichi dirigenziali e per direttori all’interno dell’APPA, anche per l’incarico di dirigente del Servizio per le politiche di gestione dei rifiuti..peraltro il dirigente comunque nominato, sfiorato poi dalla bufera mediatica e giudiziaria per la vicenda dello smaltimento dei rifiuti nella cava ex Monte Zaccon, è stato promosso ad altro incarico”.
Ciò posto, pare necessario sapere se sia vero che da dieci anni non vengono assunti chimici ad espletare incarichi direttivi e dirigenziali all’interno dei settori ambientali ed, in caso di riscontro positivo, chiedersi se non sia il caso di assumere dei chimici nei settori in cui risulta necessario il loro patrimonio conoscitivo e la loro professionalità come quello della tutela dell’ambiente e della prevenzione all’inquinamento e non altre figure professionali.
Da ultimo pare necessario evidenziare, altresi’, l’istanza formulata dal Comitato di Distretto dell’Alta Valsugana nel proprio documento di data 24 settembre 2009.
Con il predetto atto si sollecita “la Giunta provinciale a rendersi parte attiva in un processo di ricostruzione dell’immagine della Valsugana che non può che partire da una serie e massiccia azione di controllo volta ad eliminare in via definitiva tutti i siti inquinanti puntando alla riconversione delle attività economiche verso la produzione di prodotti eco – compatibili e comunque non inquinanti”.
Tutto ciò premesso,
si interroga
la Giunta per sapere:
1) se non sia il caso di predisporre dei sistemi di controllo più rigidi e rigorosi in ordine allo smaltimento dei rifiuti onde evitare che si perpetuino gravi episodi come quelli dell’ex cava di Monte Zaccon
2) se non sia il caso di rendere i controlli di cui al punto 1) sganciati dal sistema dell’autocontrollo;
3) se non sia opportuno istituire un organo di controllo terzo, autonomo, indipendente, svincolato da qualsiasi tipo di influenza ed ingerenza, volto ad investigare in ordine alle problematiche ambientali
4) se non sia il caso di monitorare meticolosamente, nel corso degli anni, tutte le zone della Provincia potenzialmente inquinate da sostanze tossiche come il sito di Monte Zaccon, tramite carotaggi, prelievi del terreno, campionamento delle acque ed ogni altro mezzo peritale volto ad accertare lo stato dei luoghi in fase diacronica sotto il profilo fisico, chimico e biochimico in modo tale da poter permettere, in sede epistemologica, di accertare o escludere, con un giudizio sia di probabilità scientifica che di probabilità logica (ossia con l’alta probabilità logica che siano da escludere fattori causali alternativi determinanti l’effetto dannoso) un possibile nesso di causalità tra i rifiuti depositati e le significative alterazioni della biocenosi o comunque la presenza di radioattività e di sostanze inquinanti nelle matrici ambientali;
5) se non sia il caso, previo il consenso delle popolazioni locali, di chiedere a volontari residenti nelle zone potenzialmente inquinate della Provincia, come quella ove è sita l’ex cava di Monte Zaccon, di sottoporsi annualmente ad accertamenti medici onde rintracciare possibili patologie o altre affezioni morbose eziologicamente riconducibili al materiale depositato nelle discariche;
6) se non sia il caso di eseguire periodicamente controlli sul latte dei bovini nutriti con l’erba delle zone potenzialmente inquinate;
7) se non sia il caso una volta accertati, di eliminare nel corso del tempo i siti inquinanti dal territorio della Provincia;
8) se non sia il caso così come chiesto dal Comitato di distretto “Alta Valsugana” di favorire una politica di ricostruzione dell’immagine della Valsugana, la cui immagine è stata lesa dalla presenza di stabilimenti come quello dell’ex cava di Monte Zaccon, eliminando in via definitiva tutti i siti inquinanti puntando alla riconversione delle attività economiche verso la produzione di prodotti ecocompatibili e comunque non inquinanti;
9) se non sia il caso di potenziare l’organico dell’APPA in particolare gli addetti ai laboratori di analisi;
10) se non sia il caso di migliorare e potenziare il coordinamento e la collaborazione tra l’Appa ed il Corpo forestale;
11) se sia vero che da dieci anni non vengono assunti chimici ad espletare incarichi direttivi e dirigenziali all’interno dei settori ambientali;
12) in caso di riscontro positivo al precedente punto, se non sia opportuno assumere dei chimici nei settori in cui risulta necessario il loro patrimonio conoscitivo e la loro professionalità come quello della tutela dell’ambiente e della prevenzione all’inquinamento, e non altre figure professionali.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
21.07.2009 - Finanziamenti e appalti della Legno Più
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 21 luglio 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: “FINANZIAMENTI EROGATI DALLA PROVINCIA IN FAVORE DELLA LEGNO PIU’”
In questi giorni sono state diffusi dagli organi di stampa locali vari dati - che appresso si va ad elencare - in ordine all’attività imprenditoriale della ditta “Legno Più” dei fratelli Pelanda, un network di otto imprese che costruisce edifici in bioedilizia anche all’estero.
Secondo i giornali nel 2003 la Legno Più ha acquistato un capannone del valore di 1,6 milioni euro.
Nel 2008 la ditta in questione ha investito ben 6,5 milioni di euro per comperare un altro immobile a Condino destinato a diventare la sede della predetta impresa. Quest’ultimo capannone (di 8.000 metri quadri e con un piazzale di 16.000 metri quadri) è sito in un’area che presentava problemi ambientali, la quale è stata risanata con il determinante contributo della Provincia.
Nel 2009 la Trentino Sviluppo Spa, società partecipata dalla Provincia, ha acquisito il 38% della quote della Legno Più, investendo circa 1 milione e 250 mila euro.
Nel progetto di ricostruzione dell’Abruzzo che vede impegnata la Provincia di Trento, alla Legno Più è stata, immediatamente, affidata la costruzione di cinque case in legno per i terremotati per circa 300 mila euro.
Ad onta della grave crisi economica che sta colpendo il settore del legno (i dati forniti in questi giorni dalla Camera di Commercio sulla crisi economica che sta attraversando la filiera economica del legno parlano di una perdita del 15% del fatturato), la ditta de qua continua ad assumere personale: nel 2008 i dipendenti della Legno Più risultavano essere 42, per il prossimo anno si prevede di raggiungere il numero di 60 unità lavorative.
Il giornale l’Adige ha, poi, pubblicato alcune delle dichiarazioni rese dall’imprenditore Collini in sede di interrogatorio nel procedimento penale a carico di quest’ultimo.
Collini, in merito ad una richiesta formulatagli dall’ex presidente dell’A22 Grisenti, ha asserito: “….mi era stato segnalato, semmai avessimo dovuto costruire case in legno, sempre Lino Pelanda, proprietario di Legno Più, che ritengo che avesse un qualche riferimento politico…”
Avuto riguardo a quanto riportato, sembra che i giornali adombrino un intreccio tra politica e la ditta Legno Più, sia in base ai dati economici summenzionati, che in ragione delle dichiarazioni rilasciate dall’imprenditore Collini testè viste.
Al fine di togliere qualsiasi ombra di dubbio in merito all’assoluta leicità e correttezza dell’azione amministrativa provinciale, in applicazione dei principi di trasparenza, pubblicità e del divieto di discriminazione nella scelta del contraente, sarebbe opportuno diffondere i dati inerenti alle varie fasi di tutti i procedimenti ad evidenza pubblica che hanno interessato la Legno Più, ossia, per ogni contratto d’appalto:
- deliberazione a contrarre,
- modalità di scelta del contraente,
- aggiudicazione,
- stipulazione del contratto ed approvazione dello stesso da parte del competente organo amministrativo.
Occorrerebbe, parimenti, avere contezza di tutti i finanziamenti che la Provincia ha erogato alla Legno Più.
