DISEGNO DI LEGGE n.
Nuova legge sul difensore civico
INDICE
Art. 1 – Istituzione
Art. 2 – Compiti del difensore civico
Art. 3 – Soggetti nei cui confronti interviene il difensore civico
Art. 4 – Interventi
Art. 5 – Istanza al difensore civico
Art. 6 – Presenza di ricorsi giurisdizionali e amministrativi
Art. 7 – Procedimento innanzi al difensore civico
Art. 8 – Informazioni inerenti al procedimento
Art. 9 – Procedimento disciplinare
Art. 10 – Relazione del difensore civico
Art. 11 – Ricorso al difensore civico per l’accesso agli atti
Art. 12 – Compiti del difensore civico in materia ambientale
Art. 13 – Interventi in materia ambientale
Art. 14 – Compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza
Art. 15 – Funzione di tutela nei confronti dei portatori di handicap da parte del difensore civico
Art. 16 – Funzioni di tutela del diritto alla salute
Art. 17 – Requisiti per la nomina
Art. 18 – Procedimento di selezione dei candidati alla nomina a difensore civico
Art. 19 – Nomina del difensore civico
Art. 20 – Cause di incompatibilità
Art. 21 – Decadenza
Art. 22 – Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione
Art. 23 – Adempimenti del difensore civico
Art. 24 – Indennità e rimborso spese
Art. 25 – Regolamento
Art. 26 – Sedi periferiche
Art. 27 – Convenzioni
Art. 28 – Abrogazione
Art. 1
Istituzione
1. È istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale l\'ufficio del difensore civico, con il precipuo compito di garanzia e di tutela di ogni cittadino italiano, comunitario, extracomunitario, nonché di ogni soggetto apolide nei confronti della pubblica amministrazione e di assicurare e promuovere il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, in ossequio ai principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità.
2. Le funzioni, l\'organizzazione dell\'ufficio e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge in conformità ai principi in materia di difesa civica sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nonché espressi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d’Europa e dalle altre organizzazioni internazionali.
3. Al difensore civico sono assicurati i mezzi e le risorse finanziarie, professionali e strumentali per l’effettivo esercizio delle sue autonome prerogative.
Art. 2
Compiti del difensore civico
1. Il difensore civico espleta le sua attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza non essendo soggetto ad alcun controllo gerarchico e funzionale.
2. Il difensore civico concorre con le amministrazioni pubbliche al buon andamento, all’imparzialità, alla trasparenza e all’equità della pubblica amministrazione, garantendo la tempestività e la regolarità dei procedimenti amministrativi.
3. Il difensore civico garantisce la tutela non giurisdizionale di interessi e diritti, laddove non siano stati rispettati i principi di buona amministrazione, in riferimento a:
a) un atto, un fatto, un provvedimento, un comportamento dovuto che sia stato omesso o immotivatamente ritardato;
b) un atto, un fatto, un provvedimento che sia stato formato in modo irregolare o illegittimo;
c) alla violazione dei principi in materia di erogazione di servizi pubblici;
d) alla mancanza di risposta o rifiuti di informazione.
4. Ai fini di cui al secondo comma il difensore civico può, promuovere la conciliazione tra le parti, attraverso la formulazione di proposte tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni con l’intento di pervenire alla composizione stragiudiziale del contrasto sorto.
5. Il difensore civico segnala agli organi competenti eventuali ritardi, irregolarità, disfunzioni inerenti allo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio provinciale.
6. Il difensore civico assiste in particolare modo i soggetti che versano in condizione di particolare disagio sociale, economico, culturale, psichico e fisico, al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei confronti della pubblica amministrazione.
7. Il difensore civico interviene inoltre per assicurare l\'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui all’art. 3 ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 3
Soggetti nei cui confronti interviene il difensore civico
1. Il difensore civico interviene per la tutela di chiunque abbia un interesse diretto e per la tutela di interessi collettivi e diffusi, in ordine a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti da parte di uffici o servizi:
a) della Provincia,
b) degli enti e delle aziende provinciali,
c) delle società a partecipazione pubblica totale o parziale,
d) dei comuni;
e) delle comunità di valle;
f) degli enti, istituti, consorzi, agenzie, e aziende dipendenti sottoposti a vigilanza o a controllo provinciale;
g) dei gestori o concessionari di servizi pubblici provinciali e locali;
h) di altre pubbliche amministrazioni.
2. Il difensore civico, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi dello Stato, può intervenire, altresì, nei confronti degli uffici periferici statali, e dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali.
Art. 4
Interventi
1. Al fine di garantire i principi di buon andamento, di imparzialità, di trasparenza, di non discriminazione, di equità, che informano l’attività della pubblica amministrazione, il difensore civico interviene su istanza di singoli, di enti, di comitati, di gruppi, di associazioni e formazioni sociali, che si dolgono di lesioni ai propri diritti o interessi, cagionate da negligenza della pubblica amministrazione, in particolare se:
a) sia stato formato un atto illegittimo o irregolare;
b) sia stata svolta un’attività illegittima o irregolare;
c) sia stato omesso o ritardato un atto senza addurre alcuna motivazione;
d) vi sia stata mancanza di risposta ad un’istanza;
e) vi sia stato rifiuto di informazione ad un’istanza;
f) vi sia stata la violazione dei principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la tutela degli utenti.
2. In ogni caso in cui il difensore civico abbia in qualunque modo contezza che i principi di buona amministrazione non siano stati rispettati può intervenire anche d’ufficio.
Art. 5
Istanza al difensore civico
1. La presentazione di qualsiasi istanza al difensore civico non è soggetta ad alcuna formalità. L’istanza può essere presentata anche oralmente, in tal caso ne viene redatto verbale.
2. Il difensore civico laddove decida di archiviare l’istanza elevatagli deve darne adeguata motivazione.
Art. 6
Presenza di ricorsi giurisdizionali e amministrativi
1. La pendenza di procedimenti giurisdizionali o amministrativi non inibisce il diritto di formulare istanza al difensore civico.
2. Ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, l’istanza al difensore civico a tutela del diritto d’accesso sospende il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento.
Art. 7
Procedimento innanzi al Difensore civico
1. Il difensore civico, una volta ricevuta un’istanza effettua preliminarmente una valutazione sulla fondatezza del reclamo presentato. Valutata la fondatezza dell’istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d’ufficio, svolge gli approfondimenti necessari, in particolare:
a) sollecita le amministrazioni interessate a fornire ogni spiegazione, chiarimento o ad esibire i documenti;
b) consulta ogni atto o documento e ne estrae copia.
2. Il difensore civico può convocare e sentire il responsabile del procedimento amministrativo o ogni altro soggetto al fine di chiedere di procedere all’esame congiunto della pratica. Ogni soggetto convocato è obbligato a presentarsi.
3. Le amministrazioni interessate devono collaborare lealmente e con sollecitudine con il difensore civico. In caso di mancata collaborazione da parte di alcuni funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione, il difensore civico segnala la negligenza all’amministrazione di appartenenza per un eventuale procedimento disciplinare.
4. Fissa, ove occorra, un termine per la definizione del procedimento amministrativo.
5. L’amministrazione deve enunciare i motivi di fatto e di diritto ostativi all’accoglimento dei rilievi formulati dal difensore civico.
6. Laddove il difensore civico non si ritenga soddisfatto dei motivi addotti di cui al comma precedente o sia decorso il termine di cui al comma 4, è tenuto ad informare i competenti organi provinciali, comunali e statali.
7. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a prestare con correttezza, professionalità e tempestività leale collaborazione.
8. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d’ufficio.
9. Terminata l’istruttoria, il difensore civico, se non deve procedere all’archiviazione del procedimento perché ne ha rilevato la fondatezza può:
a) elevare rilievi e formulare raccomandazioni agli uffici della pubblica amministrazione;
b) accedere agli uffici ed adempiere personalmente agli adempimenti che si rendono necessari per l’adozione dell’atto dovuto;
c) ordinare agli uffici competenti di provvedere all’adozione dell’atto dovuto, fissando un termine; alla scadenza del termine, laddove non si sia ottemperato all’ordine del difensore civico o si sia ottemperato in modo inesatto, il difensore civico informa dell’inadempimento i competenti organi per un eventuale procedimento disciplinare;
d) può chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario ad acta;
e) in caso di contrasti tra le parti, si adopera per una risoluzione stragiudiziale della vertenza a lui sottoposta, promuovendo un accordo tra le parti.
f) può consigliare agli interessati il ricorso alla via giurisdizionale o amministrativa.
Art. 8
Informazioni inerenti al procedimento
1. Il difensore civico informa costantemente gli istanti e i soggetti interessati dell’andamento del procedimento.
5. In ordine al procedimento instauratosi, nel rispetto della normativa sulle riservatezza al difensore civico, è fatto divieto di divulgazione e comunicazione dei dati personali e sensibili dei soggetti istanti.
6. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie e sugli atti di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli.
Art. 9
Procedimento disciplinare
1. Il difensore civico può chiedere agli organi competenti l’attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione.
2. L’Amministrazione assume motivate determinazioni in ordine alla richiesta di cui al comma 1 e né dà tempestiva comunicazione al difensore civico.
Art. 10
Relazione del difensore civico
1. Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una dettagliata relazione sull\'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.
2. Qualora il difensore civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali. In casi di particolare importanza ed urgenza la relazione viene iscritta all’ordine del giorno per la discussione in Consiglio provinciale.
3. Il difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.
4. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull\'attività svolta. I Consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione.
5. Il difensore civico può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio provinciale.
6. Il difensore civico può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti.
7. Le relazioni del difensore civico sono pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige e sul sito della Provincia autonoma di Trento.
Art. 11
Ricorso al difensore civico per l’accesso agli atti
Ai sensi dell’art. 25 legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di diniego dell’accesso agli atti, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso al difensore civico nel termine di trenta giorni affinchè sia riesaminata la determinazione di diniego.
Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza e, laddove ravvisi l’illegittimità del rifiuto all’accesso agli atti, immediatamente ne dà comunicazione all’ufficio preposto alla detenzione degli atti affinchè provveda a riesaminare il rifiuto. Se entro trenta giorni non perviene alcun atto motivato di conferma del rifiuto, l’accesso agli atti è consentito.
Art. 12
Compiti del difensore civico in materia ambientale
Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall\'articolo 2, svolge le seguenti attività:
a) raccoglie informazioni, d\'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all\'articolo 3 suscettibili di recare danno all\'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l\'ambiente;
b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell\'articolo 3.
Art. 13
Interventi in materia ambientale
1. Nell\'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell’art. 12 il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l\'amministrazione competente secondo le modalità di cui alla presente legge.
2. Nell\'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell\'articolo 12 il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l\'azione di risarcimento del danno ambientale.
Art. 14
Compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza
1. Il difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, sanciti dagli ordinamenti internazionale, europeo, statale e provinciale, e in particolare dalla dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall\'assemblea generale delle Nazioni Unite, dalla convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46, nonché dalla convenzione europea sull\'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77.
2. Il difensore civico svolge le sue funzioni in materia di diritti dei minori coinvolgendo le famiglie interessate e perseguendo l\'effettivo esercizio di questi diritti, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle decisioni del minore, se egli è capace di reale discernimento, e di positivo sviluppo della sua personalità riconoscendo e rispettando il preminente ruolo educativo spettante alla famiglia cui appartiene il minore.
3. II difensore civico accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di questi diritti e intervenendo presso i soggetti competenti. Nell\'esercizio di tali funzioni il difensore civico, in particolare:
a) segnala ai soggetti competenti situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati in materia di tutela dei minori, anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario o di ostacoli a tale esercizio da parte del genitore affidatario; in questa sede può proporre ai soggetti competenti l\'adozione di interventi per prevenire rischi o rimediare a danni o violazioni dei diritti dei minori;
b) segnala ai soggetti competenti i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario;
c) chiede ai soggetti competenti di esercitare i loro poteri in materia di assistenza prestata ai minori accolti presso servizi socio-assistenziali;
d) segnala ai soggetti competenti eventuali inadempienze dei loro dipendenti.
4. Il difensore civico, utilizzando spazi idonei di ascolto, raccoglie direttamente dalla voce dei bambini, degli adolescenti e degli adulti esigenze, istanze e proposte. Per promuovere il miglioramento della condizione dei minori il difensore civico, in particolare:
a) formula proposte per migliorare il sistema normativo e i servizi finalizzati a tutelare i diritti dei minori;
b) propone ai soggetti competenti iniziative di formazione, in particolare sui diritti dei minori, rivolte a operatori della scuola e del volontariato, agli operatori addetti ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche o private, e agli operatori delle strutture giudiziarie;
c) promuove sinergie tra le amministrazioni pubbliche della provincia impegnate nella tutela dei diritti dei minori, i privati e le autorità giudiziarie;
d) facilita la realizzazione di iniziative da parte della Provincia, degli enti locali e dei privati volte a favorire la tutela dei minori e, in particolare, la prevenzione e il trattamento di situazioni di abuso o disadattamento;
e) promuove iniziative dei soggetti competenti volte a individuare, selezionare e preparare le persone disponibili a svolgere attività di tutela, di curatela e d\'amministrazione di sostegno, nonché a fornire consulenza e sostegno ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.
5. Il difensore civico promuove iniziative per sensibilizzare i minori, le famiglie, gli operatori e la società sui problemi dell\'infanzia e dell\'adolescenza. Nell\'esercizio di questi compiti il difensore civico, in particolare:
a) promuove la realizzazione di iniziative d\'informazione destinate a sensibilizzare i minori sui loro diritti e per la diffusione di una cultura che rispetti i diritti del minore;
b) anche in collaborazione con la Provincia, gli enti locali e i mezzi d\'informazione promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie di relazionalità e interconnessione;
c) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni all\'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito provinciale trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;
d) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni per sensibilizzare gli organi d\'informazione e le istituzioni ad un\'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l\'immagine;
e) fornisce al pubblico, ai minori, alle persone e agli organi che si occupano della materia informazioni sui diritti dei minori;
f) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.
6. La Giunta provinciale acquisisce le osservazioni del difensore civico in merito agli atti amministrativi generali, ai regolamenti e ai suoi disegni di legge in materia di minori.
Art. 15
Funzione di tutela nei confronti dei portatori di handicap da parte del difensore civico
1. Il difensore civico promuove e garantisce l’effettività e l’esigibilità dei diritti dei portatori di handicap, azionandosi nell’assicurare l’applicazione di leggi e normative a loro tutela, in ossequio ai principi sanciti dalla Costituzione e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), nonché alle finalità di cui all’articolo 1 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l\'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap). Adotta ogni iniziativa atta a garantire ai disabili l’erogazione di prestazioni in ordine al diritto alla salute, alla libertà ed autonomia, all’informazione, all\'istruzione, alla formazione professionale, al recupero funzionale e sociale, nonché all’integrazione scolastica, sociale e familiare e all\'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Oggetto di tutela, ai fini di questo articolo, risulta essere ogni soggetto con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ai sensi dalla legge n. 104 del 1992.
3. Il difensore civico svolge la sue funzioni di tutela dei disabili in stretta collaborazione con i membri del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione con handicap, coinvolgendo i soggetti interessati e le associazioni per i disabili. Interagisce costantemente con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di avanzare progetti e di promuovere soluzioni per la tutela dei disabili. Con l\'azienda sanitaria, con altri enti pubblici territoriali, nonché con le associazioni per i disabili, promuove protocolli d’intesa in modo da concordare una comune strategia su obiettivi in favore dei portatori di handicap.
4. Il difensore civico esercita l’attività di vigilanza sul corretto funzionamento degli uffici che erogano prestazioni in favore dei disabili e sull’applicazione delle leggi, in particolare:
a) sollecita costantemente la pubblica amministrazione affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni;
b) può chiedere ogni tipo di spiegazione e documento agli uffici competenti;
c) segnala agli uffici competenti ritardi o negligenze amministrative, sollecitando idonei interventi e, laddove non vi sia un pronto e positivo riscontro da parte delle amministrazioni, può personalmente porre in essere le azioni più opportune;
d) diffida alle autorità competenti i dipendenti pubblici che hanno esercitato negligentemente le loro funzioni nei confronti dei disabili;
e) può porre in essere azioni tese a rimuovere procedure amministrative lente o farraginose presso tutti gli uffici pubblici della Provincia;
f) in merito alle attività previste da questo comma, può intervenire sia d’ufficio che in base a qualsiasi comunicazione o segnalazione pervenutegli.
5. Il difensore civico accoglie informazioni in ordine a violazioni dei diritti dei disabili, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei predetti diritti. Interviene presso i soggetti competenti e a tal fine in particolare segnala:
a) ai soggetti competenti situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati a favore dei portatori di handicap;
b) alle competenti amministrazioni pubbliche i fattori di rischio o di danno derivanti alle persone con disabilità da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario, abitativo, nonché urbanistico;
c) ai soggetti competenti la scarsa fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la disorganizzazione dei trasporti specifici per i disabili. Promuove interventi atti a consentire ai portatori di handicap la possibilità di muoversi liberamente sul territorio.
6. Il difensore civico è promotore di interventi e politiche volte ad eliminare la discriminazione e a promuove la pari opportunità, nonché la partecipazione di tutti i disabili alla vita sociale, in particolare:
a) su richiesta delle associazioni per i disabili, propone, sia all’assessore alle politiche sociali che alla Giunta provinciale, di fissare giornate, incontri, convegni specifici di formazione e di informazione, al fine di sensibilizzare i cittadini sulle disabilità;
b) di concerto con i dirigenti scolastici e con l’assessore alla pubblica istruzione promuove itinerari formativi per gli studenti al fine di sensibilizzare i cittadini fin dalla più giovane età e facilitare l’integrazione sociale dei disabili;
c) promuove l’attività e la pratica sportiva per i disabili;
d) vigila al fine di garantire l’effettività del diritto all’educazione, all’istruzione e all’informazione per il portatore di handicap;
e) vigila affinché non vi siano discriminazioni in ordine all’integrazione scolastica e all’inserimento nel mondo del lavoro per i portatori di handicap iscritti nelle categorie speciali dei centri per l’impiego della Provincia
f) adotta gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disparità di trattamento tra i lavoratori portatori di handicap ed i loro colleghi;
g) assume le iniziative più idonee al fine di prevenire o impedire il fenomeno del mobbing;
7. Il difensore civico, come garante dei diritti dei disabili, informa costantemente la Giunta provinciale in ordine alle attività svolte e alle situazioni problematiche da risolvere, in particolare:
a) redige annualmente una relazione da presentare alla Giunta Provinciale sui risultati ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere;
b) propone al Consiglio provinciale interventi legislativi al fine di garantire la piena attuazione dei diritti dei disabili;
c) monitora annualmente i servizi erogati dai comuni e dalla Provincia e, laddove ritenga che gli stessi siano insufficienti, propone progetti di riqualificazione per le disabilità. Inoltre, può indicare le priorità tra le situazioni di disabilità, ove occorra intervenire urgentemente. Per ogni progetto specifico l’assessore alle politiche sociali può destinare i fondi necessari.
8. Il difensore civico svolge un’opera di consulenza legislativa gratuita in ordine alle tematiche inerenti la disabilità a favore dei diretti interessati, delle famiglie e delle associazioni dei disabili.
Art. 16
Funzioni di tutela del diritto alla salute
1. Il difensore civico compie accertamenti volti a verificare in tutto il territorio della Provincia autonoma di Trento la piena attuazione dei diritti di tutte le persone, di ogni colore, religione, cultura ed etnia, compresi i detenuti, in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
2. Chiunque sia indirettamente a conoscenza o direttamente oggetto di violazioni dei diritti del cittadino, in materia di assistenza sanitaria e socio - sanitaria può rivolgersi nelle modalità di cui all’art. 5 al difensore civico.
3. Il difensore civico, ai fini di cui al comma 1, espleta le seguenti funzioni:
a) vigila sul rispetto della personalità e della dignità del cittadino in rapporto alla fruizione dell\'assistenza sanitaria e socio-sanitaria;
b) può approfondire un caso oggetto di reclamo avvalendosi di consulenti esperti dipendenti di aziende sanitarie di altre province;
c) segnala tempestivamente alle competenti amministrazioni fattori di rischio o di danno a causa di carenze e di situazioni inadeguate dal punto di vista ambientale, organizzativo, strutturale e igienico-sanitario;
d) fornisce, attraverso le strutture dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, informazioni utili ai cittadini per le più importanti problematiche della sanità di interesse collettivo, come la cura delle malattie rare e delle diverse gravi patologie, indicando i centri di eccellenza provinciali, regionali, nazionali e internazionali;
e) tutela la funzionalità e l\'efficacia nell\'erogazione delle prestazioni, le condizioni materiali e organizzative delle strutture e dei presidi socio-sanitari;
d) può inoltrare, in base ad una delega dell’interessato, un reclamo nei confronti di un operatore sanitario agli ordini professionali competenti;
4. Il difensore civico e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari monitorano l’attività complessiva di tutela alla salute sull’intero territorio provinciale, al fine di migliorare il servizio sanitario, sia dal punto di vista organizzativo che di formazione del personale.
5. Al fine di cui al comma precedente, nell’approfondire determinate questioni, il difensore
civico può avvalersi della collaborazione di medici dipendenti di aziende sanitarie di altre province.
6. In base alla sua funzione di conciliatore di cui al comma 4 dell’art. 2, in caso di reclami ricevuti può promuovere la definizione della vertenza in via conciliativa.
Art. 17
Requisiti per la nomina
1. Può essere nominato difensore civico colui che:
a) sia in possesso di laurea quadriennale se vecchio ordinamento o quinquennale in giurisprudenza o in economia;
b) abbia un\'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni.
Art. 18
Procedimento di selezione dei candidati alla nomina a difensore civico
1. Ogni cittadino in possesso dei requisiti richiesti può proporre la propria candidatura a ricoprire l’incarico di difensore civico. Le candidature devono essere corredate da adeguata motivazione con particolare riferimento alla competenza professionale richiesta per l’incarico.
2. Almeno 6 mesi prima del giorno della nomina del difensore civico il Presidente del Consiglio Provinciale dispone la pubblicazione dell’avviso avente ad oggetto:
a) l’intenzione del Consiglio provinciale di coprire il posto di Difensore civico;
b) i requisiti per l’accesso a detto posto;
c) l’indennità;
d) cause di incompatibilità.
3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dopo la pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2, le candidature debbono essere presentate al Presidente del Consiglio provinciale. Il Consiglio, nei successivi 30 giorni istituisce una commissione tecnica di valutazione, composta da esperti nelle materie di competenza del difensore civico. Entro il termine di sessanta giorni dalla propria istituzione, la commissione tecnica di valutazione dovrà selezionare tra tutte le candidature pervenute al Presidente del Consiglio al massimo una terna di candidati da proporre al Consiglio per la successiva nomina. La selezione dei candidati deve essere adeguatamente motivata dalla Commissione e resa pubblica con particolare riferimento alla competenza professionale richiesta per l’incarico.
4. A ogni candidatura è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal candidato, comprendente:
a) i dati anagrafici e la residenza;
b) i titoli di studio posseduti;
c) un curriculum professionale,
e) la disponibilità all’accettazione della nomina e l’impegno al rispetto dei doveri inerenti all\'incarico;
5. Il Presidente del Consiglio provinciale dichiara inammissibili le candidature carenti della documentazione indicata nel comma 4.
Art. 19
Nomina del difensore civico
1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio, scelto tra i candidati selezionati dalla commissione di cui all’art. 18. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, è nominato il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio provinciale.
2. Il difensore civico non è immediatamente rieleggibile.
Art. 20
Cause di incompatibilità
1. L\'ufficio del difensore civico non è compatibile con le funzioni di:
a) parlamentare, componente del Consiglio o della Giunta provinciale;
b) sindaco, assessore o segretario comunale dei comuni del Trentino;
c) presidente o membro di giunta delle comunità di valle, presidente di circoscrizione comunale, membro degli organi esecutivi dei consorzi dei comuni;
d) magistrato ordinario, amministrativo, tributario, contabile e di ogni giurisdizione speciale;
e) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.
f) membro degli organismi dirigenti nazionali, regionali, e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria;
g) funzionario degli uffici territoriali del Governo;
h) direttore dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
2. La nomina a difensore civico è altresì incompatibile con l\'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
3. L’ufficio di difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l’efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell’istituzione.
Art. 21
Decadenza
1. Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilità dall’articolo 20, l\'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del difensore civico
2. Il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.
Art. 22
Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione
1. Il difensore civico dura in carica per sei anni e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore.
2. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del difensore civico per gravi motivi connessi all\'esercizio delle funzioni dello stesso.
3. Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre all\'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina.
Art. 23
Adempimenti del difensore civico
1. Il difensore civico, entro trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:
a) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all\'articolo 20.
b) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.
2. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte del Consiglio provinciale.
Art. 24
Indennità e rimborso spese
1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari a 2/3 dell\'indennità di carica, con esclusione della diaria, percepita dai consiglieri regionali. Allo stesso spettano inoltre le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l\'espletamento dell\'incarico in misura analoga a quella dei consiglieri regionali della regione Trentino - Alto Adige.
Art. 25
Regolamento
1. Il Consiglio provinciale, su proposta dell\'ufficio di presidenza, emanerà entro 120 giorni giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell\'ufficio del difensore civico.
2. Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico, personale e locali necessari al funzionamento dell’ufficio, nonchè risorse adeguate, anche con riguardo ai suoi compiti in materia di diritti dei minori, di diritti dei disabili nonché del diritto alla salute.
3. Tutto quanto non sia previsto dalla presente legge viene disciplinato dal regolamento di cui al comma 1.
Art. 26
Sedi periferiche
1. Il difensore civico, al fine di assicurare la difesa civica in modo omogeneo sull’intero territorio provinciale, può disporre un calendario di presenze periodiche presso gli uffici periferici della provincia o, previe adeguate intese, presso gli uffici degli Enti locali.
2. Il Consiglio provinciale con il regolamento di cui all’art. 25, stabilisce le modalità di funzionamento delle sedi periferiche del difensore civico di cui al comma 1.
3. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il difensore civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento.
Art. 27
Convenzioni
Il difensore civico può, ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni a livello comunale, concludere convenzioni con comunità di valle, comuni, consorzi di comuni o unioni di comuni.
Art. 28
Abrogazione
E’ abrogata la legge provinciale 20 dicembre 1982 n. 28 e successive modifiche.
30.04.2010 - Corsi di primo soccorso per gli studenti
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
DISEGNO DI LEGGE N.
Istituzione di corsi formativi di primo soccorso nell\'ambito del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione
D’iniziativa del Consigliere Bruno Firmani
(Italia dei Valori)
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI
DISEGNO DI LEGGE
Istituzione di corsi formativi di primo soccorso nell\'ambito del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Anche in Trentino, come nel resto d’Italia, una delle prime cause di morte è costituita dall’arresto cardiaco.
Il tempo che intercorre tra un arresto cardiaco e l’arrivo dei soccorsi, se superiore ai cinque minuti, risulta solitamente fatale. Infatti, dopo il predetto malore, ogni minuto di ritardo per somministrare la scarica elettrica erogata da un defibrillatore o per eseguire un’altra manovra di rianimazione adoperata dai sanitari del 118 riduce del 5-10% la possibilità di riavviare il cuore.
Si tratta di una vera e propria lotta contro il tempo atta a salvare una vita umana.
Sovente gli interventi del 118 Trentino Emergenza registrano inevitabilmente dei tempi di intervento troppo lunghi a causa delle distanze da percorrere e a cagione del traffico cittadino.
Anche laddove gli interventi di rianimazione hanno successo, le funzioni cerebrali potrebbero risultare gravemente compromesse: l’arresto dell’attività cardiaca comporta un’assenza di flusso ematico all’encefalo in modo da cagionare fatalmente un danno cerebrale irreversibile con perdita neuronale.
Il rischio di danno neurologico e la prognosi infausta del coma postanossico è tanto maggiore quanto più tardive sono le manovre di rianimazione.
Un significativo miglioramento del tasso di sopravvivenza si ottiene quando i testimoni del malore sono in grado di riconoscerne la gravità, darne subito l’allarme, nonché di eseguire correttamente le tecniche di primo soccorso come il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca.
Tali manovre tempestive di rianimazione cardiopolmonare si rivelano indispensabili per guadagnare tempo in attesa dell’arrivo dei soccorsi, al fine di scongiurare la morte, il coma irreversibile o il permanere di gravissimi danni neurologici.
Pertanto, alla luce di quanto testè visto, la salvezza di una vita può dipendere dalla casuale presenza di un soccorritore occasionale.
Purtroppo, così come nel resto d’Italia, anche nella nostra provincia, al di là del personale medico e paramedico, sono ancora poche le persone in grado di prestare correttamente gli opportuni ed idonei soccorsi poc’anzi menzionati, non essendoci una radicata cultura sanitaria dell’emergenza.
La ratio sottesa al presente disegno di legge è da ravvisarsi proprio nella forte esigenza di formare una diffusa cultura dell’intervento di primo soccorso, partendo dall’educazione dei giovani, che costituiscono la base, il fulcro della nostra società.
La proposta di legge de qua risponde alla predetta esigenza di garantire una formazione sanitaria di base di primo soccorso a tutti gli studenti frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado e i percorsi di istruzione e formazione del secondo ciclo della Provincia di Trento, di consentire ai discenti di prestare un primo intervento in caso di incidenti, infortuni e arresti cardiaci.
Acquisendo le tecniche idonee a fronteggiare le più disparate situazioni di emergenza, i predetti studenti potranno salvare molte vite umane o comunque prestare l’adeguato soccorso laddove vi siano soggetti in pericolo.
Occorre, infine, che ai ragazzi vengano insegnate altresì delle tecniche di autocontrollo nel soccorso, aspetto non secondario ma fondamentale per poter prestare correttamente aiuto ad una persona che versa in stato di pericolo.
Avuto riguardo a quanto argomentato sinora, con i corsi di primo soccorso verrà diffusa la cultura dell’emergenza, rendendo gli studenti degli istituti scolastici presenti nel territorio provinciale dei veri e propri soccorritori in caso di necessità.
Con l’applicazione di tale legge nel giro di pochi decenni la quasi totalità delle persone residenti in Trentino sarà in grado di poter prestare il primo soccorso in una situazione di emergenza sanitaria, di talchè, l’attivazione dei corsi di primo soccorso, in modo capillare su tutto il territorio provinciale, avrà un impatto notevolmente positivo su tutta la società in termini di garanzia e salvaguardia della salute e della vita umana.
ARTICOLATO NORMATIVO
In ordine ai singoli articoli si precisa brevemente quanto segue.
• GLI ARTICOLI 1 e 2 concernono rispettivamente le finalità e l’oggetto del presente disegno di legge ossia la diffusione della cultura sanitaria dell’emergenza tra i giovani attraverso corsi formativi aventi ad oggetto l’insegnamento teorico e pratico delle tecniche di primo soccorso.
• L’ARTICOLO 3 riguarda i docenti dei corsi in parola, che dovranno essere esclusivamente medici ed infermieri, esperti in rianimazione, operanti presso il 118 Trentino Emergenza. I corsi saranno coordinati da chi ha un’esperienza significativa nel campo della rianimazione.
• L’ARTICOLO 4 disciplina lo svolgimento dei corsi di primo soccorso, i quali saranno avviati dai dirigenti scolastici di concerto con l’APSS e con il 118 Trentino Emergenza. I corsi saranno tenuti all’interno degli istituti scolastici interessati dal presente disegno di legge o in altre strutture individuate dall’APPS al cui termine occorrerà sostenere una prova di idoneità. L’organizzazione dei corsi di primo soccorso, sarà comunque oggetto di apposito regolamento approvato dalla Giunta.
• L’ARTICOLO 5 ha ad oggetto la disciplina regolamentare.
• L’ARTICOLO 6 concerne la agevolazioni alle istituzioni scolastiche per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi.
• L’ARTICOLO 7 attiene all’attuazione graduale, per diverse fasi, della presente legge.
Cons. Prof. Bruno Firmani
Disegno di legge
Istituzione di corsi formativi di primo soccorso nell\'ambito del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Personale competente allo svolgimento dei corsi
Art. 4 - Organizzazione dei corsi
Art. 5 - Disciplina regolamentare
Art. 6 - Agevolazioni
Art. 7 - Attuazione della legge
Art. 1
Finalità
1. La Provincia autonoma di Trento, al fine di favorire la diffusione della cultura dell\'emergenza sanitaria tra i giovani, promuove nell\'ambito del sistema educativo provinciale l\'organizzazione di corsi formativi di primo soccorso riservati agli studenti frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado e i percorsi di istruzione e formazione del secondo ciclo.
Art. 2
Oggetto
1. I corsi di cui all’articolo 1 riguardano l’insegnamento teorico e pratico delle tecniche di primo soccorso in caso di emergenza e sono finalizzati a far acquisire agli studenti le conoscenze idonee a prestare una prima immediata attività di assistenza nel caso di incidenti o di altre particolari situazioni di rischio anche in relazione a quanto previsto dai protocolli di primo intervento nelle situazioni di soccorso.
Art. 3
Personale competente allo svolgimento dei corsi
1. I corsi previsti da questa legge sono tenuti da personale medico ed infermieristico, esperto in rianimazione, operante presso il servizio 118 Trentino Emergenza.
Art. 4
Organizzazione dei corsi
1. I corsi sono organizzati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali di concerto con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e con il servizio 118 Trentino Emergenza e si svolgono nel corso dell’anno scolastico all’interno dei singoli istituti, ove dispongano di spazi idonei, o in altre strutture individuate dall\'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
2. Al termine è prevista una prova, cui segue in caso di esito positivo il rilascio di idonea certificazione.
3. In caso di mancato superamento della prova di idoneità, lo studente è tenuto a ripetere il corso di primo soccorso.
Art. 5
Disciplina regolamentare
1. La Provincia disciplina con regolamento le modalità organizzative e di svolgimento dei corsi di cui all’articolo 1, nonché i relativi criteri di frequenza.
2. Il regolamento è approvato entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge.
Art. 6
Agevolazioni
1. La Giunta provinciale concede agevolazioni alle istituzioni scolastiche per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi previsti da questa legge secondo i criteri e le modalità previsti nel regolamento.
