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Archivio dei disegni di legge in Regione

22.04.2009 - DECURTAZIONE DELLE INDENNITA\' E DEI VITALIZI DEI CONSIGLIERI


CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL
XIV Legislatura - Anno 2009 Disegni di legge e relazioni

N. 3


D I S E G N O D I L E G G E



MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 1995, N. 2 “INTERVENTI IN MATERIA DI INDENNITÀ E PREVIDENZA AI CONSIGLIERI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE”, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2004, N. 4, A SUA VOLTA MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2008, N. 4







PRESENTATO
DAL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMANI
IN DATA 17 FEBBRAIO 2009


RELAZIONE

Nell’attuale periodo di grave crisi economica, suscita forti perplessità nell’opinione pubblica osservare come gli aumenti delle indennità dei Consiglieri provinciali siano automatici, vincolati all’indice ISTAT e non agli aumenti retributivi dei lavoratori dipendenti.
I Consiglieri regionali, infatti, percepiscono delle considerevoli indennità - oggetto di continui aumenti - se paragonate ai redditi medi dei lavoratori dipendenti.
Alcuni Consiglieri, poi, laddove vadano a ricoprire cariche nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, percepiscono, oltre ai già lauti emolumenti testé citati, anche delle indennità di funzione che vanno dal 12,5 per cento al 50 per cento delle indennità previste per i Consiglieri regionali.
È di palmare evidenza come le predette indennità siano del tutto ingiustificate rispetto al carico di lavoro dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Gli emolumenti de quibus, per ovvie ragioni, creano sconcerto ed indignazione nelle categorie più stressate dalla crisi economica e concorrono ad aumentare sempre di più la distanza tra i cittadini e la classe politica. Tale frattura risulta sempre più profonda e difficile da ricomporre.
In questa fase diacronica di grave crisi economica tutti i soggetti sono chiamati a sopportare dei sacrifici economici ed i politici non possono esimersi dal farlo. Anzi, essi sono tenuti a darne l’esempio, ponendo in essere una decurtazione dei costi della politica.
I cittadini pongono l’accento sulla moralità e sull’etica pubblica ed occorre concretizzare con i fatti le loro aspettative.
Su tali istanze dei cittadini si innesta la presente proposta di legge, tesa alla revisione del trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.
In primis si propone di eliminare le indennità aggiuntive previste per il Presidente, i Vicepresidenti e i Segretari questori di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 1995.
È opportuno, infine, porre in essere una soluzione di continuità all’aumento automatico delle indennità, prima previsto in armonia con gli scatti previsti per gli stipendi dei parlamentari, poi con l’agganciamento al parametro ISTAT.
Il disegno di legge in parola si propone di eliminare il predetto automatismo inerente all’aumento delle indennità, dando al Consiglio regionale la facoltà, con propria deliberazione, da assumersi una sola volta all’inizio della Legislatura, di determinare gli aumenti delle indennità.
Tale aumento viene vincolato a quello medio previsto per i dipendenti provinciali con funzioni non dirigenziali.
Per mezzo della presente razionalizzazione della materia inerente alle indennità la classe politica regionale da un lato trasmetterà più fiducia e credibilità ai cittadini e dall’altro contribuirà a creare un significativo risparmio per le casse regionali.

ARTICOLATO
In ordine ai singoli articoli del presente disegno di legge:
l’articolo 1 sostituisce l’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 e statuisce che:
 il Consiglio regionale ha la facoltà, con propria deliberazione, da assumersi con maggioranza assoluta una sola volta all’inizio della Legislatura, di determinare gli aumenti inerenti alle indennità e che tale aumento sia parametrato a quello medio previsto per i dipendenti provinciali con funzioni non dirigenziali. Per la Legislatura in corso, considerato che vi è stato già un aumento secondo il parametro ISTAT, non è prevista un’ulteriore rivalutazione delle indennità;
 che al Presidente, ai vice Presidenti e ai Segretari questori non sia corrisposta alcuna indennità aggiuntiva per l’esplicazione della loro funzione.

L’articolo 2 va ad abrogare il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 e successivamente modificato dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 4 e a modificare il comma 2 dell’articolo 4-ter della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 4.

In tal modo viene espunto dalla legge l’aumento automatico delle indennità riferito alla variazione ISTAT per l’assegno vitalizio e per il trattamento indennitario.

L’articolo 3 va a modificare il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 4.

Con tale modificazione viene eliminato l’agganciamento al parametro ISTAT inerente alla trasformazione delle contribuzioni effettuate dai Consiglieri, eletti per la prima volta nella XIII Legislatura e successivamente non rieletti, in rendita vitalizia.



Consigliere Prof. Bruno Firmani

DISEGNO DI LEGGE N. 3/XIV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 1995, N. 2 “INTERVENTI IN MATERIA DI INDENNITÀ E PREVIDENZA AI CONSIGLIERI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE”, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2004, N. 4, A SUA VOLTA MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2008, N. 4

Art. 1
(Indennità e diaria)


1. L’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, è sostituito dal seguente:
“Art. 2
(Indennità e diaria)
1. L’indennità di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la diaria di cui all’articolo 2 della medesima legge che spetta a tutti i Consiglieri indipendentemente dal luogo di residenza, come rivalutata fino al 31 gennaio 2009, può essere rivalutata con deliberazione del Consiglio regionale, da assumersi con maggioranza assoluta una sola volta all’inizio della Legislatura. Tale rivalutazione, rispetto alla Legislatura precedente, non può essere superiore alla media di quella ottenuta per i dipendenti provinciali con funzioni non dirigenziali.
2. Ai componenti dell’Ufficio di Presidenza non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva per l’esplicazione della loro funzione.”.


Art. 2
(Abrogazione della rivalutazione ISTAT per l’assegno vitalizio e per il trattamento indennitario)

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 e successivamente modificato dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, è abrogato.
2. Il comma 2 dell’articolo 4-ter della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:
“2. La misura del trattamento indennitario viene determinata sulla base delle contribuzioni di cui all’articolo 4, comma 6, come incrementate dai risultati ottenuti dallo specifico fondo.”.

Art. 3
(Abrogazione della rivalutazione ISTAT per la rendita vitalizia
del Consigliere eletto per la prima volta nella XIII Legislatura e successivamente non rieletto)

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:
“2. Il Consigliere eletto per la prima volta nella XIII Legislatura e successivamente non rieletto può optare al posto della restituzione della contribuzione, come incrementata dai risultati di gestione, per la trasformazione della stessa, in una rendita vitalizia a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.”.





Consigliere Prof. Bruno Firmani