Tutto ciò premesso, per mera trasparenza amministrativa,
si interroga
la Giunta per sapere:
1. i dati relativi a tutti gli appalti pubblici della Provincia che la Legno Più si è aggiudicata;
2. come mai la Legno Più è stata la prima ditta a cui è stata affidata la costruzione di cinque case in Abruzzo;
3. i dati del bando di partecipazione all’appalto di cui al punto 3;
4. di quali finanziamenti provinciali abbia potuto godere la ditta Legno Più nel corso degli anni;
5. se la Legno Più costruisca secondo la certificazione Leed;
6. se la Legno Più faccia parte o abbia qualche relazione con il Consorzio di Casa Sofie;
7. se la Legno Più adoperi legno proveniente dai boschi trentini.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
10.07.2009 - Attuazione della mozione sul digitale terrestre
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 10 luglio 2009
Egregio Signor Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto:
Attuazione della mozione n. 13 della XIV Legislatura
In forza della mozione n. 13 della presente Legislatura, avente ad oggetto agevolazioni finanziarie per l’acquisto di decoder da parte di categorie a basso reddito, in data 25/02/2009 il Consiglio provinciale aveva impegnato la Giunta ”ad adottare i provvedimenti, che questa riterrà più idonei ed opportuni, al fine di favorire la transizione al digitale da parte di soggetti economicamente o socialmente disagiati che appresso si va ad elencare: a)invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari delle provvidenze economiche erogate a tali categorie, ai sensi della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 da parte dell\'Agenzia provinciale per l\'assistenza e la previdenza integrativa, che a tale scopo potrebbe inviare agli interessati il bonus per l\'acquisto del decoder; b)invalidi civili ultrassessantacinquenni riconosciuti dalla commissione sanitaria provinciale con il \"codice 08\" (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell\'età); c)pensionati percettori di pensione sociale o assegno sociale; Tali categorie di persone devono non essere inseriti, in regime residenziale o semiresidenziale in alcuna struttura pubblica o privata.”
La notizia dell’approvazione della mozione in parola ha avuto ampia risonanza a livello locale, grazie alla stampa ed alle emittenti televisive, nonché a livello nazionale, essendo stata diffusa da molti siti internet (ex multis: www.key4biz.it; www.supercom.it).
Tale provvedimento è stato accolto con grande soddisfazione ed entusiasmo dalle categorie economicamente e socialmente disagiate.
Detto questo, preme sottolineare che ogni settimana ci pervengono richieste di delucidazione, da parte di pensionati e di portatori di handicap residenti nella Provincia di Trento, in ordine all’attuazione della mozione.
Ciò posto,
si interroga
il Presidente della Giunta al fine di sapere:
• se si sia dato corso all’attuazione della mozione in oggetto;
• in caso di riscontro positivo al punto precedente, a che punto versa lo stato dei lavori di adozione dei provvedimenti volti a favorire la transizione al digitale da parte dei soggetti economicamente o socialmente disagiati.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
09.07.2009 - natanti a motore per i laghi trentini
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 8 luglio 2009
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
(art. 155 del Regolamento interno del Consiglio)
I bagnini che espletano la loro funzione presso gli stabilimenti balneari dei laghi trentini sono dotati quasi esclusivamente di pattini a remi. Tale servizio di salvataggio non pare sufficiente per affrontare con velocità e tempestività alcune situazioni di pericolo per i bagnanti (si pensi a colui che sta annegando in mezzo al lago a notevole distanza dalla riva). In queste drammatiche circostanze ogni minuto trascorso in più prima dell’arrivo dei soccorsi potrebbe rivelarsi fatale o foriero di danni irreversibili per il bagnante. Ciò posto, si potrebbe dotare ogni lago della Provincia, avente stabilimento o struttura balneare, con un’idonea imbarcazione d’emergenza a motore in aggiunta a quelle di salvamento, che non superi, possibilmente, la potenza di 30 kW (pari a 40,8 cv) in modo da potere essere guidata dai bagnini anche se privi della patente nautica; ad esempio un gommone con motore fuori bordo dotato di barella ed equipaggiamento sanitario (bombola di ossigeno, zaino di medicazione, spinale, collari cervicali). Pertanto, al fine di migliorare la sinergia tra mezzi acquatici e terrestri per offrire un pronto ed efficace soccorso, si chiede alla Giunta se non sia il caso di dotare ogni lago del Trentino (o almeno quelli più estesi e più frequentati) con stabilimento balneare di un natante a motore per soccorrere i bagnanti, o, in ogni caso, di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di migliorare il sistema di soccorso in parola.
Cons. Prof. Bruno Firmani
09.07.2009 - Delucidazioni sul progetto Casa Sofie
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 25 giugno 2009
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Progetto Sofie
La Provincia su proposta dell’IVALSA (Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Spe-cie Arboree) di San Michele all’Adige e del C.N.R. ha finanziato e sostenuto il famoso Pro-getto Sofie (Sistema Costruttivo Casa Fiemme), una ricerca volta a definire le prestazioni e le potenzialità di un sistema per la costruzione a più piani, realizzato con struttura portante di legno trentino di qualità certificata.
Oltre alla ricerca, l’altra finalità del Progetto Sofie consiste nell’incrementare notevolmente l’impiego del legno trentino come materiale strutturale nel mercato dell’edilizia valorizzan-do una risorsa locale rinnovabile: il legno munito di certificazione di garanzia proveniente dai boschi trentini per la gestione sostenibile, in modo tale, da un lato, di favorire la sensi-bilizzazione del mercato immobiliare ai temi del risparmio energetico, del rispetto per l’ambiente e del benessere abitativo, dall’altro, cercare di risollevare il mercato del legno trentino che versa in una profonda crisi economica.
Le case antisimiche secondo il Progetto Sofie vengono realizzate con il sistema di costru-zione cross laminated timber X-lam, ossia con l’uso di pannelli lamellari di legno massiccio di spessore variabile dai 5 ai 30 cm realizzati incollando strati incrociati di tavole di spessore medio di 2 metri. I pannelli vengono tagliati in vari modi secondo le più diverse esigenze architettoniche completi di aperture per porte, finestre e vani scala collegati tra loro in opera con angolari metallici, chiodi a rilievi tronco–conici e viti autoforanti. Le pareti di legno vengono poi rivestite con strati di materiali isolanti e incombustibili.
Sono occorsi 5 anni di ricerche per realizzare tale tecnica costruttiva antisismica ed antin-cendio, proseguendo e perfezionando degli studi che erano stati sviluppati in Germania.
In questi anni sono stati realizzati nei laboratori giapponesi del Building Reasearch Institu-te di Tsukuba in Giappone varie prove di incendio reale, dove si è acclarato che un edificio costruito come casa Sofie può resistere ad un incendio della durata di un’ora, mantenendo inalterate le sue proprietà meccaniche e la struttura portante, garantendo l’incolumità per i propri occupanti.
L’allora assessore alla programmazione, ricerca e innovazione della provincia di Trento a-veva affermato: “L’esito positivo della prova rappresenta un ulteriore conferma della validi-tà del progetto Sofie, Sistema Costruttivo Fiemme, e dell’ottimo lavoro svolto. Le case di legno si inseriscono in modo coerente nel più ampio progetto di investimento della Provin-cia autonoma di Trento”.
Il prototipo di casa Sofie, poi, è stato sottoposto, superandoli, a numerosi test sismici, di-mostrando la resistenza degli edifici in questione anche a scosse pari a 7.2 gradi della sca-la Richter.
Vi è stata, ex alteris, la sperimentazione eseguita presso il National Institute for Earth Science and Disaster Prevention (NIED) a Miki, sempre in Giappone, ove il predetto immo-bile ha resistito alla simulazione di 15 terremoti tra cui quello di Kobe di magnitudo che nel 1995 provocò in Giappone numerose vittime.
Famoso è stato poi il test sismico eseguito – anche questo pienamente superato - presso la piattaforma più grande del mondo sita nella predetta città giapponese su una casa di sette piani e di 24 metri di altezza realizzata con il sistema Sofie.
Un notevole risultato tanto da far affermare a Yoshimitsu Okada, uno dei più grandi stu-diosi di terremoti a livello mondiale: “…è un giorno memorabile, questo progetto italiano è destinato a cambiare le case in tutto il mondo”.