Art. 7
Attuazione della legge
1. All’attuazione di questa legge si provvede gradualmente nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
2. Dopo una prima fase di sperimentazione limitata ad alcuni istituti, della durata di ventiquattro mesi, tutte le istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e secondo ciclo attivano i corsi a favore degli studenti di cui all\'articolo 1.
3. La Giunta provvede a monitorare l’attuazione di questa legge, dandone comunicazione periodica al Consiglio provinciale.
06.04.2010 - emendamento alla legge sulle nomine
All’art. 5 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“2. Nel caso in cui la condanna definitiva di cui alla lettera b) del primo comma, o l‘interdizione legale, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese intervengano dopo la nomina, il soggetto decade dalla carica immediatamente.”
06.04.2010 - emendamenti alla legge sulle nomine (candidature)
L’art. 3 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Presentazione delle candidature
1. Ogni cittadino in possesso dei requisiti richiesti può proporre la propria candidatura. Le proposte di candidatura devono essere corredate da adeguata motivazione con particolare riferimento alla competenza professionale richiesta per l’incarico.
2. Per favorire la presentazione delle candidature la Provincia adotta idonee iniziative per la pubblicizzazione degli incarichi e delle procedure disciplinate da questa legge. In particolare la Provincia pubblica il bando di selezione delle candidature almeno 6 mesi prima della data in cui la nomina o la designazione deve essere effettuata.
3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dopo la pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2, le proposte di candidatura debbono essere presentate al Presidente della Provincia o al Presidente del Consiglio, in ragione delle loro competenze. Il Consiglio o la Giunta, a seconda della competenza di nomina, nei successivi 30 giorni istituisce una commissione tecnica di valutazione, composta da tecnici, iscritti ad un albo professionale, esperti nel settore dell’incarico che il nominato o designato dovrà ricoprire. Entro il termine di sessanta giorni dalla propria istituzione, la commissione tecnica di valutazione dovrà selezionare tra tutte le proposte di candidature pervenute al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, una terna di candidati da proporre al Consiglio o alla Giunta. La selezione dei tre candidati deve essere adeguatamente motivata dalla Commissione e resa pubblica con particolare riferimento alla competenza professionale richiesta per l’incarico.
4. Non possono essere nominati commissari delle Commissione di cui al comma 3:
a) coloro che hanno proposto la candidatura;
b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado dei proponenti la candidatura.
5. A ogni proposta di candidatura è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal candidato, comprendente:
a) i dati anagrafici e la residenza;
b) i titoli di studio posseduti;
c) un curriculum professionale, nonché l’elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei cinque anni precedenti;
d) l’indicazione dei rapporti in atto con la Provincia, i suoi enti strumentali e le sue agenzie, le società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia e le fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore;
e) la disponibilità all’accettazione della nomina e l’impegno al rispetto dei doveri inerenti all\'incarico, indicati nell’articolo 10;
f) la dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni indicate nell’articolo 5.
6. Se la documentazione prevista dal comma 5 è incompleta il candidato può integrarla entro dieci giorni dalla presentazione della candidatura.
7. Il Presidente della Provincia o il Presidente del Consiglio provinciale dichiarano inammissibili le candidature carenti della documentazione indicata nel comma 5.”
(primo firmatario)
06.04.2010 - emendamenti alla trasparenza sulle nomine (conflitti d\'interesse)
L’art. 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
Incompatibilità e conflitti d\'interesse
1. Salve le incompatibilità previste dalle leggi di settore non possono ricoprire gli incarichi disciplinati da questa legge:
a) i parlamentari nazionali ed europei, i componenti del Consiglio e della Giunta provinciale,
b) i sindaci, gli assessori e i segretari comunali dei comuni del Trentino;
c) i presidenti e i membri di giunta delle comunità di valle ;
d) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti a esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali si riferisce la nomina;
e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
f) il difensore civico;
g) i magistrati ordinari, amministrativi, tributari, contabili e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;
h) i titolari di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Provincia;
2. Non possono ricoprire gli incarichi disciplinati da questa legge coloro che si trovano in conflitto d\'interesse con riferimento agli incarichi stessi, e in particolare:
a) coloro che hanno un contenzioso civile o amministrativo pendente nei confronti dell’ente interessato dalla nomina;
c) coloro che ricoprono cariche dirigenziali in enti privati che abbiano rapporti economici rilevanti con la Provincia;
d) funzionari e dirigenti pubblici non possono essere nominati in enti e società posti sotto il controllo della Provincia;
e) rappresentanti sindacali e di categorie che abbiano rapporti con la Provincia;
f) coloro che abbiano il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso che prestano servizio a qualsiasi titolo per la Provincia;
g) coloro che, in caso di nomina, con le proprie deliberazioni possano andare ad incidere sul proprio assetto patrimoniale con danno per l’interesse pubblico, salvo che l’atto stesso riguardi intere categorie di soggetti;
h) colui che ha parte, o che la hanno il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado, in attività imprenditoriale commerciale o professionale concernente l’ente cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle deliberazioni del predetto organismo;
i) colui che è coniuge, parente o affine entro il secondo grado dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali;
l) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la Provincia ovvero verso società od azienda da essa dipendenti è stato legalmente messo in mora;
m) colui che è alle dipendenze di un’impresa o società, comunque denominata, che ha debito liquido ed esigibile, rispettivamente verso la Provincia ovvero verso società od aziende da essa dipendenti, la quale è stata legalmente messa in mora;
n) i dirigenti di istituti di credito che hanno rapporti di finanziamento con enti o aziende provinciali.
3. Nei casi di conflitto d\'interesse e nelle situazioni d’incompatibilità la nomina è invalida se il prescelto, al momento della sua accettazione, non ha posto fine al conflitto d’interesse o fatto cessare la situazione d’incompatibilità presentando le dimissioni dalla carica ricoperta o chiedendo il collocamento in aspettativa, se previsto dalle norme vigenti, e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto connesso all’esercizio delle funzioni incompatibili.
4. Il verificarsi di conflitti d’interesse o di cause d\'incompatibilità dopo l’assunzione dell’incarico comporta la decadenza dall\'incarico se l’interessato non elimina queste condizioni. In tal caso il Presidente della Provincia, accertata anche d’ufficio la sussistenza del conflitto d’interesse o della causa d\'incompatibilità, invita l’interessato a farla cessare entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente questo termine dichiara la decadenza, con provvedimento motivato.
5. I dipendenti della Provincia non possono ricoprire incarichi di presidente o di componente di organi di amministrazione o di controllo negli enti strumentali e nelle agenzie della Provincia, nelle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia e nelle fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore. L\'incompatibilità si applica anche a chi è stato dipendente della Provincia, se il suo rapporto di lavoro è cessato da meno di cinque anni.”
(primo firmatario)
23.03.2010 - Sostegno ai donatori di sangue, midollo osseo e organi
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DISEGNO DI LEGGE
MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 29 NOVEMBRE 1993, N. 37 (ISTITUZIONE REGISTRO PROVINCIALE DONATORI DI MIDOLLO OSSEO E INTERVENTI AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA SANITARIA)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le donazioni di sangue, di midollo osseo e di organi, costituiscono un grande gesto di solidarietà dall’altissimo valore etico e sociale. Esse rivestono una funzione di fondamentale importanza, insostituibile per la salute di moltissime persone.
Per quanto concerne la donazione di sangue, il Trentino è da sempre ai primi posti in Italia per numero di donazioni. Nel 2008 le donazioni nel territorio provinciale hanno superato la soglia delle 20.000 unità (segnatamente 20.198), registrando un incremento di 879 unità rispetto al 2007.
Occorre anche riferire che nel corso degli ultimi anni si registra una continua crescita della richiesta di emocomponenti in ragione del massiccio ricorso alle cure ematiche. Ciò posto, nonostante la grande pletora di donazioni di cui può giovarsi la nostra provincia, è di palmare evidenza che occorrono sempre più nuovi donatori per fronteggiare il crescente fabbisogno di sangue.
Una delle finalità del presente disegno di legge – che si propone di modificare la legge provinciale n. 37 del 29 novembre 1993 “Istituzione registro provinciale donatori di midollo osseo e interventi aggiuntivi di assistenza sanitaria” - è di riconoscere l\'importanza e l\'utilità, per tutta la comunità, del gesto che il donatore di sangue compie. Pertanto, la proposta di legge de qua, da un lato, mira a premiare quelle persone che con un gesto di grande sensibilità e generosità permettono a moltissime persone di continuare a vivere e, dall’altro, si propone di incentivare e di promuovere maggiormente una cultura della donazione di sangue.
Segnatamente si vuole beneficiare dell’esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per esame del sangue tutte quelle persone che abbiano effettuato nell’arco della loro vita almeno 30 donazioni, se uomini, o venti donazioni, se donne (il predetto discrimine tra uomini e donne va ravvisato nel fatto che in un anno gli uomini non possono effettuare più di 4 donazioni mentre per le donne il limite annuo è di due donazioni).
La proposta di legge in parola prende in considerazione, altresì, l’importantissima funzione socio sanitaria svolta dai donatori di midollo osseo.
Bisogna necessariamente premettere che il midollo osseo è il tessuto deputato alla produzione degli elementi cellulari del sangue. Esso è costituito da cellule totipotenti in grado di generare piastrine, globuli bianchi e globuli rossi.
Le principali malattie che vanno a colpire il midollo osseo sono la leucemia, l’aplasia midollare, la talassemia e l’immunodeficienza severa. Tali patologie possono essere curate con il trapianto del midollo osseo che avviene tramite la somministrazione di cellule midollari per via endovenosa.
Per diventare donatori occorre sottoporsi ad un piccolo prelievo di sangue e firmare l’adesione al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR). Tale prelievo è necessario per stabilire la tipizzazione HLA al fine di verificare la compatibilità tra un donatore ed un paziente che necessita di un trapianto di midollo. I risultati della tipizzazione HLA vengono poi inseriti in un archivio elettronico gestito a livello nazionale e collegato a ben 58 registri internazionali.
Qualora dovesse riscontarsi una prima compatibilità con un paziente, il donatore sarà convocato per ulteriori prelievi di sangue per confermare la predetta compatibilità ed in caso di riscontro positivo effettuerà la donazione.
Il prelievo del sangue midollare avviene in anestesia per mezzo di punture delle creste iliache (le ossa del bacino). La quantità di sangue prelevata in genere è tra i 700 ed i 1000 ml. All’uscita della sala operatoria il donatore viene tenuto sotto osservazione per 12- 24 ore e gli viene consigliato un riposo di 4 – 5 giorni. Il midollo prelevato al donatore si ricostituisce nel giro di quattro settimane.
Il donatore di midollo osseo è un donatore atipico: non è come il donatore di sangue che con regolarità si sottopone a prelievi, ma è un soggetto, che nel caso - purtroppo raro - di compatibilità con un paziente, lodevolmente offre la propria disponibilità a sottoporsi ad un prelievo che è “fastidioso” ma determinante per salvare una vita.
Il problema per chi necessita di un trapianto di midollo osseo è rappresentato dall’individuazione di un donatore compatibile (si pensi che tra consanguinei la compatibilità non raggiunge il 30%, tra non consanguinei scende vertiginosamente: la probabilità che esiste compatibilità in tal caso è di circa 1: 100.000).
Alla luce di quanto testè visto, è da ritenersi necessario disporre di un rilevante numero di donatori per assicurare ai pazienti l’opportunità di un trapianto.
Si registra tuttora un numero sensibilmente esiguo di donatori di midollo osseo anche nella nostra provincia, per tal motivo, al fine di incentivare e promuovere le donazioni, per mezzo del disegno di legge in parola si propone di dare un riconoscimento per chi abbia effettuato una donazione di midollo osseo: l’esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per esami del sangue, così come visto dianzi per i donatori di sangue.
In ragione della diversa ontologia della donazione, molto meno frequente nonchè più impegnativa e complessa rispetto a quella del sangue, per i donatori di midollo osseo la Provincia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge può individuare ulteriori esami di diagnostica o di laboratorio oggetto di esenzione dal pagamento del ticket.
Anche la donazione di organo tra viventi può essere di fondamentale importanza per la sopravvivenza di una persona che versa in pericolo di vita.
Nei limiti rigorosi stabiliti dalla legge in Italia è consentita la donazione tra viventi di alcuni organi come ad esempio il rene (l’essere umano può vivere anche solo con uno rene), o una parte di fegato (si tratta di un organo dalla grande facoltà di rigenerazione).
Il disegno di legge in rassegna mira a promuovere e valorizzare la donazione degli organi da persona vivente incentivandola nelle stesse modalità viste poc’anzi per le donazioni di midollo osseo: l’esenzione dal pagamento dal ticket sui prelievi del sangue e, altresi,’ laddove la Provincia provveda ed intenda individuarla, l’esenzione per alcune prestazioni specialistiche di diagnostica e di laboratorio.
S’impone, poi, di menzionare un’ulteriore circostanza limitante il numero di donatori: la scarsa informazione, peraltro spesso inadeguata e non corretta, relativa al tema donazioni nonostante il notevole ed incessante impegno profuso da associazioni come l’AIDO, l’AVIS o l’ADMO.
In forza di tale proposta di legge, pertanto, si intende, altresì, incrementare la diffusione delle notizie concernenti le donazioni in parola, attraverso momenti di approfondimento, conferenze, campagne informative e di sensibilizzazione soprattutto negli istituti scolastici. Proprio sui giovani occorre focalizzare maggiormente l’attenzione, i quali possono fungere da volano e veicolare le conoscenze acquisite all’interno delle loro famiglie.
Il disegno di legge de quo, infine, rappresenta un invito a sensibilizzare tutte le istituzioni in ordine all’argomento che va disciplinare e, al contempo, costituisce un auspicio affinchè ogni persona dia il proprio contributo tangibile, concreto e determinante nel migliorare il sistema delle donazioni, nel segno della solidarietà espressa dallo slogan della campagna per le donazioni 2009: “un donatore moltiplica la vita”.
Come ha affermato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione della XII edizione delle Giornate Nazionali per la Donazione ed il Trapianto di Organi e Tessuti: “L’Italia della donazione e del trapianto è un esempio dell’Italia della solidarietà”.
Avuto riguardo a tutto quanto lumeggiato, preme sottolineare come gli oneri derivanti dall’applicazione del disegno di legge in oggetto siano ampiamente giustificati dall’alta finalità etica ed educativa che si mira a raggiungere
ARTICOLATO NORMATIVO
In ordine ai singoli articoli si precisa brevemente quanto segue.
• L’ARTICOLO 1 inserisce nella legge provinciale n. 27 del 29/11/1993 il capo 1bis rubricato “Interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra persone viventi”.
• L’ARTICOLO 2 inserisce nel capo I bis della legge provinciale n. 27 del 29/11/1993 l’art. 2 bis, che attiene alle finalità e ai principi del presente disegno di legge: la Provincia, riconoscendo il valore della donazione quale fondamentale e insostituibile servizio socio – sanitario per la popolazione, sostiene interventi tesi alla promozione della donazione del sangue, del midollo osseo e di organo tra viventi.
• L’ARTICOLO 3 inserisce nel capo I bis della legge provinciale n. 27 del 29/11/1993 l’art. 2 ter, che disciplina le esenzioni a favore dei donatori di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi.
• L’ARTICOLO 4 inserisce nel capo I bis della legge provinciale n. 27 del 29/11/1993 l’art. 2 quater che concerne le iniziative informative e formative sulla donazione ed il relativo finanziamento. In particolare, in forza del predetto articolo, si prevede la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione, corsi di formazione, aggiornamento nonché la concessione di contributi alle associazioni di volontariato che promuovono la donazione del sangue, del midollo osseo e di organi.
Consigliere Prof. Bruno Firmani
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche alla legge provinciale 29 novembre 1993, n. 37 (Istituzione registro provinciale donatori di midollo osseo e interventi aggiuntivi di assistenza sanitaria)
Art. 1
Inserimento del capo 1 bis nella legge provinciale 29 novembre 1993, n. 37 (Istituzione registro provinciale donatori di midollo osseo e interventi aggiuntivi di assistenza sanitaria)
1. Dopo l\'articolo 2 della legge provinciale n. 37 del 1993 è inserito il seguente capo:
\"Capo I bis
Interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi\"
Art. 2
Inserimento dell\'articolo 2 bis nella legge provinciale n. 37 del 1993
1. Dopo l\'articolo 2 della legge provinciale n. 37 del 1993 è inserito nel capo I bis il seguente:
\"Art. 2 bis
Promozione della donazione quale elemento di solidarietà sociale
1. La Provincia autonoma di Trento sostiene interventi tesi alla promozione della donazione di sangue, di midollo osseo e di organo tra persone viventi quale elemento di solidarietà sociale essenziale per la comunità.
2. Riconosce il valore della donazione quale fondamentale e insostituibile servizio socio-sanitario di primario interesse per la popolazione.\"
Art. 3
Inserimento dell\'articolo 2 ter nella legge provinciale n. 37 del 1993
1. Dopo l\'articolo 2 bis della legge provinciale n. 37 del 1993 è inserito nel capo I bis il seguente:
\"Art. 2 ter
Esenzioni a favore dei donatori
1. Per le finalità di cui all\'articolo 2 bis beneficiano dell\'esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per esami del sangue le persone donatrici di sangue che abbiano effettuato nel corso della vita almeno trenta donazioni, se uomini, o venti donazioni, se donne, presso le strutture autorizzate alla raccolta e che per motivi fisici o legati a patologie sopravvenute non siano più in grado di donare il loro sangue.
2. L\'esenzione di cui al comma 1 trova inoltre applicazione nei confronti delle persone che hanno donato il midollo osseo o che hanno effettuato una donazione di organo tra persone viventi.
3. La Provincia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge può individuare ulteriori esami oggetto di esenzione per i donatori di midollo osseo o di organo tra viventi.\"
Art. 4
Inserimento dell\'articolo 2 quater nella legge provinciale n. 37 del 1993
1. Dopo l\'articolo 2 ter della legge provinciale n. 37 del 1993 è inserito nel capo I bis il seguente:
\"Art. 2 quater
Iniziative informative e formative sulla donazione e relativo finanziamento
1. Per i fini di cui all\'articolo 2 bis la Provincia riconosce la funzione civica, sociale e solidaristica del volontariato avente tra le sue finalità la promozione della donazione di sangue, midollo osseo e organi, operanti in ambito provinciale e iscritte all\'albo delle organizzazioni di volontariato di cui all\'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale) e promuove il raccordo operativo tra le associazioni e le strutture sanitarie.
2. La Provincia promuove di concerto con le associazioni di cui al comma 1 campagne di informazione e di sensibilizzazione sulla donazione, nonché attività formative anche mediante l\'organizzazione di appositi corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale.
3. La Provincia concede contributi alle associazioni di volontariato di cui al comma 1 a copertura delle spese per lo svolgimento delle attività inerenti alle finalità di questa legge ed in particolare:
a) per l\'azione di propaganda e incentivazione della donazione volontaria e gratuita, per la divulgazione delle informazioni inerenti la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie del sangue, nonché per la promozione di iniziative volte all\'educazione sanitaria e alla medicina preventiva dei donatori e dei candidati alla donazione di sangue, di emocomponenti, di cellule staminali emopoietiche e di midollo osseo;
b) per l\'azione di sensibilizzazione dei medici di famiglia volta ad incrementare il numero dei donatori;
c) per la campagna promozionale nelle istituzioni scolastiche, supportata da adeguati approfondimenti sulle motivazioni della donazione;
d) per il finanziamento di borse di studio.
4. Le associazioni interessate presentano apposita istanza presso la competente struttura della Provincia corredata dalla seguente documentazione:
a) dettagliato programma delle iniziative per le quali viene richiesto il contributo con indicazione dei relativi oneri di spesa;
b) dettagliata relazione sull\'attività svolta nell\'anno precedente;
c) copia del bilancio di previsione nell\'anno in corso e del conto consuntivo dell\'anno precedente.\"
23.03.2010 - emendamento all\'art. 18 del ddl sul personale della Provincia
Il comma 3 quinquies dell’art. 37 della legge sul personale della Provincia è sostituito dal seguente:
“3 quinquies. Nel rispetto dei principi fissati dalla vigente legislazione nazionale, i bandi di concorso devono prevedere che i vincitori di concorso, se assunti, debbano necessariamente eleggere domicilio in un comune della provincia entro il termine perentorio di 30 giorni dall’emanazione dal provvedimento di assunzione. Per determinate figure professionali i bandi di concorso possono prevedere, per i vincitori assunti, l’immediata reperibilità dal momento in cui viene emanato il provvedimento di assunzione. In caso di assunzioni a tempo indeterminato, i bandi di concorso possono prevedere che i vincitori di concorso, entro il termine perentorio di sei mesi dal provvedimento di assunzione debbano avere la residenza in un comune della provincia.”
23.03.2010 - Istituzione della soprintendenza dei beni culturali
Art. 39 septies
Agenzia \"Soprintendenza dei beni e delle attività culturali \"
1. Per razionalizzare il settore della tutela e della valorizzazione dei beni e delle attività culturali è istituita all’interno del dipartimento competente in materia di beni e attività culturali l\'agenzia denominata \"Soprintendenza dei beni e delle attività culturali\".
2. La Giunta provinciale provvede a sopprimere in modo graduale le soprintendenze di cui all’art. 2 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1. A seguito della soppressione delle soprintendenze le funzioni in materia di tutela, conservazione, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ivi compresi i beni demo-etno-antropologici, archeologico, archivistico e librario, di competenza delle soppresse soprintendenze, sono svolte dalla Soprintendenza dei beni e delle attività culturali.
3. L\'agenzia svolge, altresì, le seguenti attività e compiti:
a) tutela, ricerca, studio e valorizzazione dei beni archeologici;
b) conservazione, ricerca, studio, gestione e valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Provincia e delle collezioni custodite nel Castello del Buonconsiglio e nei castelli di Beseno, Stenico e Thun;
c) raccolta, studio, documentazione e valorizzazione delle testimonianze culturali correlate ai beni previsti nelle lettere a) e b), in ambito storico o territoriale.
4. La Provincia può assegnare somme all\'agenzia per il suo funzionamento.\"
23.03.2010 - Trasparenza sull\'affidamento dei collaudi amministrativi
Art. 20
Inserimento dell\'articolo 47 bis nella legge sul personale della Provincia
1. Dopo l\'articolo 47 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:
\"Art. 47 bis
Disposizioni in materia di incarichi
1. Lo svolgimento di incarichi di collaudo di opere pubbliche di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali rientra negli obblighi di servizio del personale provinciale e può essere attribuito a personale in possesso dei requisiti individuati dall\'articolo 24, commi 1 e 6, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici).
2. Al fine di garantire i principi di non discriminazione e di trasparenza, gli incarichi di cui al comma 1 sono affidati previo svolgimento di gare tra tutti i dipendenti della Provincia iscritti agli albi di cui al comma 3. I criteri e le modalità afferenti allo svolgimento di dette gare sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla Giunta provinciale.
3. La Giunta provinciale, con il regolamento di cui al comma 2, istituisce gli albi dei collaudatori, distinti in ragione delle professionalità, cui possono iscriversi i dipendenti provinciali con una determinata esperienza e qualificazione. Tutti gli iscritti di un determinato albo sono informati tempestivamente della possibilità di partecipare alla gara per l’affidamento di collaudi di opere pubbliche, formulando la propria offerta. La Provincia assegna l\'incarico sulla base dell\'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. La Provincia ha l’obbligo di fornire adeguata motivazione in ordine all’incarico affidato, al fine di dare adeguata evidenza all\'iter logico seguito nel procedimento di selezione. I provvedimenti di incarico sono pubblicati sul sito della Provincia.
5. Se ricorrono i presupposti previsti dall\'articolo 39 quinquies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), oppure si verifica quanto previsto dall\'articolo 24, comma 6, della legge provinciale sui lavori pubblici, l\'incarico di collaudo può essere affidato, previo svolgimento di gara pubblica, a personale dipendente di altri enti o ad altri soggetti.
6. Gli enti ed i soggetti che realizzano opere pubbliche possono chiedere alla Provincia, nel rispetto dei loro ordinamenti, di autorizzare ai sensi dell\'articolo 47 l\'effettuazione dei collaudi da personale da essa dipendente. L\'autorizzazione è concessa secondo criteri previsti dalla Giunta provinciale nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione.
7. Rientra negli obblighi di servizio del personale provinciale in possesso dei necessari requisiti anche l\'espletamento di incarichi di amministratore o di revisore dei conti presso le agenzie e gli enti strumentali individuati rispettivamente dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale n. 3 del 2006. L\'incarico è disposto sentito il personale interessato. Le relative indennità di carica o i compensi comunque denominati compresi gli oneri riflessi, ed esclusi i rimborsi spese che sono corrisposti direttamente, sono versati dagli enti interessati al bilancio della Provincia e affluiscono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato per il personale con qualifica di dirigente e direttore e al fondo produttività per il restante personale e sono corrisposti annualmente a favore dei titolari degli incarichi nella misura fissata dalla contrattazione collettiva.
8. L\'articolo 41 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente \"Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento\", e altre disposizioni in materia di personale), si applica anche nei confronti del personale designato da organismi cui la Provincia partecipa istituzionalmente nonché dagli enti strumentali individuati dall\'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, previo consenso della Provincia.
9. Le disposizioni di quest\'articolo si applicano agli incarichi attribuiti o autorizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011.\"
09.12.2009 - Emendamento alla legge 7/11/2005 n. 15
Dopo l\'articolo 13 della legge provinciale 7 novembre 2005, n.15 è inserito il seguente:
“Art. 13 bis
Cessione degli alloggi ITEA s.p.a. agli ex soci della Cooperativa Servizio Casa Scarl
1. A conclusione del progetto straordinario predisposto ai sensi dell’art. 85 co. 3 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21 ITEA s.p.a. è autorizzata a cedere agli ex soci della Cooperativa Servizio Casa Scarl gli alloggi acquisiti in base alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1479 del 28 giugno 2002 e 2825 del 15 novembre 2002.
2. Il prezzo di cessione degli appartamenti di cui al comma 1 deve corrispondere al valore pagato da ITEA s.p.a. per l’acquisto, incrementato delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria, e/o di completamento dei lavori, aumentato degli oneri fiscali e notarili sostenuti, nonchè del contributo provinciale concesso. Il contributo provinciale è da parificare a quanto i soci avrebbero dovuto restituire alla P.AT, alla data del 31 dicembre 2001, ai sensi delle lettere a) e b) dell’art. 40 della deliberazione della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993.
3. La cessione è subordinata alla verifica del possesso da parte dell’assegnatario dei requisiti per la permanenza nel godimento dell’alloggio.
4. Per i contratti già stipulati in difformità alla presente norma ITEA provvederà a restituire agli ex soci della Cooperativa Servizio Casa Scarl la differenza tra il prezzo di cessione determinato a sensi del comma 2 e quanto incassato.
22.10.2009 - Emendamenti al disegno di legge sui Sinti e Rom
DISEGNO DI LEGGE
Misure per favorire l’integrazione dei gruppi sinti e rom
INDICE
Art. 1 Oggetto della disciplina
Art. 2 Interventi per la residenzialità e il transito dei gruppi sinti e rom
Art. 3 Gestione dei campi di transito
Art. 4 Caratteristiche delle aree residenziali di comunità e loro as-segnazione
Art. 5 Caratteristiche dei campi di transito
Art. 6 Convenzioni per la gestione dei campi di transito e per la promozione dell’integrazione socio-lavorativa della popola-zione nomade, sinta e rom dei gruppi sinti e rom
Art. 7 Vigilanza igienico-sanitaria
Art. 8 Scolarizzazione per adulti e formazione professionale
Art. 8 bis Promozione dell’integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom
Art. 9 Sostegno dell\'attività lavorativa e valorizzazione dei mestieri tradizionali
Art. 10 Consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom
Art. 11 Compiti della consulta
Art. 12 Regolamento di attuazione
Art. 12 bis Clausola valutativa
Art. 13 Norma transitoria
Art. 14 Abrogazione
Art. 15 Disposizione finanziaria
Art. 1 - Oggetto della disciplina
1. Questa legge disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento per favorire l’integrazione dei gruppi sinti e rom, tradizionalmente nomadi, garantendone la sosta e la permanenza all\'interno del territorio provinciale e promuovendone l’integrazione scolastica e lavorativa.
Art. 2 - Interventi per la residenzialità e il transito dei gruppi sinti e rom
1. La Giunta provinciale, d\'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva il piano provinciale per la residenzialità e il transito dei gruppi sinti e rom, di seguito denominato “piano provinciale”. Ai fini dell’adozione del piano provinciale è sentita la consulta per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom.
2. Il piano provinciale è adottato sulla base di un censimento dei gruppi sinti e rom, presenti sul territorio provinciale, previa individuazione dei nuclei familiari appartenenti a ciascuna comunità e previa elaborazione di criteri dedotti dagli elementi conoscitivi forniti dalla consulta provinciale.
3. Il piano provinciale individua in particolare:
a) il numero e la tipologia delle aree residenziali di comunità, il numero e la tipologia delle piazzole e delle eventuali unità abitative per ogni area residenziale di comunità;
b) il numero e la tipologia dei campi di transito;
c) i requisiti, criteri e le modalità per l’assegnazione delle aree residenziali di comunità nonché delle piazzole e delle eventuali unità abitative;
d) il rapporto tra superficie dell’area residenziale di comunità, piazzole, unità abitative e numero di persone residenti.
4. Alla realizzazione degli interventi previsti dal piano provinciale provvede la comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di seguito denominate “Comunità”.
Art. 3 - Gestione dei campi di transito
1. La gestione dei campi di transito può essere affidata dalla Comunità a soggetti accreditati e individuati secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale, nel rispetto degli articoli 20, commi 1 e 3, dell’articolo 22, commi da 3 a 9, e dell’articolo 53 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), in quanto compatibili.
2. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei campi di transito e per assicurare il coinvolgimento dei fruitori nella gestione del campo.
Art. 4 - Caratteristiche delle aree residenziali di comunità e loro assegnazione
1. La area residenziale di comunità, dotata di recinzione perimetrale, ha una superficie non inferiore a 500 mq. e non superiore a 2000 mq. in relazione alla numerosità dei componenti della famiglia cui è assegnata l’area e è ubicata in modo da evitare ogni forma di emarginazione.
2. L’area residenziale di comunità è dotata di rete fognaria, di impianto per l’allacciamento all’energia elettrica privata, di impianto idrico, e di uno spazio per la raccolta dei rifiuti.
3. L’area residenziale di comunità è dotata di piazzole ed eventualmente di unità abitative, nel numero e con le caratteristiche coerenti con le esigenze del nucleo familiare residente, sulla base delle indicazioni specificate nel piano provinciale.
4. L’area residenziale di comunità è assegnata dalla Comunità ai nuclei familiari individuati dal piano provinciale, residenti in Trentino da almeno tre anni.
5. La Giunta provinciale, sentito il parere della consulta provinciale per la tutela della popolazione nomade, sinta e rom e in accordo con i comuni interessati, approva un regolamento sul funzionamento delle aree residenziali di comunità.
6. Le famiglie che intendono fissare la loro dimora nell’area residenziale di comunità hanno l\'obbligo:
a) di sottoscrivere un contratto di locazione che riporti gli estremi dei documenti di identità di tutti i componenti del nucleo familiare;
b) di sottoscrivere un patto di comunità, sulla base di uno schema elaborato dalla consulta provinciale per la tutela della popolazione nomade, sinta e rom dei gruppi sinti e rom.
7. Le famiglie assegnatarie hanno l\'obbligo di stipulare un contratto per l’utilizzo dei servizi con le società concessionarie.
Art. 5 - Caratteristiche dei campi di transito
1. Il campo di transito consiste in una superficie dove possono sostare, per un massimo di quattordici giorni continuativi e per non più di trenta giorni l\'anno, i nomadi di passaggio non residenti in Trentino.
2. Il campo è dotato di recinzione, di acqua potabile, di servizi igienici e di spazi necessari per la sosta di roulotte o camper.
3. La Giunta provinciale, sentito il parere della consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom e stabilisce i criteri di accesso e le modalità di funzionamento dei campi di transito.
Art. 6 - Convenzioni per la gestione dei campi di transito e per la promozione dell’integrazione socio-lavorativa della popolazione nomade, sinta e rom dei gruppi sinti e rom
1. Le convenzioni per la gestione dei campi di transito devono prevedono in particolare:
a) la durata dell\'attività convenzionata;
b) l\'indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato potrà avvalersi;
c) le modalità attraverso le quali è garantito il collegamento dell\'attività che forma oggetto della convenzione con le attività svolte dalla Provincia o da altri enti pubblici;
d) gli impegni assunti dalla Comunità in ordine alla concessione e alla erogazione, anche in via anticipata, del finanziamento degli oneri di gestione;
e) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione al comune di informazioni sull\'attività svolta e sull\'utilizzazione dei finanziamenti.
Art. 7 - Vigilanza igienico-sanitaria
1. Nei campi di transito è garantita la vigilanza igienico-sanitaria, sulla base delle norme vigenti in materia.
2. Nelle aree residenziali di comunità la vigilanza igienico-sanitaria è affidata ad un responsabile del nucleo familiare delegato dalle singole famiglie.
Art. 8 - Scolarizzazione per adulti e formazione professionale
1. La Comunità può realizzare iniziative di scolarizzazione per adulti ed altre iniziative di educazione ricorrente, in forme compatibili con la cultura dei gruppi sinti e rom ed in accordo con gli istituti comprensivi cui i familiari fanno riferimento.
2. La Provincia o gli enti gestori di attività di formazione professionale possono realizzare iniziative di formazione professionale e riconversione professionale, aventi per contenuto preferibilmente le forme di lavoro della tradizione dei gruppi sinti e rom.
3. Le iniziative di scolarizzazione e di formazione sono realizzate nell\'ambito delle norme vigenti in materia, anche avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 3.
Art. 8 bis - Promozione dell’integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom
1. La Comunità può affidare attività di promozione dell\'integrazione sociale e lavorativa dei gruppi sinti e rom, secondo le modalità previste dall’articolo 3. L’attività è svolta con il coinvolgimento e la valorizzazione dei saperi dei gruppi sinti e rom. La convenzione che affida l’attività prevede in particolare:
a) la durata dell\'attività convenzionata e l’indicazione del personale di cui il soggetto intende avvalersi;
b) le modalità con cui viene garantito il collegamento con le attività svolte dalla Provincia o da altri enti pubblici;
c) le progettualità attraverso le quali è favorita la conoscenza e la valorizzazione della cultura dei gruppi sinti e rom, con particolare riferimento alla lingua, alle tradizioni, alla memoria storica;
d) le progettualità a sostegno dell’inserimento lavorativo e di valorizzazione dei mestieri tradizionali dei gruppi sinti e rom;
e) la attuazione e verifica degli impegni assunti dal comune in ordine alla concessione e alla erogazione, anche in via anticipata, del finanziamento degli oneri di gestione;
f) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione al comune di informazioni sull\'attività svolta e sull\'utilizzazione dei finanziamenti.
Art. 9 - Sostegno dell\'attività lavorativa e valorizzazione dei mestieri tradizionali
1. La Provincia, sentita la consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom, promuove l’inserimento lavorativo dei gruppi sinti e rom anche mediante il sostegno alla costituzione di cooperative di lavoro che abbiano come finalità la valorizzazione del lavoro tradizionale della cultura sinta e rom.
2. La Comunità può elaborare, sentita la consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom, specifici progetti concernenti iniziative di sostegno all’inserimento lavorativo dei gruppi sinti e rom, valorizzando in particolare l\'artigianato di produzione, i mestieri tradizionali, le competenze nel campo della raccolta e differenziazione dei materiali di scarto, nonché le attività artistiche.
3. La realizzazione degli interventi previsti da questo articolo è può essere effettuata secondo le modalità previste dall’articolo 3, sulla base di apposita convenzione che disciplina anche le modalità per la concessione e l\'erogazione dei finanziamenti.
Art. 10 - Consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom
1. È istituita presso la Giunta provinciale la consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom.
2. La consulta provinciale è nominata con deliberazione della Giunta provinciale ed è composta da:
a) l’assessore provinciale competente in materia con funzioni di presidente;
b) da due membri designati dal Consiglio provinciale;
c) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
d) da un rappresentante del Comune di Trento e da un rappre-sentante del Comune di Rovereto;
e) da due delegati dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 3,
f) da tre rappresentanti della popolazione nomade, sinta e rom residente in Trentino;
g) dai dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di lavoro e di istruzione, o loro delegati.
3. La consulta resta in carica per la durata della legislatura provinciale.
4. Ai componenti della consulta spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).
Art. 11 - Compiti della consulta
1. La consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom ha i seguenti compiti:
1) svolge attività e iniziative di approfondimento e di studio sulla cultura e memoria del popolo nomade e del suo rapporto con il tessuto sociale della Provincia, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro, alle esperienze di scolarizzazione e alla promozione della salute;
2) elabora gli elementi conoscitivi utili ai fini dell\'adozione dei piani per la realizzazione di aree residenziali di comunità e di campi di sosta, e lo schema del patto di comunità di cui all\'articolo 4, comma 5, lettera c);
3) esprime pareri sui piani, sui progetti di sostegno all’inserimento lavorativo e di valorizzazione dell’attività arti-giana ed artistica e sulle convenzioni previste da questa legge;
4) segnala alla Giunta provinciale ogni informazione utile per promuovere l’integrazione dei gruppi sinti e rom e per assicurare agli stessi l\'esercizio dei diritti civili e politici.
Art. 12 - Regolamento di attuazione
1. Entro sei mesi dall\'entrata in vigore di questa legge è approvato il relativo regolamento d\'esecuzione.
Art. 12 bis - Clausola valutativa
1. La Giunta provinciale informa il Consiglio sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel migliorare la condizione dei gruppi sinti e rom con particolare riguardo al diritto al nomadismo, alla sosta, alla permanenza all\'interno del territorio provinciale e alla promozione della integrazione scolastica e lavorativa.
2. A tal fine, la Giunta provinciale presenta ogni due anni al Consiglio provinciale, per l\'inoltro alla competente commissione permanente, una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:
a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione delle aree residenziali di comunità e dei campi di transito;
b) l’entità, i criteri di ripartizione dei fondi ai comuni coinvolti nell’attuazione della legge;
c) quale è l\'entità delle aree e dei campi di transito disponibili, suddivise per tipologia e per distribuzione territoriale, al mo-mento dell\'entrata in vigore della legge e al momento di pre-sentazione della relazione;
d) quale è l’entità della domanda di unità abitative soddisfatta dall’offerta per i nuclei familiari che chiedono di fissare dimora nell’area residenziale di comunità, suddivisa per distribuzione territoriale delle aree, al momento di presentazione della relazione;
e) quali iniziative sono state promosse e attuate per la promozione dell’integrazione socio-lavorativa della popolazione sinta e rom, la scolarizzazione e la formazione professionale degli adulti, il sostegno dell’attività lavorativa e la valorizzazione dei mestieri tradizionali;
f) quali controlli sono stati attivati circa il rispetto del patto di comunità, la vigilanza igienico-sanitaria e il rispetto degli obblighi previsti in capo ai soggetti convenzionati;
h) quali controlli sono stati effettuati per verificare la corretta fruizione dei campi di transito da parte dei nomadi di passag-gio non residenti in Trentino;
i) eventuali criticità riscontrate nell\'attuazione di questa legge.
Art. 13 - Norma transitoria
1. In seguito alla approvazione da parte della Giunta provinciale del primo piano di realizzazione delle aree residenziali di comunità e dei campi di transito, possono farvi richiesta di assegnazione i nuclei familiari i cui componenti risultino residenti in Trentino almeno dal 31 dicembre 2008 o che vi siano nati successivamente.
Art. 14 - Abrogazione
1. La legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 (Norme a tutela degli zingari) è abrogata.
Art. 15 - Disposizione finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede, relativamente agli interventi a carico dei comuni, con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per la finanza locale.
2. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge, relativamente agli interventi a carico della Provincia, si provvede con legge successiva.
cons. MATTIA CIVICO
cons. MARGHERITA COGO
cons. BRUNO DORIGATTI
cons. SARA FERRARI
cons. MICHELE NARDELLI
cons. LUCA ZENI
Misure per favorire l’integrazione dei gruppi tradizionalmente nomadi
Art. 2 Interventi per la residenzialità e il transito dei gruppi di po-polazioni nomadi ed ex nomadi sinti e rom
Art. 6 Convenzioni per la gestione dei campi di transito e per la promozione dell’integrazione socio-lavorativa delle popolazioni nomadi ed ex nomadi, sinta e rom dei gruppi sinti e rom
Art. 10 Consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi di popolazioni ex nomadi sinti e rom
1. Questa legge disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento per favorire l’integrazione dei gruppi sinti e rom, tradizionalmente nomadi, garantendone la sosta e la permanenza all\'interno del territorio provinciale e promuovendone l’integrazione scolastica e lavorativa.
Art. 2 - Interventi per la residenzialità e il transito dei gruppi di popolazioni nomadi ed ex nomadi
1. La Giunta provinciale, d\'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale approva il piano provinciale per la residenzialità e il transito dei gruppi sinti e rom di popolazioni nomadi ed ex nomadi, di seguito denominato “piano provinciale”. Ai fini dell’adozione del piano provinciale è sentita la consulta per la promozione dell’integrazione di popolazioni nomadi ed ex nomadi.
2. Il piano provinciale è adottato sulla base di un censimento dei gruppi sinti e rom di popolazioni ex nomadi, presenti sul territorio provinciale, previa individuazione dei nuclei familiari appartenenti a ciascuna comunità e previa elaborazione di criteri dedotti dagli elementi conoscitivi forniti dalla consulta provinciale.
3. Il piano provinciale individua in particolare:
a) il numero e la tipologia delle aree residenziali di comunità, il numero e la tipologia delle piazzole e delle eventuali unità abitative mobili e degli edifici destinati a servizi per ogni area residenziale di comunità;
c) i requisiti, criteri e le modalità per l’assegnazione delle aree residenziali di comunità nonché delle piazzole e delle eventuali unità abitative;
1. La area residenziale di comunità, dotata di recinzione perimetrale, ha una superficie non inferiore a 500 mq. e non superiore a 2000 mq. in relazione alla numerosità dei componenti della famiglia cui è assegnata l’area e è ubicata in modo da evitare ogni forma di emarginazione. La superficie pro capite prevista non potrà risultare superiore al 150% di quella stabilita mediamente per le abitazioni di edilizia popolare.
3. L’area residenziale di comunità è dotata di piazzole e servizi ed e-ventualmente di unità abitative, nel numero e con le caratteristiche coerenti con le esigenze del nucleo familiare residente, sulla base delle indicazioni specificate nel piano provinciale.
5. La Giunta provinciale, sentito il parere della consulta provinciale per la tutela della popolazione nomade, sinta e rom e in accordo con i comuni interessati, approva un regolamento sul funzionamento delle aree residenziali di comunità.
6.
b) di sottoscrivere un patto di comunità, sulla base di uno schema elaborato dalla consulta provinciale per la tutela della popolazione nomade, sinta e rom dei gruppi sinti e rom.
7. Le famiglie assegnatarie hanno l\'obbligo di stipulare un contratto per l’utilizzo dei servizi con le società concessionarie. Hanno inoltre l’obbligo di pagare un canone per l’occupazione delle aree.
1. Il campo di transito consiste in una superficie dove possono sostare, per un massimo di quattordici giorni continuativi e per non più di sessanta giorni l\'anno, i nomadi di passaggio non residenti in Trentino.
3. La Giunta provinciale, sentito il parere della consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom e stabilisce i criteri di accesso e le modalità di funzionamento dei campi di transito.
Art. 6 - Convenzioni per la gestione dei campi di transito e per la promozione dell’integrazione socio-lavorativa della popolazione nomade, sinta e rom dei gruppi sinti e rom
1.
d) gli impegni assunti dalla Comunità in ordine alla concessione e alla erogazione, anche in via anticipata, del finanziamento degli oneri di gestione;
1. La Comunità può realizzare iniziative di scolarizzazione per adulti ed altre iniziative di educazione ricorrente, in forme compatibili con la cultura dei gruppi sinti e rom ed in accordo con gli istituti comprensivi cui i familiari fanno riferimento.
2. La Provincia o gli enti gestori di attività di formazione professionale possono realizzare iniziative di formazione professionale e riconversione professionale, aventi per contenuto preferibilmente le forme di lavoro della tradizione dei gruppi sinti e rom.
Art. 8 bis - Promozione dell’integrazione socio-lavorativa dei gruppi di popolazioni ex nomadi sinti e rom
1. La Comunità può affidare attività di promozione dell\'integrazione sociale e lavorativa dei gruppi sinti e rom, secondo le modalità previste dall’articolo 3. L’attività è svolta con il coinvolgimento e la valorizzazione dei saperi dei gruppi sinti e rom. La convenzione che affida l’attività prevede in particolare:
c) le progettualità attraverso le quali è favorita la conoscenza e la valorizzazione della cultura dei gruppi sinti e rom, con particolare riferimento alla lingua, alle tradizioni, alla memoria storica;
d) le progettualità a sostegno dell’inserimento lavorativo e di valorizzazione dei mestieri tradizionali dei gruppi sinti e rom;
e) la attuazione e verifica degli impegni assunti dal comune in ordine alla concessione e alla erogazione, anche in via anticipata, del finanziamento degli oneri di gestione;
1. La Provincia, sentita la consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom, promuove l’inserimento lavorativo dei gruppi di popolazioni ex nomadi sinti e rom anche mediante il sostegno alla costituzione di cooperative di lavoro che abbiano come finalità la valorizzazione del lavoro tradizionale della cultura sinta e rom.
2. La Comunità può elaborare, sentita la consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom, specifici progetti concernenti iniziative di sostegno all’inserimento lavorativo dei gruppi di popolazioni ex nomadi sinti e rom, valorizzando in particolare l\'artigianato di produzione, i mestieri tradizionali, le competenze nel campo della raccolta e differenziazione dei materiali di scarto, nonché le attività artistiche.
Art. 10 - Consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi di popolazioni ex nomadi sinti e rom
1. È istituita presso la Giunta provinciale la consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi di popolazioni ex nomadi sinti e rom.
b) da quattro membri designati dal Consiglio provinciale, due dalla maggioranza e due dalla minoranza;
d) da un rappresentante del Comune di Trento e da un rappre-sentante del Comune di Rovereto;
f) da tre rappresentanti della popolazione ex nomade, sinta e rom residente in Trentino;
1. La consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi di popolazioni ex nomadi sinti e rom ha i seguenti compiti:
1. La Giunta provinciale informa il Consiglio sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel migliorare la condizione dei gruppi sinti e rom con particolare riguardo al diritto al nomadismo, alla sosta, alla permanenza all\'interno del territorio provinciale e alla nella promozione della integrazione abitativa, scolastica e lavorativa.
e) quali iniziative sono state promosse e attuate per la promozione dell’integrazione socio-lavorativa dei gruppi di popolazioni ex nomadi della popolazione sinta e rom, la scolarizzazione e la formazione professionale degli adulti, il sostegno dell’attività lavorativa e la valorizzazione dei mestieri tradizionali;
ART. COMMA ERRATA CORRIGE
INDI-CE Art. 2 Interventi per la residenzialità e il transito dei gruppi sinti e rom Interventi per la residenzialità e il transito dei gruppi di popola-zioni nomadi ed ex nomadi
Art. 6 Convenzioni per la gestione dei campi di transito e per la pro-mozione dell’integrazione socio-lavorativa della popolazione nomade, sinta e rom dei gruppi sinti e rom Convenzioni per la gestione dei campi di transito e per la pro-mozione dell’integrazione socio-lavorativa delle popolazioni nomadi ed ex nomadi
Art. 10 Consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom Consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi di popolazioni ex nomadi
1 1 Questa legge disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento per favorire l’integrazione dei gruppi sinti e rom, tradizionalmente nomadi, garantendone la sosta e la permanenza all\'interno del territorio provinciale e promuovendone l’integrazione scolastica e lavorativa. Questa legge disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento per favorire l’integrazione dei gruppi, tradizionalmente nomadi, garantendone la sosta e la permanenza all\'interno del territorio provinciale e promuovendone l’integrazione scolastica e lavorativa.
2 titolo Interventi per la residenzialità e il transito dei gruppi sinti e rom Interventi per la residenzialità e il transito dei gruppi di popolazioni nomadi ed ex nomadi
1 La Giunta provinciale, d\'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e acquisito il parere della competente commissione per-manente del Consiglio provinciale, approva il piano provinciale per la residenzialità e il transito dei gruppi sinti e rom, di seguito denominato “piano provinciale”. Ai fini dell’adozione del piano provinciale è sentita la consulta per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom. La Giunta provinciale, d\'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e acquisito il parere del Consiglio provinciale, approva il piano provinciale per la residenzialità e il transito di popolazioni nomadi ed ex nomadi, di seguito denominato “piano provinciale”. Ai fini dell’adozione del piano provinciale è sentita la consulta per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom.
2 Il piano provinciale è adottato sulla base di un censimento dei gruppi sinti e rom, presenti sul territorio provinciale, previa individuazione dei nuclei familiari appartenenti a ciascuna comunità e previa elaborazione di criteri dedotti dagli elementi conoscitivi forniti dalla consulta provinciale. Il piano provinciale è adottato sulla base di un censimento dei gruppi di popolazioni ex nomadi, presenti sul territorio provinciale, previa individuazione dei nuclei familiari e previa elaborazione di criteri dedotti dagli elementi conoscitivi forniti dalla consulta provinciale.
3 a) a) il numero e la tipologia delle aree residenziali di comunità, il numero e la tipologia delle piazzole e delle eventuali unità abitative per ogni area residenziale di comunità; a) il numero e la tipologia delle aree residenziali di comunità, il numero e la tipologia delle piazzole e delle eventuali unità abitative mobili e degli edifici destinati a servizi per ogni area residenziale di comunità;
3 c) c) i requisiti, criteri e le modalità per l’assegnazione delle aree residenziali di comunità nonché delle piazzole e delle eventuali unità abitative;
c) i requisiti, criteri e le modalità per l’assegnazione delle aree residenziali di comunità nonché delle piazzole
4 1 La area residenziale di comunità, dotata di recinzione perimetrale, ha una superficie non inferiore a 500 mq. e non superiore a 2000 mq. in relazione alla numerosità dei componenti della famiglia cui è assegnata l’area e è ubicata in modo da evitare ogni forma di emarginazione. La area residenziale di comunità, dotata di recinzione perimetrale, ha una superficie non inferiore a 500 mq. e non superiore a 2000 mq. in relazione alla numerosità dei componenti della famiglia cui è assegnata l’area e è ubicata in modo da evitare ogni forma di emarginazione. La superficie pro capite prevista non potrà risultare superiore al 150% di quella stabilita mediamente per le abitazioni di edilizia popolare.
3 L’area residenziale di comunità è dotata di piazzole ed even-tualmente di unità abitative, nel numero e con le caratteristiche coerenti con le esigenze del nucleo familiare residente, sulla base delle indicazioni specificate nel piano provinciale. L’area residenziale di comunità è dotata di piazzole e servizi, nel numero e con le caratteristiche coerenti con le esigenze del nucleo familiare residente, sulla base delle indicazioni specificate nel piano provinciale.
5 La Giunta provinciale, sentito il parere della consulta provinciale per la tutela della popolazione nomade, sinta e rom e in accordo con i comuni interessati, approva un regolamento sul funzionamento delle aree residenziali di comunità. La Giunta provinciale, sentito il parere della consulta provinciale per la tutela della popolazione nomade, in accordo con i comuni interessati, approva un regolamento sul funzionamento delle aree residenziali di comunità.
6 b) b) di sottoscrivere un patto di comunità, sulla base di uno schema elaborato dalla consulta provinciale per la tutela della popolazione nomade, sinta e rom dei gruppi sinti e rom. b) di sottoscrivere un patto di comunità, sulla base di uno schema elaborato dalla consulta provinciale per la tutela della popolazione nomade.
7 Le famiglie assegnatarie hanno l\'obbligo di stipulare un contratto per l’utilizzo dei servizi con le società concessionarie. Le famiglie assegnatarie hanno l\'obbligo di stipulare un contratto per l’utilizzo dei servizi con le società concessionarie. Hanno inoltre l’obbligo di pagare un canone per l’occupazione delle aree.
5 1 Il campo di transito consiste in una superficie dove possono sostare, per un massimo di quattordici giorni continuativi e per non più di trenta giorni l\'anno, i nomadi di passaggio non residenti in Trentino. Il campo di transito consiste in una superficie dove possono sostare, per un massimo di quattordici giorni continuativi e per non più di sessanta giorni l\'anno, i nomadi di passaggio non residenti in Trentino.
3 La Giunta provinciale, sentito il parere della consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom e stabilisce i criteri di accesso e le modalità di funzionamento dei campi di transito. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di accesso e le modalità di funzionamento dei campi di transito.
6 titolo Convenzioni per la gestione dei campi di transito e per la promozione dell’integrazione socio-lavorativa della popolazione nomade, sinta e rom dei gruppi sinti e rom Convenzioni per la gestione dei campi di transito e per la promozione dell’integrazione socio-lavorativa della popolazione nomade
6 1 d) d) gli impegni assunti dalla Comunità in ordine alla con-cessione e alla erogazione, anche in via anticipata, del finanziamento degli oneri di gestione; #
8 1 La Comunità può realizzare iniziative di scolarizzazione per adulti ed altre iniziative di educazione ricorrente, in forme compatibili con la cultura dei gruppi sinti e rom ed in accordo con gli istituti comprensivi cui i familiari fanno riferimento. La Comunità può realizzare iniziative di scolarizzazione per adulti ed altre iniziative di educazione ricorrente, in accordo con gli istituti comprensivi cui i familiari fanno riferimento.
8 bis titolo Promozione dell’integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom Promozione dell’integrazione socio-lavorativa dei gruppi di popolazioni ex nomadi
1 La Comunità può affidare attività di promozione dell\'integrazione sociale e lavorativa dei gruppi sinti e rom, secondo le modalità previste dall’articolo 3. L’attività è svolta con il coinvolgimento e la valorizzazione dei saperi dei gruppi sinti e rom. La convenzione che affida l’attività prevede in particolare: La Comunità può affidare attività di promozione dell\'integrazione sociale e lavorativa dei gruppi sinti e rom, secondo le modalità previste dall’articolo 3. La convenzione che affida l’attività prevede in particolare:
1 c) c) le progettualità attraverso le quali è favorita la cono-scenza e la valorizzazione della cultura dei gruppi sinti e rom, con particolare riferimento alla lingua, alle tradizioni, alla memoria storica; #
1 d) d) le progettualità a sostegno dell’inserimento lavorativo e di valorizzazione dei mestieri tradizionali dei gruppi sinti e rom; #
1 e) e) la attuazione e verifica degli impegni assunti dal comune in ordine alla concessione e alla erogazione, anche in via anticipata, del finanziamento degli oneri di gestione; #
9 1 La Provincia, sentita la consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom, promuove l’inserimento lavorativo dei gruppi sinti e rom anche mediante il sostegno alla costituzione di cooperative di lavoro che abbiano come finalità la valorizzazione del lavoro tradizionale della cultura sinta e rom. La Provincia, promuove l’inserimento lavorativo dei gruppi di popolazioni ex nomadi anche mediante il sostegno alla costituzione di cooperative di lavoro.
2 La Comunità può elaborare, sentita la consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom, specifici progetti concernenti iniziative di sostegno all’inserimento lavorativo dei gruppi sinti e rom, valorizzando in particolare l\'artigianato di produzione, i mestieri tradizionali, le competenze nel campo della raccolta e differenziazione dei materiali di scarto, nonché le attività artistiche. La Comunità può elaborare, specifici progetti concernenti iniziative di sostegno all’inserimento lavorativo dei gruppi di popolazioni ex nomadi, valorizzando in particolare l\'artigianato di produzione, i mestieri tradizionali, le competenze nel campo della raccolta e differenziazione dei materiali di scarto, nonché le attività artistiche.
10 titolo Consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom Consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi di popolazioni ex nomadi
1 È istituita presso la Giunta provinciale la consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom. È istituita presso la Giunta provinciale la consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi di popolazioni ex nomadi.
2 b) b) da due membri designati dal Consiglio provinciale; b) da quattro membri designati dal Consiglio provinciale, due dalla maggioranza e due dalla minoranza;
2 d) d) da un rappresentante del Comune di Trento e da un rappresentante del Comune di Rovereto; #
2 f) f) da tre rappresentanti della popolazione nomade, sinta e rom residente in Trentino; f) da tre rappresentanti della popolazione ex nomade, residente in Trentino;
3 La consulta resta in carica per la durata della legislatura provinciale.
11 1 La consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom ha i seguenti compiti: La consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi di popolazioni ex nomadi ha i seguenti compiti:
12 bis 1 La Giunta provinciale informa il Consiglio sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel migliorare la condizione dei gruppi sinti e rom con particolare riguardo al diritto al nomadi-smo, alla sosta, alla permanenza all\'interno del territorio provinciale e alla promozione della integrazione scolastica e lavorativa. La Giunta provinciale informa il Consiglio sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti nella promozione della integrazione abitativa, scolastica e lavorativa.
2 e) e) quali iniziative sono state promosse e attuate per la promozione dell’integrazione socio-lavorativa della popolazione sinta e rom, la scolarizzazione e la formazione professionale degli adulti, il sostegno dell’attività lavorativa e la valorizzazione dei mestieri tradizionali; e) l’integrazione socio-lavorativa dei gruppi di popolazioni ex nomadi, la scolarizzazione e la formazione professionale degli adulti;
ART 7 BIS
PUBBLICA SICUREZZA
Nei campi di transito, nelle aree residenziali e nelle zone limitrofe ai predetti luoghi viene garantita la pubblica sicurezza.
La Giunta si riserva di erogare i contributi di cui alla presente legge in caso vi siano reiterati reati o tentativi di reato, commessi ad opera della popolazione nomade ed ex nomade, contro la persona e contro il patrimonio, nonché atti contrari alla pubblica decenza, consumati nei campi di transito, nelle aree residenziali e nelle zone limitrofe ai predetti luoghi.
15.05.2009 - Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
6 febbraio 1991, n. 3
Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento
(b.u. 26 febbraio 1991, n. 9, suppl. ord. n. 3)
VERSIONE ATTUALE EMENDAMENTI
Titolo I - Primi adempimenti del Consiglio provinciale ed elezione degli organi
Capo I - Primi adempimenti del Consiglio provinciale
Art. 1 - Prima seduta del Consiglio provinciale
1. Il Consiglio si riunisce, per la prima seduta, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. L\'avviso di convocazione è inviato dal Presidente della Provincia in carica a tutti i Consiglieri e gli Assessori, con lettera raccomandata.
3. omissis
Art. 2 - Presidenza provvisoria e appello dei Consiglieri
1. Nella prima seduta la presidenza provvisoria è assunta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
2. Fungono da segretari scrutatori i due Consiglieri più giovani di età fra i presenti.
3. Costituita la presidenza provvisoria, il presidente effettua l\'appello nominale dei Consiglieri, in doppia chiamata.
Art. 3 - Giuramento dei Consiglieri
1. Effettuato l\'appello dei Consiglieri, il presidente presta giuramento pronunciando le parole: \"Giuro di essere fedele alla Costituzione\".
2. Il presidente invita quindi i Consiglieri presenti a prestare il medesimo giuramento. A tale scopo effettua in ordine alfabetico l\'appello dei Consiglieri, i quali ad uno ad uno rispondono \"Giuro\".
3. Se per giustificato impedimento un Consigliere non ha giurato, il giuramento può essere prestato in seguito, in occasione della prima partecipazione ai lavori del Consiglio.
4. Dell\'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel processo verbale della seduta.
Art. 4 - Assunzione della carica di Consigliere provinciale
1. L\'esercizio delle funzioni di Consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.
2. Il Consigliere rappresenta l\'intera provincia e non può essere chiamato a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell\'esercizio delle sue funzioni.
Art. 5 - Adempimenti preliminari
1. Nella prima seduta il Consiglio procede:
a) all\'elezione del Presidente;
b) all\'elezione del Vicepresidente;
c) all\'elezione dei segretari questori;
d) all\'esame della relazione del Presidente della Provincia sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni;
e) all\'esame del programma di legislatura e della comunicazione dei nominativi degli Assessori presentati dal Presidente della Provincia;
f) alla nomina della Giunta delle elezioni;
g) alla nomina delle Commissioni permanenti.
Capo II - Elezione del Presidente del Consiglio provinciale, del Vicepresidente e dei segretari questori
Art. 6 - Elezione del Presidente del Consiglio provinciale
1. Costituita la presidenza provvisoria e prestato il giuramento, il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il Presidente.
2. Per la validità della elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio è eletto con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Se dopo due votazioni nessun Consigliere ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti, si procede ad una terza votazione nella quale possono essere votati solo i Consiglieri che nella seconda votazione hanno ottenuto voti. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
5. Il presidente provvisorio della seduta procede alla proclamazione dell\'eletto, il quale assume immediatamente la presidenza del Consiglio.
Art. 7 - Elezione del Vicepresidente e dei segretari questori
1. Dopo l\'elezione del Presidente il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il Vicepresidente. Si applica la disciplina stabilita per l\'elezione del Presidente.
2. Dopo l\'elezione del Vicepresidente, il Consiglio elegge fra i suoi componenti tre segretari questori. Per la loro elezione si procede ad un\'unica votazione a scrutinio segreto. Ogni Consigliere può votare un solo nominativo. Sono eletti i Consiglieri che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
Art. 8 - Elezioni suppletive
1. In caso di dimissioni, decadenza, morte o revoca di uno dei componenti l\'Ufficio di presidenza, il Consiglio procede alla sostituzione nella prima seduta successiva e con le modalità stabilite dagli articoli 6 e 7.
2. Le dimissioni del Presidente, degli altri componenti l\'Ufficio di presidenza o dell\'intero Ufficio di presidenza, vengono immediatamente comunicate ai Consiglieri e alla Giunta e sottoposte per la presa d\'atto al Consiglio nella prima seduta successiva. Ad avvenuta presa d\'atto si applicano, ove occorra, le disposizioni dettate dai commi 1 e 2 dell’articolo 2.
3. Il Consiglio, preso atto delle dimissioni, procede alle elezioni suppletive.
Capo II bis - Relazione sulle operazioni elettorali e presentazione del programma di legislatura
Art. 8 bis - Relazione sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni
1. Il Presidente della Provincia riferisce al Consiglio sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni. La durata dell\'intervento del Presidente della Provincia non può eccedere i venti minuti.
2. Il dibattito si svolge secondo la procedura prevista dall’articolo 71.
3. Al termine degli interventi, il Presidente della Provincia può intervenire in sede di replica per non più di venti minuti.
Art. 8 ter - Presentazione del programma di legislatura e comunicazione dei nominativi degli Assessori
1. Il Presidente della Provincia presenta al Consiglio il programma di legislatura e comunica i nominativi degli Assessori. La durata dell\'intervento del Presidente della Provincia non può eccedere i sessanta minuti.
2. Il dibattito si svolge secondo la procedura prevista dall’articolo 71, salvo che la durata degli interventi di cui al comma 3 dell’articolo 71 non può eccedere complessivamente i sessanta minuti.
3. Al termine degli interventi, il Presidente della Provincia può intervenire in sede di replica per non più di sessanta minuti.
Capo III - Elezione del Presidente della Provincia e comunicazioni relative alla composizione della Giunta
Art. 9 - Elezione del Presidente della Provincia
1. Quando il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio fra i propri componenti si applicano le disposizioni del presente articolo.
1 bis. Per procedere all\'elezione il Consiglio si riunisce entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 14.
2. Per la validità della elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.
3. Il Presidente della Provincia è eletto con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti, si procede ad una terza votazione nella quale possono essere votati solo i candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto voti. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
5. Il Presidente del Consiglio procede alla proclamazione dell\'eletto.
5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di elezione suppletiva.
Art. 10 - Art. 11 - Art. 12
omissis
Art. 13 - Incompatibilità
1. Il Presidente della Provincia e gli Assessori non possono far parte dell\'Ufficio di presidenza del Consiglio.
Art. 14 - Comunicazioni relative al Presidente della Provincia
1. Le dimissioni del Presidente della Provincia sono indirizzate al Presidente del Consiglio, che ne dà immediata comunicazione ai Consiglieri.
2. In caso di decadenza, impedimento o morte del Presidente della Provincia, il Vicepresidente della Provincia informa il Presidente del Consiglio, che ne dà immediata comunicazione ai Consiglieri.
Art. 14 bis - Comunicazioni relative agli Assessori
1. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, morte o revoca di uno o più Assessori, il Presidente della Provincia informa il Presidente del Consiglio, che ne dà immediata comunicazione ai Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio pone all\'ordine del giorno la comunicazione riguardante la composizione della Giunta. L\'esame dell\'oggetto avviene ai sensi dell’articolo 8 ter.
Capo IV - Nomina delle Commissioni consiliari
Art. 15 - Nomina delle Commissioni permanenti
1. Il Consiglio delibera su proposta del Presidente e con separate votazioni per alzata di mano:
a) il numero delle Commissioni;
b) il numero dei loro componenti;
c) la ripartizione fra le Commissioni delle materie elencate nella tabella allegata al regolamento;
d) la nomina dei componenti le Commissioni.
2. Il Presidente, prima di sottoporre al Consiglio le proposte di cui al comma 1, convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi per concordare il numero delle Commissioni e dei loro componenti, la ripartizione delle materie e la nomina dei componenti.
3. La nomina dei componenti le Commissioni deve rispecchiare il più possibile la consistenza numerica dei gruppi consiliari.
Art. 16 - Nomina delle Commissioni speciali
1. Le Commissioni speciali sono nominate dal Consiglio. La loro composizione deve assicurare la presenza di tutti i gruppi consiliari che ne facciano richiesta e deve rispecchiare il più possibile la consistenza numerica degli stessi.
2. La proposta per la nomina spetta ad ogni Consigliere e alla Giunta ed è rivolta al Presidente del Consiglio. Essa deve indicare il tipo di commissione che si intende costituire, l\'oggetto, i limiti anche temporali dell\'attività e i relativi poteri, nel rispetto della disciplina di cui agli articoli 148 e 149.
3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, sottopone la proposta al Consiglio, che decide con votazione per alzata di mano.
Art. 17 - Incompatibilità
1. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia, gli Assessori non possono far parte delle Commissioni permanenti, delle Commissioni speciali, della Commissione per i rapporti internazionali e con l\'Unione europea e della Giunta delle elezioni.
Art. 18 - Nomine suppletive
1. In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno dei componenti delle Commissioni, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva e con le modalità stabilite dagli articoli 8, comma 2, 15 e 16.
2. Le dimissioni di un componente di Commissione sono indirizzate al Presidente del Consiglio e, per conoscenza, al Presidente della commissione. Il Presidente del Consiglio ne informa immediatamente i Consiglieri e la Giunta.
Titolo II - Organi del Consiglio e loro attribuzioni
Capo I - Ufficio di presidenza
Art. 19 - Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio e ne è l\'oratore ufficiale. Egli sovraintende all\'attività del Consiglio e degli altri organi consiliari e assicura il buon andamento dei lavori facendo rispettare i regolamenti.
2. Il Presidente garantisce e tutela con imparzialità le prerogative ed i diritti dei Consiglieri e dei componenti la Giunta assicurando il rispetto dei diritti delle minoranze.
3. Il Presidente esercita l\'attività di disciplina e di impulso dei lavori consiliari. Convoca e presiede il Consiglio; ne programma i lavori e ne fissa l\'ordine del giorno; apre e chiude le sedute; dà e toglie la parola; dirige e modera la discussione e, occorrendo, ne riassume i termini; indice le votazioni e ne proclama l\'esito; pone le questioni procedurali; mantiene l\'ordine esercitando i poteri che gli sono attribuiti dal regolamento; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.