Inoltre la casa Sofie è stata progettata tenendo in considerazione, altresì, il risparmio e-nergetico, l’acustica e l’architettura biocompatibile, l’approvvigionamento del legname da foreste garantite secondo criteri di sostenibilità, durabilità in condizioni termoigronometri-che severe. Uno degli scopi del progetto Sofie, infatti, era quello di fornire linee guida a tutti gli operatori della filiera produttiva foresta–legno–edilizia.
E’ stata annunciata in tutto il mondo come un metodo rivoluzionario di costruzione, alter-nativo ai metodi tradizionali in acciaio e muratura in termini proprio di comfort abitativo, risparmio energetico, e rispetto per l’ambiente.
Varie trasmissioni televisive, la stampa e numerosi blog e siti internet avevano pubblicizza-to la grande opera realizzata con il fondamentale apporto della Provincia di Trento. Il pro-getto Sofie doveva costituire, pertanto, un nuovo e prezioso vanto della bontà della ammi-nistrazione pubblica della nostra provincia. Un’ennesima e nuova prova che i soldi in Tren-tino non vengono dilapidati come in altre realtà italiane ma spesi bene per reali investi-menti a favore di tutta la collettività ed in progetti di spessore innovativo utili per la socie-tà.
I media sono stati una vera e propria cassa di risonanza per il progetto di casa Sofie rag-giungendo, purtroppo, l’apice di celebrità in seguito al tragico terremoto abruzzese dell’aprile del 2009.
Le varie trasmissioni televisive in quei giorni, affrontando il tema su come occorre costruire case antisismiche, facevano un esplicito riferimento anche agli edifici dalla nuova tecnolo-gia della casa Sofie. In tema di progettazione antisimica tutti si sono domandati quali pos-sano essere i sistemi costruttivi adatti a resistere ai terremoti.
Una delle risposte più frequenti a tale quesito, veicolata dai media in ogni casa degli Ita-liani, come già summenzionato, si rifaceva al progetto Sofie.
Sul sito ufficiale del progetto Sofie l’ing. Ario Ceccotti direttore del CNR–Ivalsa in merito al recente terremoto che ha colpito l’Abruzzo ha affermato: “bisogna cambiare mentalità e pensare di cominciare a costruire i nuovi edifici sia per la salvaguardia delle vite umane sia per la salvaguardia del patrimonio edilizio, anche per terremoti di forte intensità, e questo non solo per gli edifici strategici (ospedali, caserme etc.), ma anche per gli edifici residen-ziali. Con il legno X-lam (Cross-lam – compensato di tavole) questo è possibile a costi con-tenuti, come dimostrato dall’edificio di 7 piani testato a Kobe, in Giappone, che ha soppor-tato 7 terremoti dati in serie d’intensità distruttiva senza mostrare deformazioni residue apprezzabili. Negli ultimi anni i progressi nel campo del legno strutturale sono stati enormi, con nuovi prodotti - il Cross-lam è uno di questi - e nuovi sistemi di collegamento meccanici (viti impensabili solo due anni fa). Senza contare il fatto che il legno è un materiale rinnovabile e quindi ecologicamente sostenibile."
Il direttore del CNR–Ivalsa aveva, altresì, affermato che: “Il sogno per noi appassionati del legno, è che questo materiale entri nella cultura tecnico – professionale e scientifica di tutti i progettisti italiani, così come lo è in altri paesi del mondo”
Occorre rammentare che il progetto Sofie è stato in tutti questi anni abbondantemente supportato economicamente dalla Provincia.
In particolare, da ultimo, va segnalata la delibera della Giunta provinciale n. 3123 di data 12/12/2008 che ha approvato, con un contributo di ben 580.000 euro, la collaborazione tra la CNR-IVALSA e l’Università canadese della British Columbia. Un progetto di collaborazione per la ricerca scientifica e tecnologica inerente all’edilizia, in particolare concernente la valorizzazione delle tecniche per la realizzazione di prodotti legnosi.
Si tratta senza ombra di dubbio di uno dei maggiori investimenti della Giunta negli ultimi anni, un progetto ambizioso a cui tutta la politica trentina guardava giustamente con sod-disfazione ed orgoglio, nonchè con ansia ne attendeva la realizzazione. Un prodotto trentino simbolo d’eccellenza, da esportare in tutto il mondo, che dovrebbe da un lato generare delle ricadute economiche ingenti per la nostra Provincia e, dall’altro, conferirLe un prestigio internazionale anche in ambito scientifico-tecnologico.
L’altra finalità sottesa al Progetto Sofie, come già detto, innanzi, è di incrementare note-volmente l’impiego del legno come materiale strutturale nel mercato dell’edilizia e valoriz-zando una risorsa locale rinnovabile – il legno munito di certificazione di garanzia prove-niente dai boschi trentini per la gestione sostenibile, sensibilizzando il mercato immobiliare ai temi del risparmio energetico, del rispetto per l’ambiente e del benessere abitativo.
Il legno dovrebbe essere quello dei boschi provinciali trentini per rilanciare il settore del legname profondamente in crisi attualmente.
A seguito di tutto quanto visto, dopo gli innumerevoli sforzi fatti, le incessanti ricerche scientifiche eseguite ed i numerosi test di prova superati, nonché gli ingenti contributi ver-sati dalla Provincia in questi anni per raggiungere gli obiettivi sottesi al progetto Sofie si viene a scoprire, in modo assai sconcertante e sbalorditivo che il legname dei boschi tren-tini, per quanto di seguito verrà illustrato, non può essere utilizzato per edificare le case antisismiche in oggetto.
Occorre premettere che il servizio foreste della Provincia ed il Consorzio dei Comuni hanno creato una certificazione (marchio Pecf) che garantisce la qualità del 95% di tutto il le-gname trentino.
Il Pefc (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) prevede sia la Certi-ficazione della gestione forestale (certifica che la gestione di alcune aree forestali sono in conformità ai criteri di sostenibilità ambientale sociale ed economico) che la Certificazione della Catena di Custodia (certifica che le aziende del legno e della carta attestano che la materia prima utilizzata proviene da foreste gestite in modo ai predetti criteri di sostenibilità).
Tale marchio, però, risulta incompatibile con il protocollo Leed e con il progetto di Casa Sofie (gli standard LEED sono parametri per l’edilizia sostenibile indicanti i requisiti per co-struire edifici eco–compatibili).
Pertanto, per costruire le case antisismiche secondo il progetto Sofie, occorrerà acquistare legname al di fuori della nostra Provincia. Un paradosso, considerata l’enorme quantità di boschi in Trentino, che ridimensionerebbe in modo altamente significativo i ritorni econo-mici per la Provincia derivanti dall’investimento nel progetto Casa Sofie.
Si aggiungano poi i dati forniti in questi giorni dalla Camera di Commercio sulla crisi eco-nomica che sta attraversando la filiera economica del legno: perdita del 15% del fatturato.
Come è stato possibile, in vari anni di studio e con l’ausilio dei più grandi ricercatori nel campo, non accorgersi che la certificazione Pecf non fosse idonea per il protocollo Leed e di Casa Sofie resta un mistero.
Sarebbe occorso solo un po’ di coordinazione tra i vari soggetti che si sono occupati delle certificazione Pecf e del Progetto Casa Sofie per ovviare a tale inconveniente.
Laddove si investa in progetti ambiziosi e costosi occorre la massima diligenza e perizia in ogni fase di lavoro e di studio, non si può negligentemente non calcolare la compatibilità della certificazione del legno trentino con le case sismiche e con il protocollo Leed.
Come è possibile che sia accaduto tutto ciò considerando che al progetto Sofie hanno par-tecipato professionisti altamente qualificati come i ricercatori di fama internazionale prove-nienti dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Nuova Zelanda, dalla Finlandia, Svezia, dal Giappone, dal Canada, ed esperti delle Università di Trento, Firenze, Pavia?
L’errore a questi livelli non può essere considerato scusabile, non può risultare tollerabile perché si tratta di intoppi prevedibili e pertanto evitabili.