4. Il Presidente convoca, fissandone l\'ordine del giorno, e presiede l\'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi; provvede all\'esecuzione delle decisioni assunte da tali organi.
5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dei Presidenti delle commissioni e ne indirizza e coordina i lavori.
6. Il Presidente mantiene i rapporti con gli organi della Provincia. Rappresenta il Consiglio nelle relazioni con gli altri enti o istituzioni regionali, nazionali ed esteri.
7. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell\'amministrazione del Consiglio. Sovraintende al funzionamento degli uffici del Consiglio, amministra il patrimonio e gestisce il bilancio secondo la disciplina del regolamento di amministrazione e di contabilità.
8. Il Presidente del Consiglio esercita ogni altra funzione che le leggi e i regolamenti consiliari gli attribuiscono.
Art. 20 - Vicepresidente del Consiglio
1. Il Vicepresidente del Consiglio coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
2. Il Vicepresidente adempie inoltre a quelle funzioni di competenza del Presidente che gli vengano temporaneamente delegate.
Art. 21 - Segretari questori
1. I segretari questori collaborano con il Presidente del Consiglio nell\'espletamento delle sue funzioni.
2. I segretari questori sovraintendono alla redazione dei processi verbali delle sedute pubbliche e redigono quelli delle sedute segrete; danno lettura dei processi verbali e, se designati dal Presidente, delle proposte, dei documenti, delle relazioni e delle comunicazioni; tengono nota degli iscritti a parlare e delle deliberazioni del Consiglio; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle votazioni; effettuano lo spoglio delle schede e accertano il risultato della votazione; vigilano sulla fedeltà dei resoconti integrali.
3. I segretari questori coadiuvano il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio e per il mantenimento dell\'ordine nell\'aula, secondo le disposizioni del Presidente.
4. Il segretario questore più anziano d\'età sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di impedimento del Presidente e del Vicepresidente.
Art. 22 - Ufficio di presidenza
1. L\'Ufficio di presidenza del Consiglio si compone del Presidente, del Vicepresidente e dei tre segretari questori.
2. L\'Ufficio di presidenza è presieduto dal Presidente del Consiglio che lo convoca e ne stabilisce l\'ordine del giorno.
3. L\'Ufficio di presidenza delibera la proposta del regolamento organico, del regolamento di amministrazione e di contabilità, e del regolamento per il trattamento economico dei Consiglieri e gli interventi a favore dei gruppi consiliari, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio. Delibera inoltre il regolamento di organizzazione del Consiglio.
4. L\'Ufficio di presidenza delibera il progetto di bilancio del Consiglio, il suo assestamento, le eventuali variazioni e il rendiconto generale ed esercita gli altri adempimenti previsti dal regolamento di amministrazione e di contabilità.
5. L\'Ufficio di presidenza assume gli adempimenti previsti dal regolamento per il trattamento economico dei Consiglieri e gli interventi a favore dei gruppi consiliari. Esercita inoltre le funzioni in materia di personale e di organizzazione degli uffici del Consiglio secondo la disciplina prevista nel regolamento organico e nel regolamento di organizzazione.
6. L\'Ufficio di presidenza esercita infine le attribuzioni ad esso demandate da disposizioni di legge o di regolamenti consiliari. Delibera altresì su tutte le altre questioni ad esso deferite dal Presidente.
6 bis. L\'Ufficio di presidenza cessa dalle sue funzioni con la prima seduta del Consiglio dopo la proclamazione degli eletti.
Capo I bis - Giunta delle elezioni e verifica dei poteri
Art. 22 bis - Nomina della Giunta delle elezioni
1. Il Consiglio, dopo l\'elezione dell\'Ufficio di presidenza, nomina la Giunta delle elezioni, la cui composizione assicura, con un rappresentante per gruppo, la presenza di tutti i gruppi consiliari che ne facciano richiesta.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi che presentano le proprie designazioni, sottopone la proposta di nomina al Consiglio, che decide con votazione per alzata di mano.
Art. 22 ter - Insediamento e funzionamento della Giunta delle elezioni
1. La Giunta è convocata per la prima seduta dal Presidente del Consiglio.
2. Nella sua prima riunione la Giunta nomina un presidente, un vicepresidente e un segretario secondo la disciplina di cui all’articolo 26.
3. Le deliberazioni della Giunta sono approvate quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari. In caso di parità si intende adottata la decisione più favorevole all\'eletto. Le votazioni sono svolte per alzata di mano.
4. Si applica, in quanto possibile, la disciplina sul funzionamento delle Commissioni permanenti.
Art. 22 quater - Attribuzioni della Giunta delle elezioni
1. Alla Giunta compete la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute nel corso della legislatura, dei Consiglieri eletti, compresi gli Assessori scelti tra persone elette al Consiglio. La verifica riguarda anche i subentranti ai Consiglieri comunque cessati dalla carica.
2. La Giunta riferisce al Consiglio entro sei mesi, decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti, formulando le relative proposte di convalida o di annullamento o di decadenza. Tale termine decorre dalla data della seduta di prestazione del giuramento nel caso di Consiglieri subentranti nella carica. Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute, la Giunta riferisce al Consiglio entro tre mesi dal giorno in cui ne sia venuta a conoscenza.
3. Per i fini di cui agli articoli 22 quinquies, 22 sexies e 22 septies i Consiglieri eletti, entro quindici giorni dalla loro proclamazione, trasmettono alla segreteria del Consiglio una dichiarazione relativa alle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità e di incompatibilità. Contestualmente i Consiglieri eletti sono tenuti a dichiarare le cariche, gli incarichi e le funzioni esercitate. Nel caso di Consiglieri subentranti nella carica il termine è di cinque giorni e decorre dalla seduta in cui hanno prestato giuramento.
Art. 22 quinquies - Poteri della Giunta delle elezioni
1. La Giunta sente gli interessati, assume informazioni, chiede e riceve i documenti relativi all\'oggetto della sua verifica. Può avvalersi della collaborazione di esperti estranei al Consiglio.
Art. 22 sexies - Procedura per la convalida
1. Se la Giunta non riscontra l\'esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità presenta al Consiglio una relazione conclusiva e una proposta di delibera motivata per la convalida dei Consiglieri. Il Consiglio, nella prima tornata successiva alla data della loro presentazione da parte della Giunta, delibera con votazione per alzata di mano.
2. Quando la Giunta ritiene configurarsi l\'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, chiede per iscritto al Consigliere interessato elementi integrativi di giudizio. Il Consigliere ha facoltà, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni.
3. Decorso tale termine la Giunta stabilisce, ove ritenuto necessario, la data dell\'incontro con il Consigliere interessato dandone comunicazione allo stesso con almeno dieci giorni di preavviso. Di fronte alla Giunta il Consigliere può farsi assistere da persona di fiducia.
4. Espletata la procedura di cui ai commi 2 e 3, la Giunta, se accerta l\'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, presenta una relazione conclusiva e una proposta di delibera motivata per l\'annullamento o la decadenza. Il Consiglio, nella prima tornata successiva alla data della loro presentazione da parte della Giunta, delibera con votazione per alzata di mano.
5. La procedura di cui ai commi 2 e 3 si applica anche nel caso in cui il Consiglio non accolga, con riferimento a uno o più Consiglieri, la proposta di delibera di convalida presentata dalla Giunta ai sensi del comma 1, sempreché la suddetta procedura non sia già stata espletata.
6. Una volta comunque espletata la procedura di cui ai commi 2 e 3, la pronuncia del Consiglio è definitiva.
7. In deroga a quanto stabilito dall\'ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 76, in Consiglio in caso di parità di voti si intende adottata la decisione più favorevole all\'eletto.
Art. 22 septies - Dichiarazione di annullamento o di decadenza
1. Quando il Consiglio decide l\'annullamento dell\'elezione di un Consigliere per cause di ineleggibilità, la decisione è notificata entro cinque giorni all\'interessato dal Presidente del Consiglio e pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.
2. Quando il Consiglio accerta l\'esistenza di una causa di incompatibilità, il Presidente invita per iscritto il Consigliere interessato a optare entro venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, tra il mandato consiliare e la carica ricoperta che costituisce causa di incompatibilità.
3. Se il Consigliere non esercita l\'opzione entro il termine di cui al comma 2, nella prima tornata successiva il Presidente comunica al Consiglio la decadenza. La dichiarazione di decadenza è notificata entro cinque giorni all\'interessato dal Presidente del Consiglio e pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.
4. Se il Consigliere opta per la carica che costituisce causa di incompatibilità, nella prima tornata successiva il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio. La comunicazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.
Art. 22 octies - Modalità di trasmissione delle comunicazioni e delle notificazioni
1. Le comunicazioni e le notificazioni inviate ai Consiglieri, ai sensi degli articoli 22 sexies e 22 septies, sono trasmesse al loro domicilio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 22 novies - Cause d\'ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute
1. Quando, successivamente alle elezioni, un Consigliere venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o si verifichi per esso una delle cause di incompatibilità è tenuto a comunicare qualsiasi variazione inerente la dichiarazione prevista dal comma 3 dell’articolo 22 quater. In tale caso si procede a norma del presente capo.
Capo II - Gruppi consiliari e Conferenza dei presidenti dei gruppi
Art. 23 - Gruppi consiliari
1. Entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendono appartenere. I Consiglieri subentranti nel corso della legislatura sono tenuti a presentare la dichiarazione entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento.
2. Costituiscono gruppo i Consiglieri, ancorché singoli, che siano stati eletti in una lista che ha partecipato autonomamente alle elezioni provinciali. Il candidato alla carica di Presidente della Provincia collegato ad una lista o ad un gruppo di liste e non eletto a tale carica, ma eletto Consigliere, aderisce al gruppo della lista collegata o al gruppo di una delle liste collegate che abbia ottenuto almeno un seggio.
3. Costituiscono gruppo misto i Consiglieri che non abbiano dichiarato a quale gruppo intendano appartenere e quelli che nel corso della legislatura abbiano dichiarato la loro autonomia dal gruppo di appartenenza senza aggregarsi ad un gruppo esistente.
4. Entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni i singoli gruppi sono tenuti a comunicare al Presidente del Consiglio, per iscritto, il nominativo del Presidente del gruppo. Dell\'avvenuta nomina sarà data comunicazione nella seduta del Consiglio immediatamente successiva.
Art. 24 - Conferenza dei presidenti dei gruppi
1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi è composta dai Presidenti dei gruppi consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio. Il Presidente di un gruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da un componente dello stesso gruppo.
2. La conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio di propria iniziativa o quando gliene venga fatta richiesta, con l\'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre Presidenti di gruppo.
3. Il Presidente della Provincia è informato delle convocazioni della conferenza aventi ad oggetto la definizione del calendario delle sedute del Consiglio e la formulazione degli ordini del giorno delle tornate consiliari, e può farvi partecipare un componente della Giunta. Alle sedute della conferenza possono essere richiesti di partecipare anche il Presidente della Provincia o gli Assessori.
4. E\' in facoltà del Presidente del Consiglio convocare alle riunioni della conferenza anche i componenti l\'Ufficio di presidenza e, esclusivamente in relazione alla trattazione degli argomenti di competenza, i Presidenti delle commissioni consiliari.
5. La conferenza è organo di consulenza del Presidente del Consiglio per la programmazione delle sedute e dei lavori del Consiglio e per la formulazione dell\'ordine del giorno delle tornate consiliari.
6. Il Presidente del Consiglio ha la facoltà di convocare la conferenza su qualsiasi problema attinente l\'attività consiliare. La conferenza esercita inoltre le attribuzioni ad essa demandate dai regolamenti consiliari.
7. Per la validità delle riunioni della conferenza è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo la seconda convocazione, disposta in via d\'urgenza, tale maggioranza non è raggiunta, il Presidente provvede prescindendo dal parere della conferenza.
8. Delle sedute della Conferenza dei presidenti dei gruppi è redatto il processo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio. I processi verbali sono atti interni; copia degli stessi è fornita ai Consiglieri e ai componenti la Giunta che ne fanno richiesta.
Capo III - Commissioni permanenti
Art. 25 - Commissioni permanenti
1. Le Commissioni permanenti partecipano al procedimento di formazione delle leggi provinciali.
2. Le Commissioni istruiscono altresì gli atti sottoposti al loro esame ed esprimono i pareri loro richiesti. Nelle materie di loro competenza, possono svolgere indagini, presentare le relazioni o le proposte ritenute opportune o che dal Consiglio siano loro richieste. Partecipano altresì, con il coordinamento del Presidente del Consiglio, alla funzione di controllo in attuazione di mozioni o ordini del giorno approvati dal Consiglio.
3. Le materie di competenza delle Commissioni sono indicate nell\'elenco allegato al regolamento.
Art. 26 - Insediamento della presidenza delle Commissioni
1. Per la prima seduta, le Commissioni sono convocate separatamente dal Presidente del Consiglio.
2. La presidenza provvisoria è assunta dal componente più anziano di età fra i presenti.
3. Con votazioni separate ed a scrutinio segreto si procede quindi all\'elezione del Presidente, del vicepresidente e del segretario. Se nessun Consigliere ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti, si procede ad una seconda votazione nella quale possono essere votati solo i Consiglieri che nella prima votazione hanno ottenuto voti. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
4. Dell\'esito delle votazioni viene data immediata comunicazione al Presidente del Consiglio.
5. In caso di morte, dimissioni o decadenza dalla carica di Presidente, di vicepresidente o di segretario, la Commissione procede alla sostituzione con le modalità stabilite dal comma 3.
Capo IV - Autonomia funzionale e contabile del Consiglio
Art. 27 - Bilancio del Consiglio
1. I progetti del bilancio preventivo, del suo assestamento, delle eventuali variazioni e del rendiconto generale sono deliberati dall\'Ufficio di presidenza e sono sottoposti dal Presidente all\'approvazione del Consiglio. Sui progetti viene acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi. I progetti sono accompagnati da una relazione illustrativa.
2. Spetta al Presidente l\'amministrazione e la gestione dei fondi messi a disposizione del Consiglio.
3. Un regolamento di amministrazione e di contabilità approvato dal Consiglio su proposta dell\'Ufficio di presidenza disciplina il bilancio preventivo ed il rendiconto generale del Consiglio, nonché la gestione delle entrate e delle spese.
Art. 28 - Trattamento economico dei Consiglieri ed interventi a favore dei gruppi consiliari
1. Il trattamento economico dei Consiglieri e gli interventi a favore dei gruppi sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio, su proposta dell\'Ufficio di presidenza.
2. Sul progetto del regolamento e delle sue modificazioni viene acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.
Art. 28 bis - Pubblicità patrimoniale e spese elettorali dei Consiglieri
1. Un regolamento approvato dall\'Ufficio di presidenza disciplina la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri nonché la pubblicità delle spese sostenute per la propaganda elettorale.
2. Sul progetto del regolamento e delle sue modificazioni viene acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.
Art. 28 ter - Trattamento dei dati personali
1. Il Consiglio provinciale procede al trattamento dei dati personali contenuti negli atti trattati in ambito consiliare in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
2. Con deliberazione dell\'Ufficio di presidenza sono approvate le norme regolamentari necessarie per disciplinare il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari da parte del Consiglio.
3. Spetta al Presidente del Consiglio l\'adozione degli atti e degli indirizzi per l\'attuazione e l\'organizzazione della disciplina sul trattamento dei dati personali in ambito consiliare.
Art. 29 - Personale e uffici del Consiglio
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e la pianta organica del personale del Consiglio sono determinati nel regolamento organico approvato dal Consiglio, su proposta dell\'Ufficio di presidenza.
2. Sul progetto di regolamento organico e delle sue modificazioni viene acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.
3. L\'Ufficio di presidenza adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale dipendente.
4. La struttura organizzativa del Consiglio con l\'indicazione delle attribuzioni degli uffici è disciplinata da un apposito regolamento approvato dall\'Ufficio di presidenza.
Art. 30 - Esame in Consiglio
1. Per l\'esame delle proposte concernenti i regolamenti di cui al presente capo si applica, in quanto possibile, la disciplina dettata per il procedimento legislativo di cui al titolo IV, capo III.
2. Eventuali emendamenti presentati dai Consiglieri alle proposte di cui al comma 1 nei termini previsti dall’articolo 113 sono discussi previo esame dell\'Ufficio di presidenza.
3. Per la votazione finale delle proposte concernenti i regolamenti è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
Art. 31 - Pubblicità
1. I regolamenti di cui al presente capo e le loro modifiche sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione.
Art. 32 Rinvio alla normativa provinciale
1. Per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all\'amministrazione del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali, intendendosi sostituiti il Presidente della Provincia e gli Assessori provinciali dal Presidente del Consiglio e la Giunta provinciale dall\'Ufficio di presidenza del Consiglio.
Capo V - Pubblicità degli atti consiliari
Art. 33 - Pubblicità dell\'attività amministrativa
1. L\'attività amministrativa degli organi del Consiglio si informa ai principi di pubblicità, democratizzazione, semplificazione e partecipazione di cui alla normativa provinciale sul procedimento amministrativo e sulla pubblicità degli atti.
2. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla normativa provinciale sulla pubblicità degli atti.
Art. 34 - Pubblicità dell\'attività normativa, di controllo e di indirizzo politico
1. In conformità al principio di pubblicità dell\'attività istituzionale dei Consiglieri e degli organi politici, il Consiglio provinciale garantisce il diritto di accesso agli atti inerenti la funzione normativa, di controllo e di indirizzo politico.
1 bis. Il Presidente del Consiglio provinciale cura che l\'informazione, la comunicazione e la documentazione istituzionale relativa all\'attività dei Consiglieri sia prestata secondo criteri idonei a garantire un equilibrato trattamento di tutte le componenti politiche.
2. Il diritto di accesso si esercita attraverso la visione o l\'acquisizione di copia dei documenti.
3. La richiesta di accesso è rivolta alla segreteria del Consiglio o agli altri uffici competenti. Il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso delle spese di riproduzione nella misura stabilita dall\'Ufficio di presidenza.
4. Il diritto di accesso è escluso o limitato, in conformità ai principi stabiliti dalla legge, a tutela della riservatezza o degli interessi di terzi. Con regolamento dell\'Ufficio di presidenza possono essere indicate le procedure e le modalità organizzative necessarie per assicurare il diritto di accesso.
5. Continua ad applicarsi la disciplina regolamentare specifica per gli atti del Consiglio o di organi consiliari espressamente indicati nel regolamento.
Art. 34 bis - Documentazione, pubblicità e comunicazione telematica
1. Il Consiglio documenta e rende pubblica la sua attività anche con supporti e strumenti telematici.
2. Le comunicazioni ai Consiglieri e ai gruppi consiliari previste dal presente regolamento, nonché le comunicazioni dei Consiglieri e dei gruppi consiliari, possono avvenire per via telematica, anche in sostituzione della trasmissione cartacea dei documenti. Con regolamento dell\'Ufficio di presidenza si stabiliscono le caratteristiche e l\'ambito di applicazione delle forme di comunicazione telematica.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 35 - Albo del Consiglio
1. Presso la sede del Consiglio provinciale è tenuto un apposito albo sul quale sono affissi a cura della segreteria del Consiglio o della segreteria delle Commissioni, ciascuna per il proprio ambito di competenza, gli avvisi di convocazione del Consiglio, dell\'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti dei gruppi, delle Commissioni permanenti e degli altri organismi interni eventualmente costituiti, nonché ogni altra comunicazione o notizia ritenuta utile per tenere al corrente i Consiglieri, la Giunta e i cittadini sull\'attività del Consiglio.
2. Le deliberazioni adottate dall\'Ufficio di presidenza sono riportate per oggetto in apposito elenco, a cura della segreteria del Consiglio, da esporre all\'albo del Consiglio entro tre giorni dalla seduta e per la durata di almeno otto giorni consecutivi.
Titolo III - Funzionamento delle Commissioni permanenti e del consiglio
Capo I - Funzionamento delle Commissioni permanenti
Sezione I - Sedute delle Commissioni permanenti
Art. 36 - Presidenza delle Commissioni
1. Il Presidente di commissione rappresenta la Commissione, la convoca formulando l\'ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne dirige i lavori.
2. Il vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. Il segretario verifica il risultato delle votazioni e sovraintende alla redazione del processo verbale delle sedute.
3 bis. Il vicepresidente e il segretario collaborano con il Presidente per assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.
Art. 37 - Convocazione delle Commissioni
1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti per mezzo della segreteria delle stesse e previa intesa con il Presidente del Consiglio.
2. L\'avviso di convocazione con l\'indicazione dell\'ordine del giorno è diramato almeno cinque giorni prima della seduta. È in facoltà del Presidente della commissione di convocare la stessa inviando avvisi telegrafici almeno quarantotto ore prima della seduta.
3. L\'avviso di convocazione è inviato, al loro domicilio, ai componenti e ai membri aggregati della Commissione e ai soggetti previsti dall’articolo 47. L\'avviso di convocazione è inoltre depositato presso le sedi dei gruppi consiliari e affisso all\'albo del Consiglio.
4. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali è riunito il Consiglio. Le Commissioni non si riuniscono di norma nelle stesse ore nelle quali sono riunite altre Commissioni; eccezionalmente, e solo per l\'effettuazione di consultazioni o sopralluoghi, due Commissioni possono riunirsi nelle stesse ore purché nessun Consigliere sia componente di entrambe.
4 bis. Il Presidente del Consiglio dispone la revoca delle convocazioni delle Commissioni effettuate in violazione del comma 4 o in contrasto con le esigenze dei lavori consiliari.
Art. 38 - Richieste di convocazione
1. Se la maggioranza dei componenti di una Commissione ne domanda la convocazione per discutere determinati oggetti, il Presidente della commissione provvede a riunirla entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
2. La Giunta provinciale può chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni o chiarimenti.
Art. 39 - Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni
1. Il Presidente del Consiglio assegna alla Commissione competente per materia i disegni di legge e in generale gli affari sui quali la stessa è tenuta a pronunciarsi. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio riguardanti le materie di loro competenza.
Art. 40 - Questioni di competenza
1. Qualsiasi questione di competenza, insorta tra due o più Commissioni, è risolta dal Presidente del Consiglio con decisione motivata e comunicata ai Presidenti delle commissioni.
Art. 40 bis - Programmazione delle sedute delle Commissioni
1. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti delle commissioni per redigere il calendario periodico delle sedute delle Commissioni. Alle riunioni sono invitati anche i vicepresidenti delle commissioni.
2. La Giunta è informata delle convocazioni della Conferenza dei presidenti delle commissioni e può farvi partecipare un proprio componente.
3. Il calendario periodico delle Commissioni è predisposto in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma periodico del Consiglio.
4. In caso di dissenso sulla definizione del calendario periodico il Presidente del Consiglio decide inappellabilmente.
Art. 41 - Programmazione dei lavori e ordine del giorno delle Commissioni
1. Sulla base del programma periodico del Consiglio predisposto ai sensi dell’articolo 62 bis e del calendario periodico delle sedute delle Commissioni predisposto ai sensi dell’articolo 40 bis, il Presidente della commissione, sentito il vicepresidente della commissione, predispone il programma dei lavori della Commissione a valenza periodica, in modo da assicurare l\'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri argomenti compresi nel programma periodico dell\'assemblea. Con le stesse modalità il Presidente della commissione inserisce nel programma gli altri argomenti di competenza della Commissione.
1 bis. Il Presidente della commissione redige l\'ordine del giorno della seduta nel rispetto dei termini previsti dal presente regolamento o dalla legge, nonché dei termini previsti dal calendario e dal programma di cui al comma 1.
2. Il proponente può richiedere la sospensione della trattazione dell\'argomento oggetto della sua proposta; in tal caso l\'oggetto sospeso è rimesso all\'ordine del giorno su richiesta del proponente.
3. Le Commissioni possono discutere e deliberare soltanto sugli oggetti iscritti all\'ordine del giorno.
4. La modifica dell\'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all\'ordine del giorno può essere decisa dalla Commissione, previo il consenso di tutti i proponenti gli oggetti interessati dalla modifica, presenti in Commissione.
Art. 42 - Validità delle sedute delle Commissioni
1. Le sedute delle Commissioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o il vicepresidente.
Art. 43 - Dovere di partecipazione e assenze dei componenti
1. I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare alle sedute delle stesse.
2. Qualora un componente non sia in grado di intervenire, ne informa per iscritto il Presidente della commissione prima dell\'inizio della seduta, salvo il caso di impossibilità oggettiva. Il mancato avviso di assenza, esclusa quest\'ultima circostanza, comporta l\'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.
3. I nominativi dei Consiglieri assenti, senza che ne abbiano dato previo avviso, sono comunicati dal Presidente della commissione al Presidente del Consiglio e sono inoltre riportati nel processo verbale. Ove tale assenza si protragga per tre sedute consecutive, il Consigliere decade dalla carica di componente della Commissione. Della decadenza il Presidente del Consiglio dà comunicazione ai Consiglieri.
Art. 44 - Sostituzione dei componenti delle Commissioni
1. Il componente che non sia in grado di intervenire può farsi sostituire, per l\'intero corso della seduta, da un Consigliere del suo stesso gruppo, dandone comunicazione scritta al Presidente della commissione prima dell\'inizio della seduta. In caso di impedimento la comunicazione di sostituzione può essere effettuata dal gruppo di appartenenza.
2. Ogni gruppo può, per oggetti determinati, sostituire il proprio rappresentante nella Commissione con un altro Consigliere ad esso appartenente dandone comunicazione scritta al Presidente della commissione prima dell\'inizio della seduta.
Art. 45 - Membri aggregati
1. Ogni gruppo che non abbia un componente in una Commissione indica il Consigliere che può intervenire alle sedute, con facoltà di parola e di presentazione di emendamenti, ma senza diritto di voto.
2. Ai membri aggregati si applica la disciplina di cui all’articolo 44.
Art. 46 - Partecipazione dei Consiglieri
1. I Consiglieri che non siano componenti, né membri aggregati della Commissione, possono assistere alle sedute della stessa e presentare emendamenti, con la sola facoltà di illustrarli per non più di cinque minuti.
Art. 47 - Partecipazione dei proponenti e della Giunta
1. Il proponente di un disegno di legge ha diritto di intervenire alle sedute della Commissione per illustrare il disegno di legge in discussione. Nel caso in cui il disegno di legge sia proposto da più Consiglieri, il diritto di intervento compete al primo dei firmatari o, in caso di suo impedimento, a chi lo segue nell\'ordine.
2. Se il disegno di legge è di iniziativa popolare, il Presidente della commissione convoca il primo firmatario o il suo delegato per illustrare il disegno di legge stesso e partecipare ai lavori della Commissione ai sensi dell’articolo 101.
3. Il proponente di un disegno di legge può farsi assistere da propri esperti, con onere a suo carico.
4. Il Presidente della Provincia e gli Assessori hanno il diritto e il dovere di intervenire ai lavori delle Commissioni, rispetto agli oggetti di loro competenza. La Commissione può consentire che gli stessi siano assistiti da funzionari.
Art. 48 - Sedute delle Commissioni
1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
2. La Commissione può decidere a quali dei suoi lavori ammettere gli organi di informazione che ne facciano richiesta.
2 bis. Su richiesta scritta del Presidente del gruppo consiliare, qualora nessun Consigliere del medesimo gruppo possa partecipare ai lavori, la Commissione può consentire che ai propri lavori assista, per oggetti determinati o per seduta, ad esclusione dei sopralluoghi di cui all’articolo 57, un dipendente del gruppo consiliare, senza facoltà di parola.
3. La Commissione decide quali dei suoi lavori e dei suoi atti, nell\'interesse dello Stato, della regione e della Provincia, debbano rimanere segreti.
4. Quando la Commissione è riunita in seduta segreta non possono intervenire i Consiglieri di cui all’articolo 46.
Art. 49 - Processo verbale delle sedute delle Commissioni
1. Delle sedute delle Commissioni è redatto, sotto il controllo del segretario, il processo verbale nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni ed il resoconto sommario del dibattito.
2. Il processo verbale è di regola approvato dalla Commissione nella seduta successiva, senza votazione. Sul processo verbale possono essere proposte delle rettifiche. Gli interventi non possono superare i tre minuti. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione.
3. I processi verbali, una volta approvati, sono pubblici. Sono raccolti e conservati a cura della segreteria delle Commissioni.
4. La Commissione può decidere che, in relazione ad argomenti di particolare rilevanza o interesse, si rediga il resoconto integrale.
5. Il processo verbale delle sedute segrete è redatto dal segretario.
Art. 50 - Svolgimento della discussione in Commissione
1. La discussione su ciascun oggetto è introdotta dal Presidente della commissione.
2. La discussione prosegue con gli interventi dei Consiglieri e della Giunta, che su ciascun oggetto possono parlare complessivamente per non più di trenta minuti, fatta salva la disciplina prevista per fatto personale e per richiami al regolamento e all\'ordine del giorno nonché, per i Consiglieri, quella prevista per la dichiarazione di voto e per i richiami all\'ordine dei lavori o delle votazioni.
3. Agli effetti del presente regolamento, con il termine oggetto si intende ogni singolo punto, considerato complessivamente, dell\'ordine del giorno.
4. La discussione è dichiarata chiusa quando nessuno chiede più di intervenire. Non è ammesso, neppure per fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.
5. Le Commissioni presentano al Consiglio le relazioni e le proposte sugli oggetti loro deferiti, nonché le relazioni e le proposte che ritengano opportune nelle materie di loro competenza.
Art. 51 - Dichiarazioni di voto
1. I componenti delle Commissioni possono dare una succinta spiegazione del proprio voto prima della votazione sull\'ordine del giorno di non passare all\'esame degli articoli e della votazione finale.
2. Tali interventi non possono durare più di dieci minuti.
Art. 52 - Deliberazioni delle Commissioni
1. Le deliberazioni delle Commissioni devono essere adottate con la presenza della maggioranza dei componenti e si intendono approvate quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo i casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti, decide il voto di chi presiede.
2. Le votazioni sono svolte per alzata di mano, salvo quelle relative all\'elezione del Presidente, del vicepresidente e del segretario della commissione e quelle relative alle mozioni di sfiducia.
3. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni delle Commissioni; se vengono pronunziate non si inseriscono nel processo verbale.
Art. 53 - Verifica del numero legale
1. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all\'inizio della seduta e, nel corso di questa, prima di ogni votazione.
Art. 54 - Pareri di altre Commissioni
1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su un disegno di legge o affare da lui assegnato ad una Commissione sia espresso il parere di altra Commissione. Se una Commissione ritiene utile sentire il parere di altra Commissione o di esprimerlo su disegni di legge o affari assegnati a Commissione diversa lo richiede al Presidente del Consiglio, cui spetta decidere.
2. La Commissione incaricata di esprimere il parere deve comunicarlo entro quindici giorni, o entro otto giorni per i disegni di legge dichiarati urgenti, dalla data in cui le è pervenuta la richiesta del Presidente del Consiglio. E\' in facoltà del Presidente del Consiglio di fissare, valutate le circostanze, termini diversi.
3. La Commissione delibera esprimendo parere favorevole o contrario, con o senza osservazioni. Il parere è incluso nella relazione della Commissione competente.
4. Se i termini di cui al comma 2 scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente può procedere nell\'esame ed il relatore ne fa menzione nella relazione.
Art. 55 - Consulenze
1. Le Commissioni possono chiedere al Presidente del Consiglio di avvalersi per oggetti determinati della collaborazione di esperti estranei al Consiglio.
Art. 56 - Richieste di informazioni e chiarimenti
1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono richiedere al Presidente della Provincia, agli Assessori e, su loro autorizzazione, ai dirigenti dei dipartimenti e dei servizi dipendenti dalla Giunta, informazioni, notizie e documenti, oltreché la loro presenza in Commissione per fornire chiarimenti sugli oggetti in discussione o per riferire in merito all\'esecuzione di leggi e all\'attuazione data ad ordini del giorno e mozioni, approvati dal Consiglio.
2. Le Commissioni possono inoltre richiedere informazioni, notizie e documenti al proponente di un disegno di legge.
3. Le Commissioni possono, qualora lo ritengano necessario, sentire su un determinato oggetto singoli Consiglieri o componenti la Giunta che presentino motivate domande scritte.
Art. 57 - Consultazioni e sopralluoghi
1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono promuovere la consultazione degli enti, aziende e società alla cui gestione finanziaria la Provincia contribuisce in via ordinaria, degli altri enti pubblici, delle società, delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali, delle associazioni e dei gruppi di cittadini, che ne abbiano fatto richiesta, o di quelli che esse ritengano comunque utile sentire.
2. A tali fini, il Presidente della commissione sottopone alla Commissione un progetto di consultazioni corredato dal relativo calendario, compatibile con il calendario delle sedute e il programma dei lavori della Commissione.
2 bis. In caso d\'urgenza, è in facoltà del Presidente della commissione, d\'intesa con il vicepresidente, promuovere la consultazione dei soggetti di cui al comma 1.
3. Le Commissioni, nell\'ambito delle proprie competenze, possono effettuare sopralluoghi o comunque convocarsi fuori sede per lo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 1, ottenendo preventivamente il consenso del Presidente del Consiglio.
Art. 58 - Sottocommissioni
1. Le Commissioni possono articolarsi in sottocommissioni per lo studio, l\'esame o l\'istruttoria di determinate materie o singoli affari. Della costituzione deve essere dato avviso al Presidente del Consiglio.
2. Le sottocommissioni possono essere costituite anche per lo studio di un disegno di legge o per l\'eventuale riunificazione di più disegni di legge riguardanti la stessa materia, dopo che la Commissione ha iniziato la discussione generale e, di regola, svolte le consultazioni di cui all’articolo 57.
3. Alle sedute delle sottocommissioni partecipano i soggetti di cui all’articolo 47.
4. La Commissione nomina un coordinatore che, al termine dei lavori della sottocommissione, relaziona alla Commissione sull\'attività svolta e sul risultato conseguito.
5. Le deliberazioni sono comunque riservate alle Commissioni.
Art. 59 - Rinvio
1. La disciplina della presente sezione è integrata dalle disposizioni dettate per le sedute del Consiglio nell’articolo 72, nell’articolo 73 commi 1, 2 e 3, nell’articolo 74, e negli articoli relativi alle votazioni, in quanto applicabili.
Sezione II - Ordine delle sedute delle Commissioni permanenti
Art. 60 - Ordine delle sedute delle Commissioni
1. Quando in Commissione sorga un tumulto e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta per non più di quindici minuti. Se il tumulto continua, il Presidente toglie la seduta. In quest\'ultimo caso il Presidente riunisce la Commissione entro sette giorni.
2. Il Presidente della commissione informa dell\'accaduto il Presidente del Consiglio.
Capo II - Funzionamento del Consiglio
Sezione I - Sedute del Consiglio
Art. 61 - Convocazione del Consiglio
1. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente, ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 27 e 32 dello statuto di autonomia.
2. Il Consiglio è convocato in via ordinaria ai sensi dell’articolo 62 e in via straordinaria ai sensi dell’articolo 63 del presente regolamento.
3. L\'avviso di convocazione è inviato, con lettera raccomandata, ai Consiglieri e agli Assessori, al loro domicilio, almeno cinque giorni prima della seduta.
3 bis. E\' ammessa la convocazione con avviso telegrafico, inviato almeno quarantotto ore prima della seduta, esclusivamente nel caso delle riunioni previste dall’articolo 77, comma 4.
4. L\'avviso di convocazione è inoltre depositato presso le sedi dei gruppi consiliari e affisso all\'albo del Consiglio.
Art. 62 - Programmazione delle sedute del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi e il Presidente della Provincia per redigere il calendario annuale delle sedute del Consiglio. Il calendario è comunicato a tutti i Consiglieri ed al Presidente della Provincia. Il Presidente adegua il calendario, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi e il Presidente della Provincia, alle circostanze sopraggiunte.
2. Il calendario delle sedute individua le singole tornate che di regola hanno luogo ogni mese. Ciascuna tornata si riparte in singole sedute.
3. In caso di dissenso sulla definizione del calendario delle sedute il Presidente del Consiglio decide inappellabilmente.
Art. 62 bis - Programmazione dei lavori del Consiglio
1. Il Consiglio provinciale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. Il Presidente del Consiglio convoca periodicamente la Conferenza dei presidenti dei gruppi e il Presidente della Provincia per redigere il programma periodico del Consiglio.
3. I Presidenti dei gruppi consiliari e il Presidente della Provincia comunicano, almeno due giorni prima della riunione della conferenza, le proprie richieste di iscrizione all\'ordine del giorno, in ordine di priorità, al Presidente del Consiglio e, rispettivamente, al Presidente della Provincia e ai Presidenti dei gruppi consiliari.
4. Il programma periodico, predisposto sulla base delle indicazioni dei Presidenti dei gruppi e del Presidente della Provincia, contiene l\'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare di norma nel trimestre successivo, con l\'indicazione dell\'ordine di priorità e delle tornate nelle quali se ne prevede la trattazione in assemblea, tenuto conto delle procedure di cui ai capi IV e IV bis del titolo IV. Tale indicazione è formulata in modo da assicurare, sia per la competente Commissione che per l\'aula, tempi congrui per l\'esame di ogni singolo oggetto in rapporto al tempo disponibile e alla complessità dell\'oggetto.
5. Nella redazione del programma periodico si tiene conto degli argomenti indicati dalla presidenza del Consiglio, delle indicazioni dei Presidenti dei gruppi e di quelle del Presidente della Provincia. Oltre a disegni di legge il programma comprende iniziative proprie della funzione di controllo e di indirizzo politico. Almeno due quinti degli oggetti inseriti nel programma è riservato alle proposte dei Presidenti dei gruppi di minoranza.
6. Il programma periodico è approvato con il consenso dei Presidenti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti il Consiglio. Qualora nella Conferenza dei presidenti dei gruppi non si raggiunga tale maggioranza, il programma è redatto dal Presidente del Consiglio che tiene conto di quanto disposto ai commi 4 e 5 e di quanto emerso dalla discussione svolta nella riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi.
7. Il Presidente adegua il programma periodico, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi e il Presidente della Provincia, alle circostanze sopraggiunte.
8. Il programma periodico è comunicato ai Presidenti delle commissioni permanenti, al Presidente della Provincia e ai Consiglieri.
Art. 62 ter - Ordine del giorno del Consiglio
1. L\'ordine del giorno del Consiglio è redatto dal Presidente sulla base delle richieste del Presidente della Provincia e dei Presidenti dei gruppi, tenuto conto del programma periodico di cui all’articolo 62 bis.
2. Al fine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio convoca, almeno otto giorni prima dell\'inizio di ciascuna tornata, la Conferenza dei presidenti dei gruppi e il Presidente della Provincia.
3. I Presidenti dei gruppi e il Presidente della Provincia comunicano il giorno prima della riunione della conferenza le proprie richieste di iscrizione all\'ordine del giorno al Presidente del Consiglio e, rispettivamente, al Presidente della Provincia e ai Presidenti dei gruppi consiliari.
4. L\'ordine del giorno tiene conto degli argomenti indicati dalla presidenza del Consiglio, delle indicazioni dei Presidenti dei gruppi e di quelle del Presidente della Provincia. Oltre a disegni di legge l\'ordine del giorno comprende iniziative proprie della funzione di controllo e di indirizzo politico. Almeno due quinti degli oggetti iscritti all\'ordine del giorno è riservato alle proposte dei Presidenti dei gruppi di minoranza.
5. Al fine di rispettare il programma periodico dei lavori del Consiglio, per ciascun oggetto concernente disegni di legge è stabilito il tempo complessivo di esame, tenuto conto dell\'importanza del provvedimento e dello svolgimento della discussione in Commissione. Il tempo complessivo è stabilito con il consenso dei Presidenti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari a tre quarti dei componenti il Consiglio. Con la stessa procedura può essere stabilito il tempo complessivo per l\'esame di ciascuno degli altri oggetti iscritti all\'ordine del giorno. Il tempo complessivo per l\'esame si intende dall\'avvio della trattazione dell\'oggetto sino alla votazione finale sullo stesso.
Tale tempo complessivo, dal quale è detratto quanto richiesto dagli adempimenti necessari per la lettura degli atti e per le votazioni, è suddiviso fra tutti i gruppi consiliari per una parte in misura uguale e per un\'altra parte in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi; ogni gruppo suddivide autonomamente il tempo fra i propri componenti in relazione a tutte le fasi di esame dell\'oggetto, comprese le questioni procedurali, come disciplinate dal regolamento. La quota del tempo riservata ai gruppi consiliari di minoranza è più ampia di quella attribuita ai gruppi consiliari di maggioranza.
6. La proposta di determinare il tempo complessivo per l\'esame dei disegni di legge, di cui al comma 5, si intende respinta se, in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi, si oppongono almeno tre Presidenti di gruppo la cui consistenza numerica sia complessivamente pari a un sesto dei componenti il Consiglio.
7. Su richiesta congiunta di almeno tre Presidenti di gruppo, sia della maggioranza che della minoranza, il Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi e tenuto conto dello svolgimento della discussione in Consiglio, può rideterminare, aumentandolo, il tempo complessivo di cui al comma 5.
Art. 63 - Convocazione straordinaria del Consiglio
1. Nei casi di richiesta di convocazione straordinaria di cui agli articoli 32 e 34 dello statuto di autonomia, il Consiglio deve essere riunito entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
2. La richiesta di convocazione straordinaria di cui all’articolo 34 dello statuto di autonomia deve indicare l\'oggetto per il quale si chiede la convocazione, che può essere disposta solo per la trattazione dello stesso.
3. All\'ordine del giorno delle sedute straordinarie non possono essere inseriti nuovi punti.
Art. 64 - Invio dell\'ordine del giorno del Consiglio e sue modifiche
1. L\'ordine del giorno del Consiglio è inviato ai Consiglieri e agli Assessori assieme all\'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli oggetti iscritti all\'ordine del giorno.
3. La modifica dell\'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all\'ordine del giorno può essere decisa dal Consiglio, previo il consenso di tutti i proponenti gli oggetti interessati dalla modifica, presenti in aula. La votazione è svolta per alzata di mano dopo l\'intervento di un oratore contro e di uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
4. La richiesta di inserimento di nuovi punti all\'ordine del giorno può essere presentata all\'inizio della seduta o quando il Consiglio stia per passare all\'esame di un altro punto dell\'ordine del giorno. Ogni gruppo consiliare e ogni Consigliere appartenente al gruppo misto possono presentare una sola richiesta per tornata. Il Presidente valuta l\'ammissibilità della richiesta con riferimento ad argomenti circa i quali sia acclarata l\'urgenza di una discussione consiliare. Il Consiglio decide con votazione per scrutinio segreto e a maggioranza dei tre quarti dei presenti, dopo l\'intervento di un oratore contro e di uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Al punto inserito con la procedura di cui al presente comma si applica la disciplina di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 62 ter.
5. Il Presidente del Consiglio può ammettere, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, l\'inserimento di un nuovo punto all\'ordine del giorno e la sua trattazione all\'inizio della seduta o quando il Consiglio stia per passare all\'esame di un altro punto dell\'ordine del giorno, in deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4. L\'oggetto deve riguardare avvenimenti di estrema gravità ed importanza ed essere proposto da almeno tre Presidenti di gruppo. Il presente comma può essere applicato per una sola volta nell\'ambito della medesima tornata e non può riguardare l\'esame di disegni di legge o di regolamenti consiliari.
6. All\'ordine del giorno inviato con l\'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio può aggiungere, con un ordine del giorno suppletivo, nuovi oggetti maturati nel frattempo, sentendo la Conferenza dei presidenti dei gruppi. Tali oggetti non possono essere trattati prima che siano trascorse quarantotto ore dall\'invio dell\'ordine del giorno.
Art. 65 - Sedute del Consiglio
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Consiglio delibera, per alzata di mano e senza discussione, di riunirsi in seduta segreta quando si tratti di questioni riguardanti singole persone e che implichino apprezzamenti sulla condotta, sui meriti o sui demeriti di esse su richiesta del Presidente del Consiglio o del Presidente della Provincia o di almeno un quinto dei Consiglieri.
3. Non è consentita la seduta segreta durante la discussione di disegni di legge e durante le procedure previste dal titolo I.
Art. 66 - Processo verbale delle sedute del Consiglio
1. I processi verbali delle sedute del Consiglio sono redatti giornalmente.
2. Delle sedute pubbliche è redatto, sotto il controllo dei segretari questori, il processo verbale nel quale si riportano soltanto gli atti e le deliberazioni del Consiglio, indicando per le discussioni l\'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
3. Il processo verbale delle sedute segrete è redatto da uno dei segretari questori, in forma concisa, senza particolari che possano toccare la persona di cui si è trattato o recare pregiudizio alle ragioni per cui la seduta non era pubblica.
4. I processi verbali sono raccolti e conservati a cura della segreteria del Consiglio.
Art. 67 - Resoconti integrali
1. Delle sedute pubbliche è redatto il resoconto integrale, che è pubblicato entro sessanta giorni dalla data della seduta.
2. I resoconti integrali sono raccolti e conservati a cura della segreteria del Consiglio.
Art. 68 - Apertura e chiusura delle sedute
1. La seduta è dichiarata aperta e chiusa dal Presidente.
2. Il Presidente, effettuato l\'appello dei Consiglieri in doppia chiamata, dichiara aperta la seduta e comunica i nominativi degli assenti giustificati.
3. La lettura del processo verbale della giornata precedente si effettua all\'inizio della prima seduta. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si considera approvato senza votazione. Sullo stesso possono essere proposte delle rettifiche. Gli interventi non possono superare i tre minuti. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dai segretari questori subito dopo l\'approvazione.
4. Il Presidente, dopo la lettura del processo verbale, comunica:
a) le domande di congedo;
b) i messaggi e le lettere che giudichi d\'interesse rilevante, le petizioni pervenute e quant\'altro reputi opportuno;
c) i disegni di legge presentati e le altre informazioni relative al procedimento legislativo previste dal presente regolamento;
d) le eventuali impugnazioni della Provincia avverso le leggi o gli atti aventi valore di legge dello Stato, delle regioni o della Provincia autonoma di Bolzano nonché il loro esito, quelle avverso le leggi del Consiglio provinciale e le decisioni del Parlamento e della Corte costituzionale in ordine alle leggi della Provincia;
e) le mozioni pervenute.
5. Il Presidente può svolgere commemorazioni ed illustrare avvenimenti di particolare importanza. Per gli stessi motivi può eccezionalmente dare la parola ai Consiglieri che ne facciano preventiva richiesta, per non più di cinque minuti.
6. Il Presidente dà poi inizio alla trattazione degli oggetti posti all\'ordine del giorno.
7. Alla chiusura della seduta il Presidente annuncia il giorno e l\'ora della seduta seguente o l\'eventuale convocazione a domicilio.
Art. 69 - Dovere di partecipazione e assenze
1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio.
2. Qualora un Consigliere non sia in grado di intervenire, ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio prima dell\'inizio della seduta, salvo il caso di impossibilità oggettiva. Il mancato avviso di assenza, esclusa quest\'ultima circostanza, comporta la menzione del nominativo del Consigliere assente nel processo verbale della seduta.
2 bis. Gli Assessori hanno il diritto e il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio rispetto agli oggetti di loro competenza.
2 ter. Qualora un Assessore non sia in grado di intervenire alla seduta rispetto ad un oggetto di sua competenza, ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio prima dell\'inizio della seduta, salvo il caso di impossibilità oggettiva.
3. In caso di assenza forzata e prolungata, il Consigliere chiede al Presidente del Consiglio preventivo congedo, che ha effetto in relazione ai lavori di tutti gli organi consiliari. In caso di assenza forzata e prolungata, l\'Assessore informa il Presidente del Consiglio.
Art. 70 - Facoltà di parola
1. I Consiglieri e gli Assessori che intendono prendere la parola in una discussione devono iscriversi presso la presidenza. Non si tiene conto delle richieste presentate prima che l\'oggetto sia posto in discussione.
2. Il Presidente del Consiglio concede la facoltà di parlare secondo l\'ordine di iscrizione.
3. Se un Consigliere o un Assessore chiamato dal Presidente non risulta presente, decade dall\'iscrizione. Gli oratori possono scambiare tra loro l\'ordine di iscrizione, dandone preventivo avviso alla presidenza.
4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, rivolgendosi al Presidente o all\'assemblea.
5. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad altra seduta, se non col consenso dell\'oratore.
Art. 71 - Modalità e durata degli interventi
1. Ciascun Consigliere e la Giunta possono parlare per non più di due volte nella discussione di ciascun oggetto, fatta salva la disciplina prevista per fatto personale e per i richiami all\'ordine del giorno nonché, per i Consiglieri, quella prevista per la dichiarazione di voto e per i richiami al regolamento, all\'ordine dei lavori o delle votazioni.
2. Agli effetti del presente regolamento, con il termine oggetto si intende ogni singolo punto, considerato complessivamente, dell\'ordine del giorno.
3. La durata degli interventi di cui al comma 1 non può eccedere complessivamente i trenta minuti.
4. In relazione ad oggetti di speciale rilevanza, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, può stabilire tempi particolari, consentendo il superamento dei limiti di tempo stabiliti dal presente regolamento, purché la decisione sia comunicata all\'assemblea prima dell\'inizio della relativa discussione.
5. La discussione è dichiarata chiusa quando nessuno sia più iscritto a parlare. La chiusura di una discussione può essere chiesta in qualunque momento da cinque Consiglieri, salvo il diritto dei già iscritti a parlare, della Giunta, dei relatori e del proponente. Il Consiglio delibera sulla proposta con votazione per alzata di mano e a maggioranza dei tre quarti dei presenti, dopo gli interventi di un oratore contro e di uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
6. Non è ammesso, neppure per fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.
Art. 72 - Richiamo all\'argomento e ai limiti di tempo degli interventi
1. Se il Presidente del Consiglio ha richiamato due volte all\'argomento in discussione un oratore che tuttavia continua a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della seduta su quell\'oggetto.
2. Qualora l\'oratore superi i limiti di tempo stabiliti, il Presidente del Consiglio lo invita a concludere e, se questi non lo fa, gli toglie la parola.
Art. 73 - Fatto personale
1. È fatto personale l\'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste. Se l\'interessato insiste, il Consiglio decide con votazione per alzata di mano, senza discussione.
2. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.
3. Gli interventi relativi al fatto personale non possono superare i cinque minuti.
4. Quando nel corso di una discussione il Consigliere o l\'Assessore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione la quale indaghi e giudichi sul fondamento dell\'accusa. Il Presidente assegna alla Commissione un termine per presentare le proprie conclusioni, che saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse. Il Consiglio ne prende atto senza discussione né votazione.
Art. 74 - Questioni procedurali
1. Le questioni fondate su espressi richiami al regolamento, all\'ordine del giorno, dei lavori o delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. Gli Assessori possono proporre solo le questioni fondate su espressi richiami all\'ordine del giorno se attinenti alle materie di competenza.
2. Dopo la proposta della questione sull\'ordine del giorno, dei lavori o delle votazioni, possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.
3. Sulle questioni fondate su espressi richiami al regolamento il Presidente decide inappellabilmente.
Art. 75 - Dichiarazioni di voto
1. Ogni Consigliere può dare una succinta spiegazione del proprio voto prima di ogni votazione, eccettuati i casi in cui, per espressa disposizione del presente regolamento, la discussione sia esclusa o limitata ad alcuni oratori.
2. Tali dichiarazioni non possono durare più di dieci minuti.
3. Se durante o dopo tali dichiarazioni il Presidente della Provincia o gli Assessori chiedono di essere sentiti, si apre la discussione su tale intervento e si intendono conseguentemente riaperte le dichiarazioni di voto.
Art. 76 - Deliberazioni del Consiglio
1. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le deliberazioni si intendono approvate quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo che per le materie e per i casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa.
In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
3. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio; se vengono pronunziate non si inseriscono nel processo verbale né nel resoconto integrale.
4. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, questioni contrastanti con precedenti deliberazioni del Consiglio, adottate sullo stesso argomento nell\'ambito della medesima tornata. Il Presidente del Consiglio decide inappellabilmente.
Art. 77 - Numero legale
1. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare.
2. La verifica del numero legale, in caso di votazione per alzata di mano, è disposta dal Presidente del Consiglio, su richiesta di un Consigliere. Nel caso di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto, la verifica del numero legale è data dal computo stesso dei voti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.
3. I Consiglieri presenti in aula, i quali non partecipino ad una votazione, sono considerati agli effetti del numero legale. Agli stessi effetti, colui che richiede la verifica del numero legale, o coloro che richiedono la votazione per appello nominale o per scrutinio segreto, sono sempre considerati presenti.
4. Se, a seguito della verifica di cui al comma 2, risulta che in aula non è presente la maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente del Consiglio può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un\'ora, oppure toglierla. In quest\'ultimo caso il Presidente riunisce il Consiglio entro i successivi sette giorni, salvo che entro lo stesso termine il calendario dei lavori preveda già una seduta.
5. La verifica del numero legale è inoltre disposta dal Presidente del Consiglio prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta o qualificata dei componenti il Consiglio.
6. Qualora la mancanza del numero legale sia accertata d\'ufficio dal Presidente ai sensi del comma 5, essa comporta l\'obbligo di rinviare ad altra seduta o ad altra ora della stessa seduta la deliberazione sulla proposta.
7. Non può essere chiesta la verifica del numero legale sull\'approvazione del processo verbale e sulle questioni procedurali.
Art. 78 - Sistemi di votazione
1. Il Consiglio vota per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.
2. Di regola le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne nei casi in cui il presente regolamento o le leggi vigenti prescrivano un sistema diverso.
3. Ad esclusione dei casi in cui sia previsto, per espressa disposizione del presente regolamento o delle leggi vigenti, uno specifico sistema di votazione, la richiesta che la votazione avvenga per scrutinio segreto, anziché per alzata di mano, può essere presentata:
a) da almeno tre Consiglieri, quando ha luogo su questioni strettamente attinenti ai principi e diritti di libertà di cui agli articoli 6 e da 13 a 22 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione nonché sui diritti della persona umana di cui all’articolo 32 della Costituzione; la richiesta è formulata anche verbalmente al Presidente del Consiglio prima che abbia inizio la votazione per alzata di mano; sull\'ammissibilità della richiesta il Presidente decide motivatamente e inappellabilmente;
b) da almeno otto Consiglieri; il Presidente del Consiglio verifica che la richiesta sia appoggiata dal numero occorrente di Consiglieri.
4. omissis
5. omissis
6. I sistemi di votazione di cui al comma 1 possono essere svolti, per decisione del Presidente del Consiglio, con il procedimento elettronico, garantendo per la votazione per scrutinio segreto la segretezza del voto. Le modalità tecniche per l\'uso del procedimento elettronico sono fissate da un apposito regolamento adottato dall\'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi.
7. Nelle questioni riguardanti persone, la votazione è fatta per scrutinio segreto.
Art. 79 - Votazione per alzata di mano e riprova
1. La votazione per alzata di mano è il sistema ordinario di voto.
2. Qualora sussistano dubbi in merito all\'esito di una votazione per alzata di mano, immediatamente dopo la proclamazione del risultato può essere chiesto al Presidente che si proceda alla riprova. Se il Presidente dispone la riprova ordina contemporaneamente l\'immediata chiusura di tutti gli accessi all\'aula.
3. Se il Presidente dovesse avere dubbi anche sul risultato della votazione di riprova, si procede all\'appello nominale senza registrazione dei nomi.
Art. 80 - Votazione per appello nominale
1. Nella votazione per appello nominale, il Presidente del Consiglio indica il significato del sì e del no ed estrae a sorte il nome del Consigliere dal quale comincia l\'appello, che continua fino all\'ultimo nome in ordine alfabetico e riprende poi nello stesso ordine, fino al nome del Consigliere che precede quello estratto a sorte.
2. Esaurito l\'appello, si rifà la chiamata di quelli che non sono risultati presenti.
3. Il Consigliere esprime ad alta voce il suo voto.
4. I segretari questori prendono nota dei voti espressi da ciascun Consigliere.
L\'elenco dei votanti con l\'indicazione del voto da ciascuno espresso viene riportato nel processo verbale e nel resoconto integrale della seduta.
Art. 81 - Votazione per scrutinio segreto
1. Nella votazione per scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio indica il significato del voto e ordina l\'appello in doppia chiamata.
2. Ad ogni votante è consegnata una scheda da deporre nell\'urna.
3. Il Consigliere esprime il suo voto deponendo nell\'urna la scheda con scritta la parola sì o la parola no o con nessun segno.
4. I segretari questori prendono nota dei Consiglieri che partecipano alla votazione ed effettuano lo spoglio delle schede. L\'elenco dei votanti e il risultato devono essere riportati nel processo verbale e nel resoconto integrale della seduta.
Art. 82 - Irregolarità nelle votazioni
1. Quando si verifichino irregolarità nelle votazioni, il Presidente del Consiglio, anche su segnalazione dei segretari questori, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
2. Nelle votazioni per scrutinio segreto, se il numero dei voti risulta superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
Art. 83 - Richiami al regolamento sulle votazioni
1. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiami alle disposizioni del regolamento relative alle votazioni in corso.
Art. 84 Proclamazione del risultato delle votazioni
1. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente del Consiglio con la formula \"Il Consiglio provinciale approva\" oppure \"Il Consiglio provinciale non approva\".
Sezione II - Ordine delle sedute del Consiglio
Art. 85 - Poteri di polizia
1. I poteri necessari al mantenimento dell\'ordine in aula spettano al Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente, coadiuvato dai segretari questori.
2. La forza pubblica non può entrare nell\'aula del Consiglio se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
Art. 86 - Comportamento dei Consiglieri
1. Nell\'aula del Consiglio i Consiglieri e gli Assessori devono assumere un comportamento decoroso. È vietato assumere atteggiamenti o usare abbigliamento non confacenti al prestigio del Consiglio.
2. È vietato pronunziare parole sconvenienti o turbare, con il proprio contegno, la libertà delle discussioni o l\'ordine della seduta.
3. Ogni imputazione che possa ledere l\'onorabilità, come pure ogni attacco a base di personalismi, costituisce violazione dell\'ordine.
4. L\'Ufficio di presidenza può dettare norme regolamentari applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 87 - Richiamo all\'ordine
1. Se un Consigliere o un Assessore viola quanto disposto dall’articolo 86, il Presidente del Consiglio lo richiama nominandolo.
2. Il Consigliere o l\'Assessore richiamato può chiedere la parola per esporre al Consiglio le sue spiegazioni per non più di cinque minuti. Se il Consigliere respinge il richiamo all\'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita il Consiglio a decidere con votazione per alzata di mano, senza discussione.
Art. 88 - Esclusione dalla seduta e censura
1. Qualora il Presidente richiami all\'ordine un Consigliere o un Assessore per due volte durante la stessa seduta o quando un Consigliere o un Assessore anche indipendentemente da precedenti richiami provochi tumulti o disordini nell\'aula o trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, il Presidente, sentito l\'Ufficio di presidenza, può disporne l\'esclusione dall\'aula per il resto della seduta e, nei casi più gravi, infliggergli la censura.
2. La censura implica, oltre l\'esclusione immediata dall\'aula, l\'interdizione dal ricomparirvi per un numero di sedute non inferiore a due e non superiore a quattro. Il numero delle sedute di esclusione è deliberato, su proposta del Presidente, dall\'Ufficio di presidenza e comunicato poi al Consiglio senza che possa essere oggetto di discussione.
Art. 89 - Inottemperanza alle sanzioni disciplinari
1. Se il Consigliere o l\'Assessore escluso dall\'aula o censurato non ottempera all\'invito di allontanarsi o tenta di rientrare nell\'aula prima che sia trascorso il termine previsto, il Presidente sospende la seduta e incarica i segretari questori di eseguire le sue disposizioni. In tale caso la durata della sanzione si intende automaticamente raddoppiata.
Art. 90 - Tumulto in aula
1. Qualora sorga un tumulto in aula e riescano vani i richiami all\'ordine, il Presidente abbandona il seggio e la seduta si intende sospesa. Ripresa la seduta, se il tumulto continua, il Presidente toglie la seduta. In questo caso il Presidente riunisce il Consiglio con convocazione a domicilio entro i successivi sette giorni, salvo che entro lo stesso termine il calendario dei lavori preveda già una seduta.
Art. 91 - Ammissione e comportamento del pubblico
1. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi o non autorizzata dal Presidente può introdursi nell\'aula del Consiglio.
2. Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio negli appositi spazi ad esso riservati.
3. Durante la seduta le persone ammesse devono mantenere un contegno corretto e rimanere in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
4. L\'Ufficio di presidenza fissa con un apposito regolamento le modalità di ammissione del pubblico e le eventuali ulteriori disposizioni circa il comportamento dello stesso. Tale regolamento deve essere esposto all\'ingresso riservato al pubblico.
5. Il Presidente può disporre l\'immediata espulsione di chi turba l\'ordine o viola le disposizioni del presente regolamento o di quello adottato dall\'Ufficio di presidenza.
6. In caso di oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei componenti il Consiglio o la Giunta il Presidente fa espellere dalle tribune l\'autore del fatto.
Titolo IV - Procedimento legislativo
Capo I - Iniziativa legislativa
Art. 92 - Esercizio dell\'iniziativa legislativa
1. L\'iniziativa delle leggi spetta al Popolo, ai Consiglieri e alla Giunta. Per l\'iniziativa popolare valgono le disposizioni della legge provinciale prevista dall’articolo 47 dello statuto di autonomia.
2. L\'iniziativa delle leggi si esercita mediante la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa. Il progetto è sottoscritto da tutti i proponenti o, nel caso di iniziativa della Giunta, dal Presidente della Provincia o dall\'Assessore competente.
3. I disegni di legge di iniziativa della Giunta sono accompagnati da una relazione tecnica sull\'impatto finanziario, organizzativo e procedurale delle norme, e dalle note esplicative.
4. Il Presidente del Consiglio dichiara irricevibili:
a) i disegni di legge che non provengono dai titolari del potere di iniziativa legislativa;
b) i disegni di legge che non sono redatti in articoli e non sono accompagnati da una relazione;
c) i disegni di legge che disciplinano materie riservate al regolamento interno e agli altri regolamenti consiliari.
Art. 93 - Presentazione dei disegni di legge
1. I disegni di legge sono presentati alla segreteria del Consiglio e vengono contrassegnati con un numero d\'ordine progressivo.
Art. 94 - Assegnazione alle Commissioni permanenti, distribuzione e annuncio in aula
1. Il Presidente del Consiglio assegna i disegni di legge alle Commissioni competenti per materia. Quando un disegno di legge concerne materie di competenza di più Commissioni, il Presidente lo assegna alla Commissione a competenza prevalente. Il Presidente del Consiglio provvede alla correzione formale dei disegni di legge prima della trattazione in Commissione, anche applicando le regole per la redazione dei testi normativi.
2. I disegni di legge sono stampati e distribuiti a tutti i Consiglieri e alla Giunta nonché tenuti a disposizione presso la segreteria del Consiglio per chiunque ne voglia prendere visione.
3. Nella successiva seduta del Consiglio il Presidente dà comunicazione dei disegni di legge presentati e della Commissione cui sono stati assegnati.
Art. 94 bis - Assegnazione alla Commissione allargata
1. Quando un disegno di legge concerne una disciplina organica di un settore e riguarda in maniera rilevante e non accessoria materie di competenza di due Commissioni, il Presidente lo assegna alla Commissione a competenza prevalente ma può disporre che la stessa si riunisca in forma allargata con i componenti dell\'altra Commissione per l\'esame e la deliberazione in comune.
2. Le sedute sono presiedute dal presidente della Commissione a competenza prevalente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente della stessa. Nel corso delle sedute la presidenza può essere assunta dal presidente dell\'altra Commissione.
3. Il presidente della Commissione a competenza prevalente concorda con il presidente dell\'altra Commissione le modalità organizzative delle sedute e dei lavori.
4. Se un Consigliere è componente di ciascuna delle due Commissioni si conteggia due volte ai fini degli articoli 42 e 52, comma 1; in tal caso la sostituzione, ai sensi dell’articolo 44, può essere disposta solo per entrambi i ruoli.
5. Se all\'esame delle due Commissioni si trovano contemporaneamente disegni di legge vertenti sulle stesse materie del disegno di legge di cui al comma 1, l\'esame abbinato ai sensi dell’articolo 100 è concordato tra i presidenti delle due Commissioni.
Art. 95 - Ripresentazione di disegni di legge respinti
1. Non possono essere presentati disegni di legge che riproducano il contenuto dei disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.
2. Sull\'improcedibilità decide il Presidente.
Art. 96 Procedura d\'urgenza
1. All\'atto della presentazione di un disegno di legge il proponente può chiedere al Consiglio che ne sia dichiarata l\'urgenza. Analoga richiesta può essere formulata dal primo firmatario di proposte d\'iniziativa popolare.
2. La richiesta è iscritta all\'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio dopo che sia stato distribuito il testo del disegno di legge cui la richiesta si riferisce. Sentito un oratore contro ed uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno, il Consiglio delibera con votazione per alzata di mano.
3. Se la richiesta è presentata quando il Consiglio non è convocato, il Presidente decide in merito sentito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.
4. L\'approvazione della dichiarazione d\'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.
5. La richiesta della procedura d\'urgenza non può essere formulata per i disegni di legge concernenti il bilancio di previsione, la legge finanziaria, l\'assestamento e il rendiconto.
Art. 97 - Ritiro dei disegni di legge
1. I disegni di legge possono essere ritirati dal proponente dandone comunicazione al Presidente del Consiglio in qualsiasi momento ma prima del passaggio alla discussione articolata in aula.
2. Il Presidente del Consiglio informa i Consiglieri e la Giunta dell\'avvenuto ritiro e ne dà comunicazione in aula nella prima seduta successiva.
Capo II - Procedimento in Commissione
Art. 97 bis - Istruttoria legislativa in Commissione
1. L\'istruttoria legislativa è diretta alla corretta formulazione dei disegni di legge, anche in base alle regole per la redazione dei testi normativi.
2. Compatibilmente con l\'organizzazione e la programmazione dei lavori della Commissione, e nel rispetto dei principi di economicità e speditezza, l\'istruttoria legislativa è diretta a raccogliere elementi di conoscenza sulla necessità dell\'intervento legislativo, sulla conformità del disegno di legge ai principi costituzionali e statutari, sulla valutazione dell\'impatto normativo, organizzativo e finanziario e sull\'adeguatezza del progetto ai mezzi e agli obiettivi da raggiungere.
3. La Commissione può chiedere alla Giunta una relazione tecnica sull\'impatto normativo, finanziario e organizzativo relativa ai disegni di legge di iniziativa consiliare e popolare. La Giunta trasmette la relazione entro venti giorni dalla richiesta.
4. Nella relazione della Commissione sono riportati i passaggi istruttori svolti.
Art. 98 - Termine per l\'inizio dell\'esame dei disegni di legge in Commissione
1. Il Presidente della commissione pone all\'ordine del giorno i disegni di legge pervenutigli entro quindici giorni salvo che il proponente non richieda la sospensione della trattazione.
Art. 98 bis - Termine per l\'esame dei disegni di legge in Commissione
1. In relazione ai disegni di legge individuati nel programma periodico dei lavori del Consiglio di cui all’articolo 62 bis e nel programma dei lavori delle Commissioni di cui all’articolo 41, le Commissioni permanenti devono concluderne l\'esame entro il ventunesimo giorno antecedente l\'inizio della tornata consiliare nella quale è prevista dal programma del Consiglio la loro trattazione.
2. Su richiesta motivata della Commissione, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, può concedere per una sola volta una proroga al termine di cui al comma 1 non superiore ai trenta giorni.
3. Le relazioni della Commissione devono essere presentate dal Presidente della commissione al Presidente del Consiglio nel rispetto del termine di cui all’articolo 102, comma 1, ed essere inviate ai Consiglieri ai sensi dell’articolo 103. I relatori non possono chiedere la proroga di cui all’articolo 102, comma 2.
4. Scaduto il termine di cui al comma 1 o, se concessa la proroga, il termine di proroga senza che la Commissione abbia concluso l\'esame, il disegno di legge, su richiesta del proponente, è iscritto all\'ordine del giorno del Consiglio nel testo presentato.