E’ di questi giorni, poi, la notizia che il Consorzio Sofie sarebbe stato eliminato dalla gara di appalto per costruire delle abitazioni in Abruzzo per non avere presentato una certificazione antimafia.
Il certificato antimafia è un certificato camerale d’iscrizione dell’impresa, in cui è indicata la dicitura antimafia: “nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575”. Mediante tale documento si attesta l’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 nei confronti dei soggetti che intendono instaurare rapporti con la pubblica amministrazione.
La certificazione antimafia è richiesta dagli enti pubblici per la stipulazione di contratti per lavori pubblici, forniture di beni e servizi, erogazioni di contributi e finanziamenti, qualora il valore sia superiore ad una soglia stabilita dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie.
In materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.093.124,72
Per ottenere un certificato antimafia basta presentare una semplice istanza alla Camera di commercio, a tal proposito si rammenta che i certificati antimafia della Camera di Com-mercio sono equiparati a tutti gli effetti alle comunicazioni o segnalazioni rilasciate nella stessa materia dalle Prefetture.
Pare che la negligente omissione di una semplice operazione come quella testè descritta abbia fatto escludere la Consorzio Sofie dalla partecipazione alla gara d’appalto in Abruzzo di un appalto, è bene rammentarlo, da 330 milioni di euro.
Un errore di tale portata non può essere additato come una semplice una svista o qualifi-cato come una banale dimenticanza per quanto verrà lumeggiato.
Tutte le ditte che partecipano a gare d’appalto superiori a determinate soglie di valore so-no a conoscenza di dovere presentare una certificazione antimafia, tanto più doveva essere chiaro nel caso di specie per due ordini di motivi:
- la portata dell’appalto: 330 milioni di euro, cifra che si commenta ex se se confron-tata alla soglia stabilita dalla legge oltre la quale occorre presentare il certificato an-timafia;
- la rilevanza del Consorzio Sofie, non si tratta di un’impresa piccolina, ma di un’importante società partecipata dalla Provincia, dotata di tutto il personale tecnico adeguato, idonea ad eseguire le proprie opere in tutto il mondo.
Un ultimo dato, occorre sottolineare, in ordine al gravissimo errore della non presentazio-ne.
Subito dopo il tragico terremoto dell’Abruzzo si è parlato immediatamente della ricostru-zione dei comuni interessati dal sisma. Sia il Procuratore antimafia Grasso che lo scrittore Saviano hanno paventato la possibile infiltrazione mafiosa che poteva insinuarsi nei cicli della predetta ricostruzione.
L’accento che è stato posto sulla possibile infiltrazione mafiosa testè menzionata, doveva ricordare ai tecnici del Consorzio Sofie, anche qualora non avessero studiato la normativa in materia di appalti pubblici vista poc’anzi, che la prima cosa da fare per partecipare alla gara d’appalto in questione è dimostrare l’assoluta estraneità a fenomeni di contiguità ma-fiosa presentando una certificazione antimafia.
Evidenzio energicamente che tale grave negligenza ed imperizia non può essere bollata come un semplice errore o una mera dimenticanza così come ha fatto, con la dichiarazione rilasciata ai giornali, il presidente della Consorzio Sofie Bonvecchio: “al primo bando non siamo stati ammessi per un difetto di documentazione. Un errore indubbiamente. Ma può accadere quando ci si deve preparare in fretta”.
Un errore così grave e grossolano non lo commette neanche un’impresa di piccole dimen-sioni e che ha sul collo tutta la fretta possibile.
L’ignorantia legis non excusat a questi livelli e quindi non può assolutamente essere tra-scurata e giustificata.
Mi auguro che la Giunta chiarisca quanto è avvenuto, su queste vere e proprie inefficienze e vigili maggiormente sull’operato delle sue partecipate, onde evitare che si ripetano e si perpetuino situazioni analoghe, le quali possono portare ad un profondo vulnus della no-stra credibilità in campo nazionale ed internazionale nonchè a perdite economiche consi-stenti per il Consorzio Sofie e, di conseguenza, per le casse provinciali.
Probabilmente all’interno delle società partecipate dalla Provincia è stato assunto, spesso per nomina politica, purtroppo personale non altamente qualificato. Occorre pertanto rive-dere i criteri di nomina dei vari dirigenti preposti alla direzione delle predette società e vi-gilare maggiormente sul loro operato.
Un’ultima riflessione preme fare.
Una delle prime applicazioni del progetto Sofie dovrebbe essere il nuovo collegio ex Mayer in corso Buonarroti a Trento. Un edificio di 5 piani e 11.220 metri cubi di volume progettato interamente con struttura portante a pannelli X–lam ad altissima prestazione energetica e certificato LEED (parametri per l’edilizia sostenibile). L’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva è stato affidato al CNR–IVALSA.
Come procederà l’iter di realizzazione dell’ex collegio avuto riguardo a quanto visto sinora?
Tutto ciò premesso,
si interroga
la Giunta per sapere :
1) come mai non ci si è accorti all’incompatibilità della certificazione Pcef con il proget-to di Casa Sofie e con il protocollo Leed di tale in tutti questi anni di progetti e stu-di;
2) quali provvedimenti idonei sarà opportuno prendere in considerazione per far fronte al problema di cui al punto 1);
3) qualora sia possibile quantificarle, a quanto ammontano le perdite economiche per l’incompatibilità di cui al punto 1);
4) quanto tempo si prevede che sia necessario per ottenere la nuova certificazione;
5) come è stato possibile commettere il grave errore di non presentare la certificazione antimafia per il famoso appalto in Abruzzo;
6) se non sia opportuno modificare la amministrazione e la vigilanza delle società par-tecipate per rendere più efficienti tali società;
7) come procederà la realizzazione dell’ex collegio Mayer in Corso Buonarroti a Trento?
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
09.07.2009 - Aumento dei costi per la gestione dei conti correnti delle banche
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 25 giugno 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Vertiginoso aumento dei costi per la gestione dei conti correnti delle casse rurali trentine
Ad avviso della Banca Centrale Europea le banche italiane sono le meno efficienti d’Europa ed i costi per i clienti non sono solo altissimi, ma, altresì, in costante aumento.
Gli istituti bancari italiani, infatti, continuamente apportano rincari, ritocchi, nuove voci di costo sui contratti con i loro clienti.
Da tale situazione svantaggiosa per gli utenti non è certamente immune la realtà delle Casse rurali della Provincia.
Per quanto concerne le Casse rurali trentine, ad esempio, si registrano in questo periodo aumenti anche del 50% sui costi di gestione del conto corrente (contratto in forza del quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso) che vanno ad incidere pesantemente sui bilanci dei soggetti più deboli economicamente come ad esempio i pensionati.
A tal proposito si segnalano, come esempio, i seguenti dati in ordine al Conto Cross presso la Cassa Rurale di Olle – Samone – Scurelle Cross :
il costo per la tenuta del conto corrente da 4 euro al mese è stato portato a 6 euro al mese, di talchè l’aumento annuo è di 24 euro (da 48 euro si è passati a 72 euro annui).
Gli incrementi dei predetti costi paiono sproporzionati (+ 50 %) ed è del tutto irragionevole l’assenza di una soluzione di continuità nella costante lievitazione delle spese in parola.
e sono in contrasto con i seguenti “valori” portati innanzi dalla Federazione Trentina della Cooperazione che dovrebbero informare l’attività delle Casse rurali trentine:
• “ supporto costante alle famiglie, con disponibilità a rimodulare le condizioni economiche dei servizi in presenza di particolari esigenze;
• condizioni economiche in linea, o migliorative, rispetto alle più vantaggiose offerte espresse dal mercato bancario;”.
Vi è un crescente malcontento e sfiducia dei cittadini nei confronti del sistema bancario che coinvolge purtroppo anche le Casse rurali trentine anche perché i clienti non vengono in alcun modo edotti in ordine alle cause dell’aumento dei costi bancari.