Art. 99 - Svolgimento della discussione in Commissione
1. Data lettura della relazione accompagnatoria del disegno di legge, la discussione in Commissione è introdotta secondo la disciplina di cui al comma 1 dell’articolo 50.
2. La discussione generale prosegue con gli interventi del proponente, dei Consiglieri e della Giunta che possono parlare complessivamente per non più di un\'ora.
3. In Commissione non sono ammessi ordini del giorno, fatta eccezione per gli ordini del giorno di non passare all\'esame degli articoli.
4. Se l\'ordine del giorno di non passare all\'esame degli articoli viene approvato, il Presidente della commissione rimette il disegno di legge al Presidente del Consiglio.
5. La discussione articolata si svolge sul testo di ciascun articolo e sul complesso degli emendamenti ad esso proposti. Il proponente, i componenti la Commissione e i membri aggregati nonché la Giunta possono intervenire complessivamente per non più di trenta minuti su ciascun articolo.
6. La votazione finale sul disegno di legge ha luogo per alzata di mano.
7. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore per la trattazione davanti al Consiglio. I componenti dissenzienti annunciano al Presidente della commissione proprie relazioni di minoranza entro cinque giorni.
8. Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione all\'unanimità dei presenti la Commissione stessa può astenersi dal presentare relazioni scritte.
Art. 100 - Esame abbinato
1. Se all\'esame di una Commissione si trovano contemporaneamente disegni di legge vertenti sulla stessa materia, il Presidente della commissione ne abbina la trattazione.
2. L\'abbinamento è sempre possibile fino a quando non è stata dichiarata chiusa la discussione generale.
3. Dopo l\'esame preliminare delle proposte abbinate, la Commissione, previo consenso dei proponenti, può procedere alla redazione di un testo unificato.
Art. 101 - Partecipazione dei proponenti
1. Il proponente non componente della Commissione, invitato ai sensi dell’articolo 47, non ha diritto di voto pur rimanendo nella sua facoltà la presentazione di emendamenti.
Art. 101 bis - Osservazioni sul disegno di legge di iniziativa popolare
1. In caso di approvazione da parte della Commissione di emendamenti al testo del disegno di legge di iniziativa popolare, il testo elaborato dalla Commissione è inviato al proponente, che può presentare le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio entro il termine da quest\'ultimo assegnatogli nel rispetto della programmazione dei lavori del Consiglio.
Art. 102 - Termine per la presentazione delle relazioni
1. Le relazioni della Commissione devono essere presentate dal Presidente della commissione al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dalla conclusione dell\'esame del disegno di legge in Commissione.
2. È in facoltà dei relatori chiedere una proroga non superiore a dieci giorni. Tale richiesta viene trasmessa dal Presidente della commissione al Presidente del Consiglio, cui spetta decidere.
Art. 103 - Termine per la distribuzione delle relazioni
1. Le relazioni della Commissione devono essere inviate ai Consiglieri e alla Giunta almeno tre giorni prima che si apra la discussione in Consiglio sul disegno di legge cui si riferiscono.
2. Nel caso di disegni di legge posti all\'ordine del giorno secondo le modalità di cui all’articolo 64, comma 6, il termine di cui al comma 1 è ridotto a quarantotto ore.
Art. 104 - Rinvio
1. La disciplina del presente capo è integrata dalle disposizioni dettate per il procedimento legislativo in Consiglio nell’articolo 105, nell’articolo 106 comma 2, nell’articolo 111, nell’articolo 114, nell’articolo 115, nell’articolo 117, nell’articolo 118, nell’articolo 120 e nell’articolo 121.
Capo III - Procedimento in Consiglio
Art. 105 - Disposizione generale
1. La trattazione in Consiglio di un disegno di legge comprende la lettura delle relazioni, la discussione generale e la discussione degli articoli.
Art. 106 - Lettura delle relazioni
1. La trattazione di un disegno di legge inizia con la lettura della relazione accompagnatoria seguita dalla lettura delle relazioni della Commissione.
2. Su proposta di un Consigliere, o di un Assessore se proponente, la relazione accompagnatoria può essere data per letta; previo assenso del proponente, il Consiglio decide con votazione per alzata di mano, senza discussione. Su proposta di un Consigliere, una o più relazioni della Commissione possono essere date per lette qualora nessuno si opponga. Le relazioni sono comunque inserite nel resoconto integrale della seduta.
Art. 107 - Apertura e chiusura della discussione generale
1. Dopo la lettura delle relazioni il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione generale.
2. La discussione generale consiste negli interventi sulle linee generali del disegno di legge da parte del proponente, dei relatori, dei Consiglieri iscritti a parlare e della Giunta, che possono intervenire per non più di due volte e complessivamente per sessanta minuti.
Il proponente può intervenire per non più di due volte e complessivamente per novanta minuti.
3. Al termine degli interventi, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola alla Giunta, ai relatori e al proponente per non più di venti minuti ciascuno.
4. Se la Giunta chiede nuovamente di parlare dopo il proponente, sulle sue dichiarazioni si riapre la discussione con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
5. In caso di abbinamento di due o più disegni di legge il tempo di intervento di cui al comma 2 è aumentato di trenta minuti per ciascun disegno di legge abbinato, oltre il primo.
Art. 108 - Rinvio in Commissione
1. Su proposta di ciascun Consigliere o dell\'Assessore competente e previo assenso del proponente, il Consiglio può rinviare, anche in sede di discussione articolata, l\'esame di un disegno di legge alla Commissione competente, quando si renda necessaria od opportuna un\'ulteriore istruttoria.
2. La proposta di rinvio può essere contenuta in un ordine del giorno di istruzione alla Commissione.
3. Sulla proposta possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.
Art. 109 - Ordini del giorno
1. Prima della chiusura della discussione generale, possono essere presentati da ciascun Consigliere due ordini del giorno sul contenuto complessivo del disegno di legge.
2. Gli ordini del giorno sono letti ed illustrati dal primo firmatario nel corso della discussione generale.
3. Previo assenso del primo firmatario, possono essere presentati emendamenti. Essi sono esaminati e votati unitamente all\'ordine del giorno.
4. Gli ordini del giorno possono essere emendati e ritirati fino all\'inizio della fase delle dichiarazioni di voto.
5. Al termine della discussione generale, dopo le repliche, sugli ordini del giorno presentati sono ammesse dichiarazioni di voto, che possono essere fatte da un Consigliere per ogni gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto.
Sono ammesse le dichiarazioni di voto di Consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.
6. L\'ordine del giorno decade nel caso in cui il proponente non sia presente in aula al momento dell\'inizio della fase delle dichiarazioni di voto.
7. Su richiesta di ogni Consigliere o della Giunta e previo assenso del primo firmatario, il Presidente del Consiglio può consentire che il testo dell\'ordine del giorno sia votato per parti separate distinguendo la premessa dal dispositivo o i vari punti di quest\'ultimo.
8. Agli ordini del giorno si applica la disciplina di cui agli articoli 161 e 162.
Art. 109 bis - Disciplina particolare per gli ordini del giorno
1. Qualora non sia stato approvato il tempo complessivo per l\'esame del disegno di legge, ai sensi dell’articolo 62 ter, comma 6, la presentazione e l\'esame degli ordini del giorno avviene secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. Prima della chiusura della discussione generale, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno sul contenuto complessivo del disegno di legge.
3. Gli ordini del giorno sono letti ed illustrati dai presentatori nel corso della discussione generale. Al termine della stessa, su ogni ordine del giorno presentato può intervenire per non più di cinque minuti il primo firmatario, un Consigliere per ciascun gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri componenti il gruppo misto, nonché un componente della Giunta. Gli ordini del giorno presentati decadono nel caso in cui il proponente non sia presente in aula al momento della trattazione.
4. Un componente la Giunta e il primo firmatario hanno inoltre diritto ad un secondo intervento di pari tempo in sede di replica.
5. Previo assenso del primo firmatario, possono essere presentati emendamenti. Essi sono esaminati e votati unitamente all\'ordine del giorno.
6. Gli ordini del giorno possono essere emendati e ritirati fino alla conclusione della discussione.
7. Eventuali dichiarazioni di voto possono essere fatte da un Consigliere per ogni gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto. Sono ammesse le dichiarazioni di voto di Consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.
8. Su richiesta di ogni Consigliere o della Giunta e previo assenso del primo firmatario, il Presidente del Consiglio può consentire che il testo dell\'ordine del giorno sia votato per parti separate distinguendo la premessa dal dispositivo o i vari punti di quest\'ultimo.
9. Agli ordini del giorno si applica la disciplina di cui agli articoli 161 e 162.
Art. 110 - Ammissibilità degli ordini del giorno
1. Non sono ammessi ordini del giorno aventi oggetto estraneo all\'argomento in discussione, redatti in termini ingiuriosi o sconvenienti, lesivi della sfera personale o dell\'onorabilità delle persone e del prestigio delle istituzioni, o contrastanti con anteriori deliberazioni del Consiglio adottate sullo stesso argomento nell\'ambito della medesima tornata.
2. Sull\'ammissibilità degli ordini del giorno il Presidente decide inappellabilmente.
Art. 111 - Ordine del giorno di non passare all\'esame degli articoli
1. Prima della chiusura della discussione generale, ciascun Consigliere o la Giunta possono presentare un ordine del giorno diretto ad impedire il passaggio all\'esame degli articoli.
2. Gli ordini del giorno di non passare all\'esame degli articoli sono letti e illustrati dai presentatori nel corso della discussione generale.
3. Gli ordini del giorno di non passare all\'esame degli articoli sono votati, con un\'unica votazione, prima di quelli di cui all’articolo 109. In caso di approvazione, gli ordini del giorno di cui all’articolo 109 decadono.
4. Se il Consiglio approva l\'ordine del giorno di non passare all\'esame degli articoli, il disegno di legge si considera respinto.
Art. 112 - Discussione degli articoli e degli emendamenti
1. Esaurita la discussione generale e conclusa la votazione degli ordini del giorno, il Consiglio passa all\'esame di ciascun articolo; l\'esame consiste nella discussione sul testo dell’articolo e sul complesso degli emendamenti, compresi quelli aggiuntivi di nuovi articoli, ed emendamenti agli emendamenti ad esso proposti.
2. Nella discussione di cui al comma 1, ogni Consigliere e la Giunta, anche se proponenti di più emendamenti, possono intervenire complessivamente per non più di trenta minuti.
3. In relazione a ciascun articolo ogni Consigliere può intervenire in dichiarazione di voto per non più di tre minuti; nessuna dichiarazione di voto è concessa in relazione agli emendamenti ed agli emendamenti agli emendamenti.
Art. 112 bis - Disciplina particolare per gli articoli e gli emendamenti
1. Qualora non sia stato approvato il tempo complessivo per l\'esame del disegno di legge, ai sensi dell’articolo 62 ter, comma 6, la discussione degli articoli e degli emendamenti avviene secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. Ogni Consigliere può intervenire nella discussione di ciascun articolo una sola volta e per non più di dieci minuti. Le dichiarazioni di voto non possono durare più di tre minuti.
3. Nella discussione di ogni emendamento o emendamento ad emendamento ciascun Consigliere può intervenire una sola volta e per non più di cinque minuti. Le dichiarazioni di voto non possono durare più di tre minuti.
Art. 113 - Presentazione degli emendamenti
1. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri o dalla Giunta entro le ore dodici del secondo giorno lavorativo antecedente la seduta in cui ha luogo l\'avvio della trattazione del disegno di legge.
2. Gli emendamenti ad emendamenti devono essere presentati o entro le ore dodici del giorno in cui ha avvio la trattazione del disegno di legge o comunque, se più breve, entro il termine della discussione generale.
3. Il Presidente del Consiglio può ammettere eccezionalmente la presentazione di emendamenti anche a prescindere dai termini di cui ai commi 1 e 2.
Art. 114 - Ammissibilità degli emendamenti
1. Non sono ammessi emendamenti aventi oggetto estraneo all\'argomento in discussione, redatti in termini sconvenienti o contrastanti con anteriori deliberazioni del Consiglio adottate sullo stesso argomento nell\'ambito della medesima tornata.
2. Gli emendamenti ad emendamenti sono ammissibili solo se parzialmente sostitutivi dell\'emendamento a cui si riferiscono o aggiuntivi allo stesso.
3. Sull\'ammissibilità degli emendamenti il Presidente decide inappellabilmente.
Art. 115 - Ritiro degli emendamenti
1. L\'emendamento può essere ritirato dal proponente fino alla conclusione della discussione. In tal caso, contestualmente alla dichiarazione di ritiro, ogni Consigliere può far propri non più di cinque emendamenti per ciascun disegno di legge.
Art. 116
omissis
Art. 117 - Votazione degli emendamenti e degli articoli
01. La votazione degli articoli e degli emendamenti ha luogo per alzata di mano, salvo quanto disposto dall’articolo 78.
1. La votazione si fa su ogni articolo e sugli emendamenti ad esso proposti, che sono votati prima dell’articolo al quale si riferiscono. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quest\'ultimo.
2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontano dal testo originario: prima quelli soppressivi, poi quelli sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi.
3. Se ad un articolo è proposto un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo originario.
3 bis. Qualora ad uno stesso testo sia stata presentata una pluralità di emendamenti ovvero emendamenti ad emendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente del Consiglio pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all\'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente del Consiglio tiene conto dell\'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora non sia stato approvato il tempo complessivo per l\'esame del disegno di legge, ai sensi dell’articolo 62 ter, comma 6, non si applica la disciplina di cui al presente comma.
4. Il Presidente decide l\'ordine delle votazioni secondo criteri di economia e di logica.
5. Al fine di rispettare il programma periodico dei lavori del Consiglio, è altresì facoltà del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, disporre votazioni riassuntive o per principi nonché modificare l\'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell\'economia o della chiarezza delle votazioni stesse. Qualora non sia stato approvato il tempo complessivo per l\'esame del disegno di legge, ai sensi dell’articolo 62 ter, comma 6, il Presidente ha solo la facoltà di modificare l\'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell\'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
Art. 117 bis - Garanzia nella votazione degli emendamenti
1. Qualora si proceda, in applicazione dell’articolo 117, comma 5, a votazioni riassuntive o per principi o sia modificato l\'ordine delle votazioni, ciascun Consigliere può indicare al Presidente gli emendamenti dei quali è primo proponente e chiede la votazione. In tal caso è garantita, con riferimento al disegno di legge nel suo complesso, la votazione di almeno cinque fra emendamenti e emendamenti ad emendamenti per ciascun Consigliere che ne abbia fatto richiesta.
2. Il Presidente, tenuto conto della complessità del provvedimento, può comunque porre in votazione gli emendamenti e gli emendamenti ad emendamenti dei quali riconosce la rilevanza.
Art. 118 - Votazione per parti separate
1. Quando il testo dell’articolo o dell\'emendamento da mettere ai voti contenga più norme o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo autonomo, ciascun Consigliere e la Giunta possono chiedere la votazione per parti separate.
2. Sulla richiesta il Presidente decide inappellabilmente.
Art. 119 - Dichiarazione di voto e votazione finale
1. In sede di dichiarazione di voto finale sul disegno di legge ogni Consigliere può intervenire per non più di venti minuti.
2. La votazione finale sul disegno di legge ha luogo per appello nominale, salvo quanto disposto dall’articolo 78.
Art. 120 - Disegni di legge con un solo articolo
1. Quando un disegno di legge consiste in un solo articolo e non siano stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l\'eventuale votazione degli emendamenti si procede direttamente alla votazione finale, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate.
Art. 121 - Coordinamento e correzione dei disegni di legge
1. Prima della votazione finale di un disegno di legge il Presidente del Consiglio, un componente la Giunta e ciascun Consigliere possono intervenire, per non più di cinque minuti, per richiamare l\'attenzione del Consiglio sulle modificazioni opportune per armonizzare disposizioni scoordinate o contrastanti tra loro.
2. Sul complesso delle proposte possono intervenire un componente la Giunta nonché un oratore contro e uno a favore per non più di tre minuti ciascuno. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.
3. Il Presidente provvede, in ogni caso, al coordinamento e alla correzione formale del testo approvato, anche applicando le regole per la redazione dei testi normativi.
Art. 122
omissis
Art. 123 - Rinvio
1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente titolo, si rinvia alle disposizioni dettate dal titolo III, in quanto applicabili.
Capo IV - Procedure per l\'esame dei disegni di legge concernenti il bilancio di previsione, l\'assestamento dello stesso o la variazione di bilancio in sostituzione del medesimo, la legge finanziaria e il rendiconto
Art. 124 - Disposizioni generali
1. I disegni di legge concernenti il bilancio di previsione, l\'assestamento dello stesso o la variazione di bilancio in sostituzione del medesimo e la legge finanziaria sono esaminati secondo le disposizioni del presente capo.
2. I disegni di legge concernenti il bilancio di previsione, l\'assestamento dello stesso o la variazione di bilancio in sostituzione del medesimo e la legge finanziaria sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente ai sensi dell’articolo 94, comma 1.
3. Il Presidente dichiara inammissibili le disposizioni dei disegni di legge di cui al presente articolo estranee al loro oggetto, come definito dalla legislazione vigente, dandone comunicazione ai Consiglieri e alla Giunta.
4. Dopo la presentazione dei disegni di legge di cui al presente articolo, il Presidente del Consiglio predispone, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, il calendario dei lavori e delle sedute della Commissione competente e del Consiglio, in modo da consentire la conclusione dell\'esame dei disegni di legge entro cinquanta giorni, decorrenti dalla data di assegnazione alla Commissione. Il calendario fissa in particolare il programma delle richieste di informazioni e delle consultazioni di cui agli articoli 56 e 57, il termine entro il quale la Commissione deve concludere l\'esame dei disegni di legge e il termine entro il quale il Presidente della stessa deve trasmettere le relazioni.
5. Per gli aspetti non disciplinati dal presente capo si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni dettate dai capi I, II e III del presente titolo.
Art. 125 - Esame in Commissione
1. Dal momento dell\'assegnazione e fino alla conclusione delle procedure di competenza è sospesa la trattazione dei disegni di legge e degli affari pendenti dinanzi la Commissione competente. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 125 bis, rispetto ai disegni di legge di cui all’articolo 124 non possono essere promosse le procedure di cui agli articoli 40 e 54.
2. Per l\'esame dei disegni di legge di cui all’articolo 124, l\'avviso di convocazione delle sedute della Commissione è inviato, al loro domicilio, a tutti i Consiglieri e alla Giunta.
3. Al termine dell\'esame la Commissione nomina un relatore. I componenti dissenzienti annunciano al Presidente della commissione proprie relazioni di minoranza prima della conclusione dell\'esame dei disegni di legge. Ai relatori non è riconosciuta la facoltà di chiedere la proroga di cui all’articolo 102.
4. La Commissione deve concludere l\'esame dei disegni di legge entro il termine stabilito. Qualora non abbia concluso l\'esame entro il predetto termine, il Presidente della commissione ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio per i fini di cui all’articolo 128.
Art. 125 bis - Pareri di altre Commissioni
1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su alcuni articoli del disegno di legge finanziaria sia espresso il parere di altre Commissioni.
2. Le Commissioni incaricate di esprimere il parere devono comunicarlo entro i termini stabiliti dal Presidente del Consiglio con il calendario di cui all’articolo 124, comma 4.
3. Le Commissioni deliberano esprimendo parere favorevole o contrario, con o senza osservazioni. I pareri sono allegati alla relazione della Commissione competente.
4. Se i termini stabiliti scadono senza che i pareri siano espressi, la Commissione competente procede nell\'esame e il relatore ne fa menzione nella relazione.
Art. 126 - Ordini del giorno
1. In Commissione e in Consiglio, ai disegni di legge di cui all’articolo 124 non possono essere presentati ordini del giorno che prevedono di non passare all\'esame degli articoli.
2. In Consiglio, ai disegni di legge di cui all’articolo 124, ciascun Consigliere può presentare non più di tre ordini del giorno di cui all’articolo 109. Gli ordini del giorno devono riguardare indirizzi generali di politica economica e finanziaria o indirizzi specifici sui contenuti della legge finanziaria o sull\'utilizzo delle disponibilità del bilancio.
Art. 127 - Emendamenti
1. Gli emendamenti presentati dai Consiglieri e dalla Giunta ai disegni di legge di cui all’articolo 124 non sono ammessi ove abbiano l\'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli dell\'equilibrio di bilancio discendenti dalla legislazione in vigore. In particolare gli emendamenti che comportano maggiori spese o minori entrate devono quantificare e indicare le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari nonché indicare le unità previsionali di base dalle quali reperire le risorse necessarie.
2. Gli emendamenti alle unità previsionali di base dei disegni di legge concernenti il bilancio di previsione, l\'assestamento dello stesso o la variazione di bilancio in sostituzione del medesimo, non sono ammessi se lo stanziamento delle stesse è riferito a leggi con spese autorizzate dalla legge finanziaria o da specifiche disposizioni di legge, fatta eccezione per quelle che rinviano la determinazione medesima alla legge di bilancio. Le variazioni alle unità previsionali di base dei disegni di legge concernenti il bilancio di previsione, l\'assestamento dello stesso o la variazione di bilancio in sostituzione del medesimo, conseguenti all\'approvazione di emendamenti alla legge finanziaria, sono apportate ai sensi dell’articolo 121.
3. Gli emendamenti estranei all\'oggetto dei disegni di legge di cui all’articolo 124, come definito dalla legislazione vigente, non sono ammessi.
4. Sull\'ammissibilità degli emendamenti decidono inappellabilmente, a seconda delle relative competenze, il Presidente della commissione competente e il Presidente del Consiglio.
Art. 128 - Esame in Consiglio
1. La trattazione in Consiglio dei disegni di legge di cui all’articolo 124, dei quali non sia stato concluso in Commissione l\'esame entro il termine stabilito, avviene sui testi presentati.
2. La trattazione in aula ha la precedenza su ogni altro disegno di legge o affare pendente dinanzi al Consiglio e sospende la trattazione dell\'oggetto in discussione, salvo quanto disposto dall’articolo 64, comma 5.
3. L\'esame in Consiglio avviene secondo il calendario di cui all’articolo 124, comma
4. Al fine di rispettare tale calendario, il Presidente del Consiglio stabilisce, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, il tempo complessivo di esame dei disegni di legge di cui all’articolo 124, tenuto conto della loro importanza e dello svolgimento della discussione in Commissione. Il tempo complessivo per l\'esame si intende dall\'avvio della trattazione dell\'oggetto sino alla votazione finale sullo stesso. Tale tempo complessivo, dal quale è detratto quanto richiesto dagli adempimenti necessari per la lettura degli atti e per le votazioni, è suddiviso fra tutti i gruppi consiliari per una parte in misura uguale e per un\'altra parte in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi; ogni gruppo suddivide autonomamente il tempo fra i propri componenti in relazione a tutte le fasi di esame dell\'oggetto, comprese le questioni procedurali, come disciplinate dal regolamento. La quota del tempo riservata ai gruppi consiliari di minoranza è più ampia di quella attribuita ai gruppi consiliari di maggioranza.
Art. 129 - Rendiconto
1. La Commissione alla quale è assegnato il disegno di legge concernente il rendiconto deve concludere l\'esame dello stesso nel termine di centoventi giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine senza che la Commissione abbia concluso l\'esame, il Presidente del Consiglio, su richiesta della Giunta, iscrive il disegno di legge all\'ordine del giorno del Consiglio nel testo presentato.
2. Al disegno di legge concernente il rendiconto non possono essere presentati ordini del giorno di non passare all\'esame degli articoli, né gli ordini del giorno di cui all’articolo 109.
3. Al disegno di legge concernente il rendiconto non possono essere presentati emendamenti.
Capo IV bis
omissis
Capo V - Procedure particolari
Art. 130 - Testi unici legislativi
1. I testi unici che riprendano senza modificazioni sostanziali norme già esistenti, dopo la lettura delle relazioni, vengono votati articolo per articolo senza discussione e quindi votati nel loro complesso. Le votazioni sono fatte per alzata di mano; sono ammesse dichiarazioni di voto prima della sola votazione finale. Non sono ammessi ordini del giorno, tranne l\'ordine del giorno di non passare all\'esame degli articoli, né emendamenti.
2. Ai testi unici si applica la procedura d\'urgenza, di cui all’articolo 96. La trattazione in Commissione avviene con le modalità di cui al comma 1.
3. Ove il testo unico contenga anche disposizioni che modificano nella sostanza norme già vigenti, oppure disposizioni nuove, le modalità di trattazione semplificata di cui al comma 1 si applicano solo alle disposizioni che non rivestono tale carattere. In caso di contestazione sul carattere delle modificazioni decide il Presidente del Consiglio. Non hanno carattere di modificazione sostanziale, in particolare, le seguenti operazioni:
a) adeguamento di espressioni superate al linguaggio corrente, uniformazione della terminologia e semplificazione linguistica;
b) adeguamento del testo alle regole per la redazione dei testi normativi;
c) aggiornamento dell\'indicazione di organi o uffici a una loro nuova denominazione o in relazione a una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;
d) correzione di errori materiali;
e) inclusione di modifiche o integrazioni anche non testuali o implicite delle leggi unificate;
f) eliminazione di ridondanze e interventi formali volti ad assicurare la coerenza logica del testo;
g) modifiche alle disposizioni unificate necessarie per rispettare sentenze della Corte costituzionale che abbiano accolto ricorsi in materia;
h) apposizione di una rubrica agli articoli, capi e altre partizioni che ne siano privi;
i) abrogazione espressa delle disposizioni precedentemente in vigore e di altre disposizioni collegate che siano tacitamente abrogate o comunque non più vigenti;
j) aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni i quali non corrispondano più allo stato della legislazione.
Art. 130 bis - Esame dei progetti di legge di cui agli articoli 35 e 49 dello statuto speciale
1. Per l\'esame dei progetti di legge di cui agli articoli 35 e 49 dello statuto speciale si applica, in quanto possibile, la disciplina dettata per il procedimento legislativo dai capi I, II e III del presente titolo, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 96.
2. I progetti di legge sono sottoscritti da almeno cinque Consiglieri. Sono presentati alla segreteria del Consiglio e vengono contrassegnati con un numero d\'ordine progressivo proprio.
3. I progetti di legge non possono riguardare materie appartenenti alla competenza della Provincia e devono presentare per essa particolare interesse. Sulla ammissibilità il Presidente decide inappellabilmente.
4. I progetti di legge sono assegnati dal Presidente del Consiglio alle Commissioni che si occupano di materie affini a quelle oggetto dei progetti di legge ovvero, in caso di mancata individuazione di qualsiasi affinità, alla Commissione competente per gli affari generali.
5. Ai progetti di legge non possono essere presentati ordini del giorno di cui all’articolo 109.
6. Ai sensi dell’articolo 35 dello statuto speciale, i progetti di legge approvati dal Consiglio sono inviati dal Presidente della Provincia al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo. Sono corredati da una relazione illustrativa finale, predisposta dal Presidente del Consiglio, che dà atto del procedimento e dei contenuti essenziali della proposta.
Art. 130 ter - Atti d\'indirizzo connessi al piano urbanistico provinciale
1. I documenti preliminari all\'adozione del piano urbanistico provinciale o delle sue varianti, presentati dalla Giunta ai sensi della legge urbanistica provinciale, sono discussi dal Consiglio entro centoventi giorni dal loro ricevimento, con la procedura prevista dall’articolo 71. Possono essere presentate risoluzioni contenenti indirizzi relativi alla formazione e all\'adozione del piano o delle sue varianti. Ogni risoluzione deve essere sottoscritta congiuntamente da almeno cinque consiglieri. Ogni consigliere non può sottoscrivere più di quattro risoluzioni, non computando le firme apposte dopo quelle dei primi cinque consiglieri. Le risoluzioni sono lette e illustrate nel corso degli interventi disciplinati dall’articolo 71.
2. La relazione sullo stato d\'attuazione del piano urbanistico provinciale, presentata dalla Giunta ai sensi della legge urbanistica provinciale, è discussa con la procedura prevista dall’articolo 71. In materia possono essere presentate risoluzioni. Ogni risoluzione deve essere sottoscritta congiuntamente da almeno cinque consiglieri. Ogni consigliere non può sottoscrivere più di quattro risoluzioni, non computando le firme apposte dopo quelle dei primi cinque consiglieri. Le risoluzioni sono lette e illustrate nel corso degli interventi disciplinati dall’articolo 71.
3. Alle risoluzioni si applicano le disposizioni sulle mozioni contenute nell’articolo 160, commi 4, 5, 6 e 7, e negli articoli 162 e 163.
Art. 131
omissis
Art. 132 - Iniziativa popolare
1. Il procedimento riguardante l\'iniziativa popolare è regolato dalla legge provinciale prevista dall’articolo 47 dello statuto di autonomia.
2. I disegni di legge d\'iniziativa popolare, qualora il loro esame non sia stato completato nel corso della legislatura in cui sono stati presentati, non decadono e vengono trasferiti all\'esame della legislatura successiva.
Art. 133 - Decadenza dei disegni di legge
1. I disegni di legge non esaminati dal Consiglio decadono allo scadere della legislatura, con eccezione dei disegni di legge di iniziativa popolare che sono riportati all\'esame della legislatura successiva.
Art. 134 - Referendum abrogativo di leggi provinciali
1. Il procedimento riguardante il referendum abrogativo di leggi provinciali è regolato dalla legge provinciale prevista dall’articolo 47 dello statuto di autonomia.
Titolo IV bis - Consiglio delle autonomie locali
Capo I - Consiglio delle autonomie locali
Art. 134 bis - Partecipazione del Consiglio delle autonomie locali al procedimento legislativo
1. I disegni di legge riguardanti le materie attribuite o da attribuire ai comuni, i tributi locali e la finanza locale, e i disegni di legge di cui all’articolo 124, contestualmente all\'assegnazione alle commissioni competenti per materia, sono inviati al Consiglio delle autonomie locali a cura del Presidente del Consiglio.
2. Nelle materie di cui al comma 1 i disegni di legge di iniziativa della Giunta sono accompagnati dal parere formulato dal Consiglio delle autonomie locali e dalle eventuali motivazioni della Giunta in merito al suo recepimento.
3. Il Presidente del Consiglio può anche stabilire un termine, compatibile con la programmazione dei lavori, entro il quale il Consiglio delle autonomie locali può presentare osservazioni alla commissione competente.
4. Sui disegni di legge di cui al comma 1 le commissioni permanenti promuovono, in via ordinaria, la consultazione con il Consiglio delle autonomie locali. Le relazioni delle commissioni permanenti riportano i passaggi istruttori svolti con il Consiglio delle autonomie locali. Alle stesse relazioni possono essere allegate le eventuali osservazioni scritte presentate dal Consiglio delle autonomie locali.
5. Il Presidente del Consiglio invia al Consiglio delle autonomie locali i testi dei disegni di legge elaborati dalle commissioni permanenti e riguardanti le materie di cui al comma 1. Può anche stabilire un termine, compatibile con la programmazione dei lavori, entro il quale il Consiglio delle autonomie locali può presentare osservazioni scritte al Presidente del Consiglio che le invia a tutti i Consiglieri.
6. Il Presidente del Consiglio invia inoltre al Consiglio delle autonomie locali altri atti depositati in Consiglio che ritiene di interesse rilevante per il Consiglio delle autonomie locali. Su tali atti il Consiglio delle autonomie locali può presentare osservazioni al Presidente del Consiglio che le invia a tutti i Consiglieri.
Art. 134 ter - Seduta congiunta con la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali
1. Il Consiglio provinciale si riunisce annualmente in seduta congiunta con la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali.
2. La convocazione e l\'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti d\'intesa del Presidente del Consiglio provinciale, del Presidente del Consiglio delle autonomie locali e del Presidente della Provincia.
3. La seduta congiunta è presieduta dal Presidente del Consiglio provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio provinciale. Nel corso della seduta la presidenza può essere assunta dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali.
4. La seduta congiunta è disciplinata dal capo II del titolo III del presente regolamento per quanto applicabile. Il dibattito è introdotto dalle relazioni del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, della Commissione competente ai sensi dell’articolo 94, comma 1, e del Presidente della Provincia. La durata di ciascuna relazione non può superare i quindici minuti. Il dibattito si svolge secondo la procedura prevista dall’articolo 71, salvo che la durata degli interventi di cui al comma 3 dell’articolo 71 non può eccedere complessivamente i cinque minuti.
5. Durante la seduta congiunta, entro la conclusione del dibattito, possono essere presentate risoluzioni, a firma di quindici componenti, dirette a manifestare orientamenti della seduta di interesse generale o a definire indirizzi alla Giunta provinciale per il governo delle autonomie locali. Sull\'ammissibilità delle risoluzioni il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, decide inappellabilmente. Le risoluzioni sono lette ed illustrate nel corso degli interventi di cui al comma 4. Si applica la disciplina di cui all’articolo 160, commi 4, 5, 6 e 7, salvo che per le dichiarazioni di voto sono concessi tre minuti.
Titolo V - Procedimenti particolari
Capo I - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio
Art. 135 - Procedimento per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio
01. Sulle nomine e designazioni di competenza del Consiglio, escluse quelle di cui ai capi II, III e IV del titolo I, possono intervenire un Consigliere per ciascun gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri componenti il gruppo misto, nonché la Giunta per non più di cinque minuti. Eventuali dichiarazioni di voto possono essere fatte da un Consigliere per ogni gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri componenti il gruppo misto. Sono ammesse le dichiarazioni di voto di Consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi tre minuti.
1. Ogniqualvolta il Consiglio debba procedere a nomine o designazioni, fermo restando quanto disposto in materia dal presente regolamento o da norme speciali di legge, ciascun Consigliere scrive su apposita scheda il nome dei componenti da eleggere in misura non superiore a uno per nomine o designazioni fino a due componenti e in misura non superiore a due terzi, non computando le frazioni inferiori a metà dell\'unità, nel caso di nomine o designazioni di più di due componenti.
Art. 136 - Modalità della votazione
1. La votazione relativa a nomine o designazioni avviene a scrutinio segreto.
2. Possono essere votati soltanto i nominativi per i quali sono state presentate da parte dei Consiglieri le candidature, utilizzando i moduli predisposti per la raccolta dei dati essenziali del proponente e del curriculum del candidato.