Nell’erogare i propri servizi le Casse rurali dovrebbero avere sempre come riferimento guida l’art. 2 dello Statuto della Banca di Credito Cooperativo che recita:
“ La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. E’ altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico – finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci.
Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira (ai principi dell’insegnamento sociale e cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera”.
Non pare che i gravosi aumenti dettati dalle Casse rurali siano in sintonia con il tenore e lo spirito del predetto articolo 2.
Occorre a tal riguardo che le istituzioni locali vigilino ed intervengano al fine di salvaguardare i tessuti della società economicamente più deboli da vere e proprie vessazioni arbitrarie e assolutamente non giustificate da parte delle banche del credito cooperativo locale.
Tutto ciò premesso,
si interroga
la Giunta per sapere se
1. sia a conoscenza della situazione descritta;
2. se non sia il caso di:
• monitorare il vertiginoso aumento dei costi a carico dei clienti delle Casse rurali trentine;
• intervenire per una politica che salvaguardi maggiormente i clienti delle Casse rurali trentine in particolare i soggetti più deboli economicamente.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
04.06.2009 - question time contro speculazioni edilizie
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 4 giugno 2009
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
(art. 155 del Regolamento interno del Consiglio)
In forza della variante numero sette al piano regolatore del Comune di Nago – Torbole, la famosa “Villa di Tempesta”, ex casa cantoniera di Torbole, cambiando agevolmente destinazione d’uso, potrebbe diventare una struttura alberghiera. Si rammenta che il predetto comune, in fase diacronica, aveva avanzato inutilmente molte istanze affinchè gli fosse assegnato il summenzionato compendio immobiliare per farne un centro culturale, ma la Patrimonio del Trentino s.p.a. aveva preferito alienarlo ad un privato ed ad un prezzo irrisorio se paragonato al borsino dei prezzi medi per metro quadro relativo agli immobili della zona di Torbole. Onde evitare che beni di proprietà della Provincia di rilievo storico, culturale o paesaggistico, possano diventare oggetto di speculazioni edilizie, si chiede alla Giunta se non sia il caso, nel procedere all’alienazione degli stessi compendi immobiliari - oltre a rispettare i principi di economicità ed efficacia che informano l’attività amministrativa - che la Provincia assoggetti tali immobili ad un vincolo di tutela immodificabile per un congruo numero di anni o comunque ponga in essere i provvedimenti più opportuni per ovviare al ripetersi di situazioni come quella descritta.
Cons. Prof. Bruno Firmani
15.05.2009 - Question time sulla sicurezza pubblica dei comuni trentini
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 14 maggio 2009
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
(art. 155 del Regolamento interno del Consiglio)
In questi giorni il Questore di Trento ha denunciato la drammatica ed impressionante scarsità di risorse economiche destinate a garantire la sicurezza del territorio. Ciò premesso, si rammenta che per mezzo della legge n. 125 di data 24 luglio 2008 - che ha convertito il d.l. n. 92/2008, il cosiddetto “pacchetto sicurezza”- viene conferito maggior rilievo alle funzioni relative all’ordine e alla sicurezza pubblica di competenza del sindaco, attribuendo a quest’ultimo la possibilità di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano non solo l’incolumità pubblica, ma altresì la sicurezza urbana. Inoltre, la legge in parola rafforza la collaborazione tra Polizia municipale e Polizia statale per assicurare un maggior raccordo nell’attività investigativa.
Alla luce di quanto rappresentato, in attesa che lo Stato eroghi le risorse finanziarie per raggiungere gli obiettivi sottesi alla legge de qua, si chiede alla Giunta se non sia il caso di destinare provvisoriamente dei fondi a comuni della Provincia, affinché i loro sindaci, in forza e nei limiti dei poteri conferiti dalla legge n. 125/2008, forniscano i mezzi economici necessari alla Polizia statale per sopperire alla scarsità di risorse innanzi menzionata.
Cons. Prof. Bruno Firmani
15.05.2009 - Deflussi minimi vitali e risorse idroelettriche
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Trento, 14 maggio 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: DEFLUSSI MINIMI VITALI E RISORSE IDROELETTRICHE
La Provincia Autonoma di Trento ha mostrato grande sensibilità ambientale nell’individuare dei deflussi minimi per i corsi d’acqua e a valle delle captazioni idriche, al fine di garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche dei corpi idrici, quelle chimico–fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.
In forza della delibera n. 145 del 30 gennaio 2009 la Giunta provinciale ha confermato le modalità di rilascio del deflusso minimo vitale delle opere di presa delle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in deroga ai criteri approvati con deliberazione n. 1554 del 20.07.07.
Invero, con la predetta delibera i concessionari degli impianti idroelettrici trentini sono costretti ad incrementare notevolmente (a volte più che a raddoppiare) i rilasci d’acqua, con una dispersione idrica che a volte sembra ingiustificata. Ad esempio nell’asta del fiume Sarca, il flusso minimo passa da 1600 a 4156 litri al secondo nel periodo di massimo rilascio. E’ difficile pensare ad un tale deflusso come ad un qualcosa di minimo.
Per quanto concerne, invece, l’impatto ambientale, giova rammentare che una minore produzione di energia idroelettrica è intimamente connessa ad una maggiore generazione di energia termoelettrica. Produzione di energia termoelettrica che determina un aumento delle emissioni di CO2. Infatti, per produrre un KWh, i più efficienti impianti a gas a ciclo combinato di ultima generazione emettono circa 400 grammi di anidride carbonica, mentre quelli ad olio combustibile ne generano addirittura 700 grammi. Con la produzione di energia idroelettrica non vi è alcuna emissione di CO2.
Avuto riguardo a quanto testè detto, è di palmare evidenza come vi siano effetti negativi, eziologicamente derivanti dal nuovo regime sui deflussi minimi vitali, che vanno fatalmente a ripercuotersi sull’economia del Trentino, in particolare, e, del Paese, in generale. Tutto questo senza prendere in considerazione il danno economico, probabilmente bilanciato, almeno in parte, da un immaginabile incremento, o non decremento, del turismo.
Alla luce di tutto quanto argomentato, pare molto opportuno, specialmente per i corsi d’acqua più consistenti, rivedere il regime normativo provinciale dei deflussi minimi vitali, rimodulandolo in base alle loro reali esigenze ed in modo tale che, convogliando nella produzione di energia tutta la portata disponibile con esclusione della nuova determinazione del giusto rilascio, si possa arrivare ad una piena valorizzazione della risorsa idrica e, auspicabilmente, anche ad una diminuizione delle tariffe elettriche delle famiglie trentine.
Tutto ciò premesso,
si interroga
la Giunta per sapere:
• quali siano i provvedimenti atti a far fronte alla perdita economica legata alla riduzione della produzione di energia idroelettrica conseguente all’aumento del deflusso minimo vitale;
• se sia possibile rivedere il nuovo regime dei deflussi minimi vitali sia per le considerazioni innanzi esposte, sia in quanto la Provincia di Trento è l’unica in Italia ad avere raddoppiato i deflussi minimi vitali;
• se non intenda produrre una valutazione comparativa delle norme in materia di deflussi minimi vitali con riferimento alle regioni dell’arco alpino e ai paesi confinanti, in particolare Svizzera ed Austria.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
Consigliere Dott. Renzo Anderle
28.04.2009 - Biodigestore di Lasino
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 28 aprile 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Biodigestore di Lasino
Nel consiglio comunale di Lasino (composto da 14 consiglieri più il sindaco) hanno rassegnato le proprie dimissioni ben otto consiglieri comunali, precipuamente 3 di maggioranza e 5 di minoranza. Ne discende che la metà più uno dell’intero consiglio comunale si è dimessa.
In tale situazione di emergenza occorre fare riferimento all’art. 12 comma 5 del T.U. sull’ordinamento dei comuni, il quale dispone che “il consiglio deve procedere alla relativa surroga entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti di cui all’art. 83 co. 1 lettera b) n. 5”.