3. Ogni Consigliere riceve una scheda, predisposta su appositi stampati.
4. Per le nomine e le designazioni nelle quali si possa scrivere nella scheda più di un nominativo, le schede recanti un numero di nominativi inferiore al previsto sono valide. Le schede che contengono un numero di nominativi superiore al previsto sono nulle.
5. Le designazioni dubbie sono annullate.
Art. 137 - Validità della deliberazione
1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o del presente regolamento, si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti, si procede a votazione di ballottaggio tra essi; a parità di voti risulta eletto il più anziano d\'età.
Art. 138 - Nomine e designazioni suppletive
1. La procedura prevista dal presente capo si osserva, in quanto possibile, anche per le nomine e le designazioni suppletive.
Art. 139 - Tutela delle minoranze
1. Ogniqualvolta in forza di disposizioni di leggi o del presente regolamento sia necessario garantire in una nomina o designazione la rappresentanza delle minoranze presenti in Consiglio, se l\'esito di una votazione non assicura tale risultato, il Presidente proclama eletto il candidato di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Per le nomine e le designazioni riservate da leggi o dal presente regolamento alle minoranze presenti in Consiglio, i Consiglieri di minoranza adottano, d\'intesa con il Presidente, un\'apposita regolamentazione a garanzia di un\'autonoma individuazione dei propri rappresentanti e di un\'equa distribuzione delle nomine e delle designazioni tra i singoli gruppi.
Capo II - Comunicazioni della Giunta provinciale
Art. 140 - Comunicazioni del Presidente della Provincia
1. Il Presidente del Consiglio, anche su proposta di almeno sette Consiglieri, può chiedere al Presidente della Provincia o ad un Assessore di svolgere una comunicazione al Consiglio su argomenti di rilievo politico o su avvenimenti di estrema gravità ed importanza.
2. La proposta di svolgere una comunicazione al Consiglio può essere presentata anche dal Presidente della Provincia per gli stessi motivi.
3. La comunicazione è effettuata all\'inizio della seduta o quando il Consiglio stia per passare all\'esame di un altro punto dell\'ordine del giorno. La durata della comunicazione non può superare i quindici minuti.
4. Sulla comunicazione può intervenire un solo Consigliere per ciascun gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri componenti il gruppo misto. Gli interventi non possono superare i dieci minuti.
5. Sulla comunicazione possono essere presentate risoluzioni, a firma di almeno cinque Consiglieri, dirette a manifestare orientamenti o definire indirizzi del Consiglio. Le risoluzioni sono lette ed illustrate nel corso degli interventi di cui al comma 4.
6. La Giunta ha diritto ad un intervento, in sede di replica, che non può superare i dieci minuti.
7. Si applica la disciplina di cui agli articoli 160, commi 4, 5, 6 e 7, 162 e 163.
Capo III - Pareri
Art. 141 - Pareri sui provvedimenti della Giunta
1. Il Presidente della Provincia trasmette al Presidente del Consiglio lo schema delle delibere e di ogni altro provvedimento della Giunta da sottoporre al preventivo parere delle Commissioni ai sensi delle leggi vigenti. Il Presidente l\'assegna alla Commissione competente per materia.
2. Qualora la singola legge che prevede il parere non detti una disciplina specifica, la Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall\'assegnazione.
3. La discussione si svolge, di norma, sull\'intero testo, nel rispetto dei limiti temporali indicati dal comma 2 dell’articolo 50.
4. La votazione avviene in ogni caso sull\'intero testo.
Capo IV - Impugnazioni e ratifiche
Art. 142 - Esame delle proposte di impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale
1. Le proposte di impugnazione di leggi o di atti aventi valore di legge dello Stato, delle regioni o della Provincia autonoma di Bolzano e le proposte di ratifica, presentate dalla Giunta, per le impugnazioni adottate dalla stessa in via d\'urgenza, ai sensi dell’articolo 54, numero 7, dello statuto di autonomia, sono assegnate dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente per materia che esprime un parere.
2. Per la procedura in Commissione si applica l’articolo 141. Qualora l\'applicazione del termine fissato dal comma 2 dell’articolo 141 rendesse impossibile o difficile il rispetto dei termini di ricorso previsti nella legge sul funzionamento della Corte costituzionale o nello statuto di autonomia, il Presidente del Consiglio è tenuto a prescrivere alla Commissione competente un termine che consenta al Consiglio di deliberare sulla questione in tempo utile.
3. Per l\'esame in Consiglio si applicano, in quanto possibile, le disposizioni del titolo III, capo II del presente regolamento.
Art. 143 - Ratifica dei provvedimenti adottati in via d\'urgenza dalla Giunta
1. La disciplina dell’articolo 142 si applica a tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati in via d\'urgenza dalla Giunta ai sensi dell’articolo 54, numero 7, dello statuto di autonomia, e trasmessi dalla stessa al Presidente del Consiglio per la ratifica.
Capo V - Seguito delle sentenze della Corte costituzionale, dei referendum e delle relazioni della Corte dei conti
Art. 144 - Seguito dell\'annullamento e dell\'abrogazione di leggi provinciali
1. Nel caso di annullamento, anche parziale, di una legge della Provincia in forza di una sentenza della Corte costituzionale ovvero di abrogazione a seguito di referendum, il Presidente del Consiglio informa della questione la Commissione competente per materia.
2. La Commissione, ove ritenga che a seguito dell\'annullamento o dell\'abrogazione debbano essere introdotte nuove disposizioni di legge e non sia già stata assunta al riguardo una iniziativa legislativa, esprime in un apposito documento il proprio parere, indicando i criteri informativi della nuova disciplina. Il documento è distribuito a tutti i Consiglieri e alla Giunta.
Art. 144 bis - Seguito della relazione della Corte dei conti
1. Il Presidente del Consiglio, ricevuta la relazione della Corte dei conti inerente il controllo di gestione sull\'attività della Provincia, ne trasmette copia a tutti i Consiglieri e alla Commissione competente per materia.
2. La Commissione, ove ritenga che debbano essere adottati provvedimenti legislativi o amministrativi di competenza della Provincia nella materia oggetto della relazione, esprime il proprio parere in un apposito documento, indicando i criteri informativi dei nuovi provvedimenti. Il documento è distribuito a tutti i Consiglieri e alla Giunta e inviato alla Corte dei conti.
Capo VI - Esame delle relazioni del difensore civico
Art. 145 - Esame delle relazioni del difensore civico
1. Il Presidente del Consiglio, ricevute le relazioni predisposte dal difensore civico, ne trasmette copia a tutti i Consiglieri ed alla Giunta.
2. L\'esame delle relazioni è posto all\'ordine del giorno del Consiglio nella prima tornata successiva alla data della loro trasmissione.
Art. 146 - Discussione sulle relazioni
1. Nella discussione in Consiglio non si dà luogo alla lettura della relazione. Il dibattito si svolge secondo la procedura prevista dall’articolo 71.
2. Durante la discussione possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno sul contenuto della relazione. Per la loro discussione e votazione si applica la disciplina di cui agli articoli 109 e 110.
Capo VI bis - Esame dei voti di cui agli articoli 35 e 49 dello statuto speciale
Art. 146 bis - Esame dei voti
1. Per l\'esame dei voti di cui agli articoli 35 e 49 dello statuto speciale si applica, in quanto possibile, la disciplina dettata per le mozioni.
2. I voti sono sottoscritti da almeno cinque Consiglieri.
3. I voti non possono riguardare materie appartenenti alla competenza della Provincia e devono presentare per essa particolare interesse. Sulla ammissibilità il Presidente decide inappellabilmente.
4. Ai sensi dell’articolo 35 dello statuto speciale, i voti approvati dal Consiglio sono inviati dal Presidente della Provincia al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo.
Capo VI ter - Revisione dello statuto speciale
Art. 146 ter - Esame dei progetti di modificazione dello statuto speciale d\'iniziativa consiliare
1. La proposta dei progetti di modificazione dello statuto speciale spetta a ciascun Consigliere e alla Giunta.
2. I progetti di modificazione sono presentati alla segreteria del Consiglio e sono contrassegnati con un numero d\'ordine progressivo proprio.
3. Per l\'esame dei progetti di modificazione dello statuto speciale di cui all’articolo 103 dello statuto, si applica, in quanto possibile, la disciplina dettata per il procedimento legislativo dai capi I, II e III del titolo IV, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 96.
4. I progetti di modificazione approvati dal Consiglio sono comunicati al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e trasmessi al Consiglio regionale. Gli stessi progetti sono corredati da una relazione illustrativa finale, predisposta dal Presidente del Consiglio, che dà atto del procedimento e dei contenuti essenziali della proposta.
Art. 146 quater - Parere sui progetti di modificazione dello statuto speciale d\'iniziativa governativa o parlamentare
1. Il Presidente del Consiglio assegna il progetto di modificazione dello statuto speciale, trasmesso dal Governo della Repubblica, alla Commissione competente per materia, che si esprime entro i successivi venti giorni.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, l\'esame del progetto di modificazione, per l\'espressione del relativo parere, è iscritto all\'ordine del giorno del Consiglio, che si riunisce nel rispetto del termine di cui all’articolo 103, terzo comma, dello statuto speciale.
3. La discussione in Commissione e in Consiglio si svolge sull\'intero testo, nel rispetto dei limiti temporali indicati rispettivamente dall’articolo 50 e dall’articolo 71. La Commissione e il Consiglio deliberano esprimendo parere favorevole o contrario sull\'intero testo, con o senza osservazioni.
Titolo VI - Funzione di controllo e di indirizzo politico
Capo I - Diritti di informazione
Art. 147 - Informazione dei Consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere tempestivamente dall\'amministrazione provinciale, dagli enti funzionali della Provincia e dalle società da essa controllate e partecipate, le informazioni utili all\'esercizio del loro mandato.
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione e di acquisire copia degli atti e dei documenti in possesso dell\'amministrazione provinciale.
3. I Consiglieri possono chiedere informazioni verbali e possono chiedere, anche verbalmente, di esaminare o acquisire copia di atti o documenti in possesso dell\'amministrazione provinciale non coperti dal segreto d\'ufficio per disposizione di legge o di regolamento, o la cui diffusione non pregiudichi la riservatezza o la dignità delle persone. La richiesta può essere rivolta al Presidente della Provincia, all\'Assessore competente per materia o direttamente ai responsabili delle strutture.
4. Se le strutture eccepiscono l\'esistenza del segreto d\'ufficio o dell\'obbligo di riservatezza, la richiesta di documentazione è rivolta al Presidente della Provincia. In tale caso il Consigliere può comunque prendere visione degli atti, con il dovere di rispettare il segreto d\'ufficio o l\'obbligo di riservatezza.
5. Il diritto di accesso dei Consiglieri, in relazione all\'esercizio del loro mandato, avviene a titolo gratuito e prescindendo dalla procedura disciplinata dalla normativa provinciale sulla pubblicità degli atti.
6. I Consiglieri hanno diritto di accedere, anche con strumenti informatici, alle deliberazioni della Giunta provinciale e alla conoscenza dei dati finanziari relativi al bilancio ed a quelli statistici. Su richiesta del Presidente del Consiglio, la Giunta agevola l\'accesso dei Consiglieri alle banche dati riservate ad utenti abilitati che abbiano contenuti utili all\'esercizio del mandato consiliare.
7. Nel caso si verificassero ritardi o venissero opposti rifiuti, i Consiglieri interessano il Presidente del Consiglio provinciale, che provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Provincia.
8. Copia dell\'elenco delle deliberazioni dell\'Ufficio di presidenza è trasmessa, contestualmente alla pubblicazione all\'albo del Consiglio, a ciascun gruppo. I Consiglieri provinciali e la Giunta hanno diritto di ottenere copia delle deliberazioni dell\'Ufficio di presidenza, entro i limiti stabiliti per l\'accesso alle deliberazioni della Giunta provinciale.
Art. 147 bis - Informazione in materia comunitaria
1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio:
a) delle proposte relative alla formazione e all\'attuazione degli atti comunitari, elaborate nell\'ambito delle delegazioni, gruppi di lavoro, comitati e organismi nazionali e comunitari, alla cui attività la Provincia partecipa con i propri organi;
b) delle decisioni adottate dagli organi comunitari che vengono ad incidere sull\' esercizio delle competenze e delle politiche provinciali.
2. I contenuti, le modalità e la periodicità delle informazioni sono stabilite d\'intesa fra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio.
3. Le informazioni sono inviate, tramite il Presidente del Consiglio, alla Commissione per i rapporti internazionali e con l\'Unione europea e a tutti i Consiglieri.
Art. 147 ter - Informazione in materia di norme di attuazione dello statuto
1. Il Presidente del Consiglio chiede periodicamente ai componenti nominati dal Consiglio nell\'ambito della Commissione paritetica sulle norme di attuazione dello statuto informazioni e documentazioni sulla loro attività e sui programmi d\'azione e ne informa i Consiglieri.
2. Periodicamente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, invita gli stessi componenti nominati dal Consiglio a relazionare sulla loro attività o su specifiche problematiche all\'attenzione della Commissione paritetica. L\'invito è esteso anche al Presidente della Provincia e agli Assessori interessati.
Art. 147 quater - Informazione sugli atti di indirizzo e di programmazione strategica della Provincia
1. Ferma restando l\'applicazione di leggi e regolamenti, il Presidente della Provincia informa il Consiglio sull\'attività di programmazione provinciale. Il Presidente della Provincia invia al Consiglio copia dei piani e dei programmi che costituiscono gli strumenti generali e attuativi della programmazione provinciale.
2. I contenuti e le modalità delle informazioni e delle documentazioni sono stabilite d\'intesa fra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio.
3. Le informazioni e i documenti sono inviati, tramite il Presidente del Consiglio, alle Commissioni competenti e a tutti i Consiglieri.
Capo II - Commissioni di indagine, di studio e conferenze di informazione
Art. 148 - Commissione di indagine
1. Il Consiglio può deliberare l\'istituzione di Commissioni di indagine ai sensi dell’articolo 16.
2. Le Commissioni acquisiscono notizie, informazioni e documenti relativi al tema dell\'indagine e, con apposito documento, al termine dei propri lavori riferiscono al Consiglio le acquisizioni e le conclusioni raggiunte. Ove lo ritengano opportuno, avanzano proposte.
3. Nello svolgimento dell\'indagine la Commissione può sentire i componenti della Giunta, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo degli enti funzionali della Provincia. Può altresì sentire i responsabili delle strutture competenti della Provincia e dei suoi enti funzionali, previa comunicazione alla Giunta provinciale, ovvero al corrispondente organo esecutivo.
4. Può invitare gli amministratori, nonché i componenti degli organi di controllo, di enti e società alla cui gestione finanziaria la Provincia contribuisce in via ordinaria o di cui detenga la maggioranza delle quote sociali, nonché i responsabili delle relative strutture competenti. Può inoltre invitare qualsiasi persona in grado di fornire informazioni utili all\'indagine.
5. Qualora la materia oggetto dell\'indagine riguardi argomenti coperti da segreto d\'ufficio per disposizione di legge o di regolamento, la Giunta provinciale, o rispettivamente l\'organo di governo dell\'ente, autorizza, ove consentito, i dipendenti a fornire le informazioni richieste. I Consiglieri e i funzionari che vengano a conoscenza, nell\'ambito dell\'indagine, di informazioni coperte dal segreto d\'ufficio sono tenuti a rispettarlo. Il processo verbale non fa menzione delle informazioni coperte dal segreto d\'ufficio.
6. La Commissione nella sua prima riunione nomina un Presidente, un vicepresidente e un segretario secondo la disciplina di cui all’articolo 26.
7. Si applica, in quanto possibile, la disciplina sul funzionamento delle Commissioni permanenti.
Art. 149 - Commissioni di studio
1. Il Consiglio può deliberare l\'istituzione di Commissioni di studio ai sensi dell’articolo 16.
2. Le Commissioni approfondiscono determinati argomenti o temi e, con apposito documento, al termine dei propri lavori riferiscono al Consiglio le conoscenze acquisite.
3. La Commissione nella sua prima riunione nomina un Presidente, un vicepresidente e un segretario secondo la disciplina di cui all’articolo 26.
4. Si applica, in quanto possibile, la disciplina sul funzionamento delle Commissioni permanenti.
Art. 149 bis - Commissione sui servizi pubblici
1. Il Consiglio può deliberare la costituzione di una Commissione di studio, ai sensi dell’articolo 149, per l\'analisi dei servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi quelli locali, in termini di organizzazione e funzionamento dei soggetti gestori e di economicità, efficienza ed efficacia della relativa attività.
2. La Commissione può formulare proposte e suggerimenti sull\'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici e sugli atti di programmazione e regolamentazione in via amministrativa o legislativa.
3. La Commissione presenta periodicamente al Consiglio una relazione sull\'attività svolta.
Art. 150 - Conferenze di informazione
1. Su richiesta di almeno tre Presidenti di gruppo o su proposta dell\'Ufficio di presidenza, il Presidente del Consiglio può disporre che si svolga una conferenza di informazione.
2. La conferenza di informazione, nel cui corso non viene assunta deliberazione alcuna, ha luogo, secondo il programma stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, per informare i Consiglieri su argomenti che ricadano tra le materie oggetto di potestà legislativa provinciale o che rivestano importanza politica generale.
3. La conferenza di informazione è una riunione in cui il Consiglio ascolta esperti ed altre persone competenti sulle materie di cui al comma 2.
4. La richiesta di svolgimento di una conferenza di informazione deve essere rivolta per iscritto al Presidente del Consiglio. Essa deve contenere l\'oggetto, una proposta relativa agli interventi, ai relatori e alle persone da invitare.
5. Hanno diritto a partecipare alla conferenza di informazione tutti i Consiglieri, la Giunta nonché le persone autorizzate dal Presidente del Consiglio.
Capo II bis - Commissione per i rapporti internazionali e con l\'Unione europea
Art. 150 bis - Commissione per i rapporti internazionali e con l\'Unione europea
1. Il Consiglio può deliberare, su proposta di ciascun Consigliere o della Giunta, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, l\'istituzione di una Commissione per i rapporti internazionali e con l\'Unione europea. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.
2. La composizione della Commissione deve assicurare la presenza di tutti i gruppi consiliari che ne facciano richiesta e deve rispecchiare il più possibile la consistenza numerica degli stessi.
3. La Commissione ha compiti di ricerca, studio e proposta per la partecipazione della Provincia alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e dell\'Unione europea e all\'attuazione degli stessi a livello nazionale, per l\'adeguamento dell\'ordinamento provinciale alla normativa comunitaria, per l\'attuazione a livello provinciale degli interventi promossi nell\'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario e per l\'attivazione e l\'attuazione di progetti della Provincia inerenti i rapporti internazionali.
4. Il Presidente del Consiglio può disporre, ai sensi dell’articolo 54, che su un disegno di legge o affare assegnato ad una Commissione permanente sia espresso il parere della Commissione di cui al presente articolo. Se una Commissione permanente ritiene utile sentire il parere della Commissione di cui al presente articolo su un disegno di legge o affare ad essa assegnato, la relativa richiesta è rivolta al Presidente del Consiglio, cui spetta decidere.
5. La Commissione elabora annualmente una relazione al Consiglio sull\'attività svolta.
6. Si applica la disciplina sull\'insediamento e, in quanto possibile, quella sul funzionamento delle Commissioni permanenti.
Capo III - Interrogazioni e interpellanze
Sezione I - Interrogazioni
Art. 151 - Presentazione e pubblicazione delle interrogazioni
1. L\'interrogazione, presentata per iscritto da un Consigliere al Presidente del Consiglio, consiste nella semplice domanda, rivolta allo stesso o alla Giunta, per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio documenti o notizie, se abbia preso o intenda prendere alcun provvedimento su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull\'attività dell\'amministrazione provinciale.
2. Le interrogazioni sono trasmesse a cura della segreteria del Consiglio a tutti i Consiglieri e alla Giunta provinciale. Dalla data di invio dell\'interrogazione alla Giunta decorrono il termine di cui al comma 3 e quello di quindici giorni di cui al comma 4.
3. Nel presentare un\'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende ricevere risposta scritta. In tal caso la Giunta è tenuta a rispondere entro trenta giorni, comunicando la risposta anche al Presidente del Consiglio. Questi ne cura la trasmissione a tutti i Consiglieri.
4. Se l\'interrogazione riguarda argomenti complessi che richiedono il coinvolgimento di soggetti esterni, il Presidente della Provincia ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e all\'interrogante entro quindici giorni. La risposta definitiva deve essere inviata entro i trenta giorni successivi a quest\'ultimo termine.
5. Il Presidente del Consiglio tiene evidenza delle scadenze delle interrogazioni a risposta scritta e sollecita il Presidente della Provincia in caso di ritardo nelle risposte.
6. Su richiesta dell\'interrogante, il Presidente del Consiglio iscrive all\'ordine del giorno del Consiglio le interrogazioni che non hanno avuto risposta scritta nei termini di cui ai commi 3 e 4, sempreché la stessa non sia comunque pervenuta al momento della redazione dell\'ordine del giorno ai sensi dell’articolo 62 ter. Tali interrogazioni sono svolte ai sensi dell’articolo 152.
7. All\'inizio della prima seduta di ciascuna tornata il Presidente del Consiglio fornisce l\'elenco delle interrogazioni che non hanno avuto risposta ai Consiglieri e al Presidente della Provincia e ne dispone la pubblicazione sul periodico del Consiglio provinciale.
Art. 152 - Svolgimento delle interrogazioni
1. La lettura e l\'illustrazione dell\'interrogazione da parte dell\'interrogante non possono superare i dieci minuti, trascorsi i quali, se la lettura non è terminata, il Consigliere ha facoltà di riassumere la rimanente parte del testo e di illustrarlo in cinque minuti. L\'interrogazione è comunque inserita nel resoconto integrale della seduta.
2. La risposta della Giunta all\'interrogazione, di durata non eccedente i dieci minuti, può dar luogo a replica non eccedente i cinque minuti da parte dell\'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.
3. Nel caso in cui l\'interrogazione sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento compete ad uno solo degli interroganti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interroganti, si intende che tali diritti competano al primo firmatario.
Sezione II - Interpellanze
Art. 153 - Presentazione delle interpellanze
1. L\'interpellanza consiste nella domanda presentata per iscritto da un Consigliere al Presidente del Consiglio e rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono trasmesse a cura della segreteria del Consiglio a tutti i Consiglieri e alla Giunta.
Art. 154 - Svolgimento delle interpellanze
1. La lettura e l\'illustrazione dell\'interpellanza da parte dell\'interpellante non possono superare i dieci minuti, trascorsi i quali, se la lettura non è terminata, il Consigliere ha facoltà di riassumere la rimanente parte del testo e di illustrarlo in cinque minuti. L\'interpellanza è comunque inserita nel resoconto integrale della seduta. Dopo le dichiarazioni della Giunta non eccedenti i dieci minuti, l\'interpellante espone, per non più di cinque minuti, le ragioni per le quali sia o no soddisfatto.
2. Nel caso in cui l\'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interpellanti, si intende che tali diritti competano al primo firmatario.
Sezione III - Interrogazioni a risposta immediata
Art. 155 - Interrogazioni a risposta immediata
1. In sede di programmazione dei lavori del Consiglio ai sensi dell’articolo 62, può essere riservato un tempo non superiore a novanta minuti per ciascuna tornata per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, che ogni Consigliere ha diritto di rivolgere alla Giunta.
2. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una pura e semplice domanda, breve e senza alcun commento, su un unico fatto che abbia attinenza con le competenze della Giunta provinciale. Le interrogazioni che non presentano tali requisiti non sono ammesse dal Presidente del Consiglio e sono considerate come interrogazioni a risposta scritta. Il Presidente decide inappellabilmente.
3. Le interrogazioni sono presentate alla segreteria del Consiglio a decorrere dal momento della decisione della Conferenza dei presidenti dei gruppi che ne ha programmato lo svolgimento ed entro le ore dodici del terzo giorno lavorativo antecedente l\'inizio della tornata consiliare. Le interrogazioni sono trasmesse entro lo stesso giorno alla Giunta. Per ciascuna tornata consiliare ogni Consigliere può presentare non più di una interrogazione.
4. Il Presidente del Consiglio dà lettura dell\'interrogazione. L\'interrogato dispone di tre minuti per la risposta e l\'interrogante di due minuti per la replica. Le interrogazioni sono svolte secondo l\'ordine cronologico di presentazione.
5. Le interrogazioni non svolte per giustificato impedimento dell\'interrogato o dell\'interrogante o per motivi di tempo sono considerate interrogazioni a risposta scritta.
6. Si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui all’articolo 151, commi 1 e 2, all’articolo 152, comma 3, all’articolo 156, commi 3 e 4 e agli articoli 163 e 164.
Sezione IV - Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze
Art. 156 - Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze
1. Le interrogazioni a risposta orale e le interpellanze sono poste all\'ordine del giorno del Consiglio, a richiesta dell\'interrogante o dell\'interpellante, trascorsi almeno quindici giorni dalla loro presentazione.
2. Il Presidente del Consiglio può ammettere, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, la trattazione di interrogazioni e interpellanze prima del termine di cui al comma 1.
3. L\'interrogante e l\'interpellante possono ritirare l\'interrogazione o l\'interpellanza fino al momento in cui la Giunta si accinge a rispondere. Se l\'interrogazione o l\'interpellanza è stata sottoscritta da più presentatori, appartenenti a gruppi diversi, il ritiro deve essere effettuato da tutti i presentatori.
4. L\'assenza degli interroganti o degli interpellanti comporta la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell\'interrogazione o dell\'interpellanza, salvo il caso in cui il Consigliere abbia comunicato la propria assenza o abbia chiesto congedo, ai sensi dell’articolo 69, commi 2 e 3.
Capo IV - Mozioni
Art. 157 - Presentazione delle mozioni
1. Ciascun Consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono trasmesse a cura della segreteria del Consiglio a tutti i Consiglieri e alla Giunta.
Art. 158 - Mozioni di revoca
1. La proposta di revoca di cui agli articoli 32 e 38 dello statuto di autonomia è formulata a mezzo di una mozione che ciascun Consigliere può presentare.
2. La mozione è votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
Art. 159 - Mozioni di sfiducia
1. La mozione contenente la proposta di sfiducia al Presidente della Provincia, o ad uno o più Assessori, o al Presidente del Consiglio, all\'Ufficio di presidenza o ai suoi componenti, deve essere motivata e sottoscritta da almeno sette Consiglieri. La mozione di sfiducia può essere inoltre proposta da almeno tre componenti la Commissione al Presidente e al vicepresidente della commissione.
2. La mozione di sfiducia è iscritta all\'ordine del giorno del Consiglio dopo almeno sette giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione di sfiducia è votata per appello nominale e, se presentata nei confronti del Presidente della Provincia o di uno o più Assessori, è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
Art. 160 - Discussione delle mozioni
1. La lettura e l\'illustrazione della mozione da parte del primo firmatario non possono superare i quindici minuti, trascorsi i quali, se la lettura non è terminata, il Consigliere ha facoltà di riassumere la rimanente parte del testo e di illustrarlo in cinque minuti. La mozione è comunque inserita nel resoconto integrale della seduta.
2. Nella discussione delle mozioni possono intervenire un solo Consigliere per ciascun gruppo diverso da quello del primo firmatario nonché un componente la Giunta. Gli interventi non possono superare i dieci minuti. Nel caso delle mozioni di cui agli articoli 158 e 159 la facoltà d\'intervento è concessa a ciascun Consigliere e la durata dell\'intervento del Presidente della Provincia è di trenta minuti in sede sia di primo intervento che di replica.
3. Un componente la Giunta e il primo firmatario hanno inoltre diritto ad un secondo intervento di dieci minuti in sede di replica.
4. Previo assenso del primo firmatario, possono essere presentati emendamenti. Essi sono esaminati e votati unitamente alla mozione.
5. Le mozioni possono essere emendate e ritirate fino alla conclusione della discussione.
6. Eventuali dichiarazioni di voto possono essere fatte da un Consigliere per ogni gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto. Sono ammesse le dichiarazioni di voto di Consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.
7. Su richiesta di ogni Consigliere o della Giunta e previo assenso del primo firmatario, il Presidente può consentire che il testo della mozione sia votato per parti separate, distinguendo la premessa dal dispositivo o i vari punti di quest\'ultimo.
7 bis. Se per la discussione di più mozioni è stato determinato un unico tempo complessivo di esame ai sensi dell’articolo 62 ter, comma 5, fermo restando il rispetto del tempo complessivo assegnato, i tempi di intervento previsti da quest’articolo per la discussione di ciascuna mozione sono raddoppiati.
Art. 161 - Discussione abbinata di più mozioni
1. Il Presidente del Consiglio, sentiti i proponenti, può disporre che più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi formino oggetto di una discussione unica.
Art. 162 - Attuazione delle mozioni
1. Il Presidente del Consiglio tiene l\'evidenza degli impegni connessi all\'attuazione delle mozioni ed informa delle eventuali scadenze i soggetti tenuti ad adempiervi.
2. Il Presidente della Provincia trasmette al Presidente del Consiglio le informazioni e i documenti relativi all\'attuazione delle mozioni. Essi sono inviati a tutti i Consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio chiede periodicamente al Presidente della Provincia informazioni sullo stato di attuazione delle mozioni, con nota che viene trasmessa a tutti i Consiglieri. Il Presidente del Consiglio comunica periodicamente ai Consiglieri e al Presidente dalla Provincia le informazioni raccolte sullo stato di attuazione delle mozioni.
4. Le informazioni e i documenti sull\'attuazione delle mozioni sono inviati a tutti i Consiglieri.
Capo V - Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze e mozioni
Art. 163 - Inammissibilità
1. Non sono ammesse le interrogazioni, le interpellanze e le proposte di mozione redatte in termini ingiuriosi o sconvenienti, o lesivi della tutela della sfera personale o dell\'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni.
2. Sull\'ammissibilità il Presidente del Consiglio decide inappellabilmente.
Art. 164 - Decadenza
1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni non svolte decadono allo scadere della legislatura.
Capo VI - Petizioni
Art. 165 - Petizioni
1. Una pluralità di persone può rivolgere una petizione al Consiglio per evidenziare problemi di politica legislativa o per esporre comuni necessità. La petizione deve indicare una persona referente.
2. L\'Ufficio di presidenza esamina la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1. Il Presidente del Consiglio trasmette alla Commissione competente per materia le petizioni pervenute e ne invia copia alla Giunta ed a tutti i Consiglieri.
3. L\'esame in Commissione si conclude, entro sei mesi, con una relazione al Consiglio in ordine all\'oggetto della petizione.
4. Il Presidente del Consiglio trasmette la relazione a tutti i Consiglieri e alla Giunta e dà comunicazione agli interessati dell\'esito della petizione.
Art. 165 bis - Decadenza
1. Le petizioni decadono allo scadere della legislatura.
Capo VII - Deputazioni
Art. 166 - Deputazioni
1. Le deputazioni sono delegazioni ufficiali del Consiglio.
2. Le deputazioni sono nominate dal Presidente, di norma secondo la proporzione dei gruppi consiliari e sono presiedute dal Presidente stesso, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
Titolo VII Disposizioni finali e transitorie
Art. 167 - Modifiche al regolamento interno
1. L\'iniziativa per le proposte di modifica del regolamento interno del Consiglio spetta ai singoli Consiglieri.
2. Le proposte di modifica vanno presentate al Presidente del Consiglio, entro il termine fissato annualmente dal Presidente stesso, che le trasmette a tutti i Consiglieri.
3. Le proposte, dopo il primo coordinamento del Presidente, sono esaminate dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi estendendo l\'invito ai proponenti. In caso di più proposte concorrenti si ricercheranno le possibili convergenze.
4. Le proposte, anche eventualmente modificate dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi, sono quindi poste all\'ordine del giorno del Consiglio.
5. Per l\'esame delle proposte di modifica si applica, in quanto possibile, la disciplina dettata per il procedimento legislativo in Consiglio. Per la loro approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Dopo l\'approvazione, le modifiche al regolamento sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 168 - Abrogazione
1. È abrogato il regolamento interno del Consiglio provinciale approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 25.10.1973, n. 7 e modificato dalle deliberazioni 15.03.1977, n. 2 bis, 31 gennaio 1979, n. 3 e 18 luglio 1989, n. 8.
All. A
Elenco delle materie di competenza delle Commissioni permanenti (Art. 25)
a) Autonomia, forma di governo
b) Organizzazione provinciale, programmazione
c) Finanza provinciale e locale, patrimonio
d) Enti locali
e) Agricoltura, foreste
f) Energia
g) Cave, miniere
h) Attività economiche
i) Lavoro
j) Politiche sociali, sanità
k) Sport, attività ricreative
l) Istruzione, ricerca
m) Cultura, informazione
n) Edilizia abitativa
o) Urbanistica
p) Opere pubbliche, espropriazione
q) Trasporti
r) Protezione civile
s) Acque pubbliche
t) Tutela dell\'ambiente, caccia e pesca
u) Affari generali
2. L\'avviso di convocazione è inviato dal Presidente della Provincia in carica a tutti i Consiglieri e gli Assessori, con lettera raccomandata o con altro mezzo deliberato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ad inizio legislatura.
1. L\'esercizio delle funzioni di Consigliere è subordinato alla prestazione del giuramento.
Art. 4 bis – Gruppi e Consiglieri di maggioranza e di minoranza
1. Ad inizio di legislatura sono formati i gruppi consiliari con la stessa denominazione delle liste che hanno riportato eletti. Sono gruppi di maggioranza quelli formati dalle liste a sostegno del Presidente della Provincia, di minoranza gli altri.
2. Ad inizio di legislatura ogni consigliere eletto in una lista entra a far parte del gruppo denominato come la lista nella quale è stato eletto. I candidati alla carica di Presidente della Provincia collegati ad una lista o ad un gruppo di liste aderiscono al gruppo di una delle liste collegate che abbia ottenuto almeno un seggio.
3. Ad inizio di legislatura sono consiglieri di maggioranza i consiglieri afferenti ai gruppi di maggioranza e di minoranze gli altri consiglieri.
4. Un gruppo di maggioranza può diventare di minoranza se, in una riunione presieduta dal Presidente del Consiglio, la maggioranza dei suoi afferenti vota per il passaggio alla minoranza.