In forza dell’art. 83 co. 1 lettera b) n. 5, testè indicato, è previsto lo scioglimento del consiglio comunale nel caso di dimissioni della metà più uno dei consiglieri formulate entro venti giorni e comunque entro la data in cui è effettuata la convocazione della seduta destinata alla surroga del primo dei dimissionari.
Nel consiglio comunale di Lasino, invece, pare si stia dando luogo al processo di surroghe dei consiglieri dimissionari ex art. 12 del co. 5 del T.U. sull’ordinamento dei comuni, aggirando, in tal modo, la clausola sussidiaria prevista dal predetto art. 83 co. 1 lettera b n. 5.
Seguendo questa procedura, però, il disposto normativo in questione, di fatto, non verrebbe mai applicato, resterebbe quasi sempre “lettera morta”, tamquam non esset, potendolo facilmente aggirare con il procedimento delle surroghe dei consiglieri.
Giova sottolineare, nuovamente, che nel caso di specie la metà più uno dei consiglieri hanno rassegnato le dimissioni. E’ di palmare evidenza, pertanto, come il caso del consiglio comunale di Lasino concretizzi gli estremi dell’art. 83 co. 1 lettera b) n. 5.
Alla luce di quanto detto il consiglio comunale di Lasino dovrebbe, pertanto, essere sciolto ai sensi dell’art. 83 co. 1 lettera b) n. 5 T. U. dell’ordinamento dei comuni.
Si chiede, quindi, al Presidente della Giunta se non sia il caso di emanare urgentemente, conformemente a quanto disposto in analoghi casi precedenti, il decreto di scioglimento del consiglio comunale de quo, su conforme deliberazione della Giunta, ai sensi dell’art. 83 co. 1 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L “Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige”.
Occorre rammentare, infine, che la situazione critica in cui versa il consiglio comunale di Lasino è stata generata dalla decisione di localizzare sulla collina di Predera (sita tra Lasino e Calavino) un biodigestore per lo smaltimento dei rifiuti del Trentino sud-occidentale (Comprensorio delle Giudicarie, dell’Alto Garda e Ledro e della Valle dei Laghi).
Il biodigestore dovrebbe trattare rifiuto organico e verde al fine di produrre energia elettrica e termica nonché compost. La scelta del sito per il biodigestore non pare opportuna a molti cittadini ed amministratori segnatamente per due ordini di motivi:
1. le abitazioni di Calavino disterebbero dal biodigetore solo 600 metri, pertanto, gli abitanti della predetta zona potrebbero essere inondati da odori nauseabondi e da agenti inquinanti generati dal biodigestore.
2. si intensificherebbe il traffico di mezzi pesanti nella zona.
La costruzione del biodigestore nella zona di Predera, dunque, andrebbe, fatalmente, ad incidere in modo negativo su:
• agricoltura;
• ambiente;
• turismo;
• traffico.
Alla luce di quanto visto, si ritiene che debba essere effettuata una accurata ricognizione dei vari siti possibili, individuando quelli idonei in base a criteri generali e condivisi.
Da ultimo, al fine di evitare che sorgano nuovi casi quali quello di Campiello di Levico, è indispensabile che la progettazione e la realizzazione dell’opera, siano effettuate da professionisti dotati di lunga esperienza nel settore e che il saldo del pagamento dell’opera sia vincolato ai risultati ottenuti ed al reale abbattimento delle emissioni.
Tutto ciò premesso,
si interroga
1. il Presidente della Giunta per sapere se non sia il caso di emanare, urgentemente, il decreto di scioglimento del consiglio comunale de quo, su conforme deliberazione della Giunta, ai sensi dell’art. 83 co. 1 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L “Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige”;
2. la Giunta per sapere se non sia il caso di:
• sospendere la procedura di individuazione del sito del biodigestore di Predera;
• istituire una commissione di studio che individui il sito più idoneo in base a criteri generali e condivisi;
• vincolare il saldo del pagamento dell’opera ai risultati ottenuti nell’abbattimento delle emissioni.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
22.04.2009 - Contratto di noleggio stipulato dalla Pat con la Xerox
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 13 gennaio 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto:
Contratto di noleggio stipulato dalla PAT con la Xerox Italia
Il Servizio di edilizia pubblica e logistica della Provincia ha autorizzato un contratto di noleggio, stipulato con la Xerox Italia, avente ad oggetto le apparecchiature del centro di duplicazione, verso un canone annuo di 340 mila e 800 euro più IVA.
La pubblica amministrazione è tenuta al rispetto delle norme che tutelano la concorrenza, anche di fonte comunitaria, imponendo la trasparenza, la pubblicità ed il divieto di discriminazione nella scelta del contraente.
Stante la rilevanza economica del canone de quo, in applicazione dei principi testè menzionati, che governano l’azione amministrativa, sarebbe opportuno diffondere i dati inerenti a tutto il procedimento di evidenza pubblica sfociato nella stipulazione del contratto con la Xerox:
- deliberazione a contrarre,
- modalità di scelta del contraente,
- aggiudicazione,
- stipulazione del contratto ed approvazione dello stesso da parte del competente organo amministrativo (Servizio di edilizia pubblica e logistica della Provincia).
Tutto ciò premesso,
si interroga
il Presidente della Giunta provinciale, al fine di sapere se si siano rispettati i principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, per avere contezza:
- di tutto il procedimento ad evidenza pubblica inerente al contratto di noleggio emarginato.
- dell’importo della spesa sostenuta gli scorsi anni dalla Provincia per il medesimo servizio.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
22.04.2009 - Acquisto dell'ex casa cantoniera di Torbole "Villa Tempesta"
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 10 febbraio 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto:
Acquisto della ex casa cantoniera di Torbole“Villa Tempesta”
Nel corso degli anni il comune di Nago Torbole aveva avanzato una pletora di istanze volte a chiedere alla Provincia l’assegnazione dell’ex casa cantoniera di Torbole “Villa Tempesta”, al fine di farne un centro culurale – informativo.
Il Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino s.p.a., respingendo le richieste del comune di Nago- Torbole, aveva messo all’asta l’ex casa cantoniera di Torbole, con lo scopo di ricavare risorse economiche per le casse della Provincia
Nel settembre 2008 il predetto immobile veniva aggiudicato a seguito di un’offerta di due milioni e cinquecentodiecimila euro.
Tale compendio immobiliare è costituito da una villa di 500 mq e da un parco di 2600 mq. Ne consegue che la villa in parola è stata assegnata ad un prezzo irrisorio se rapportato al borsino dei prezzi medi per metro quadro relativo agli immobili della zona di Torbole.
Al fine di sapere se i principi di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa della Provincia siano stati rispettati, pare opportuno pubblicare l’intero iter procedimentale inerente all’acquisto della villa de qua.
Occorre che vengano resi noti i dati relativi alle perizie di stima dell’immobile, le modalità con cui si è svolta l’asta, i concorrenti che vi hanno partecipato e le offerte avanzate.
Infine pare necessario informare i cittadini sulla destinazione economica che a tale compendio immobiliare il nuovo proprietario assegnerà.
Tutto ciò premesso,
si interroga
il Presidente della Giunta provinciale, al fine di conoscere:
1) le perizie di stima dell’ex casa cantoniera di Torbole;
2) l’intero procedimento ad evidenza pubblica, avente ad oggetto l’alienazione dell’ex casa cantoniera di Torbole, terminato con l’acquisto del sig. Lazzara Gianpietro.
3) la nuova destinazione economica assegnata all’ex casa cantoniera di Torbole
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
22.04.2009 - Istituzione di un Collegio di merito presso l'Università di Trento
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 09 aprile 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Istituzione del collegio di merito dell’Università degli Studi di Trento
In alcune delle più celebri città universitarie italiane sussistono collegi di merito che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento di \"Ente di Alta Qualificazione Culturale\".
Si tratta di strutture che accolgono gli studenti più bravi, selezionati in base al merito e a concorsi pubblici.
I collegi costituiscono degli ambienti volti ad arricchire e premiare il talento degli studenti universitari, grazie ad un’atmosfera piena di stimoli intellettuali che ampliano ed approfondiscono la preparazione di base dei discenti per mezzo di corsi complementari rispetto a quelli dei vari corsi universitari ed alla costante interazione con i docenti universitari.
Ciò posto, considerato che l’Università degli Studi di Trento è ormai entrata a pieno titolo nell’eccellenza dell’Università italiana, pare opportuno che anche nella città di Trento venga istituito un collegio di merito.
Tale collegio, pertanto, sarebbe deputato ad accogliere gli studenti particolarmente meritevoli iscritti all’Università di Trento, selezionati in base ad un rigoroso concorso meritocratico (curricula studiorum) e pubblico per esami (articolato in varie prove) tenuto annualmente. Il mantenimento del posto per gli anni successivi dovrebbe essere sottoposto a conferma annuale, secondo criteri di valutazione disciplinati dal regolamento del collegio.
Il collegio offrirebbe una formazione d’eccellenza all’interno dell’Università degli Studi di Trento, a studenti di varia provenienza dotati e motivati, integrando i percorsi curriculari delle varie facoltà con itinerari avanzati di carattere interdisciplinare.
Nella struttura in parola gli studenti potrebbero usufruire (anche gratuitamente o semigratuitamente in base alla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza) non solo del vitto e dell’alloggio ma di una serie di strutture e servizi:
• biblioteca, emeroteca, videoteca, aule studio, aule didattiche, sala computer, aula magna, palestra, nonché aule ricreative.
Agli utenti del Collegio verrebbero forniti altresì i seguenti servizi:
• formazione parallela ed integrativa a quella universitaria con insegnamenti extracurriculari rispetto a quelli ufficiali;
• seminari, incontri e momenti di riflessione di carattere scientifico, letterario, storico, musicale ed artistico;
• workshop con soggetti pubblici e privati.
Pertanto, gli studenti più bravi, inseriti nell’ambiente di studio de quo, colmo di stimoli ed interazioni, potranno coltivare, arricchire e far crescere il proprio talento. In tal modo viene assicurata una preparazione completa ed altamente qualificata dello studente.
La sede del Collegio di merito dell’Università degli Studi di Trento potrebbe essere individuata nell’ex collegio Mayer, sito in corso Buonarroti, a Trento, per due ordini di motivi:
• in questo periodo si sta riedificando l’ex collegio Mayer che avrebbe lo spazio sufficiente per accogliere la struttura in parola (il progetto prevede 130 posti letto, aule studio, sala congressi, palestra, sale internet).
• l’ex collegio Mayer è di proprietà dell’ Università degli Studi di Trento.
Un collegio di merito, che crea passione e motivazione per il “sapere”, arricchirebbe sensibilmente la vita culturale e scientifica dell’Università trentina.
L’istituzione di un collegio di merito nella città di Trento, dotato di una sua autonomia amministrativa, rivestirebbe di ancora più prestigio l’Università della città, costituendo una importante pubblicità per il trentino ed, al contempo, un rilevante richiamo per gli studenti di tutto il mondo.
Tutto ciò premesso,
si interroga
la Giunta, stante la rilevante posizione che ha assunto l’Università di Trento in ambito nazionale ed internazionale, per sapere se:
• non sia il caso di istituire un collegio di merito per gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trento;
• nel caso vi sia un positivo riscontro al punto precedente, la sede deputata ad ospitare il collegio di merito dell’Università di Trento possa essere individuata nell’ex collegio Mayer, in corso Buonarroti, a Trento.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
21.04.2009 - Razionalizzazione del sistema delle comunicazioni nell'amministrazione
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 13 gennaio 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto:
Delibera n. 2727 di data 24 ottobre 2008: “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 8 co. 1. legge provinciale 21 dicembre 2007 n. 23, finalizzate al contenimento dei costi dell’amministrazione provinciale nella dotazione e nell’uso della posta elettronica e della telefonia fissa e mobile”
Mediante la delibera in oggetto, la Giunta Provinciale, al fine di contenere notevolmente i costi per gli acquisti di carta e le spese postali, nonché, al contempo, di velocizzare le attività operative e gestionali delle strutture provinciali, riteneva opportuno che tutte le comunicazioni interne all’amministrazione provinciale avvenissero tramite posta elettronica.
Nonostante la suddetta delibera, allo stato attuale, la maggior parte dei documenti destinata ai Consiglieri Provinciali viene inoltrata, da parte degli organi della Giunta, tramite gli usi tradizionali della posta o della consegna a mano, con significative spese a carico dell’amministrazione provinciale.
Tutto ciò premesso,
si interroga
il Presidente della Giunta provinciale per sapere se sia dato corso alla delibera de qua, ed in caso di riscontro positivo, quale sia l’attuale stato di razionalizzazione delle comunicazioni in parola.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consi
21.04.2009 - Piattaforma mobile per i Vigili del fuoco volontari di Lavis
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 9 febbraio 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Piattaforma mobile per i Vigili del fuoco volontari di Lavis
Il Comune di Lavis, con deliberazione consiliare n. 6 di data 22/01/2009, ha approvato il bilancio di previsione per il 2009 dei Vigili del fuoco volontari di Lavis che, tra le spese straordinarie, annovera l’acquisto di una piattaforma mobile dell’elevato costo di 150.000 euro.
La Provincia concorre attivamente a tale spesa, stanziando la considerevole cifra di 85.000 euro. Tale significativo esborso economico va a concorrere all’acquisto di un’attrezzatura che, alle luce delle considerazioni che tosto si vanno a svolgere, non pare opportuno.
1. Una piattaforma mobile è già in dotazione al Corpo dei Vigili del Fuoco di Trento, ed è scarsamente utilizzata (pare con una media di un solo impiego all’anno).
2. Sono appena cinque i minuti di percorrenza Trento – Lavis in guida di soccorso per i predetti pompieri di Trento, pertanto laddove ce ne fosse bisogno l’attrezzatura in parola sarebbe trasportata celermente.
Avuto riguardo a quanto detto
si interroga
l’Assessore competente, al fine di sapere:
se sia opportuno che la Provincia partecipi all’acquisto della piattaforma mobile per i Vigili del Fuoco di Lavis considerato, da un lato, l’alto costo dell’attrezzatura e, dall’altro, la probabile superfluità della stessa piattoforma.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
21.04.2009 - Bonus ai disabili unici componenti di nuclei familiari
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 25 febbraio 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto:
Bonus ai disabili unici componenti di nuclei familiari
Con il Decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2, del 28 gennaio 2009, il Governo ha introdotto il “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza”.
Per mezzo del predetto provvedimento viene erogato un contributo di 1.000 euro per i nuclei familiari con reddito complessivo non superiore a 35mila euro e nei quali sia presente un componente portatore di handicap.
Purtroppo, il testo del decreto de quo, per quanto concerne i soggetti beneficiari del bonus, si è rivelato di infelice formulazione: non era chiaro quali fossero i soggetti disabili a poterne usufruire.
Nel tentativo di lumeggiare la questione, al fine di dirimere ogni dubbio, l’Agenzia dell’Entrate ha emanato la circolare n. 2/E del 3 febbraio 2009.
Tale provvedimento precisa che:
“ Il riferimento generico ai componenti del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio, o un altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell’art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12 del Tuir”.
Dall’operazione ermeneutica effettuata dall’Agenzia delle Entrate si evince che tra i beneficiari del bonus non rientra il richiedente disabile.
Ne deriva, paradossalmente, che il soggetto portatore di handicap che vive da solo (unico componente del nucleo familiare) non può usufruire del bonus.
In ragione della semplice circostanza di essere unici componenti del proprio nucleo familiare moltissimi portatori di handicap non possono avvalersi del contributo in oggetto.
E’ impossibile ravvisare la ratio dell’esclusione sottesa al provvedimento in questione, il quale si palesa foriero di ingiustificate discriminazioni.
Il decreto inspiegabilmente non va a beneficiare la sfera patrimoniale di molti disabili, che, proprio perché vivono da soli, a maggior ragione avrebbero bisogno di aiuti economici.