5. Un gruppo di minoranza può diventare di maggioranza se, in una riunione presieduta dal Presidente del Consiglio, la maggioranza dei suoi afferenti vota per il passaggio alla maggioranza ed i Presidenti dei gruppi di maggioranza esprimono unanimemente parere favorevole.
6. Un consigliere di maggioranza può diventare di minoranza se lo comunica al Presidente del Consiglio, esce dal gruppo di appartenenza ed afferisce al gruppo misto o ad altro gruppo di minoranza, previo parere positivo del relativo Presidente di gruppo.
7. Un consigliere di minoranza può diventare di maggioranza se lo comunica al Presidente del Consiglio, esce dal gruppo di appartenenza ed afferisce al gruppo misto e se i Presidenti dei gruppi di maggioranza esprimono unanimemente parere favorevole oppure se afferisce ad altro gruppo di maggioranza, secondo la procedura illustrata nel successivo Art. 23 comma 5.
f) alla nomina dei commissari facenti parte della Giunta delle elezioni;
g) alla nomina delle Commissioni permanenti.
1. In caso di dimissioni, decadenza, morte o revoca di uno dei componenti dell\'Ufficio di presidenza, il Consiglio procede alla sostituzione nella prima seduta successiva e con le modalità stabilite dagli articoli 6 e 7.
2. Le dimissioni del Presidente, degli altri componenti dell\'Ufficio di presidenza o dell\'intero Ufficio di presidenza, vengono immediatamente comunicate ai Consiglieri e alla Giunta e sottoposte per la presa d\'atto al Consiglio nella prima seduta successiva. Ad avvenuta presa d\'atto si applicano, ove occorra, le disposizioni dettate dai commi 1 e 2 dell’articolo 2.
Art. 9 - omissis
3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, sottopone la proposta al Consiglio, che decide con votazione palese.
3. Il Presidente esercita l\'attività di disciplina e di impulso dei lavori consiliari. In particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio;
b) ne programma i lavori e ne fissa l\'ordine del giorno;
c) apre e chiude le sedute; dà e toglie la parola;
d) dirige e modera la discussione e, occorrendo, ne riassume i termini;
e) indice le votazioni e ne proclama l\'esito;
f) pone le questioni procedurali;
g) mantiene l\'ordine esercitando i poteri che gli sono attribuiti dal regolamento;
h) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.
7. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell\'amministrazione del Consiglio. In particolare:
a) sovraintende al funzionamento degli uffici del Consiglio, amministra il patrimonio;
b) gestisce il bilancio secondo la disciplina del regolamento di amministrazione e di contabilità.
2. I segretari questori, in particolare:
a) sovraintendono alla redazione dei processi verbali delle sedute pubbliche e redigono quelli delle sedute segrete;
b) danno lettura dei processi verbali e, se designati dal Presidente, delle proposte, dei documenti, delle relazioni e delle comunicazioni
c) tengono nota degli iscritti a parlare e delle deliberazioni del Consiglio
d) procedono agli appelli
e) collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle votazioni
f) effettuano lo spoglio delle schede e accertano il risultato della votazione
g) vigilano sulla fedeltà dei resoconti integrali.
3. L\'Ufficio di presidenza delibera
a) la proposta dei regolamenti:
1) organico;
2) di amministrazione e di contabilità;
3) per il trattamento economico dei Consiglieri e gli interventi a favore dei gruppi consiliari;
b) il regolamento di organizzazione del Consiglio.
I regolamenti a1), a2) ed a3) dovranno essere approvati dal Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi che presentano le proprie designazioni, sottopone la proposta di nomina al Consiglio, che decide con votazione palese.
3. Le deliberazioni della Giunta sono approvate quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari. In caso di parità si intende adottata la decisione più favorevole all\'eletto. Le votazioni sono palesi.
1. Le comunicazioni e le notificazioni inviate ai Consiglieri, ai sensi degli articoli 22 sexies e 22 septies, sono trasmesse alla sede del gruppo consiliare di appartenenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altra modalita’ approvata dal Collegio dei Presidenti dei Gruppi consiliari ad inizio legislatura.
2. omissis
5. Nel corso della legislatura è consentito, ad ogni consigliere, di aderire al gruppo misto dichiarando la sua autonomia dal gruppo di appartenenza senza aggregarsi ad un altro gruppo esistente. Un consigliere può inoltre aderire ad un gruppo preesistente, previa accettazione da parte del Presidente del gruppo interessato. Ogni gruppo consiliare può cambiare denominazione, qualora ci sia l’accordo fra tutti gli aderenti, mantenendo gli stessi dipendenti e la stessa localizzazione degli uffici. E’ altresì possibile dividere un gruppo in due o più gruppi conservando, però, lo stesso numero complessivo dei dipendenti e la stessa occupazione degli uffici mentre il finanziamento del gruppo dovrà essere suddiviso in modo proporzionale al numero degli aderenti a ciascun nuovo gruppo.
8. Delle sedute della Conferenza dei presidenti dei gruppi è redatto il processo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio. Copia del processo è fornita ai Consiglieri e ai componenti la Giunta che ne fanno richiesta e viene inserita nelle pagine internet del Consiglio Provinciale.
2. Le Commissioni istruiscono altresì gli atti sottoposti al loro esame ed esprimono i pareri loro richiesti. Nelle materie di loro competenza, possono svolgere indagini, presentare le relazioni, le proposte o i disegni di legge ritenuti opportuni o che dal Consiglio siano loro richiesti. Partecipano altresì, con il coordinamento del Presidente del Consiglio, alla funzione di controllo della attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio.
1. Il bilancio preventivo, il suo assestamento, le eventuali variazioni ed il rendiconto generale sono deliberati dall\'Ufficio di presidenza e sono sottoposti dal Presidente all\'approvazione del Consiglio. Sui progetti viene acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi. I progetti sono accompagnati da una relazione illustrativa.
2. Sulla bozza del regolamento e sulle modificazioni dello stesso viene acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.
1. Un regolamento approvato dall\'Ufficio di presidenza, previo parere della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, disciplina la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri nonché la pubblicità delle spese sostenute per la propaganda elettorale.
2. Sulla bozza del regolamento e sulle modificazioni dello stesso viene acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.
4. La struttura organizzativa del Consiglio con l\'indicazione delle attribuzioni degli uffici è disciplinata da un apposito regolamento approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi su proposta dell\'Ufficio di presidenza.
1. I regolamenti di cui al presente capo e le loro modifiche sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione e sul sito internet del Consiglio Provinciale.
1. L\'attività amministrativa degli organi del Consiglio si informa ai principi di pubblicità, democratizzazione, trasparenza, semplificazione e partecipazione di cui alla normativa provinciale sul procedimento amministrativo e sulla pubblicità degli atti.
2. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla normativa provinciale sulla pubblicità degli atti. In ogni caso deve essere permesso ad ogni cittadino di acquisire le informazioni attraverso il sito internet del Consiglio.
1. In conformità al principio di pubblicità dell\'attività istituzionale dei Consiglieri e degli organi politici, il Consiglio provinciale garantisce il diritto di accesso agli atti inerenti la funzione normativa, di controllo e di indirizzo politico anche attraverso l’uso del sito internet.
2. Il diritto di accesso si esercita attraverso la visione o l\'acquisizione di copia dei documenti anche attraverso l’uso del sito internet.
2. Le comunicazioni ai Consiglieri e ai gruppi consiliari previste dal presente regolamento, nonché le comunicazioni dei Consiglieri e dei gruppi consiliari, possono avvenire, dietro decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, per via telematica, anche in sostituzione della trasmissione cartacea dei documenti. Con regolamento dell\'Ufficio di presidenza si stabiliscono le caratteristiche e l\'ambito di applicazione delle forme di comunicazione telematica.
3. omissis
Titolo III - Funzionamento delle Commissioni permanenti e del Consiglio
2. L\'avviso di convocazione con l\'indicazione dell\'ordine del giorno è diramato almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza il Presidente della commissione può convocare la stessa inviando avvisi telegrafici oppure e.mail almeno quarantotto ore prima della seduta.
3. L\'avviso di convocazione è inviato, al loro domicilio, ai componenti e ai membri aggregati della Commissione e ai soggetti previsti dall’articolo 47. L\'avviso di convocazione è inoltre depositato presso le sedi dei gruppi consiliari e affisso all\'albo del Consiglio. L’invio dei suddetti avvisi può avvenire tramite e.mail. La stessa modalità può essere utilizzata per l’invio del materiale allegato agli avvisi.
1 bis. Il Presidente della commissione redige l\'ordine del giorno della seduta facendolo pervenire ai componenti della commissione almeno cinque giorni prima della seduta. L’ordine del giorno può essere trasmesso anche tramite e.mail.
1. Le sedute delle Commissioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, compresi il Presidente ed il Vicepresidente.
2. Qualora un componente non sia in grado di intervenire, ne informa per iscritto il Presidente della commissione prima dell\'inizio della seduta, salvo il caso di impossibilità oggettiva. Il mancato avviso di assenza, esclusa quest\'ultima circostanza, comporta l\'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.
1. Il componente che non sia in grado di intervenire può farsi sostituire, per l\'intero corso della seduta, da un Consigliere del suo stesso gruppo, dandone comunicazione scritta al Presidente della commissione prima dell\'inizio della seduta. In caso di impedimento la comunicazione di sostituzione può essere effettuata dal gruppo di appartenenza.
2. Ogni gruppo può, per particolari oggetti di discussione, sostituire il proprio rappresentante nella Commissione con un altro Consigliere ad esso appartenente dandone comunicazione scritta al Presidente della commissione prima dell\'inizio della seduta.
1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
3. La Commissione decide quali dei suoi lavori e dei suoi atti, nell\'interesse dello Stato, della Regione e della Provincia, debbano rimanere segreti. La Commissione dispone che le sedute siano svolte a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere all\'interesse dello Stato, della Regione e della Provincia.
3. I processi verbali, una volta approvati, sono pubblici. Sono raccolti e conservati a cura della segreteria delle Commissioni e posti sul sito internet del Consiglio.
3. L\'avviso di convocazione è inviato, secondo modalità fissate ad inizio legislatura dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, ai Consiglieri e agli Assessori, al loro domicilio, almeno cinque giorni prima della seduta.
3 bis. E\' ammessa la convocazione di urgenza, secondo modalità fissate ad inizio legislatura dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, inviata almeno quarantotto ore prima della seduta, esclusivamente nel caso delle riunioni previste dall’articolo 77, comma 4.
2. Il calendario delle sedute individua le singole tornate che di regola hanno luogo ogni mese. Ciascuna tornata si ripartisce in singole sedute.
3. La modifica dell\'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all\'ordine del giorno può essere decisa dal Consiglio, previo il consenso di tutti i proponenti gli oggetti interessati dalla modifica, presenti in aula. La votazione è palese dopo l\'intervento di un oratore contro e di uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
4. La richiesta di inserimento di nuovi punti all\'ordine del giorno può essere presentata all\'inizio della seduta o quando il Consiglio stia per passare all\'esame di un altro punto dell\'ordine del giorno. Ogni gruppo consiliare e ogni Consigliere appartenente al gruppo misto possono presentare una sola richiesta per tornata. Il Presidente valuta l\'ammissibilità della richiesta con riferimento ad argomenti circa i quali sia acclarata l\'urgenza di una discussione consiliare. Il Consiglio decide con votazione segreta e a maggioranza dei tre quarti dei presenti, dopo l\'intervento di un oratore contro e di uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Al punto inserito con la procedura di cui al presente comma si applica la disciplina di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 62 ter.
2. Il Consiglio delibera, con votazione palese e senza discussione, di riunirsi in seduta segreta quando si tratti di questioni riguardanti singole persone e che implichino apprezzamenti sulla condotta, sui meriti o sui demeriti di esse su richiesta del Presidente del Consiglio o del Presidente della Provincia o di almeno un quinto dei Consiglieri.
3. Ad inizio di una giornata di seduta viene messo a disposizione dei consiglieri, secondo modalità stabilite dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, il verbale della giornata precedente. Le suddette modalita’ possono essere molteplici, quali internet, CD e/o supporto cartaceo. Se non sono sollevate osservazioni entro le prime tre ore di seduta, il processo verbale si considera approvato senza votazione. Sullo stesso possono essere proposte delle rettifiche. Gli interventi non possono superare i tre minuti. Occorrendo, la votazione è palese. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dai segretari questori subito dopo l\'approvazione.
4. Il Presidente, ad inizio seduta, comunica:
a) le domande di congedo;
b) i messaggi e le lettere che giudichi d\'interesse rilevante, le petizioni pervenute e quant\'altro reputi opportuno;
c) i disegni di legge presentati e le altre informazioni relative al procedimento legislativo previste dal presente regolamento;
d) le eventuali impugnazioni della Provincia avverso le leggi o gli atti aventi valore di legge dello Stato, delle regioni o della Provincia autonoma di Bolzano nonché il loro esito, quelle avverso le leggi del Consiglio provinciale e le decisioni del Parlamento e della Corte costituzionale in ordine alle leggi della Provincia;
e) le mozioni pervenute.
5. La discussione è dichiarata chiusa quando nessuno sia più iscritto a parlare. La chiusura di una discussione può essere chiesta in qualunque momento da cinque Consiglieri, salvo il diritto dei già iscritti a parlare, della Giunta, dei relatori e del proponente. Il Consiglio delibera sulla proposta con votazione palese e a maggioranza dei tre quarti dei presenti, dopo gli interventi di un oratore contro e di uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
1. È fatto personale l\'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste. Se l\'interessato insiste, il Consiglio decide con votazione palese, senza discussione.
2. Dopo la proposta della questione sull\'ordine del giorno, dei lavori o delle votazioni, possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide con votazione palese.
2. La verifica del numero legale, in caso di votazione per alzata di mano, è disposta dal Presidente del Consiglio, su richiesta di un Consigliere. Nel caso di votazione palese, per appello nominale, segreta o per scrutinio segreto, la verifica del numero legale è data dal computo stesso dei voti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.
3. I Consiglieri presenti in aula, i quali non partecipino ad una votazione sono considerati presenti agli effetti del numero legale. Agli stessi effetti, colui o coloro che richiedono la verifica del numero legale, la votazione segreta o per appello nominale oppure per scrutinio segreto, sono sempre considerati presenti. In caso di allontanamento dei richiedenti si considera ritirata la richiesta.
1. Il Consiglio vota con votazione palese, per appello nominale, con votazione segreta e per scrutinio segreto. In caso di non fruibilità dell’apparato elettronico, la votazione palese è sostituita da quella per alzata di mano e la votazione segreta con quella a scrutinio segreto.
2. Di regola le votazioni sono palesi, tranne nei casi in cui il presente regolamento o le leggi vigenti prescrivano un sistema diverso.
2 bis. La votazione segreta deve essere richiesta da almeno tre Consiglieri.
3. Ad esclusione dei casi in cui sia previsto, per espressa disposizione del presente regolamento o delle leggi vigenti, uno specifico sistema di votazione, la richiesta che la votazione avvenga per scrutinio segreto, anziché palese, può essere presentata:
a) da almeno tre Consiglieri, quando ha luogo su questioni strettamente attinenti ai principi e diritti di libertà di cui agli articoli 6 e da 13 a 22 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione nonché sui diritti della persona umana di cui all’articolo 32 della Costituzione; la richiesta è formulata anche verbalmente al Presidente del Consiglio prima che abbia inizio la votazione palese; sull\'ammissibilità della richiesta il Presidente decide motivatamente e inappellabilmente;
b) da almeno otto Consiglieri; il Presidente del Consiglio verifica che la richiesta sia appoggiata dal numero occorrente di Consiglieri.
6. omissis
Art. 79 – Votazione palese
1. La votazione palese è il sistema ordinario di voto.
2. La votazione palese si effettua pigiando sull’apposita tastiera il pulsante corrispondente alla volontà di voto.
Terminate le operazioni viene visualizzato il voto di ciascun consigliere. Immediatamente dopo, e comunque prima della proclamazione del risultato, i consiglieri possono correggere il voto loro attribuito.
Art. 80 bis - Votazione segreta
1. La votazione segreta si effettua pigiando sull’apposita tastiera il pulsante corrispondente alla volontà di voto.
Terminate le operazioni viene visualizzato il risultato complessivo del voto.
Art. 81 - Votazione per scrutinio segreto
1. Nella votazione per scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio indica il significato del voto e ordina l\'appello in doppia chiamata.
2. Ad ogni votante, all’atto di entrare nella cabina elettorale, è consegnata una scheda da deporre nell\'urna.
3. Il Consigliere esprime il suo voto deponendo nell\'urna la scheda priva di segni identificativi.
2. Nelle votazioni per scrutinio segreto, se il numero dei voti non è uguale al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
2. omissis
1. Qualora sorga un tumulto in aula e riescano vani i richiami all\'ordine, il Presidente abbandona il seggio e la seduta si intende sospesa. Ripresa la seduta, se il tumulto continua, il Presidente toglie la seduta. In questo caso il Presidente riunisce il Consiglio con convocazione scritta entro i successivi sette giorni, salvo che entro lo stesso termine il calendario dei lavori preveda già una seduta.
1. L\'iniziativa delle leggi spetta al Popolo, ai Consiglieri e alla Giunta. Per l\'iniziativa popolare valgono le disposizioni della legge provinciale prevista dall’articolo 47 dello Statuto di Autonomia.
1. I disegni di legge sono presentati alla segreteria del Consiglio e vengono contrassegnati con un numero d\'ordine progressivo. Un progetto di legge può essere presentato anche per mezzo di posta elettronica.
1. Il Presidente del Consiglio assegna i disegni di legge alle Commissioni competenti per materia. Quando un disegno di legge concerne materie di competenza di più Commissioni, il Presidente lo assegna, insindacabilmente, alla Commissione a competenza prevalente. Il Presidente del Consiglio provvede alla correzione formale dei disegni di legge prima della trattazione in Commissione, anche applicando le regole per la redazione dei testi normativi.
2. I disegni di legge sono distribuiti, stampati o per mezzo della posta elettronica, a tutti i Consiglieri e alla Giunta nonché tenuti a disposizione presso la segreteria del Consiglio per chiunque ne voglia prendere visione.
3. omissis
2. Le sedute di una commissione sono presiedute dal presidente della Commissione oppure, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente della stessa. Nel corso delle sedute congiunte la presidenza può essere assunta dal presidente della commissione prevalente oppure, in caso di assenza o per impedimento, dal presidente dell\'altra Commissione.
2. La richiesta è iscritta all\'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio dopo che sia stato distribuito il testo del disegno di legge cui la richiesta si riferisce. Sentito un oratore contro ed uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno, il Consiglio delibera con votazione palese.
5. La discussione articolata si svolge sul testo di ciascun articolo e sul complesso degli emendamenti ad esso proposti. Il proponente, i componenti la Commissione e i membri aggregati nonché la Giunta possono intervenire complessivamente per non più di trenta minuti su ciascun articolo.
6. La votazione finale sul disegno di legge è palese.
1. Le relazioni della Commissione devono pervenire ai Consiglieri e alla Giunta, tramite posta ordinaria o elettronica, almeno tre giorni prima che si apra la discussione in Consiglio sul disegno di legge cui si riferiscono.
2. Su proposta di un Consigliere, o di un Assessore se proponente, la relazione accompagnatoria può essere data per letta; previo assenso del proponente, il Consiglio decide con votazione palese, senza discussione. Su proposta di un Consigliere, una o più relazioni della Commissione possono essere date per lette qualora nessuno si opponga. Le relazioni sono comunque inserite nel resoconto integrale della seduta.
3. Sulla proposta possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide con votazione palese.
7. Su richiesta di ogni Consigliere o della Giunta e previo assenso del primo firmatario, il Presidente del Consiglio può consentire che il testo dell\'ordine del giorno sia votato per parti separate distinguendo sia la premessa dal dispositivo che i vari punti di quest\'ultimo.
7. Eventuali dichiarazioni di voto possono essere fatte da un Consigliere per ogni gruppo e da tutti i Consiglieri appartenenti al gruppo misto. Sono ammesse le dichiarazioni di voto di Consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.
8. Su richiesta di ogni Consigliere o della Giunta e previo assenso del primo firmatario, il Presidente del Consiglio può consentire che il testo dell\'ordine del giorno sia votato per parti separate distinguendo sia la premessa dal dispositivo che i vari punti di quest\'ultimo.
01. La votazione degli articoli e degli emendamenti è palese, salvo quanto disposto dall’articolo 78.
2. Sul complesso delle proposte possono intervenire un componente la Giunta nonché un oratore contro e uno a favore per non più di tre minuti ciascuno. Il Consiglio decide con votazione palese.
1. I testi unici che riprendano senza modificazioni sostanziali norme già esistenti, dopo la lettura delle relazioni, vengono votati articolo per articolo senza discussione e quindi votati nel loro complesso. Le votazioni sono palesi; sono ammesse dichiarazioni di voto prima della sola votazione finale. Non sono ammessi ordini del giorno, tranne l\'ordine del giorno di non passare all\'esame degli articoli, né emendamenti con l’eccezione di quelle parti che modificano le leggi in vigore.
1. I disegni di legge riguardanti le materie attribuite o da attribuire ai comuni, i tributi locali e la finanza locale, e i disegni di legge di cui all’articolo 124, contestualmente all\'assegnazione alle commissioni competenti per materia, sono inviati, per un parere da esprimere entro un termine fissato dal Presidente del Consiglio e compatibile con la programmazione dei lavori del Consiglio, al Consiglio delle autonomie locali a cura del Presidente del Consiglio.
3. omissis
5. omissis
1. La votazione relativa a nomine o designazioni avviene a scrutinio segreto. Nel caso di una sola candidatura, su richiesta di almeno cinque consiglieri confermata da una votazione palese, si può procedere con votazione segreta.
3. omissis
1. Ogniqualvolta in forza di disposizioni di leggi o del presente regolamento sia necessario garantire in una nomina o designazione la rappresentanza delle minoranze (o di maggioranza) presenti in Consiglio partecipano alla votazione soltanto i consiglieri di minoranza (maggioranza).
2. omissis
1. Il Presidente del Consiglio, di sua iniziativa o su richiesta di almeno sette Consiglieri, può chiedere al Presidente della Provincia o ad un Assessore di svolgere una comunicazione al Consiglio su argomenti di rilievo politico o su avvenimenti di estrema gravità ed importanza.
1. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere tempestivamente dall\'amministrazione provinciale, dagli enti funzionali della Provincia e dalle società da essa controllate e partecipate, tutte le informazioni ritenute utili all\'esercizio del loro mandato.
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione e di acquisire copia in tempi rapidi di tutti gli atti e di tutti i documenti in possesso dell\'amministrazione provinciale.
1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio:
a) delle proposte relative alla formazione e all\'attuazione degli atti comunitari, elaborate nell\'ambito delle delegazioni, gruppi di lavoro, comitati e organismi nazionali e comunitari, alla cui attività la Provincia partecipa con i propri organi;
b) delle decisioni adottate dagli organi comunitari che vengono ad incidere sull\'esercizio delle competenze e delle politiche provinciali.
Capo II bis - omissis
Elenco delle materie di competenza delle Commissioni permanenti (Art. 25)
a) Autonomia, forma di governo
b) Organizzazione provinciale, programmazione
c) Finanza provinciale e locale, patrimonio
d) Enti locali
e) Agricoltura, foreste
f) Energia
g) Cave, miniere
h) Attività economiche
i) Lavoro
j) Politiche sociali, sanità
k) Sport, attività ricreative
l) Istruzione, ricerca
m) Cultura, informazione
n) Edilizia abitativa
o) Urbanistica
p) Opere pubbliche, espropriazione
q) Trasporti
r) Protezione civile
s) Acque pubbliche
t) Tutela dell\'ambiente, caccia e pesca
u) Affari generali
v) Rapporti internazionali e con l\'Unione europea
22.04.2009 - Difensore civico garante dei diritti dei disabili
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche alla legge provinciale sul difensore civico. Funzione di tutela nei confronti dei portatori di handicap da parte del difensore civico.
Art. 1
Inserimento dell’art. 2 quater nella legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell’ufficio del difensore civico)
1. Dopo l’articolo 2 ter nella legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 sul difensore civico è inserito il seguente:
“Art. 2 quater
Funzione di tutela nei confronti dei portatori di handicap da parte del difensore civico
1. Il difensore civico promuove e garantisce l’effettività e l’esigibilità dei diritti dei portatori di handicap, azionandosi nell’assicurare l’applicazione di leggi e normative a loro tutela, in ossequio ai principi sanciti dalla Costituzione e dalla legge n. 104, 5 febbraio 1992 “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”, nonché alle finalità di cui all’art. 1 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull’handicap). Adotta ogni iniziativa atta a garantire ai disabili l’erogazione di prestazioni in ordine al diritto alla salute, alla libertà ed autonomia, all’informazione, all\'istruzione, alla formazione professionale, al recupero funzionale e sociale, nonché all’integrazione scolastica, sociale e familiare e all\'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Oggetto di tutela, ai fini del presente articolo, risulta essere ogni soggetto con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ai sensi dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Il difensore civico svolge la sue funzioni di tutela dei disabili, in stretta collaborazione con i membri del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione con handicap, coinvolgendo i soggetti interessati e le associazioni per i disabili. Interagisce costantemente con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari al fine di avanzare progetti e di promuovere soluzioni per la tutela dei disabili. Con la predetta azienda sanitaria, con altri enti pubblici territoriali, nonché con le associazioni per i disabili, promuove protocolli d’intesa in modo da concordare una comune strategia su obiettivi in favore dei portatori di handicap.
4. Il difensore civico esercita l’attività di vigilanza sul corretto funzionamento degli uffici che erogano prestazioni in favore dei disabili e sull’applicazione delle leggi, in particolare:
a) sollecita costantemente la pubblica amministrazione affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni;
b) può chiedere ogni tipo di spiegazione e documento agli uffici competenti;
c) segnala agli uffici competenti ritardi o negligenze amministrative, sollecitando idonei interventi e, laddove non vi sia un pronto e positivo riscontro da parte delle amministrazioni, può personalmente porre in essere le azioni più opportune;
d) diffida alle autorità competenti i dipendenti pubblici che hanno esercitato negligentemente le loro funzioni nei confronti dei disabili;
e) può porre in essere azioni tese a rimuovere procedure amministrative lente o farraginose, presso tutti gli uffici pubblici della Provincia Autonoma di Trento;
f) in merito alle attività menzionate nelle lettere precedenti, può intervenire sia d’ufficio che in base a qualsiasi comunicazione o segnalazione pervenutegli;
5. Il difensore civico accoglie informazioni in ordine a violazioni dei diritti dei disabili, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei predetti diritti. Interviene presso i soggetti competenti ed a tal fine in particolare segnala:
a) ai soggetti competenti situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati a favore dei portatori di handicap;
b) alle competenti amministrazioni pubbliche i fattori di rischio o di danno derivanti alle persone con disabilità da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario, abitativo nonché urbanistico;
c) ai soggetti competenti la scarsa fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la disorganizzazione dei trasporti specifici per i disabili. Promuove interventi atti a consentire ai portatori di handicap la possibilità di muoversi liberamente sul territorio.
6. Il difensore civico è promotore di interventi e politiche volte ad eliminare la discriminazione e a promuove la pari opportunità, nonché la partecipazione di tutti i disabili alla vita sociale, in particolare:
a) su richiesta delle associazioni per i disabili, propone, sia all’Assessore alle politiche sociali che alla Giunta provinciale, di fissare giornate, incontri, convegni specifici di formazione e di informazione, al fine di sensibilizzare i cittadini sulle disabilità;
b) di concerto con i dirigenti scolastici e con l’Assessore alla pubblica istruzione promuove itinerari formativi per gli studenti al fine di sensibilizzare i cittadini fin dalla più giovane età e facilitare l’integrazione sociale dei disabili;
c) promuove l’attività e la pratica sportiva per i disabili;
d) vigila al fine di garantire l’effettività del diritto all’educazione, all’istruzione e all’informazione per il portatore di handicap;
e) vigila affinché non vi siano discriminazioni in ordine all’integrazione scolastica e all’inserimento nel mondo del lavoro per i portatori di handicap iscritti nelle categorie speciali dei Centri per l’impiego di tutta la Provincia di Trento;
f) adotta gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disparità di trattamento tra i lavoratori portatori di handicap ed i loro colleghi;
g) assume le iniziative più idonee al fine di prevenire o impedire il fenomeno \"mobbing\";
7. Il difensore civico informa costantemente la Giunta provinciale in ordine alle attività svolte e alle situazioni problematiche da risolvere, in particolare:
a) redige annualmente una relazione da presentare alla Giunta Provinciale sui risultati ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere;
b) propone al Consiglio Provinciale interventi legislativi al fine di garantire la piena attuazione dei diritti dei disabili;
c) monitora annualmente i servizi erogati dai Comuni e dalla Provincia e, laddove ritenga che gli stessi siano insufficienti, proporre progetti di riqualificazione per le disabilità. Inoltre, può indicare le priorità tra le situazioni di disabilità, ove occorre intervenire urgentemente. Per ogni progetto specifico l’Assessore alle politiche sociali può destinare i fondi necessari.
8. Il difensore civico svolge un’opera di consulenza legislativa gratuita in ordine alle tematiche inerenti la disabilità a favore dei diretti interessati, delle famiglie e delle associazioni dei disabili.“
Art. 2
Modificazione dell’art. 11 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell’ufficio del difensore civico)
Al termine del nuovo comma inserito dal disegno di legge 16 gennaio 2009 n. 5 si inserisce il seguente inciso:
“e alle sue funzioni di tutela dei disabili.”
22.04.2009 - Decurtazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
XIV LEGISLATURA ANNO 2009
DISEGNO DI LEGGE 19 febbraio 2009, n. 19
Modificazione della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale)
D\'iniziativa del consigliere Bruno Firmani
(Italia dei Valori)
Presentato il 19 febbraio 2009
Assegnato alla Prima Commissione permanente
RELAZIONE
Il presente disegno di legge si propone di modificare la materia inerente alle indennità degli Assessori Provinciali.
I cittadini, con i propri stipendi, non riescono a fronteggiare i continui e vertiginosi aumenti dei prezzi imposti dal mercato, di talchè risultano incapaci nel sostenere le spese necessarie per l’acquisto di beni di primaria importanza.
Suscita, inoltre, forti perplessità nell’opinione pubblica osservare come gli aumenti delle indennità dei Consiglieri provinciali siano automatici, vincolati all’indice ISTAT e non agli aumenti retributivi dei lavoratori dipendenti.
I Consiglieri provinciali, infatti, percepiscono delle considerevoli indennità - oggetto di continui aumenti - se paragonate ai salari medi dei lavoratori dipendenti.
Le predette indennità creano sconcerto e malcontento nelle categorie più stressate dalla crisi economica e concorrono a divaricare sempre di più la distanza tra i cittadini e la classe politica. Tale frattura risulta sempre più profonda e difficile da ricomporre.
Gli assessori provinciali, poi, rispetto ai consiglieri provinciali percepiscono delle indennità di funzione aggiuntive:
• ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale 20 marzo 1976 n. 13, al Presidente della Giunta provinciale è attribuita un’indennità di carica mensile pari al 50 per cento dell’ammontare dell’indennità mensile spettante ai consiglieri regionali, agli assessori, invece, il trenta per cento.
Certamente il Presidente della Provincia e gli Assessori provinciali per le funzioni che espletano ed in ragione della loro mole di lavoro, hanno diritto a delle indennità aggiuntive rispetto ai consiglieri, ma gli emolumenti previsti dalla legge testè citata, agli occhi della gente paiono totalmente eccessivi.
In un questa fase diacronica di grave crisi economica tutti i soggetti sono chiamati a sopportare dei sacrifici economici ed i politici non possono esimersi dal farlo. Anzi, essi sono tenuti a darne l’esempio, contribuendo ad abbassare i costi della politica a cominciare dalla decurtazione delle proprie indennità.
I cittadini pongono l’accento sulla moralità e sull’etica pubblica ed occorre concretizzare le loro aspettative.
Su tali esigenze si innesta la presente proposta di legge, tesa alla revisione del trattamento indennitario degli Assessori provinciali e del Presidente della Giunta Provinciale.
Per quanto concerne, invece, l’aumento delle indennità per i Consiglieri vincolato all’indice ISTAT, si interverrà con un disegno di legge regionale.
ARTICOLATO
Il presente disegno di legge è composto da un solo articolo e mira a modificare le lettere a) e b) dell’articolo 1 della legge provinciale 20 marzo 1976 n. 13 decurtando la indennità nel seguente modo:
1. Al Presidente della Giunta Provinciale non spetterà più il 50 per cento dell’ammontare mensile dell’indennità spettante ai consiglieri regionali, bensì il 20 per cento;
2. agli Assessori effettivi e supplenti non spetterà più il 30 per cento dell’ammontare mensile dell’indennità spettante ai consiglieri regionali, bensì il 10 per cento.
Per mezzo della presente razionalizzazione della materia inerente alle indennità previste per i componenti della Giunta provinciale, da un lato, si trasmetterà più fiducia e credibilità ai cittadini, e dall’altro, si contribuirà a creare un significativo risparmio per le casse provinciali.
DISEGNO DI LEGGE 19 febbraio 2009, n. 19
Modificazione della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale)
Art. 1
Modificazioni dell’articolo 1 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale)
1. Al comma primo dell’articolo 1 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) il numero “50” è sostituito da “20”;
b) alla lettera b) il numero “30” è sostituito da “10”.
22.04.2009 - Emendamento all'art. 44 ddl n. 10/XIV
XIV Legislatura
Disegno di legge n. 10/XIV
"DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE 2009 E PLURIEBBALE 2009 - 2011 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (LEGGE FINANZIARIA DI ASSESTAMENTO 2009)"
Emendamento all'articolo 44
Il comma 2 ter è sostituito dal seguente:
"Qualora i veicoli danneggiati previsti da quest’articolo godano di una copertura assicurativa per le calamità naturali, i competenti uffici tecnici risarciscono il danno non coperto dall’assicurazione nella stessa proporzione del risarcimento ottenuto o disposto dalla società assicuratrice.”