Pare opportuno, pertanto, un intervento della Giunta provinciale atto a colmare la grave lacuna creata dal Governo centrale, per dare un concreto sostegno ai predetti soggetti ingiustamente discriminati.
Tutto ciò premesso,
si interroga
il Presidente della Giunta provinciale, al fine di sapere:
se non sia opportuno erogare dei contributi economici, simili al bonus straordinario previsto dal Governo con il d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2, del 28 gennaio 2009, in favore dei disabili unici componenti di nucleo familiare, in modo da cancellare la grave sperequazione innanzi esposta.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
21.04.2009 - Progetti di sostegno per i disabili
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 25 febbraio 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto:
Attuazione della mozione n. 590 della XIII Legislatura
Con la mozione n. 590 della scorsa Legislatura, il Consiglio provinciale aveva impegnato la Giunta a: “prevedere, per le persone non autosufficienti e per i grandi invalidi, che per necessità o per scelta vivono o decidono di vivere la loro vita da soli, specifici progetti individuali e personalizzati di sostegno, all’interno dell’organizzazione del welfare provinciale riformato con la legge 13 del 27 luglio 2007, che diano loro la possibilità di vivere o continuare a vivere dignitosamente e in autonomia la propria vita, indipendentemente dall’età, anche al fine di evitare gli inutili, costosi e dolorosi ricoveri in strutture protette o in case di riposo, anche mediante l’assegnazione di alloggi pubblici sbarrierati dover poter vivere autonomamente”.
Ciò posto,
si interroga
il Presidente della Giunta al fine di sapere:
• se si sia dato corso agli specifici progetti di sostegno per le persone non autosufficienti e per i grandi invalidi;
• in caso di riscontro positivo al precedente quesito, quali siano i progetti già in atto;
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
21.04.2009 - Contributi per gli impianti sportivi e per le società sportive
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 25 febbraio 2009
Egregio Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Contributi della Provincia per realizzazione di impianti sportivi nell’Alta Valle di Non e risorse economiche per le società sportive.
Nell’Alta Valle di Non, nonostante vi sia una sola società calcistica, l’“Associazione Calcio Alta A-naunia”, e più campi da calcio dislocati nei vari paesi della valle, si registra la costruzione di nuovi terreni di gioco, con un conseguente significativo esborso economico da parte della Provincia.
A tal proposito si segnalano, ex alteris, le seguenti opere:
A Ronzone, comune di 395 abitanti e dotato già un campo da calcio regolamentare, si sta realizzando un centro acquatico ed un campo da calcio (con un contributo provinciale che ammonta ad € 4.000.000,00).
A Romeno la Provincia ha previsto un contributo di € 2.400.00,00 per la realizzazione di un centro sportivo, comprensivo di campo da calcio. Anche in questo comune vi è già un terreno da calcio regolamentare.
I campi da calcio esistenti (a Cavareno, a Ronzone a Romeno) sono attualmente più che sufficienti a coprire le esigenze dell’Associazione Calcio Alta Anaunia. Non si vede, pertanto, l’esigenza di costruire nuovi impianti (con una ingente spesa da parte della Provincia), impianti che sembrano non necessari nonché altamente costosi per le casse provinciali.
Forse sarebbe preferibile erogare qualche contributo aggiuntivo alle società sportive di tutta la Provincia, a sostegno del loro impegno sia ad educare i giovani al sacrificio, allo spirito di squadra ed all’amicizia che ad infondere nei ragazzi i principi di lealtà, di solidarietà, di convi-venza civile e di correttezza, piuttosto che destinare risorse economiche verso l’edificazione di strutture che potrebbero rivelarsi ampiamente sotto utilizzate.
Lo sport viene diffuso, insegnato e portato avanti da tanti dirigenti, allenatori e volontari delle piccole società sportive locali, che si prestano lodevolmente a svolgere questa funzione dal valore altamente sociale e sanitario, senza ricevere in cambio alcun compenso.
Anzi, spesso proprio queste persone, che dedicano il loro tempo all’educazione sportiva dei ragazzi, sono costretti ad impegnarsi economicamente per fare fronte alle molte spese che oberano le associazioni sportive.
Tutto ciò premesso,
si interroga
l’Assessore competente, al fine di conoscere:
• la ratio sottesa ai contributi economici della Provincia per la realizzazione degli impianti sportivi nell’Alta Valle di Non;
• se siano stati rispettati i principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa nelle predette opere pubbliche;
• se non sia il caso di destinare maggiori contributi alle associazioni sportive della Provincia piuttosto che investire nella costruzione di impianti sportivi nuovi e dalla dubbia utilità.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
21.04.2009 - QUESTION TIME SU DISTRIBUTORI DI METANO E GPL
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 18 febbraio 2009
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
(art. 155 del Regolamento interno del Consiglio)
La Provincia nel corso degli ultimi anni si è impegnata fortemente nell’incentivare l’uso di autoveicoli a basso impatto ambientale. Tra le iniziative più significative poste in essere, spiccano su tutte, l’erogazione di contributi per l’installazione, a bordo dei veicoli, di impianti a Gpl e a metano, e l’agevolazione (fino al 70 % della spesa da sostenere) per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano. Sono moltissimi gli automobilisti che ora dispongono di un autoveicolo a gas, e sta crescendo, altresì, il numero degli acquirenti di automobili a metano. Tuttavia, a fronte, del sempre maggiore numero di persone che dispongono di un veicolo a basso impatto ambientale, sul territorio provinciale vi è, tuttora, una scarsa presenza di impianti di distribuzione di gpl e, soprattutto, di metano. Occorre, poi, sottolineare che la quasi totalità delle predette stazioni di rifornimento non è in funzione sia il sabato che la domenica, con conseguenti problemi di rifornimento per gli automobilisti durante tutto il fine settimana. Avuto riguardo a quanto detto, si interroga la Giunta per sapere se non ritenga opportuno adottare i provvedimenti più idonei al fine di agevolare il rifornimento per i possessori di autoveicoli con impianti a metano e a gpl.
Cons. Prof. Bruno Firmani
21.04.2009 - Realizzazione di una corsia di accelerazione ingresso s.p. 235
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 06 aprile 2009
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
Interrogazione a risposta scritta n.
Oggetto: Realizzazione di una corsia di accelerazione all’ingresso sito in località Rupe di Mezzolombardo della S.P. n. 235
L’ingresso alla nuova Strada Provinciale n. 235 Trento Nord – Rocchetta, sito dopo lo svincolo in località Rupe di Mezzolombardo (provenendo da Mezzolombardo in direzione di Trento), collocato pericolosamente a ridosso di una curva della predetta arteria stradale, non ha, irragionevolmente, alcuna corsia di accelerazione.
Occorre stigmatizzare che, così come segnalato da molti automobilisti, il tratto stradale in parola, in ragione dell’assenza di una corsia di accelerazione, ha un elevatissimo grado di pericolosità.
Tutto ciò premesso,
si interroga
la Giunta per sapere se non ritenga opportuno intervenire urgentemente, realizzando al summenzionato ingresso della S.P. n. 235 una corsia di accelerazione, al fine di ridurre considerevolmente il rischio di incidenti.
Ai sensi dell’art. 151 co. 3 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento si richiede risposta scritta.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
21.04.2009 - QUESTION TIME SU AUTOTRASPORTATORI
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
Trento, 09 aprile 2009
Egr. dott.
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale di Trento
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
(art. 155 del Regolamento interno del Consiglio)
In questi giorni è stata divulgata la notizia che alcune ditte di autotrasporto, con il pretesto della crisi economica, usufruendo degli ammortizzatori sociali, mettono in mobilità o in cassa integrazione i propri autisti per poi assumere all’estero lavoratori stranieri a basso costo. Al fine di inibire e combattere tale deplorevole prassi, si interroga la Giunta per sapere se non sia il caso di erogare i contributi anti crisi, previsti dalla finanziaria appena approvata, solamente alle aziende trentine che assumono i propri dipendenti esclusivamente per mezzo di contratti stipulati in Italia, o, comunque, di predisporre i provvedimenti più opportuni per ovviare alla situazione summenzionata.